Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29071 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
Oggetto
Azienda – Cessione – Debiti – Responsabilità del cessionario per i debiti – Disciplina ex art. 2560, comma 2, c.c. – Applicabilità – Presupposti – Alterità soggettiva delle parti – Necessità – Fondamento – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23405/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 718/2021 depositata il 16 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre
2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e le figlie NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, nel 2016, davanti al Tribunale di Lecce, NOME COGNOME chiedendone la condanna al pagamento del credito vantato dal loro dante causa, dott. NOME COGNOME, nei confronti del dott. NOME COGNOME, padre della convenuta, giusta sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 2394 del 2013, a titolo di compensi per l’attività svolta in qualità di collaboratore della Farmacia gestita dal dott. COGNOME.
Premesso che con atto di donazione del 18 settembre 1997 NOME COGNOME aveva donato alla figlia, NOME COGNOME, l’azienda esercente l’attività di farmacia della quale egli era titolare, dedussero che la donataria era tenuta a rispondere del credito predetto, essendo subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all’azienda ceduta.
Il Tribunale rigettò la domanda, avendo ritenuto, da un lato, insussistente la responsabilità solidale della cessionaria per mancata iscrizione del debito in questione nei libri contabili obbligatori, così come disposto dall’art. 2560, secondo comma, c.c., e, dall’altro, non applicabile nella specie l’art. 2112 c.c. poiché il dott. COGNOME non era alle dipendenze dell’azienda ceduta al momento del trasferimento.
In riforma di tale decisione la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 718/2021, resa pubblica il 16 giugno 2021, ha condannato NOME COGNOME alla corresponsione in favore delle appellanti della somma di « Euro 116.256,86 oltre accessori, come determinati nell’ordinanza emessa in data 15.1.2015 dal GE del Tribunale di Roma a chiusura della procedura esecutiva RGE n. 40653/13, detratte le somme nelle more percepite in ragione del predetto provvedimento » , avendo ritenuto ─ sulla scorta della giurisprudenza successiva a quella richiamata dal primo giudice e in
particolare del precedente di Cass. n. 32134 del 2019 ─ che l’art. 2560 cod. civ. non potesse essere invocato in senso opposto alla finalità di protezione creditoria propria della norma.
Ciò in quanto una serie di convergenti circostanze (l’avere COGNOME NOME, a far data dal 1987, fatto parte in veste di collaboratrice dell’impresa familiare con cui il padre gestiva la farmacia; la conseguente presumibile conoscenza, anche in ragione delle ridotte dimensioni dell’azienda, nella quale il COGNOME aveva lavorato fino al 1992, delle relative dinamiche e l’altrettanto presumibile partecipazione alla sua gestione; il rapporto di stretta parentela con il cedente; l’essere stata essa chiamata a testimoniare nel giudizio promosso dal COGNOME per ottenere il riconoscimento dei propri crediti) giustificavano il convincimento che la cessionaria avesse piena consapevolezza, già al momento della donazione, dei debiti contratti nei confronti del predetto collaboratore, ancorché non iscritti nei libri contabili.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui hanno resistito NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, anche quali eredi di NOME COGNOME, nelle more deceduta, depositando controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 2948 del 01/02/2023, la allora esistente Sesta Sezione Civile -Sottosezione Terza della Corte ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza davanti alla Sezione Ordinaria, « tenuto conto degli arresti di Cass., 10/12/2019, n. 32134, Cass., 07/10/2020, n. 21561, Cass., 03/09/2021, n. 23881, e, in particolare, della sopravvenuta ordinanza interlocutoria, sullo specifico tema posto dal motivo di censura e correlata fattispecie, di Cass. 12/12/2022, n. 36195 ».
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non osta alla trattazione del ricorso con il rito camerale il fatto che la suddetta ordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione Civile abbia rinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza.
Come già questa Corte ha avuto occasione di chiarire, non vi è un dato positivo cogente che assegni alla prima valutazione del Collegio della ex Sesta Sezione ─ circa la non ricorrenza delle condizioni di legge per la decisione del ricorso nelle forme di cui all’art. 380bis c.p.c. e l’opportunità della sua trattazione in pubblica udienza ─ forza vincolante e, dunque, l’effetto di impedire , alla luce di una diversa successiva valutazione, la decisione del ricorso da parte della sezione semplice in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c. (v. Cass. 31/10/2017, n. 25837, non massimata sul punto, richiamata, più di recente, da Cass. 05/12/2023, n. 34033, in motivazione).
Tanto più nella specie tale diversa valutazione circa l’assoggettabilità del procedimento al rito camerale deve ritenersi giustificata per il fatto che è nelle more già intervenuta, come si dirà, sulla stessa questione, in altro procedimento evocato nell’ordinanza di rinvio, sentenza all’esito di trattazione in pubblica udienza.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione dell’articolo 2560 , secondo comma, cod. civ., come interpretato dalla Corte di legittimità per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la responsabilità solidale della cessionaria pur mancando l’iscrizione del debito in questione nei libri contabili dell’azienda ceduta ».
Rileva che l’orientamento giurisprudenziale posto a fondamento della interpretazione dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ. accolta
dalla Corte d’appello è stato disatteso dalla successiva pronuncia di Cass. n. 21561 del 2020 (le cui motivazioni vengono pressoché interamente trascritte in ricorso), che torna ad attribuire preferenza al prevalente orientamento che attribuisce all’iscrizione dei debiti nei libri contabili rilievo di elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente , la cui mancanza non è superabile con la prova della conoscenza effettiva del debito da parte del cessionario.
3. Il motivo è infondato.
Esso pone la questione se, per gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., ai fini della responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda (o del ramo di azienda) per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta (o del ramo di azienda trasferito) anteriori al trasferimento, l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori abbia sempre valore costitutivo o se, quanto meno in talune fattispecie, possa essere surrogato da requisiti equipollenti (quali, in particolare, la conoscenza dell’esistenza del debito acquisita aliunde da parte dell’acquirente dell’azienda), avuto riguardo alla natura e al fondamento della norma, nonché alla specifica finalità dell’operazione di cessione posta in essere nel caso concreto.
3.1. Come s’è detto, identica questione ha di recente indotto, in altra controversia, questa stessa Sezione a fissarne la trattazione in pubblica udienza, in vista della quale è stata anche richiesta e ottenuta dall’Ufficio del Massimario una relazione descrittiva dello stato complessivo della giurisprudenza e della riflessione dottrinale (Cass. Sez. 3 Ord. interlocutoria n. 36195 del 12/12/2022).
La sentenza che in quella occasione è stata resa (Cass., Sez. 3, 13/09/2023, n. 26450, alle cui ampie motivazioni per brevità qui si rimanda), ricordate le ragioni addotte dai contrapposti orientamenti (uno risalente e tuttora prevalente di cui è più recente espressione Cass. n. 21561 del 2020, evocata in ricorso ; l’altro, minoritario, di cui è espressione Cass. n. 32134 del 2019, citata in sentenza) ed
evidenziati i rispettivi fondamenti dogmatici (da un lato, per il primo indirizzo, l’idea che il puro debito non fa parte della organizzazione aziendale e, di conseguenza, nel caso di trasferimento dell’azienda, non transita automaticamente con essa e non si trasferisce al cessionario, ma resta debito del cedente, ai sensi dell’art. 2560, primo comma, cod. civ., salva l’eccezione di cui al capoverso dello stesso articolo ; dall’altro, per l’indirizzo minoritario, il rilievo che la cessione di azienda, prima di essere, oggettivamente, un trasferimento di beni e di rapporti, integra, soggettivamente, una successione nell’attività di impresa, la quale non può che coinvolgere anche i debiti), ha ritenuto di individuare il « presupposto fondamentale della fattispecie regolata dall’art. 2560 cod. civ., in entrambi i capoversi in cui esso si articola » nella esistenza di « una reale dualità di soggetti ».
Ha osservato infatti che « la fattispecie ─ sia che si ricostruisca, in termini soggettivi, come successione nell’impresa, sia che la si ricostruisca, in termini oggettivi, come trasferimento di beni e di rapporti giuridici (nella prima ipotesi, coinvolgente tutti i debiti di cui si provi che il cessionario abbia conoscenza; nella seconda ipotesi, coinvolgente i soli debiti risultanti dai libri contabili obbligatori) -postula, in ogni caso, una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario »
In ciò detto arresto ha tratto conforto anche in quanto in tal senso incidentalmente affermato nella pronuncia di Cass. Sez. U. 28/02/2017, n. 5054, che, pur osservando, in linea generale, che la responsabilità solidale del cessionario di azienda va ricondotta « nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell’impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale », ha affermato, sia pure in obiter dictum , che l’operatività dell’art. 2560 , secondo comma, cod. civ.
« incontra un limite solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda ».
3.2. Quanto poi alla identificazione dei casi in cui una tale « effettiva alterità » possa ritenersi mancare e debba conseguentemente escludersi l’applicazione della norma codicistica in esame , Cass. n. 26450 del 2023 ha osservato che:
─ le Sezioni Unite, nel precedente citato, ne hanno riscontrato il difetto nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto e nel caso del conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società unipersonale;
─ si tratta di indicazione però meramente esemplificativa e non tassativa, dovendo ritenersi che « il difetto di dualità soggettiva … sussista in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell’azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell’impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell’azienda è solo formale »;
─ « in queste ipotesi, non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio , ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda ».
3.3. Sulla base di queste premesse la RAGIONE_SOCIALE, nella sentenza che si sta richiamando, ha ritenuto che correttamente, nel caso esaminato, la Corte di merito avesse affermato la responsabilità della società acquirente dell’azienda pur in mancanza di iscrizione dei debiti nei libri contabili, essendo stato accertato che la stessa persona che rivestiva il ruolo di socio di maggioranza ed amministratore unico della società era anche amministratore unico della cessionaria,
nonché socio di maggioranza e presidente del consiglio d’amministrazione di altra società, a sua volta socia unica della cessionaria.
3.4. Reputa il Collegio che la ricostruzione del fondamento e dei limiti di applicabilità della norma di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ., quale operata da Cass., Sez. 3, n. 26450 del 2023 ─ ma condivisa di recente da Cass., Sez. 1, 29/04/2024, n. 11503 (pronuncia, questa, anch’essa come la prima citata in memoria dalle controricorrenti, ma non considerata da Cass., Sez. 1, Ord. interl. 13/06/2024, n. 16587, che ha rinviato a nuovo ruolo, per trattazione in pubblica udienza, un ricorso in cui si pone analoga questione) ─ meriti piena condivisione e che, anche nel caso di specie, debba portare a ritenere inoperante il limite di responsabilità previsto dal secondo comma dell’art. 2560 cod. civ., in mancanza di una effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionaria, per essere in realtà anche questa, secondo accertamento di fatto congruamente motivato e insindacabile in questa sede, già partecipe della gestione dell’azienda prima della sua formale cessione a titolo gratuito.
Non può dubitarsi, invero, che anche in questo caso « la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio , ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda ».
Poste tali premesse non può dubitarsi che nel contesto fattuale univocamente emergente da vari passi della sentenza ─ e in particolare da pag. 4, in fine, là dove si rimarca che, al momento della donazione dell’azienda, nel 1997, « il credito ‘aziendale’ rivendicato dal COGNOME era in corso di accertamento giudiziale », giudizio poi definito nel 2013 con sentenza che dette ragione al
creditore ─ la responsabilità del cessionario trovi titolo nella sentenza emessa nei confronti del cedente per gli effetti che essa spiega anche nei confronti dell’avente causa , ex art. 111 cod. proc. civ., quale successore a titolo particolare del rapporto controverso.
Deve in tal senso darsi continuità al principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « in tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo al cui esito sia stata pronunciata una sentenza poi azionata in via esecutiva, è opponibile al cessionario il titolo conseguito dal ceduto nei confronti del cedente, relativo ad un rapporto contrattuale d’impresa non del tutto esaurito » (Cass. 12/03/2013, n. 6107, Rv. 625361).
Le considerazioni che precedono valgono a correggere in via integrativa la motivazione della sentenza d’appello, il cui dispositivo è conforme a diritto (art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.), con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.000 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza