Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7739/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 1634/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 20 settembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME, NOME e NOME COGNOME, nipoti ex filio di NOME COGNOME, domandarono giudizialmente, nelle forme di cui agli artt. 702bis e seguenti cod. proc. civ., la condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per il decesso del loro congiunto, rimasto vittima RAGIONE_SOCIALEa strage mafiosa di Porto Empedocle del 21 settembre 1986.
Rappresentarono, a suffragio RAGIONE_SOCIALEa richiesta, che con sentenza resa all’esito di processo penale, divenuta definitiva, era stato accertato « il coinvolgimento » di NOME COGNOME nella suddetta strage.
L’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite venne notificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 22 dicembre 1999, n. 512, al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.
Per quanto ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ha escluso che nel processo penale relativo alla indicata strage fosse stata accertata la responsabilità di NOME COGNOME (invece condannato per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen.) per l’omicidio di NOME COGNOME.
Ricorrono uno actu per cassazione NOME, NOME e NOME COGNOME, affidandosi a due motivi.
Resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE.
Non svolgono difese nel giudizio di legittimità gli eredi di NOME COGNOME, in epigrafe dettagliatamente menzionati.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
r.g. n. 7739/2024 Cons. est. NOME COGNOME
Il primo motivo denuncia violazione degli art. 651 cod. proc. pen., 2043 e 2059 cod. civ., 3 Cost e 14 Cedu « in relazione alla accertata partecipazione del dante causa degli appellati alla strage di Porto Empedocle del 21 settembre 1986 ».
Ad avviso di parte ricorrente, nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Palermo « la partecipazione del COGNOME alla strage del 21.09.1986 nella quale perse la vita il nonno degli odierni ricorrenti è stata considerata quale uno degli elementi costitutivi ed indice sintomatico del reato di associazione mafiosa » per il quale è stata inflitta condanna al COGNOME: da tale partecipazione si inferisce, dunque, « l’elemento soggettivo del dolo almeno sotto il profilo eventuale e il nesso causale con la morte » di NOME COGNOME.
1.1. Il motivo è infondato.
Così motiva, sul punto, la sentenza impugnata: « in ragione RAGIONE_SOCIALEe risultanze acquisite nel corso del giudizio, deve escludersi che nei confronti di COGNOME NOME sia stata raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale per l’omicidio di COGNOME NOME. Il primo decidente, giustamente, ha rilevato l’ assenza di una sentenza penale di condanna del COGNOME in relazione all’omicidio del congiunto degli appellanti. Dalla produzione, per estratto, RAGIONE_SOCIALEe due sentenze penali relative alla condanna del COGNOME per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., invero, non è dato evincere alcun elemento per attribuire al medesimo la responsabilità per l’uccisione di COGNOME NOME ».
Per poi aggiungere: « nel corso del processo penale non vi è stato alcun accertamento in ordine alla responsabilità del COGNOME per l’omicidio del COGNOME, tra l’altro, nemmeno rubricato tra i capi di imputazione » ed infine evidenziare che detta responsabilità non fosse desumibile dalla condanna inflitta per il reato associativo, data la piena autonomia tra quest’ultimo e i reati -fine.
L’argomentazione così trascritta è conforme a diritto.
L’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria azionata dagli odierni ricorrenti postulava, quale elemento integrativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di responsabilità invocata, l’accertamento che l’evento lesivo fonte del danno (la morte di NOME COGNOME) fosse ascrivibile, con nesso di causalità immediata e diretta, alla condotta di NOME COGNOME.
Siffatto requisito non è ravvisabile nel caso di specie.
Come correttamente rilevato dal giudice territoriale, deve infatti escludersi che la mera appartenenza del COGNOME al sodalizio criminale ne importi la responsabilità per l’omicidio del COGNOME sotto il profilo civilistico (responsabilità in sede penale neanche ipotizzata), mancando la prova di una condotta, necessaria per la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘illecito aquiliano, da cui eziologicamente sia derivata la morte violenta.
Né in senso contrario può opinarsi dal « coinvolgimento di NOME COGNOME nella strage di Porto Empedocle » considerato dalla Corte penale indice rivelatore RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nell’associazione mafiosa: si tratta infatti di locuzione del tutto generica, nemmeno esplicativa del ruolo e RAGIONE_SOCIALEa veste in concreto assunta dal COGNOME in tale occasione, quindi di certo i nidonea ad asseverare il compimento di un’attività causalmente incidente, in modo diretto ed immediato, sull’omicidio del COGNOME.
Il secondo motivo prospetta nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per assenza di motivazione ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..
Si assume che, con « motivazione apparente » e con « iter logico del tutto oscuro », la gravata pronuncia ometta di illustrare le ragioni per cui l’accertata partecipazione, quale soggetto riconosciuto affiliato alla consorteria criminale, del COGNOME alla strage di Porto Empedocle non spieghi effetto ai fini civilistici, nulla in particolare dicendo « circa l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo e del nesso di causalità tra la condotta materiale del COGNOME e la morte RAGIONE_SOCIALEa vittima primaria ».
2.1. Anche questo motivo è infondato.
La trama argomentativa posta a base RAGIONE_SOCIALEa gravata decisione -sintetizzata sopra sub 1.1. -offre una giustificazione chiara, logica ed adeguata RAGIONE_SOCIALEe ragioni di reiezione RAGIONE_SOCIALEa domanda, valorizzando in particolare l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati -fine onde escludere la riconducibilità causale RAGIONE_SOCIALE‘omicidio del COGNOME ad una condotta del COGNOME.
Il ricorso è rigettato.
Avuto riguardo alla posizione assunta in giudizio dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, non risultando formulata nei suoi riguardi alcuna domanda: Cass. 10/03/2023, n. 7139), si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite tra le parti.
Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, il giorno 14 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME