SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 50 2026 – N. R.G. 00000330 2022 DEPOSITO MINUTA 22 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 330/22 R.G. posta in decisione all’udienza collegiale del 25/09/2024 promossa
d a
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO NOME e da ll’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (
) INDIRIZZO
INDIRIZZO; elettivamente domiciliati in INDIRIZZO
OGGETTO:
C.F.
BRESCIA presso il difensore AVV_NOTAIO, come da procura allegate all’atto di citazi one di primo grado.
APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o
e
rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME, come da procura in calce
alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d’appello
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e contro rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME
COGNOME NOME, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d’appello
APPELLATA
,
APPELLATO CONTUMACE
e contro
rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e da ll’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME ( INDIRIZZO; elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d’appello C.F.
APPELLATA
e contro
rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO. COGNOME AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME, come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
e contro
rappresentata e difesa da
ll’AVV_NOTAIO COGNOME
COGNOME elettivamente domiciliata in INDIRIZZO
INDIRIZZO BERGAMO presso il difensore AVV_NOTAIO, come da procura allegata
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ( Sezione Terza Civile) n. 393/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti principali
‘ In totale riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza n.393/2022 del Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE accogliere il presente appello e le domande proposte in primo grado, in via istruttoria e nel merito, dagli attori ed odierni appellanti come precisate nelle note di trattazione scritta per l’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni del 19/10/2021 e ritrascritte nelle premesse del presente atto d’appello. In ogni caso con rifusione di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, compresi quelli per il CTU e per il CTP Ing.
‘
Degli appellanti incidentali
e
‘I n via principale: rigettarsi tutte le domande degli appellanti così come formulate nel proprio atto di citazione introduttivo del presente giudizio sia per quanto attiene il merito che in via istruttoria. In via di appello incidentale: riformarsi la sentenza di primo grado per quanto attiene la
compensazione RAGIONE_SOCIALE spese legali tra le parti, con conseguente condanna degli attori all’integrale rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado come da nota spese ivi depositata. In ogni caso: Si confermano in toto le domande di cui alle Conclusioni RAGIONE_SOCIALEa propria comparsa di costituzione del 2.10.2017 ed alle Conclusioni RAGIONE_SOCIALE proprie chiamate di terzo in garanzia svolte con atto di citazione per chiamata del terzo del 23.11.2017 in nei confronti di , e (già regolarmente costituite nel giudizio di primo grado), dalle quali e intendono essere manlevati da ogni eventuale pretesa risarcitoria degli attori che dovesse venire accertata nel corso del giudizio in caso di riforma non creduta – RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado appellata, con conseguente condanna, in via alternativa o concorrente, di , , RAGIONE_SOCIALE
,
,
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, a corrispondere direttamente agli appellanti quanto dovuto in ragione RAGIONE_SOCIALE rispettive quote di corresponsabilità per come verranno accertate all’esito del da quanto fossero tenuti a corrispondere ai danneggiati in ragione dei fatti rispettiva, Viene
giudizio, e, comunque, a tenere manlevati ed indenni e dedotti in giudizio in rapporto alle quote di competenza o9ccorrendo anche in applicazione degli art. 1916 e 2055 c.c. contestata in toto la domanda riconvenzionale impropria svolta da
i motivi di cui alle considerazioni svolte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c. del 13.12.2018, domanda riconvenzionale rispetto alla quale non viene accettato il contraddittorio. In via preliminare: laddove la domanda riconvenzionale impropria svolta da venga ammessa da codesta A.G., si chiede di essere autorizzati, se ritenuto necessario, a notificare la domanda di manleva piu’ sopra esplicitata al punto AA) a e e, quindi, ex art. 269 c.p.c., fissare nuova udienza di prima comparizione allo scopo di consentire alle suddette parti di approntare le rispettive difese anche sulla predetta domanda di manleva nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. In via ulteriormente principale: in caso di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale impropria svolta da , viene svolta da parte di e domanda di manleva nei confronti RAGIONE_SOCIALE predette
e
affinchè vengano condannate a tenere indenni – in toto e/o in proporzione alle loro accertate responsabilità -e dalle pretese risarcitorie di svolte con la domanda riconvenzionale
impropria di cui alla comparsa del 24.10.2018; In via istruttoria: omissis’
Dell’appellante incidentale
‘ IN VIA PRELIMINARE ED INCIDENTALE, rilevata la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa deducente RAGIONE_SOCIALE,
respingersi tutte le domande ex adverso formulate direttamente nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima; IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: respingere l’appello ex adverso proposto, con integrale conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata ad eccezione RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulle spese di giudizio, oggetto di appello incidentale, e, in ogni caso, rigettare le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto; IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto e RAGIONE_SOCIALE avverse pretese risarcitorie nei confronti RAGIONE_SOCIALEa deducente RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità ut supra, condannare, in via alternativa o concorrente, , , e in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a corrispondere direttamente agli appellanti quanto dovuto in ragione RAGIONE_SOCIALE rispettive quote di corresponsabilità per come verranno accertate all’esito del giudizio e, comunque, a tenere manlevata ed indenne l’esponente da quanto fosse tenuta a corrispondere ai danneggiati in ragione dei fatti dedotti in giudizio in rapporto alle quote di rispettiva competenza, occorrendo anche in applicazione degli art.li 1916 e 2055 Cod. Civ.;IN OGNI CASO, con rifusione RAGIONE_SOCIALE spese e competenze del presente grado di giudizio, nonché con rifusione, in riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza in via incidentale sul punto RAGIONE_SOCIALE spese e competenze afferenti al giudizio di primo grado, oltre spese generali ed accessori di legge; IN VIA ISTRUTTORIA, omissis’
Dell’appellata
‘respingersi, per i motivi esposti in atti, l’impugnazione avversaria con riferimento al secondo ed al quarto motivo d’appello, confermandosi, per l’effetto, la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sul capo in questione; -respingersi ogni domanda da chiunque avanzata nei confronti di , ed in quanto inammissibile e infondata, in fatto e in diritto;in ogni caso, spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi digiudizio integralmente rifusi.- In via istruttoria, omissis’ .
Dell’appellata
‘Respingersi, per i motivi esposti in atti, l’impugnazione avversaria con riferimento al secondo ed al quarto motivo d’appello, confermandosi, per l’effetto, la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sul capo in questione; -respingersi ogni domanda da chiunque avanzata nei confronti di , ed in quanto inammissibile e infondata, in fatto e in diritto;in ogni caso, spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.- In via istruttoria, omissis’
Dell’appellata
‘ Nel merito, rigettare le domande avversarie per tutte le evidenziate pagina 8 di 40 ragioni;- in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere
accolta la domanda attrice, contenere la condanna nei limiti dei danni effettivamente esistenti e provati da parte attrice e, in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di di essere manlevata e tenuta indenne da parte di in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni innanzi evidenziate e conseguentemente condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne per quanto quest’ultima dovesse essere condannata a pagare agli attori nonché, per tutte le ragioni innanzi esposte, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali e accessori di legge.In via istruttoria, omissis’ RAGIONE_SOCIALEr
D ell’appellante incidentale
‘ IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare l’inammissibilità, l’improponibilità e l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c., ovvero ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa del presente atto. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l’appello proposto in quanto infondato, in fatto ed in diritto e, pertanto, confermare la sentenza n. 393/2022 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: vengono riproposte le domande svolte nel primo grado di giudizio, in virtù
RAGIONE_SOCIALE‘effetto devolutivo RAGIONE_SOCIALE‘appello ed ai sensi e per gli effetti ci cui all’art. 346 c.p.c., e pertanto, nella veramente non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto, respingere comunque le domande che fossero formulate nei confronti di e, di riflesso, nei confronti di dalle altre parti in causa, siccome infondate in fatto ed in diritto oltre che indimostrate; respingere in ogni caso le domande proposte nei confronti di siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate. NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella non creduta ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande proposte dagli attori, accertata e dichiarata la responsabilità dei signori ,
e di nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa morte RAGIONE_SOCIALEa signora condannare gli stessi -unitamente alle compagnie assicuratrici in persona del legale rappresentante pro tempore e in persona del legale rappresentante pro tempore -in via tra loro solidale o alternativa, a risarcire direttamente a parte attrice i danni che fossero ritenuti di loro diritto all’esito del presente giudizio; per l’effetto respingere le domande proposte nei confronti di e, di riflesso, nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate. Nella veramente non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse assumere una responsabilità, peraltro minima, di nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘incidente stradale per cui è causa, condannare – RAGIONE_SOCIALE
pagina 10 di 40
in persona del legale rappresentante pro tempore, il signor , in persona del legale rappresentante pro tempore, il signor , in via tra loro solidale e/o alternativa, a garantire, manlevare, tenere indenne ed a rimborsare, anche in via di regresso, , per quanto la stessa fosse chiamata a corrispondere agli attori, così come a qualsiasi altro soggetto parte del presente giudizio, e comunque per quanto fosse chiamata a pagare all’esito di quest’ultimo in eccesso rispetto al grado di colpa che fosse accertato in capo all’assicurata ontenere, in ogni caso, l’eventuale condanna di nei limiti del massimale di polizza e RAGIONE_SOCIALE altre previsioni di contratto. IN VIA D’APPELLO INCIDENTALE: riformare la sentenza impugnata laddove compensa le spese di lite relative al primo grado di giudizio, e pertanto condannare gli attori e/o i convenuti e terzi chiamati alla rifusione RAGIONE_SOCIALE stesse in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE deducente. IN OGNI CASO: Spese di lite, anticipazioni e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: omissis’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TABLE
Pubblico RAGIONE_SOCIALE, accertate le plurime violazioni commesse dagli operai in materia di sicurezza dei cantieri stradali, aveva concluso che l’incidente era stato originato ‘ dall’errata collocazione dei doppi cartelli RAGIONE_SOCIALEa segnaletica di preavviso, che non ha consentito alla signora di rendersi conto per tempo RAGIONE_SOCIALEa presenza del cantiere, ed è stato aggravato dalla presenza RAGIONE_SOCIALE‘autocarro, tra l’altro poco visibile perché privo del prescritto girofaro sulla terza corsia’ ; era stato sanzionato dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 comma 2 del CdS 1 cui aveva fatto seguito l’ordinanza prefettizia di sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente di guida.
veniva convenuto in giudizio dagli attori sia quale capo cantiere e responsabile RAGIONE_SOCIALEa sicurezza che in qualità di conducente RAGIONE_SOCIALE‘autocarro contro cui aveva colliso l’autovettura condotta da quale proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘autocarro e società datrice di lavoro del capo cantiere e quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE‘autocarro.
, costituitasi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, secondo la prospettazione degli attori, il sinistro era stato causato dalla presenza di un cantiere stradale e non dalla circolazione dei veicoli sicchè eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa
1 ‘ per aver aperto un cantiere sulla strada senza adottare i dovuti accorgimenti per la sicurezza e la fluidità RAGIONE_SOCIALEa circolazione oltre ad aver omesso di spostare il veicolo sulla corsia di emergenza come prescritto da manuale stradale’.
e rispettivamente conducente e proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘autoarticolato Volvo contro cui era entrata in collisione l’autovettura condotta dalla al fine di essere manlevata nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore degli attori.
e contestavano ogni responsabilità e premesso che le opere di dismissione del cantiere autostradale lungo l’Autostrada A4 era stato appaltato al raggruppamento di imprese chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa affinchè fosse dichiarata corresponsabile dei danni; chiedevano, altresì, di essere autorizzati a chiamare in causa e , rispettivamente, conducente e proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘autoarticolato Volvo contro il quale era stata sbalzata l’autovettura di dopo la collisione con il furgone Daily.
e deducevano che la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di RAGIONE_SOCIALE aveva, definitivamente, archiviato la notizia di reato iscritta a carico di ; chiedevano comunque di essere autorizzati a chiamare in causa , assicuratrice per la responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE‘autoarticolato.
Negata l’autorizzazione, -impresa assicuratrice RAGIONE_SOCIALE‘autoarticolato Volvo condotto da -si costituiva in giudizio ad adiuvandum rispetto alle difese RAGIONE_SOCIALEa propria assicurata
.
chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa ; non contestava di essere datrice di lavoro di e di essere stata incaricata del posizionamento RAGIONE_SOCIALEa cartellonistica stradale; deduceva che l’autocarro, al momento RAGIONE_SOCIALE‘impatto con il veicolo condotto da si trovava all’interno RAGIONE_SOCIALE‘area di cantiere e che il sinistro doveva essere ascritto, in via esclusiva, alla condotta gravemente colposa RAGIONE_SOCIALEa vittima.
deduceva che nessuna responsabilità era ascrivibile alla propria assicurata (
e chiedeva che
,
e la tenessero indenne di quanto fosse stata
chiamata a pagare.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, affidata all’ing. volta alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa dinamica del sinistro e all’ osservanza o meno, nell’allestimento del cantiere stradale, dei criteri prescritti dalla legge.
Con sentenza n. 393/22 il tribunale di RAGIONE_SOCIALE respingeva tutte le domande e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
R ichiamati i presupposti per l’applic a zione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2054, secondo comma, c.c. e precisato che la sentenza penale di assoluzione ‘ perché il fatto non sussiste’ pronunciata nei confronti di non produceva
effetti nel giudizio civile, accertava che le disposizioni del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici non aveva valore vincolante, atteso il margine di discrezionalità lasciato ai responsabili per meglio adeguare le misure da adottare alle situazioni concrete; accertava, altresì, la regolarità RAGIONE_SOCIALEa cartellonistica di anticipata segnalazione del cantiere nonché il pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE norme vi genti da parte RAGIONE_SOCIALE‘autocarro condotto da , sia con riguardo al suo posizionamento sulla corsia di sorpasso che alle dotazioni luminose di cui il mezzo doveva disporre per essere visibile.
La sentenza è stata appellata dai congiunti di che hanno insistito per la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza e l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande risarcitorie.
impresa assicuratrice del veicolo Daily, ha proposto appello incidentale condizionato chiedendo che, nel caso di accoglimento anche parziale RAGIONE_SOCIALE‘appello principale, ,
,
e
(
impresa assicuratrice del veicolo condotto da corrispondessero direttamente ai danneggiati quanto dovuto in ragione RAGIONE_SOCIALE rispettive quote di responsabilità e comunque la tenessero manlevata ed indenne da quanto fosse tenuta a corrispondere ai danneggiati.
hanno proposto appello incidentale al fine di vedere riformata la statuizione
relativa alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
ha riproposto la domanda di manleva nei confronti di
, ed in quanto nel caso di accertata responsabilità RAGIONE_SOCIALEa propria assicurata ha inteso agire in surroga nei diritto RAGIONE_SOCIALE‘assicurato e in via incidentale ha chiesto la riforma del capo di sentenza relativo alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
All’udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo i congiunti di deducono che il primo giudice aveva dato una lettura errata e solo parziale del disciplinare contenuto nel D.M. 10.7.2002 di guisa che i principi fondamentali che lo ispiravano erano stati del tutto stravolti.
Evidenziano, in particolare, che non si era considerato il principio di visibilità e leggibilità dei segnali che, in alcune condizioni, suggeriva che essi fossero ripetuti anche a sinistra né si erano considerati i due manuali di RAGIONE_SOCIALE ( docc. 227° e doc. 22/b) -allegati anche alla relazione RAGIONE_SOCIALEa Polizia RAGIONE_SOCIALE ed esaminati dall’ing. ( consulente tecnico nominato dal P.M.).
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, sia il capo cantiere
che non avevano alcun margine di discrezionalità nell’applicare le disposizioni di entrambi i manuali che contemplavano disposizioni vincolanti per tutte le imprese appaltatrici e, come indicato nelle premesse, ‘ aggiuntive ed integrative alle normative sopracitate che in ogni caso sono da osservare integralmente, costituendo parte integrante del contratto’ e ‘ parametri minimi di sicurezza’.
Fanno rilevare che, nel corso del giudizio, era stato dato incarico all’ing. di accertare la regolarità del cantiere e che questi aveva riscontrato, così come già aveva fatto la Polizia RAGIONE_SOCIALE, plurime violazioni: l’ errata collocazione dei doppi cartelli RAGIONE_SOCIALEa segnaletica di preavviso sulla sola corsia di emergenza senza essere replicata sul margine sinistro; l’ errato affiancamento dei doppi cartelli posti sul margine destro RAGIONE_SOCIALEa carreggiata; l’omessa collocazione sul lato sinistro, all’interno RAGIONE_SOCIALEo spartitraffico centrale, di due lanterne di profondità; l’ assenza sul veicolo di servizio di girofaro; l’ assenza di freccione luminoso; l’ inidonea illuminazione RAGIONE_SOCIALEa zona di cantiere in relazione alla scarsa visibilità in orario notturno; l’ insufficiente lunghezza/profondità e composizione RAGIONE_SOCIALEa testata obliqua di cantiere; l’ errata procedura di dismissione RAGIONE_SOCIALEa testata obliqua di cantiere che doveva essere preceduta e non seguita dallo spostamento RAGIONE_SOCIALE‘autocarro di servizio l’ assenza di uno sbandieratore alla distanza di m. 200 prima /a monte RAGIONE_SOCIALEa testata di cantiere.
Con il secondo motivo censurano la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale non aveva specificato le ragioni per cui non aveva condiviso le conclusioni del Ctu, senza offrire argomenti tecnico-giuridici a sostegno RAGIONE_SOCIALEa diversa conclusione cui era pervenuto.
Con il terzo motivo censurano la motivazione apodittica ed illogica RAGIONE_SOCIALEa sentenza relativa all’accertata regolarità RAGIONE_SOCIALEa cartellonistica str adale, alla non necessità RAGIONE_SOCIALEa sua ripetizione anche sullo spartitraffico centrale, alla agevole percepibilità, da part e RAGIONE_SOCIALE‘automobilista, dei segnali di indicazione e alla impraticabilità di altre soluzioni rispetto a quelle adottate nel caso di specie Con il quarto motivo censurano l’accertamento relativo all’insussistenza di nesso causale tra la condotta tenuta da e il sinistro stradale in violazione palese con gli accertamenti RAGIONE_SOCIALEa Polizia RAGIONE_SOCIALE e le conclusioni cui era pervenuto il Ctu
Con il quinto motivo censurano la statuizione relativa all’accertata assenza di colpa in capo alla società che aveva allestito il cantiere e del capo cantiere .
APPELLI INCIDENTALI
, e hanno proposto appello incidentale avverso la statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite nonostante la soccombenza degli attori/appellanti principali.
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In limine , si osserva che il principio processuale RAGIONE_SOCIALEa ” ragione più liquida ” -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. -in forza del quale è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di definire il giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale – è stato richiamato ed illustrato dal primo giudice, mediante ridondanti riferimenti a precedenti giurisprudenziali di legittimità, in modo non pertinente.
Nel caso di specie, infatti, la questione di merito da analizzare era costituita dall’individuazione dei soggetti responsabili nella causazione del sinistro, senza che assumessero rilevanza questioni pregiudiziali che le parti non avevano prospettato.
Nel merito, i motivi dedotti dagli appellanti principali, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Si osserva preliminarmente che il rapporto tra il giudice e la consulenza tecnica d’ufficio si fonda su un onere motivazionale del primo per discostarsi dagli esiti RAGIONE_SOCIALE‘ausilio tecnico da llo stesso disposto .
Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno , infatti, efficacia vincolante per il giudice che può, legittimamente, disattenderle, ma soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui
quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u..
Nel caso di specie, il primo giudice non menziona affatto le conclusioni cui erano pervenuti prima il consulente nominato dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE e, poi, quello incaricato nel giudizio di merito né chiarisce le ragioni per cui tali conclusioni -tutte concordanti -sono state totalmente disattese.
Ciò posto, si legge a pag. 14 del rapporto redatto dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE: ‘ Rimaneva da valutare se la presenza del furgone RAGIONE_SOCIALEa ditta in quelle particolari circostanze di tempo e di luogo avesse la sua giusta collocazione e se gli addetti al cantiere avessero posto in essere tutti gli accorgimenti volti ad evitare che il sinistro stradale dalle nefaste conseguenze si potesse verificare. Venivano approfonditi gli accertamenti mediante l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE linee guida per la sicurezza dei lavori su strada da parte degli operatori di cantiere … ne emergeva la superficialità e negligenza del rispetto RAGIONE_SOCIALE norme evidenziate in particolare alla pag. 74 del manuale RAGIONE_SOCIALE linee guida da parte dei quattro addetti al cantiere stradale … mediante un’attività a va rio titolo omissiva dei compiti loro attribuiti.
Infatti la presenza RAGIONE_SOCIALE‘autocarro fermo sulla carreggiata una volta giunto in prossimità dei cartelli RAGIONE_SOCIALEa testata non era leggibile in quanto doveva spostarsi e posizionarsi sul margine destro RAGIONE_SOCIALEa carreggiata ovvero sulla
banchina o corsia di emergenza nel mentre un operatore munito di torcia o di bandiera o torcia luminosa si doveva portare ad una distanza non inferiore a 200 m. per segnalare l’attività di rimozione o raccolta dei cartelli’
Nel medesimo rapporto si dava atto che le omissioni riscontrate erano state confermate dall’ing. , in servizio presso la Direzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con mansioni di coordinatore informazione e controllo tecnico, e si evidenziava che, in ogni caso, il veicolo Daily, fermo sulla terza corsia, non era adeguatamente munito di prevista segnaletica stradale, in quanto doveva essere munito RAGIONE_SOCIALEa cartellonistica di cui alla fig. II 398 art. 38 del regolamento ‘ Passaggio obbligatorio per i veicoli operativi’.
veniva, infatti, sanzionato per aver ‘ aperto un cantiere sulla strada senza adottare i dovuti accorgimenti per la sicurezza e fluidità RAGIONE_SOCIALEa circolazione oltre ad aver omesso di spostare il veicolo sulla corsia di emergenza come prescritto dal manuale stradale…ovvero non si adoperava alla rimozione del veicolo utilizzato per i lavori parcheggiando lo s tesso sulla corsia di emergenza o banchina…’ e successivamente, con ordinanza prefettizia, veniva emesso nei suoi confronti provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente di guida per anni uno.
Il consulente nominato dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, ing. , concludeva nel senso che ‘ l’incidente è stato originato dall’errata collocazione dei doppi cartelli RAGIONE_SOCIALEa segnaletica di preavviso che non ha
consentito alla signora di rendersi conto per tempo RAGIONE_SOCIALEa presenza del cantiere ed è stato aggravato dalla presenza RAGIONE_SOCIALE‘autocarro, tra l’altro poco visibile perché privo del prescritto girofaro, sulla terza corsia mentre si procedeva alla rimozione dei cartelli RAGIONE_SOCIALEa segnaletica di testata’
Il consulente nominato dal tribunale, ing. concludeva nel senso che ‘ La situazione si presentava caratterizzata da una serie di carenze operative attribuibili ad una gestione RAGIONE_SOCIALE‘area di cantiere non conforme alle direttive esposte nei manuali prodotti da RAGIONE_SOCIALE e alla tardiva mancata percezione RAGIONE_SOCIALEa situazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘automobilista .
Il responsabile del cantiere mobile, contravvenendo alle direttive previste che regolano l’attività di rimozione RAGIONE_SOCIALEa segnaletica di testata, ometteva di spostare l’autocarro lungo la banchina laterale RAGIONE_SOCIALEa carreggiata mantenendo il mezzo operativo in occupazione RAGIONE_SOCIALEa terza corsia, ormai pacificamente priva di almeno una metà RAGIONE_SOCIALEa segnaletica di testata. Appare inoltre appurata l’assenza 150/200 m. prima RAGIONE_SOCIALEa testata del cantiere RAGIONE_SOCIALE‘addetto alla presegnalazione con segnale luminoso che, in tale circostanza, avrebbe rallentato e preavvisato l’utenza RAGIONE_SOCIALE‘imminente pericolo, dovuto alla presenza di uomini in carreggiata e anche del mezzo operativo’ .
In relazione alle dotazioni del furgone Daily contro cui aveva colliso l’automobilista, il Ctu precisava che i dispositivi in uso e, segnatamente, la luce posizionata sul tetto, non corrispondevano alle dotazioni prescritte dalle
linee guida e che, comunque, era stata accertata l’assenza del dispositivo luminoso denominato ed il parziale oscuramento del dispositivo da parte RAGIONE_SOCIALEa paratia del cassone.
Come si è detto, nessun riferimento è stato fatto dal primo giudice alle risultanze RAGIONE_SOCIALE due consulenze e alle violazioni accertate dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE che sono state, totalmente, pretermesse senza alcuna motivazione al riguardo.
Senza specificare la fonte degli argomenti tecnici posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, il primo giudice riteneva che al capocantiere fosse impedito lo spostamento RAGIONE_SOCIALE‘autocarro sulla corsia di emergenza in quanto, in corrispondenza del punto di impatto, la corsia di emergenza era occupata dalle segnalazioni di pertinenza di un altro cantiere e in quanto la predetta corsia di emergenza terminava per lasciare spazio alla corsia di immissione dei veicoli provenienti dal casello di Ponte Oglio.
Riteneva inoltre che nessuna disposizione prevedesse che l’autocarro montasse un girofaro e la necessità lungo la strada di uno sbandieratore per segnalare la situazione di pericolo.
Tali argomenti risultano, tuttavia, smentiti dalle disposizione contenute nel Manuale predisposto da RAGIONE_SOCIALE , denominato ‘ Norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori sull’autostrada in presenza di traffico’ che, come specificato nelle premesse, sono ‘ aggiuntive ed integrative alle
normative sopra richiamate ( il riferimento è al ‘ Disciplinare tecnico’ relativo agli schemi segnaletici ecc. approvato con decreto 10 luglio 2022 dal RAGIONE_SOCIALE) che in ogni caso sono da osservare integralmente e costituiscono parte integrante del contratto…’ .
In detto manuale ( punto 5.2) si prescrive che i mezzi operativi RAGIONE_SOCIALE imprese e ogni altro veicolo di servizio in cantiere in Autostrada o in presenza di traffico devono essere, per legge, muniti di dispositivo supplementare visivo lampeggiante ( GIROFARO) a luce gialla o arancio ( art. 176 comma 13 del D. lgs. 285/92)… e che tali dispositivi debbano essere mantenuti in funzione in occasione di ogni manovra legata al servizio da espletare; che ( punto 5.6) le manovre di retromarcia devono avvenire con segnalatore acustico di retromarcia e lampeggiante e, quanto alle segnalazioni manuali, se non diversamente specificato, sono da effettuarsi a mezzo di bandierina da un addetto posizionato ad una distanza di 50 m. prima del punto in cui la manovra si svolge.
Anche con riferimento alla raccolta RAGIONE_SOCIALEa segnaletica in carreggiata le disposizioni sopra richiamate prevedono che un addetto, tramite bandierina sventolata all’altezza RAGIONE_SOCIALEa spalla o dispositivo luminoso di notte dovrà segnalare la presenza del personale con le stesse modalità già indicate nel Quaderno di procedura RAGIONE_SOCIALEa segnaletica di cantiere al punto G.
L ‘accertata presenza irregolare del furgone sulla corsia di sorpasso ( e non
sulla corsia di emergenza) comporta innanzitutto la responsabilità, in solido, del conducente , RAGIONE_SOCIALEa proprietaria del mezzo, nonché RAGIONE_SOCIALE‘impresa assicuratrice del veicolo, .
La circostanza che il furgone fosse fermo o piuttosto ( come riferito dallo stesso ) in movimento 2 in retromarcia non assume rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del proprietario del veicolo e RAGIONE_SOCIALE‘impresa assicuratrice RAGIONE_SOCIALEo stesso , in ragione RAGIONE_SOCIALEa nozione di ‘ circolazione ‘ ormai elaborata dalla giurisprudenza secondo cui ‘ la circolazione stradale di cui all’articolo 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia ancora rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade’ (Cass. SS.UU, 8620/2015).
Nessun profilo di responsabilità è invece emerso con riguardo al conducente RAGIONE_SOCIALE‘autoarticolato Volvo, , contro cui il veicolo RAGIONE_SOCIALEa impattava dopo aver colliso con il furgone Daily condotto dal
La causazione del sinistro va ascritta anche alla condotta imprudente RAGIONE_SOCIALEa vittima, nella misura del 25%, la quale, verosimilmente, a causa RAGIONE_SOCIALE‘elevata
2 Interrogatorio del Pubblico RAGIONE_SOCIALE ( cfr. Verbale tribunale penale di RAGIONE_SOCIALE del 19 settembre 2017) ‘ Per raccogliere questi cartelli come doveva proceder e?’ Risposta di : ‘ il camioncino arretra con gli operatori … a piedi quindi raccoglie man mano che si raccolgono le cose2
velocità di guida o di distrazione, non si avvedeva RAGIONE_SOCIALEa cartellonistica stradale posizionata prima del cantiere che imponeva di moderare la velocità e di convergere verso le corsie diverse da quella di sorpasso occupata dal cantiere mobile e, senza porre in essere alcun rallentamento del veicolo, entrava in violenta collisione con l’autocarro.
Sul manto stradale non veniva, infatti, rinvenuta alcuna traccia di frenatura, circostanza che induce a ritenere che la sig.ra non si avvide se non all’ultimo RAGIONE_SOCIALE‘ostacolo presente sulla carreggiata.
La responsabilità va ascritta altresì alle imprese cui furono appaltate le opere di smantellamento del cantiere mobile ossia e in qualità di custodi del cantiere insistente sulla sede autostradale.
Gli attori-appellanti principali, tuttavia, non hanno esteso le domande risarcitorie nei confronti RAGIONE_SOCIALEa terza chiamata ( dai convenuti e ) e tali domande non possono esserle estese automaticamente in quanto, diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia
sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cass. 15232/2021).
e , convenuti in giudizio dagli attori/appellanti principali, chiedevano a loro volta di chiamare in giudizio affinchè fosse dichiarata corresponsabile RAGIONE_SOCIALE‘evento in quanto appaltatrice RAGIONE_SOCIALE opere.
Ne consegue che che non ha mai contestato di essere stata appaltatrice RAGIONE_SOCIALE opere in questione, dovrà essere condannata a tenere indenne e e nella misura di
1/3 per non aver vigilato sulla adozione di misure di sicurezza adeguate.
ha chiamato in garanzia al fine di essere tenuta indenne da quanto fosse stata costretta a pagare in favore dei congiunti RAGIONE_SOCIALEa vittima.
In accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda va, pertanto, condannata a tenere indenne la sua assicurata nella misura accertata.
ha riproposto in questo grado di giudizio domanda
riconvenzionale ‘
impropria’
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1916 c.c.
nei confronti dei
convenuti
,
e
, e nei
confronti dei terzi chiamati da questi ultimi,
e
nonché nei confronti RAGIONE_SOCIALEa terza intervenuta
ad adiuvandum
.
La domanda non merita di essere accolta.
[…
Quanto a , e , nessun profilo di responsabilità è stato accertato nei confronti del conducente RAGIONE_SOCIALE‘autoarticolato contro cui collise la vettura di dopo l’impatto con il furgone presente sulla corsia di sorpasso RAGIONE_SOCIALEa TARGA_VEICOLO. Quanto, invece, a , e la è stata ritenuta, in parte responsabile del sinistro ed è tenuta a rispondere in
domanda non può trovare accoglimento in quanto la stessa assicurata base alla quota accertata di responsabilità
Passando ad esaminare le domande risarcitorie proposte dai congiunti RAGIONE_SOCIALEa vittima, le stesse sono state fondate sul generico presupposto che la famiglia RAGIONE_SOCIALEa giovane era ‘ allargata ‘ a molte altre figure di parenti e/o affini, le cui singole relazioni affettive intrattenute con la vittima non venivano approfondite mediante allegazioni idonee a dimostrarne la peculiarità e l’ intensità.
Secondo il consolidato indirizzo RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare ( e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza a l ‘ nucleo familiare minimo’ , nell’ambito del quale l’effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola nell’attuale società, in base all’ id
quod plerumque accidit, fatta salva la prova, anche presuntiva, da parte del convenuto ( cfr.Cass. n. 25774/21; n. 9010/2022).
Poiché il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza morale (e non la relazione di parentela e/o di affinità) tale sofferenza doveva essere allegata e provata anche mediante presunzioni.
A tal fine le circostanze capitolate non assumono rilevanza in quanto volte a dimostrare singoli momenti di condivisione tra la vittima e gli zii, ma non anche una consistente ed apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.
Le domande risarcitorie, fatta eccezione per quelle proposte dalla madre e dal convivente more uxorio RAGIONE_SOCIALEa vittima, non meritano, pertanto, di essere accolte.
Danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale subiti da
Quanto ad madre RAGIONE_SOCIALEa vittima, in questo grado di giudizio è stata espletata consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare la sussistenza in capo alla stessa di un danno biologico di natura psichica, a fronte del certificato, prodotto in giudizio, rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE in data 26 gennaio 2017 nel quale si dava atto che la signora era seguita dal Servizio dall’esordio RAGIONE_SOCIALEa patologia ‘ conseguenza diretta di un incidente stradale occorso alla figlia il 19.12.2014 nel quale la figlia ha perso la vita’.
Nel predetto certificato si poneva per la
diagnosi di
‘ Depressione reattiva ‘.
I consulenti nominati nel grado hanno accertato in capo alla signora ‘ un quadro di Lutto Persistente Complicato in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa morte traumatica RAGIONE_SOCIALEa figlia’ ormai stabilizzato, avente valenza di vera e propria patologia, quantificabile nella misura del 22/23%.
In base alle tabelle in vigore il danno biologico psichico viene, pertanto, quantificato tenuto con to RAGIONE_SOCIALE‘età all’epo ca RAGIONE_SOCIALEa morte RAGIONE_SOCIALEa figlia ( anni 54) in euro 70.484 ( invalidità del 23%).
Tenuto conto del concorso di colpa di nella causazione del sinistro i responsabili dovranno risarcire soltanto il 75% di detta somma e quindi euro 52.863, oltre interessi legali da calcolarsi sulla predetta somma, devalutata all’epoca del sinistro e via via rivalutata sino alla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Alla madre RAGIONE_SOCIALEa vittima va altresì riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale che viene liquidato in via equitativa in base alle Tabelle di Milano nella somma complessiva di euro 344.168 ( punti 24, età RAGIONE_SOCIALEa vittima primaria, punti 18, età RAGIONE_SOCIALEa vittima secondaria, punti 16, mancanza di sopravvivenza di altri congiunti, punti 30, intensità RAGIONE_SOCIALEa relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale, per un totale di punti 88; valore punto 3.911.
Il valore massimo in relazione alla qualità ed intensità RAGIONE_SOCIALEa relazione è stato riconosciuto sulla base di quanto allegato ( e non contestato) valorizzando, in particolare, il fatto che la madre avesse cresciuto da sola la figlia ( che il padre non aveva riconosciuto) e che benchè allontanatasi da casa per convivere con il compagno, costituisse ancora per la madre un fondamentale sostegno morale ed affettivo.
Tenuto conto del concorso di colpa di i responsabili dovranno risarcire soltanto il 75% di tale voce di danno ossia euro 258.126 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata all’epoca del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Danno non patrimoniale, da perdita del rapporto parentale, e danno patrimoniale subiti da convivente more uxorio.
Anche al compagno more uxorio di va riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale considerato lo stabile e duraturo legame affettivo intrattenuto con la vittima e la significativa comunanza di vita e di affetti con la stessa.
Si è infatti provato che i due giovani avessero intrapreso la convivenza nell’anno 2009 e avessero contratto un mutuo fondiario per l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa casa di abitazione con addebito RAGIONE_SOCIALE relative rate su di un conto cointestato.
A titolo di danno per la perdita del rapporto parentale a va riconosciuta la somma di euro 320.702 ( età RAGIONE_SOCIALEa vittima primaria: punti24;
età RAGIONE_SOCIALEa vittima secondaria: 22 punti; convivenza: punti16; qualità ed intensità RAGIONE_SOCIALEa relazione affettiva: punti 20; totale punti 82; valore punto euro3.911.
Si evidenzia che non è stato allegato alcunchè con riguardo alla composizione RAGIONE_SOCIALEa famiglia di sicchè nessun punto può essere assegnato in relazione alla sopravvivenza di altri familiari.
I responsabili dovranno risarcire solo il 75% di tale somma atteso il concorso RAGIONE_SOCIALEa vittima nella causazione del sinistro ossia euro 240.526 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata all’epoca del sinistro e via via rivalutata sino alla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Quanto al danno patrimoniale, allegava che la vittima destinava la metà del suo stipendio -di euro 1.500 euro al mensile -alle esigenze del nucleo familiare e, segnatamente, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa rate del mutuo cointestato nonché RAGIONE_SOCIALEa metà RAGIONE_SOCIALE utenze.
E’ provato in giudizio che percepisse mensilmente una retribuzione di euro 1500, è altresì provato che unitamente al compagno avesse stipulato un mutuo fondiario con addebito RAGIONE_SOCIALE relative rate sul conto corrente cointestato con il compagno.
Trattandosi di giovani conviventi, che avevano progettato una vita in comune, è quindi legittimo presumere che ciascuno di essi contribuisse al menage domestico con il proprio reddito e, tenuto conto del reddito percepito, che la vittima a ciò provvedesse destinando all’incirca metà del suo stipendio cioè
750 euro al mese ossia euro 9.000 all’anno.
Dalla data del sinistro ( dicembre 2014) sino alla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia il danno patrimoniale subito è un danno che già si è verificato ( euro 9.000 x 11 anni) = euro 99.000 e pertanto dovrà essere rivalutato, mentre quello che si produrrà successivamente alla pronuncia sarà un danno futuro che come tale andrà capitalizzato.
Tenuto conto del concorso di colpa i responsabili dovranno risarcire solo il 75% del danno patrimoniale passato ossia euro 74.250 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata all’epoca del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Quanto al danno futuro la somma di euro 750 corrispondente a quanto avrebbe destinato la vittima alla famiglia ( e correlativamente quanto avrebbe destinato alle proprie esigenze cd. quota sibi) corrisponde al danno patrimoniale subito, equiparabile alla perdita di una rendita, i cui ratei sono da considerarsi pari alle elargizioni compiute dalla de cuius in favore del danneggiato.
La liquidazione di questo danno va effettuata mediante il criterio RAGIONE_SOCIALEa capitalizzazione; per individuare il coefficiente di capitalizzazione in base al quale moltiplicare il reddito del defunto occorre comparare l’et à di quest’ultimo e l’età del danneggiato (oggi di anni 44) e scegliere il coefficiente più basso ( cd. Correttivo del coefficiente minimo)
Infatti poiché le erogazioni RAGIONE_SOCIALEa vittima in favore del prossimo congiunto
sono destinate a cessare: o per morte del beneficiario o per la morte del solvens e poiché deve presumersi che morrà per primo quegli più avanti nell’età, per la capitalizzazione del danno occorre scegliere il coefficiente corrispondente all’età del più anziano tra s olvens e beneficiario e quindi, appunto, il coefficiente minimo ( Cass. N. 6619/2018).
Tenuto conto che oggi ha 44 anni la somma di euro 750,00 va moltiplicata x 22,1912 ( coefficiente di capitalizzazione di una rendita unitaria anticipata immediata intera) ottenendo la somma di euro 16.643.
Tenuto conto del concorso di colpa di nella causazione del sinistro i responsabili dovranno risarcire il 75% di detta somma pari a euro 12.482 oltre interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia al saldo.
A va riconosciuta altresì la somma spesa per la demolizione del veicolo ( euro 50) ossia, tenuto conto del concorso di colpa, euro 37, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Gli appelli incidentali di
,
e
con cui veniva censurata la statuizione relativa alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite vanno rigettati.
L’appello incidentale condizionato di con cui si chiedeva la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza e la condanna, in via alternativa o concorrente, di , e va respinto.
Alla riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza consegue un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Nel rapporto processuale tra i congiunti di e , e , tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALE sole domande risarcitorie proposte da e , la valutazione RAGIONE_SOCIALEa soccombenza deve essere effettuata distintamente in relazione a ciascuno dei distinti rapporti processuali ( cfr. Cass. 20155/25) sicchè , e vanno condannati a rifondere in favore di e , entrambi vittoriosi, le spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate in base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi euro 29.913 ( di cui euro 4.607 per la fase di studio, euro 3.039 per la fase introduttiva, euro 13.534 per la fase istruttoria, euro 8.013 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge; per questo grado di giudizio in complessivi euro 26.155 ( di cui euro 5.706 per la fase di studio, euro 3.318 per la fase introduttiva, euro 7.644 per la fase istruttoria e euro 9.487 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
TABLE
entrambi i gradi del giudizio liquidate in base al criterio del decisum , per il primo grado in complessivi euro 29.913 ( di cui euro 4.607 per la fase di studio, euro 3.039 per la fase introduttiva, euro 13.534 per la fase istruttoria,
euro 8.013 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge; per questo grado di giudizio in complessivi euro 26.155 ( di cui euro 5.706 per la fase di studio, euro 3.318 per la fase introduttiva, euro 7.644 per la fase istruttoria e euro 9.487 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Nel rapporto processuale tra , e la terza chiamata le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per 2/3 con condanna di alla rifusione in loro favore di 1/3 RAGIONE_SOCIALE predette spese liquidate in base al criterio del decisum ( e quindi tenuto conto che è stata ritenuta responsabile di 1/3 dei danni subiti dai congiunti RAGIONE_SOCIALEa vittima) per il primo grado in complessivi euro 14.103 ( di cui euro 8.552 per la fase di studio, euro 1628 per la fase introduttiva, euro 5670 per la fase istruttoria e euro 4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge; per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.317 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva, euro 4.326 per la fase istruttoria e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
va condannata a tenere indenne da quanto questa sarà costretta a pagare, per capitale, interessi e spese, in forza RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza;
,
,
vanno condannati a rifondere in favore di , ( nel giudizio di primo grado rappresentati e difesi dal medesimo difensore) e le spese del primo grado di giudizio e nei confronti di e le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in base al criterio del decisum per il primo grado in complessivi euro 29.913 ( di cui euro 4.607 per la fase di studio, euro 3.039 per la fase introduttiva, euro 13.534 per la fase istruttoria, euro 8.013 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge; per questo grado di giudizio in complessivi euro 26.155 ( di cui euro 5.706 per la fase di studio, euro 3.318 per la fase introduttiva, euro 7.644 per la fase istruttoria e euro 9.487 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata, accerta il concorso di colpa RAGIONE_SOCIALEa vittima,
nella causazione del sinistro, nella misura del 25%,
e condanna
in favore di
,
e
a risarcire
e
il 75% dei danni subiti in
conseguenza del sinistro: in favore di euro 52.863 a titolo di danno psichico e euro 258.126, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali come in parte motiva; in favore di euro 240.526 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e euro 74.250 a titolo di danno patrimoniale passato e euro 12.482 a titolo di danno patrimoniale futuro, oltre interessi legali come indicato in parte motiva nonché euro 37 per spese di rottamazione del veicolo;
sentenza;
accerta che grava su
,
e
l’onere del pagamento di una somma pari al
contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026
IL CONSIGLIERE EST.
NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME