Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11888 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11888 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28546/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE;
– intimato –
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI SAVONA n. 370/2022 depositata il 20/04/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Savona rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE di NOME (‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Savona, che a sua volta aveva respinto il ricorso in
opposizione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 avverso il verbale notificato dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE del Comune di Albisola Superiore (prot. 9579/2019 del 12/12/2012) con il quale veniva contestata alla RAGIONE_SOCIALE la violazione dell’art. 21, commi 2 e 4 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’), per avere eseguito lavori, in area destinata alla circolazione stradale, con cantiere posizionato in prossimità del INDIRIZZO di INDIRIZZO, senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza della stessa e senza segnalare adeguatamente la presenza della piattaforma sulla sede stradale, risultando così concausa del sinistro verificatosi.
Nel verbale si intimava alla RAGIONE_SOCIALE di provvedere al pagamento della sanzione di € . 887,70, nonché di procedere alla rimozione delle opere abusive.
1.1. La vicenda alla base dei fatti contestati può essere così riassunta: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ottemperanza ad un contratto di subappalto per l’installazione di luminarie e impianti elettrici su incarico del Comune di Albisola Superiore, aveva noleggiato un veicolo per uso speciale munito di braccio meccanico estensibile con cestello al proprio apice e lo aveva posizionato all’interno di un’area cantiere adiacente alla parte della carreggiata destinata al transito dei pedoni; la piattaforma sopraelevata si trovava entro il perimetro di tale area cantiere, quindi al di fuori della corsia di marcia dei veicoli, e operava a un’altezza di 5 m dal livello della strada, all’interno della quale la RAGIONE_SOCIALE provvedeva all’installazione delle luminarie natalizie. Le lavorazioni erano segnalate da un cartello di pericolo e, a distanza di 50 m dal punto da esse, erano presenti un operaio addetto alla viabilità munito di giacca catarifrangente, la bandierina in prossimità del veicolo per uso speciale nonché due coni catarifrangenti a delimitazione dell’area.
Intorno alle 18:00 del 12/12/2019 un autoarticolato colpiva il cestello elevatore e, in conseguenza dell’impatto, NOME COGNOME – che si trovava all’interno della piattaforma sopraelevata – subiva un danno alla persona.
A sostegno della sua decisione, il giudice di appello riteneva che – benché fosse vero che alcune precauzioni erano state certamente adottate da RAGIONE_SOCIALE per evidenziare la presenza del veicolo per uso speciale, e benché fosse innegabile un rilevante concorso di colpa nell’accaduto a carico del conducente dell’autoarticolato -dal fatto stesso che si sia verificato l’impatto, si ricavava che tali misure di sicurezza non erano state oggettivamente sufficienti né adeguate ad evitare il sinistro.
La pronuncia veniva impugnata per la cassazione da RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME, e il ricorso affidato a due motivi.
Restava intimato il Comune di Albisola Superiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce l’inammissibile ricorso alle presunzioni semplici da parte del Tribunale di Savona nell’ambito dell’accertamento della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE – Violazione dell’art. 2729 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, nell’ambito di un ragionamento logico presuntivo non può assurgere a «fatto noto» il mero accadimento del sinistro, dal quale dedurre l’inadeguatezza del sistema di segnalazione del cantiere da parte di RAGIONE_SOCIALE, tale per cui ritenere dimostrata la violazione dell’art. 21, commi 2 e 4 del CdS. Cosi argomentando, sussisterebbe una presunzione di responsabilità assoluta ed oggettiva in capo a RAGIONE_SOCIALE, in virtù della quale, stante la verificazione del sinistro, quest’ultima sarebbe tenuta a rispondere in ogni caso della violazione dell’art. 21 CdS. Il ricorrente,
perciò, lamenta che il giudice del gravame abbia fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione e concordanza.
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e/o motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, la motivazione della sentenza non riporta né la descrizione della condotta tenuta in concreto dall’odierna ricorrente, né la ragione per la quale ha ritenuto che detta condotta si sia discostata dalle disposizioni di cui agli artt. 36 e 39 del Regolamento di attuazione CdS; tantomeno chiarisce quale comportamento avrebbe dovuto in concreto adottare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per evitare il sinistro; inoltre, la decisione impugnata non chiarisce l’apporto causale del conducente dell’autoarticolato rispetto alla verificazione del sinistro. Pertanto, la decisione resa dal Tribunale è viziata da motivazione apparente, poiché ha omesso di indicare come gli elementi da cui avrebbe tratto la propria decisione hanno condotto il giudice a raggiungere il suo convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente per l’ evidente connessione logica, e sono fondati.
Com’è noto, i n tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», dove il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi,
precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi.
E’, altresì, acquisito che l a denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero -come nel caso di specie – fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota ( ex multis : Cass. Sez. 2, n. 8829 del 29.03.2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31214 del 2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021, Rv. 661649 -01).
3.1. Nel caso che ci occupa, il Tribunale ha desunto il fatto ignoto (la mancanza di idonei accorgimenti) unicamente dal verificarsi del sinistro, così facendo malgoverno dei principi sopra riportati: alla constatazione dell’ accadimento storico determinato dal verificarsi del sinistro è mancata l’analisi della sua gravità, nonché di ulteriori elementi presuntivi desumibili anche dalle prescrizioni normative in tema di accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione. In particolare: l’art. 21, comma 2 Cd S esprime, in termini generali e astratti, detto obbligo per chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e
di pedoni; il comma 3 della stessa norma, rinvia, poi, al regolamento di attuazione che, agli artt. 30-46, stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico e alle modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
3.2. Il giudice di seconde cure non ha effettuato le opportune indagini di merito per accertare che il trasgressore avesse posto in essere «tutti gli accorgimenti necessari ai fini della sicurezza della circolazione e di aver provveduto all’adeguata segnalazione del cantiere in orario notturno», come si legge nel rapporto del Comando di Polizia: plurimi elementi presuntivi, cioè, sui quali articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari e nella successiva valutazione complessiva di quelli ritenuti rilevanti, onde verificare se siano concordanti.
3.3. Manca, dunque, un approfondimento sulla conformità del cantiere mobile della RAGIONE_SOCIALE rispetto alla normativa di dettaglio. Dal rapporto del Comando di Polizia -come del resto rilevato anche in sentenza (p. 6, righi 16-22) – emerge che talune precauzioni erano state prese dall’opponente, che aveva provveduto in particolare a curare la visibilità notturna con i coni catarifrangenti, nonché la segnalazione al traffico mediante presenza di un operaio addetto in una situazione di viabilità rispetto alla quale non si segnala particolare traffico o difficoltà, e in condizioni di visibilità affidata all’illuminazione pubblica che permettevano una visuale completa della sede stradale. E’ pacifico agli atti, inoltre, che il veicolo per uso speciale sul quale era montato il br accio meccanismo estensibile si trovasse all’interno dell’area cantiere. Si tratta, come anticipato, di elementi presuntivi
rispetto ai quali il giudice del merito è chiamato ad accertare la gravità e concordanza.
In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio per nuovo esame sulla scorta dei citati principi al medesimo giudice in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Savona in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda