Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5253/2024 R.G.,
proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitale;
-ricorrente –
nei confronti di
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitale;
-controricorrente-
CC 1 aprile 2025
Ric. 5253 del 2024
Pres. G. COGNOME
Rel. I. COGNOME
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorso, domiciliata ex lege come da domicilio digitale;
-controricorrente-
nonché contro
CONDOMINIO INDIRIZZO nn. 71 -79, in RUVO di PUGLIA , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitale;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO e come da domicilio digitale;
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- per la cassazione della sentenza n. 1901/2023 della Corte d’ appello di Bari pubblicata il 27 dicembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2025 dalla
Consigliera dr.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell’11.01.2018 NOME COGNOME nella qualità di proprietario dell’appartamento sito al sesto ed ultimo piano del
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Pres. G. COGNOME
Rel. I. COGNOME
Condominio di INDIRIZZO in Ruvo di Puglia, ha citato in giudizio il predetto condominio, la RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice dei lavori di rifacimento del lastrico solare condominiale e l’Ing. NOME COGNOME nella sua qualità di Direttore dei Lavori, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di gravi fenomeni infiltrativi avvenuti a far data dal 2015 e provenienti dal lastrico solare condominiale, come preliminarmente accertati in sede di A.T.P., nonché ad effettuare le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni.
Si costituivano in giudizio: – il Condominio chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, di essere tenuto indenne dall’eventuale condanna dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’Ing. NOME COGNOME ; – NOME COGNOME eccependo , in via preliminare, l’intervenuta prescrizione e decadenza dell’azione proposta dal condominio e da lla parte attrice, per il decorso del termine di cui all’art. 2226 c.c. e nel merito, contestando le avverse richieste e chiedendo di essere manlevato dalla Zurich s.p.a. in virtù di polizza per R.C. professionale; RAGIONE_SOCIALE contestava la domanda attorea, invocando la garanzia di RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, eccependo la carenza di legittimazione attiva del l’attore, l’inoperatività della garanzia e chiedendo il rigetto della domanda; nello specifico, rilevava che la polizza ‘RAGIONE_SOCIALE‘ n. NUMERO_DOCUMENTO avesse validità dal 10.04.2008 al 16.09.2013 a fronte di infiltrazioni verificatesi nel 2015, deducendo la mancata copertura del rischio e dei danni ai sensi dell’art. 3 C.G.A .; si costituiva RAGIONE_SOCIALE, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’attore, l’inoperatività della garanzia e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Trani, istruita la causa con un supplemento di perizia, con sentenza n. 211/2022, in accoglimento della domanda, condannava: – il Condominio convenuto ad effettuare i lavori indicati dal CTU nel computo metrico di cui all’ATP ed a pagare all’attore la somma di € 5.000,00 oltre accessori e spese legali; – la RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne il Condominio; dichiarava l’estraneità al giudizio dell’Ing. COGNOME; – condannava l’attore alla
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refusione delle spese di lite anche in favore della Zurich; respingeva la domanda di garanzia proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Generali Italia s.p.aRAGIONE_SOCIALE trattandosi di evento verificatosi in epoca successiva alla scadenza della garanzia; condannava l’attore e l’ assicurata RAGIONE_SOCIALE in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di Generali Italia s.p.a..
3. Avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello NOME COGNOME chiedendo alla Corte d’appello di Bari la riforma limitatamente alla sua condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’Ing. COGNOME, della Zurich e di Generali. Ha proposto appello anche il Condominio impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese necessarie per il ripristino dell’impermeabilizzazione, pari ad € 39.559,13, ribadendo la responsabilità del Diret tore dei Lavori e sostenendo l’erroneità della sentenza con la quale è stato condannato alla refusione delle spese legali in favore delle società assicuratrici; ha inoltre proposto appello la RAGIONE_SOCIALE che ha censurato la sentenza invocandone la riforma integrale e confermando le conclusioni rassegnate in primo grado; RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio riproponendo le eccezioni già sollevate dinanzi al primo giudice in merito alla carenza di legittimazione attiva del danneggiato e per l’inoperatività della garanzia. NOME COGNOME e Zurich hanno insistito per la conferma della decisione del Tribunale.
4. Con sentenza n. 1901/ 2023, la Corte d’ appello di Bari ha accolto l’appello del Condominio, condannando RAGIONE_SOCIALE a risarcire all’appellante l’importo di € 39.559,13 per il rifacimento del manto di impermeabilizzazione, con refusione delle spese di lite; ha d’altro canto accolto l’impugnativa di RAGIONE_SOCIALE ed in ragione della proposta azione di garanzia, ha condannato Generali a tenere indenne la predetta assicurata; ha poi accolto l’appello di COGNOME limitatamente alla revoca della sua condanna alla refusione delle legali in favore di Generali e ha condannato COGNOME, il Condominio e RAGIONE_SOCIALE in solido fra loro, alla refusione delle spese del grado di appello in favore dell’ing. COGNOME e della Zurich.
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Rel. I. COGNOME
Avverso la sentenza della Corte d’ appello, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi di ricorso; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da tre motivi; si sono costituiti con controricorso al ricorso principale l’Ing. COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE CONDOMINIO INDIRIZZO in RUVO di PUGLIA, seppure intimata, RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio;
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Hanno depositato distinte e rispettive memorie NOME COGNOME NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME ricorrente principale lamenta ai sensi dell ‘ Art. 360 c.p.c. n. 3 ‘ la ‘Violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’omessa condanna del resistente Generali Assicurazioni Spa alla rifusione delle spese e competenze del secondo grado di giudizio in favore del ricorrente ‘ ; in particolare chiede la revisione della condanna espressa al punto 5) della sentenza impugnata laddove si ‘ a ccoglie l’appello di COGNOME NOME, del Condominio di INDIRIZZO della Vittoria m. 71-79 in Ruvo di Puglia e della RAGIONE_SOCIALE ed in parziale riforma della sentenza di primo grado annulla la loro condanna alle spese di giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE lamentando che la Corte d’appello ha, nel dispositivo, omesso immotivatamente di condannare l ‘ appellata RAGIONE_SOCIALE risultata totalmente soccombente, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e competenze del secondo grado di giudizio, così incorrendo nella violazione dell’art. 91 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso principale, chiede la cassazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 per ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 97 cpc in relazione al capo 6) della sentenza gravata (‘ Rigetta nel resto gli appelli ‘ ) con riferimento al rigetto del secondo motivo di appello
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spiegato dal ricorrente avverso il capo 7) della sentenza di primo grado ( ‘ condanna la parte attrice ed il Condominio convenuto e la RAGIONE_SOCIALE in solido tra loro, a Barile Michele e alla RAGIONE_SOCIALE le spese di lite liquidate per il procedimento di a.t.p. in complessivi €. 1.000,00 per compenso di avvocato, e per il presente giudizio in €. 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge’ ) ; nello specifico, il ricorrente ritiene che in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. non avrebbero potuto essere poste a suo carico, neanche in parte, le spese processuali dell’Ing. NOME COGNOME e della Zurich Insurance RAGIONE_SOCIALE che erano risultati vittoriosi solo ed esclusivamente rispetto alle domande di garanzia spiegate nei loro confronti dai rispettivi chiamanti in causa.
3. Il terzo motivo di ricorso principale viene proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ‘ per violazione e o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento al capo 7) della sentenza gravata ( ‘ condanna COGNOME Vittorio COGNOME, Il Condominio di INDIRIZZO in Ruvo di Puglia e la RAGIONE_SOCIALE in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in €. 8.469, per compensi, oltre rimborso forfettario, Cassa ed IVA se dovuti come per legge’)’ ; come nel motivo precedente, relativamente al medesimo capo del provvedimento impugnato, il ricorrente ritiene non corretta la condanna alla rifusione delle spese processuali dell’Ing. NOME COGNOME e della Zurich PLC non solo del primo grado ma anche del secondo grado di giudizio, poiché assunta in palese violazione dell’art. 91 c.p.c., essendo risultato, esso ricorrente, totalmente vittorioso in giudizio.
4. La ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE con il primo motivo di ricorso, a sua volta, denuncia la ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 e seguenti c.c., ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3) c.p.c., per avere la Corte ritenuto operante la garanzia assicurativa in palese violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e contrariamente a quanto previsto testualmente in polizza, sia nella parte in cui ha ritenuto coperti dalla garanzia gli importi
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necessari per il rifacimento delle opere sia per aver erroneamente considerato le espresse esclusioni previste, in palese violazione delle disposizioni pattizie di cui agli artt. 1 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione (ns. doc. 3a) e 3 b); motivazione contraddittoria o illogica, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 4) c.p.c.’ ; la ricorrente incidentale assume che la decisione sia stata assunta in violazione degli accordi contrattuali tra le parti, in spregio alle regole di ermeneutica contrattuale stante che l’art. 3 del contratto de quo escludeva dalla copertura solamente i danni che dovessero essere arrecati a terzi durante l’esecuzione dei lavori e che il caso sottoposto al vaglio della Corte non fosse il medesimo; difatti, l’art. 1 pag. 4 delle CGA e l’art. 3, pag. 9 delle CGA, avrebbero dovuto essere interpretati nel senso che l’assicurazione dovesse ricomprendere il risarcimento dei soli danneggiamenti a cose e non anche il risarcimento per danni conseguenti all’eliminazione di difetti , mentre la Corte d’appello non avrebbe esaminato l’eccezione in tema di danni risarcibili o meno, ma si sarebbe fermata alla considerazione che il risarcimento di qualsiasi danno fosse ricompreso in garanzia, con ciò ponendosi in aperto contrasto con la polizza che, invece, specificava i danni ricompresi (e quelli esclusi); ad avviso della ricorrente incidentale l’art. 3 menzionato escludeva i danni alle opere in costruzione e quelli cagionati dopo l’ultimazione o, comunque in questo caso, trattandosi di manutenzione, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori , evidenziando che, nella specie, sicuramente i danni non erano avvenuti durante l’esecuzione dei lavori.
5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale vengono poste due distinte censure: la prima per ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1882 c.c., art. 1899 c.c., rilevante ai fini dell’art. 360, I comma c.p.c. n 3; illogicità della sentenza, ex art. 360, I comma c.p.c. n 4’ ; la seconda per ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c. rispetto all’operatività dei principi sulla c.d. ‘loss occurrence”; in particolare, contesta la decisione della Corte d’appello per aver dato un’interpretazione dell a vigenza temporale del contratto di assicurazione eccessivamente elastica. Si ritiene che, in guisa
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dell’art. 1917 c.c., vada rispettata la rigidità operativa posta dalla finestra temporale del contratto stipulato nel caso specifico.
Col terzo motivo, la ricorrente incidentale denuncia l’ ‘omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 5) c.p.c., per non aver valutato l’esclusione di cui all’art. 3 nn. 6) e 7) delle Condizioni Generali di Assicurazione nella parte in cui escludono i danni cagionati alle opere in costruzione e dalle opere dopo l’ultimazione dei lavori ovvero quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori (ns. doc. 3 a) e b))’ ; in particolare, contesta il medesimo capo della sentenza, già denunciato col primo motivo, attinente alla statuizione sull’operatività della polizza assunta dal la Corte d’appello che sarebbe ‘così labile da porsi in un limbo fra l’apparenza e l’assenza’ , proseguendo poi col denunciare la mancanza di un concreto vaglio delle eccezioni mosse alla polizza in primo grado e reiterate in appello.
Esaminando in via prioritaria il ricorso incidentale per ragioni di ordine logico giuridico, va osservato che il primo e il terzo motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante l’evidente vincolo di connessione, sono inammissibili.
7.1. In primo luogo, non sussiste la violazione di legge paventata ed in proposito, la Corte d’appello ha in modo piano e adeguato spiegato che le considerazioni svolte dall’ allora appellata Generali Italia s.p.a. (ribadite con il ricorso in esame) non fossero pertinenti al fine di escludere la propria garanzia.
Nello specifico, la Corte d’appello (esaminando proprio l’art. 1 delle condizioni generali di contratto) ha ritenuto «che l ‘art. 1 prevede la copertura di ‘danni involontariamente cagionati’ e, dunque, esclude solo le ipotesi di dolo; ragione per cui è del tutto apodittica la convinzione dell’assicurazione secondo la quale dal novero dei danni andrebbe escluso ‘ l’obbligo di tenere indenne l’Assicurato dalla condanna ad eliminare difetti e/o vizi dell’opera eseguita o ad eseguire le opere necessarie sostenendone i costi ‘ » e ha concluso, sul punto, nel ritenere che «gli eventuali costi sostenuti per
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l’eliminazione dei difetti, nella misura in cui sono liquidati al danneggiato, a titolo di risarcimento del danno, non possono che rientrare nella garanzia di polizza» (pag. 11 della sentenza impugnata).
Sotto altro profilo, l a Corte d’appello ha evidenziato che non potesse portare a diverse conclusioni l’esegesi dell’art. 3 del contratto «il quale esclude i danni che dovessero essere arrecati a terzi durante l’esecuzione dei lavori » ritenendo evidente che, nella specie, i danni erano derivati «da vizi ed errori nel compimento dei lavori, non eseguiti a regola d’arte » (pag. 11 della sentenza impugnata).
Pertanto, con il motivo in esame la ricorrente incidentale, seppur formalmente denunci la violazione di legge in tema di ermeneutica contrattuale, nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
7.2. In secondo luogo, non sussistono neppure i paventati errores in procedendo con cui la ricorrente incidentale denuncia la nullità della sentenza o l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto dalla stessa confezione della composita censura prospettata risulta evidente come la parte formuli una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione, per un verso, non più denunciabile secondo il vigente dettato dell’art. 360 comma 1 n. 5 (insufficienza) e per l’altro, insussistente (nullità della sentenz a) atteso che la Corte d’appello , lungi dall’ aver motivato in guisa apparente ovvero assente, , ha ritenuto di ricomprendere nella polizza assicurativa, come sopra veduto, gli eventuali costi sostenuti dall’assicurato per l’eliminazione dei difetti, nella
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misura in cui sono stati liquidati al danneggiato, a titolo di risarcimento del danno.
8. Il secondo motivo di ricorso incidentale non è fondato.
Con il mezzo proposto la Compagnia di assicurazione, odierna ricorrente incidentale, contesta la decisione della Corte d’appello per aver dato un’interpretazione della vigenza temporale del contratto di assicurazione eccessivamente elastica.
In proposito, va richiamato il principio già affermato da questa Corte secondo cui al fine di individuare, alla stregua dell’art. 1917 cod. civ., il “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione”, riguardo al quale una polizza assicurativa copre la responsabilità civile dell’assicurato verso il terzo, è indispensabile considerare il tenore della relativa clausola identificativa di detto fatto, onde comprendere che cosa le parti abbiano inteso ricondurre sotto la copertura assicurativa ed in particolare, se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero lo abbiano inteso come comprensivo anche delle conseguenze dannose di condotte tenute prima della vigenza della polizza (Cass. Sez. 3, 14/03/2006 n. 5444; con riferimento in particolare alla descrizione della cosa assicurata, v. inoltre Cass. Sez. 3, 12/11/2013 n. 25405).
Va osservato che la sentenza impugnata, in conformità con l’appena richiamato principio affermato dalla giurisprduenza di legittimità, ha considerato il tenore della clausola identificativa di detto fatto, esaminando l’art. 1 del contratto che prevede la copertura di ‘danni involontariamente cagionati’ a terzi per dedurne che «la polizza sottoscritta dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE copre i danni causati dall’attività assicurata e, dunque, dalla esecuzione dei lavori» aggiungendo che fosse pacifico che i lavori fossero stati eseguiti durante la vigenza della polizza assicurativa (10/04/2008 al 16/09/2013) e che gli eventuali costi sostenuti dall’assicurato, nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento del danno, non
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potessero che rientrare nella garanzia oggetto di lite (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).
Venendo all’esame del ricorso principale proposto da COGNOME, il primo motivo è fondato.
Effettivamente la Corte territoriale, sebbene abbia statuito nella parte motiva della sentenza che la sentenza di primo grado andasse riformata nella parte in cui aveva disposto la condanna degli appellanti alle spese di giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazioni Generali Italia s.p.a. e che «le spese del presente giudizio, che si liquidano come da separato dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi delle tariffe, tenendo conto del valore della controversia e della natura delle stesse e della complessità delle questioni trattate», nel dispositivo della sentenza, dopo aver annullato la condanna alla spese di giudizio del primo grado a carico di NOME COGNOME, del Condominio e della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Generali Italia s.p.aRAGIONE_SOCIALE, ha tuttavia omesso la condanna dell ‘ appellata RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore dell’allora appellante, NOME COGNOME odierno ricorrente principale, delle spese processuali del giudizio di secondo grado, incorrendo n ella violazione dell’art. 91 c.p.c..
Viceversa, i motivi secondo e terzo del ricorso principale, che per evidenti ragioni di connessione possono essere congiuntamente scrutinati, sono inammissibili.
Come rilevato concordemente dalle parti controricorrenti negli atti di controricorso, il capo della sentenza impugnata relativo all’assenza di responsabilità dell’Ingegnere NOME COGNOME non è stato oggetto di impugnazione da parte del l’odierno ricorrente principale, neppure in grado d’appello, con la conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di prime cure sul punto.
Va pure osservato che la Corte barese ha già ritenuto infondata la doglianza formulata in appello dall’odierno ricorrente, osservando che «avendo esso COGNOME proposto la medesima domanda risarcitoria, ancorchè in via subordinata, nei confronti dell’Ing. COGNOME ed essendo poi risultato
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soccombente nei confronti di quest’ultimo, legittimamente è stato condannato al pagamento delle spese di che trattasi» (pag. 13 sentenza impugnata).
Al riguardo, correttamente i controricorrenti evidenziano la circostanza che fu lo stesso odierno ricorrente ad evocare in giudizio l’ing. COGNOME e la sua compagnia assicuratrice con il ricorso per accertamento t ecnico preventivo, con rispettive domande a garanzia formulate dal condominio e dallo stesso ing. COGNOME e che la vocatio in ius formulata dal ricorrente, di tutti i soggetti già evocati nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, costituì una scelta processuale dello stesso, certamente non dettata da un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ben potendo, ciascuna delle parti, optare di non evocare nell’instaurato giudizio di merito, il suo chiama to in garanzia, ancorché costituito nel ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Pertanto, a fronte di un’assenza di responsabilità dell’ingegnere e conseguentemente della sua assicurazione (accertata e passata in giudicato), appare logico e razionale che l’attore, odierno ricorrente, sia stato condannato in virtù del principio di causalità al pagamento delle loro spese, peraltro in solido con le altre parti, ex art. 91 c.p.c..
11. In conclusione, il ricorso principale va accolto in relazione al primo motivo, inammissibili i restanti, mentre il ricorso incidentale va integralmente rigettato.
Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione , che resta ferma nel resto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con la condanna della odierna ricorrente incidentale a rifondere al l’odierno ricorrente principale, le spese del grado di appello così come liquidate in dispositivo.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico della assicurazione ricorrente incidentale in favore del ricorrente principale e delle parti controricorrenti così come liquidate in dispositivo.
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Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso principale limitatamente al primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti motivi, rigetta integralmente il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione all’unico motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la odierna ricorrente incidentale al pagamento delle spese di lite del grado d’ appello in favore del ricorrente principale che si liquidano nell’importo di Euro 8.500,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA se dovuti, come per legge.
Condanna la ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore del ricorrente principale e di ciascuna delle parti controricorrenti, che si liquidano per ciascuna in complessivi 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della assicurazione, ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della C orte Suprema di Cassazione dell’ 1 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME
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