Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6466 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6466 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20879 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di L’Aquila n. 649/2023, pubblicata in data 2 maggio 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOMECOGNOME titolare di una impresa agricola in Lecce dei Marsi (AQINDIRIZZO, ha agito in giudizio nei confronti d ell’ RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il risarcimento dei danni alle proprie colture cagionati da alcuni orsi.
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI CAUSATI DA ANIMALI SELVATICI
Ad. 11/03/2026 C.C.
R.G. n. 20879/2023
Rep.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di L’Aquila, che ha condannando l’ ente convenuto al risarcimento del danno, per una somma di € 18.755 ,00, oltre accessori.
La Corte d’a ppello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre l’ RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ intimato.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 15 L. 349/1991 e 2043 c.c. (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) ».
L’ente ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe « erronea e meritoria di riforma nella parte in cui, in rigetto dell’appello, ha ritenuto, sulla scorta di una non corretta sussunzione della fattispecie astratta in quella concreta e di una non condivisibile interpretazione della normativa indicata in rubrica, che nel caso di specie vi fossero le condizioni per attribuire in capo all’Amministrazione una responsabilità da risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., invece che concludere, stante l’assenza dei requisiti della colpa dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’ingiustizia del danno subito, per la sussistenza in capo alla controparte del solo diritto alla percezione dell’indennizzo di cui all’art. 15 L. 394/1991 ».
Il ricorso è inammissibile, per due distinti e autonomi ordini di ragioni.
In primo luogo, si osserva che la censura svolta con l’unico motivo del ricorso è formulata in termini di violazione degli artt. 15 della legge n. 394 del 1991 e 2043 c.c., per quanto l’ente ricorrente affermi di intendere contestare la complessiva decisione di secondo grado, relativa a tutti i motivi del suo appello.
2.1 In realtà, l’effettiva critica che viene svolta con il ricorso ha ad oggetto la sola statuizione della corte d’appello relativa alla sussistenza, in concreto, della responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, cioè, l’accertamento della s ussistenza di una conAVV_NOTAIOa colposa dell’ente stesso, in nesso di causa con il danno lamentato dall’attore, nonché l’ingiustizia del danno medesimo.
In particolare, è lo stesso ente ricorrente che afferma espressamente di non intendere contestare le affermazioni della corte d’appello secondo cui: a) l’attore aveva proposto una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c.; b) in linea generale, anc he l’RAGIONE_SOCIALE può essere chiamato a rispondere dei danni causati a terzi in base alla previsione di tale disposizione normativa.
Le contestazioni hanno, dunque, ad oggetto esclusivamente la sussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria dell’ente convenuto , ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concreto e con riguardo al caso di specie (si veda a pag. 19 del ricorso: « non si intende contestare la motivazione nella parte in cui ha affermato che la causa petendi dell’avversa domanda aveva ad oggetto una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., né che in presenza dei presupposti di tale disposizione, un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come qualunque altro soggetto giuridico, possa essere chiamato al risarcimento di un danno a titolo di responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, se detta premessa può in astratto ritenersi condivisibile, nel caso concreto mancano le condizioni necessarie a ricondurre la fattispecie de qua all’interno del predetto paradigma risarcitorio »).
2.2 Orbene, tale specifica questione viene affrontata nei paragrafi 8 e 9 della motivazione della sentenza impugnata (a pagg. 7 e 8 della stessa, dopo il rilievo dell’infondatezza dei motivi di appello relativi alle due questioni di diritto appena indicate in
ordine alle quali l’ente ricorrente dichiara espressamente di non intendere svolgere censure).
In proposito, i giudici di secondo grado hanno accertato e dichiarat o, in modo chiaro ed inequivocabile, l’inammissibilità del motivo di appello avanzato dall’RAGIONE_SOCIALE, per violazione dell’art. 342 c.p.c., affermando che la censura « non attinge quella autonoma ratio decidendi della sentenza che è idonea, da sola, a costituire valido supporto motivazionale della sentenza impugnata » e, cioè, la sussistenza di un « dovere da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di evitare sconfinamenti in cerca di cibo ».
Nel paragrafo successivo, poi, la corte territoriale afferma, ma chiaramente solo ad abundantiam , di condividere anche nel merito il fondamento di tale ratio decidendi (cfr. il paragrafo 10: « E’ utile aggiungere che l’argomento logico utilizzato dal Tribunale -oltre a non essere oggetto di specifiche censure -appare anche a questa Corte estremamente convincente »).
2.3 L’ente ricorrente, con il suo ricorso, contesta tali ultime considerazioni, sostenendo -in sostanza -che non sussisterebbe affatto un suo dovere di porre in essere misure volte a contenere i possibili sconfinamenti degli orsi dal territorio del parco nazionale e che, di conseguenza, il danno subito dall’attore non potrebbe ritenersi ‘ingiusto’ .
Non censura, però, in alcun modo la statuizione con la quale è stata affermata l’inammissibilità del suo gravame, sul punto; e neanche precisa, in effetti, nell’esposizione a sostegno dell’unico motivo del ricorso se, in quali termini e per quali ragioni, invece, avrebbe eventualmente dovuto ritenersi che fosse stata specificamente contestata, con l’appello, la sussistenza del suo dovere di porre in essere misure volte ad evitare o limitare gli sconfinamenti degli orsi allo specifico fine di procurarsi del cibo.
2.4 È, in proposito, appena il caso di ribadire il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale « qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della ‘ potestas iudicandi ‘ in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l ‘ onere né l ‘ interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l ‘ impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l ‘ impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ‘ ad abundantiam ‘ nella sentenza gravata » (Cass., Sez. U, n. 3840 del 20/02/2007; conf., ex multis : Sez. 6 – 5, n. 30393 del 19/12/2017; Sez. 1, n. 11675 del 16/06/2020; Sez. U, n. 2155 del 01/02/2021; Sez. 3, n. 27388 del 19/09/2022; Sez. 5, n. 32092 del 12/12/2024).
Nella specie, viene censurata esclusivamente la motivazione sul merito, svolta ‘ ad abundantiam ‘ nella sentenza gravata ; di contro, non viene affatto censurata la statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello .
Ciò è, di per sé, sufficiente per ritenere il ricorso inammissibile.
Per completezza di esposizione, è opportuno rilevare che le censure formulate con l’unico motivo del ricorso risultano inammissibili anche sotto un distinto profilo.
3.1 Come già chiarito, l’ente ricorrente dichiara espressamente di non intendere contestare né che oggetto della presente controversia fosse una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c., né che, in linea generale, tale disposizione normativa sia applicabile anche nei suoi confronti: contesta esclusivamente la sussistenza dei presupposti in base ai quali è stata affermata, nella specie ed in concreto, la sua responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, cioè, la sussistenza di una sua
conAVV_NOTAIOa colposa, in nesso di causa con il danno lamentato dall’attore, nonché l’ingiustizia di tale danno.
È, quindi, fuori discussione, in diritto, nella presente sede, che -anche al di là dei meri obblighi indennitari previsti dall’art. 15, comma 3, della legge n. 394 del 1991 (obblighi che prescindono del tutto da una sua conAVV_NOTAIOa colposa) -l’RAGIONE_SOCIALE possa, in linea di principio, rispondere dei danni ingiusti causati a terzi in virtù di una propria conAVV_NOTAIOa colposa, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, quindi, ovviamente, dei danni causati ai terzi dagli animali selvatici in relazione ai quali esso è tenuto, per legge, a svolgere tutte le attività di tutela e gestione.
Di conseguenza, una siffatta responsabilità non può trovare fondamento ed essere predicata che nell’ipotesi in cui l’ente stesso non abbia svolto in modo adeguato tale attività di tutela e gestione del patrimonio faunistico e del relativo habitat .
L’accertamento dell’adeguatezza dell’attività posta in essere a tal fine costituisce, peraltro, un accertamento di fatto riservato al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.
3.2 Nella specie, tale accertamento di fatto (sia pure ad abundantiam rispetto all’effettiva e assorbente ratio decidendi della sentenza impugnata, che è di natura processuale e non di diritto sostanziale, come già chiarito) è stato svolto, oltretutto con doppia decisione conforme, dai giudici di primo e secondo grado.
Entrambi hanno, infatti, ritenuto che l’ente convenuto fosse colposamente venuto meno ai suoi obblighi di tutela del patrimonio faunistico ad esso assegnato in gestione e, più precisamente, dell’intero dell’ecosistema nel quale era stata introAVV_NOTAIOa la fauna selvatica, e che tale conAVV_NOTAIOa colposa era stata la causa del danno lamentato dall’attore.
La corte d’appello ha affermato specificamente, in proposito, che « proprio tali ragioni, infatti, rendono oltremodo significativa
e pregnante la valutazione che -sia pur sinteticamente -è contenuta nella prima sentenza, vale a dire la totale assenza di allegazione e prova che l’RAGIONE_SOCIALE, pur tenuto istituzionalmente a sapere che l’orso è in grado di compiere spostamenti di grande entità alla ricerca di cibo, abbia predisposto ed aAVV_NOTAIOato iniziative concrete, tali da consentire ai pochi esemplari viventi (una cinquantina, secondo quanto esposto in appello) di trovare all’interno del territorio del parco stesso … … quanto necessario per la loro sopravvivenza, senza essere costretti a ricerche in luoghi esterni al parco, ricerche che -altrettanto notoriamente -possono disturbare e mettere in pericolo colpevolmente insediamenti umani produttivi, delineando, così, i presupposti di fatto e diritto di un danno risarcibile ».
In altri termini, i giudici del merito hanno ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE sia tenuto ad aAVV_NOTAIOare misure di tutela dell’ecosistema complessivo in cui vivono gli animali selvatici che ha il compito di proteggere, anche al fine di evitare o, almeno, limitare, laddove possibile, danni a terzi derivanti dall’interazione degli animali con gli esseri umani.
3.3 Emerge chiaramente, del resto, dalla motivazione complessiva della decisione impugnata, che, diversamente da quanto pare sostenere la parte ricorrente, la corte d’appello non ha affatto affermato che l’RAGIONE_SOCIALE fosse tenuto ad aAVV_NOTAIOare misure pregiudizievoli per gli animali selvatici, come il loro forzato spostamento o il loro confinamento nel territorio del parco nazionale, ma si è limitata ad affermare che, nell’adempiere al suo dovere di cura del complessivo ecosistema in cui sono immessi i predetti animali selvatici, l’ente debba tener conto anche dell’elementare esigenza di limitare i pericoli derivanti dalle possibili loro interazioni con gli esseri umani, i loro beni e le loro attività, aAVV_NOTAIOando, quanto meno, quelle misure che, nel rispetto della tutela del patrimonio faunistico e della natura delle
singole specie, possano evitare o, almeno, ridurre il pericolo di danni agli esseri umani.
3.4 Tanto premesso, i giudici di merito hanno accertato, in fatto, che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva affatto aAVV_NOTAIOato (e neanche allegato di avere aAVV_NOTAIOato) siffatte misure, nemmeno quelle più semplici e certamente non pregiudizievoli per gli animali in questione (e, cioè, gli orsi marsicani), come la piantagione di alberi di frutta all’interno del parco per evitare che essi fossero costretti a nutrirsi della frutta delle aziende agricole circostanti: e hanno ritenuto, anche sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio fatta espletare, che tale omissione colposa fosse la causa dei danni subiti dall’attore (sulla sussistenza del nesso di causa non è stata formulata nessuna specifica censura, nel ricorso).
D i conseguenza, hanno ritenuto l’ente convenuto responsabile di tali danni.
In tal senso va intesa la motivazione della decisione impugnata sul merito delle questioni poste con il ricorso.
E, in tali termini, si tratta di una motivazione che, oltre ad essere conforme a diritto laddove si afferma il principio della possibile sussistenza di un obbligo risarcitorio dell’ente parco, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che si aggiunge a quello indennit ario previsto dalla legge n. 394 del 1991 (principio di diritto che lo stesso ente ricorrente dichiara espressamente di condividere e, pertanto, non può considerarsi neanche in discussione nella presente sede), deve ritenersi, per ogni altro aspetto, fondata su accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale non censurabile in sede di legittimità.
Segnatamente:
non è censurabile, nella presente sede, l’accertamento di fatto relativo alla conAVV_NOTAIOa colposa omissiva imputabile all’ente convenuto;
non è adeguatamente censurato (anzi, non è affatto censurato) l’accertamento del nesso di causa tra tale conAVV_NOTAIOa e il danno subito dall’attore;
non è in radice ammissibile la contestazione dell’ingiustizia del danno subito dall’attore, in quanto tale danno è stato accertato essere conseguenza di una conAVV_NOTAIOa illecita colposa dell’ente convenuto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c..
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME