Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35257 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35257 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3052/2021 R.G. proposto da: DEUTSCHE BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (studio COGNOME), in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona della procuratrice AVV_NOTAIOsa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Responsabile della Funzione Affari Legali e legale rappresentante AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Napoli n. 5302/2019, pubblicata in data 5 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE esponendo che: aveva impartito, quale titolare di un conto corrente acceso presso l’istituto di credito, un ordine di pagamento in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato e della Tesoreria della Regione Campania, con valuta al beneficiario del 1° ottobre 2001 ed addebito sul conto corrente, a titolo di imposta di consumo ed imposta addizionale e sostitutiva regionale relativa al mese di settembre 2001; in data 8 novembre 2001 l’Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza di Benevento aveva notificato avviso di pagamento accisa sul gas metano, rilevandone il mancato pagamento; a seguito di un controllo effettuato presso RAGIONE_SOCIALE per chiedere conferma del buon esito dell’ordine di pagamento, aveva rilevato che l’operazione era stata effettuata in data 2 ottobre 2001, con un
giorno di ritardo rispetto alla data richiesta, procedendo tempestivamente alla contestazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e facendo espressa riserva di ripetere da quest’ultima ogni eventuale esborso che fosse stata costretta a sostenere a seguito del fatto denunciato; aveva anche richiesto all’Ufficio Tecnico di Finanza di Benev ento l’annullamento in via di autotutela dell’avviso di pagamento, contestando anche il tasso di interesse applicato, e l’Ente impositore aveva precisato che gli importi originariamente pretesi erano stati ridotti in conformità alle contestazioni mosse, ma che le motivazioni addotte a giustificazione del ritardo nel pagamento non potevano ritenersi valide ai fin i dell’annullamento dell’avviso; successivamente, aveva ricevuto la notifica di ulteriori richieste di pagamento da parte dell’Ufficio Tecnico di Finanza di Benevento e, a fronte della richiesta di rimborso inoltrata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., questa aveva solo in parte provveduto ad accreditarle le somme versate.
Chiedeva, pertanto che la convenuta, responsabile del ritardo nell’esecuzione dell’ordine di pagamento, venisse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di euro 638.572,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione di ogni singolo credito, nonché al risarcimento del maggior danno; in subordine, instava per la condanna della convenuta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.
La RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, eccepiva che ricorreva una condotta negligente dell’attrice ex art. 1227 cod. civ., per non avere attivato il cd. ravvedimento operoso previsto dal d.lgs. n. 472/1997, e che, in ogni caso, la stessa attrice aveva chiesto che il pagamento avvenisse tramite RAGIONE_SOCIALE; chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa di quest’ultima , cui era imputabile il ritardo.
RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, respingeva ogni addebito.
Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando la pari responsabilità delle convenute nella causazione del danno, e le condannava, in solido, al pagamento, in favore dell’attrice, della minor somma di euro 119.633,78, oltre interessi legali dalla domanda.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la suddetta sentenza, eccependo l’erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 1127, secondo comma, cod. civ., e la Corte d’appello, dopo avere disposto un rinvio per consentire all’appellante la rinnovazione della notifica nei confronti della Banca, non perfezionatasi in ragione del trasferimento dello studio del difensore, all’esito della costituzione di RAGIONE_SOCIALE (che eccepiva l’inammissibilità dell’appello perché tardivamente proposto), ha accolto il gravame e condannato RAGIONE_SOCIALE, in solido con RAGIONE_SOCIALE, al pagamento della maggior somma di euro 750.004,83, oltre interessi legali dal 10 novembre 2006 sull’importo di euro 638.301,98, poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della decisione, nonché sulla somma di euro 750.004,83 dalla suddetta data al soddisfo.
In sintesi, i giudici di appello hanno preliminarmente disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, rilevando che le posizioni della stessa Banca e di RAGIONE_SOCIALE davano luogo a cause inscindibili fra loro .
Hanno , quindi, osservato che l’appellante si era attivata, sia pure senza successo, per ottenere il totale annullamento della sanzione, facendo leva sulla non imputabilità del ritardo nel pagamento e che, pur non avendo utilizzato lo strumento del cd. ‹‹ ravvedimento operoso ››, previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, si era adoperata per conseguire la riduzione della sanzione; con la
conseguenza che tale condotta poteva ritenersi sicuramente improntata al rispetto dell’onere di diligenza imposto al creditore dall’art. 1227 cod. civ., dovendo la condotta del creditor e essere valutata ex ante. Rilevando che il c.t.u. nominato aveva accertato che, in conseguenza del ritardo, l’appellante aveva versato la complessiva somma di euro 638.301,98 per sanzioni ed interessi, non rimborsata dalla Banca appellata, ha condannato le appellate, in solido, al pagamento di detta somma, oltre accessori.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della decisione d’appello, con quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE resistono con autonomi controricorsi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
La ricorrente e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, va rilevata la tardività del controricorso di RAGIONE_SOCIALE, perché deposit ato oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. , e, di conseguenza, l’inammissibilità anche della memoria illustrativa depositata, dovendosi dare seguito all’orientamento consolidato di questa Corte (Cass., sez. L, 29/10/2020, n. 23921; Cass., sez. 3, 11/02/2022, n. 4428), secondo il quale: «Nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380bis .1 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2016 e con
riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 cod. proc. civ., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita».
Con il primo motivo d ‘impugnazione la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. Violazione dell’art. 327 c.p.c. (nel testo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 46, 17° comma della l. n. 69/2009 applicabile ratione temporis ) ›› .
Nel censurare il capo della decisione impugnata che ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità del gravame, sostiene che la Corte d’appello avrebbe, erroneamente, ritenuto che, nella specie, ricorresse una ipotesi di cause inscindibili ex art. 331 cod. proc. civ.
Precisa, al riguardo, che la questione del litisconsorzio in fase di gravame deve essere risolta in ragione de ll’esito cui il processo è pervenuto a conclusione del giudizio di primo grado, del soggetto che ha promosso l’impugnazione e dei motivi su cui si fonda l’impugnazione. La società RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato la sentenza di primo grado per ottenere un risarcimento di importo superiore a quello riconosciuto dal Tribunale e, pertanto, l’impugnazione aveva dato luogo nei confronti dei responsabili del danno, condannati in solido al risarcimento dello stesso, ad una causa
scindibile, perché non era in discussione la responsabilità dei coobbligati nella produzione del fatto; di conseguenza, essendo illegittima la disposta integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, l’atto di appello notificato dalla RAGIONE_SOCIALE in data 24 marzo 2005, dopo la scadenza del termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., doveva considerarsi inammissibile.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Questa Corte ha più volte puntualizzato che, se è vero che di regola l’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori -a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro (Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15358; Cass., sez. 3, 08/02/2012, n. 1771; Cass., sez. 3, 21/08/2018, n. 20860; Cass., sez. 3, 28/11/2022, n. 34899).
Si genera, in tal caso, un rapporto di dipendenza di cause che dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, anche alla necessaria integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ. (Cass., sez. 1, 19/04/2018, n. 9766).
2.3. Posto ciò, risulta evidente che nella fattispecie si verte in ipotesi di cause inscindibili.
Al riguardo è sufficiente rilevare che, in primo grado, la società RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che il ritardo nel pagamento fosse imputabile a RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, ha avanzato domanda di risarcimento del danno nei confronti di quest’ultima, che, negando l’addebito, ha chiamato in causa RAGIONE_SOCIALE affinché fosse accertata la esclusiva responsabilità di quest’ultima nella causazione del danno e, in subordine, perché la terza chiamata in causa la manlevasse in caso di accoglimento della domanda di parte attrice.
Per effetto della chiamata in causa e della conseguente domanda spiegata dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, si è venuta a determinare una ipotesi di dipendenza tra le cause, in quanto la decisione della causa originariamente instauratasi tra la parte attrice e la Banca convenuta si è estesa necessariamente alla causa tra la convenuta e la terza chiamata in causa, potendo la responsabilità della Banca escludere quella di RAGIONE_SOCIALE e viceversa, cosicché l’accertamento sui diversi rapporti processuali non poteva che essere unitario, come in ogni caso in cui vengono convenuti in giudizio due soggetti assumendo che essi siano coobbligati solidali o in forza del medesimo titolo, comune ad entrambi, o sulla base di due titoli diversi, com’è nella logica della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 cod. civ. (cfr. Cass., sez. U, 27/04/2022, n. 13143 ha ribadito che, ai fini della responsabilità di cui all’art. 2055 cod. civ., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità -contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate).
In sostanza, l’originario litisconsorzio facoltativo si è trasformato
in un litisconsorzio necessario processuale, coinvolgente tutte le parti, nel momento in cui RAGIONE_SOCIALE, oltre a contestare la propria responsabilità, ha svolto una domanda, anche di «garanzia», nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che il danno lamentato dalla parte attrice, ove ritenuto esistente, dovesse essere esclusivamente ascritto ad un inadempimento di quest’ultima, scaturente dal rapporto di mandato da essa intrattenuto con RAGIONE_SOCIALE
Infatti, la proposizione di tale domanda ha determinato l’insorgenza della necessità di un accertamento comune a tutte le parti, in applicazione del principio secondo cui, n ell’ipotesi in cui un convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell’attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell’uno comportare l’esclusione di quella dell’altro, oppure, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l’una come limite dell’altra, e si determina una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto che, nel giudizio di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili (Cass., sez. 6-2, 29/04/2016, n. 8486; Cass., sez. 3, 16/01/2007, n. 847; Cass., sez. 2, 03/04/2003, n. 5164).
Nel caso in esame, il Tribunale ha, in effetti, accertato la coesistenza di diverse ed autonome responsabilità, nella determinazione del danno, ritenendo una responsabilità a titolo contrattuale in capo alla RAGIONE_SOCIALE ed una a titolo di responsabilità extracontrattuale a carico di RAGIONE_SOCIALE, ciascuna nella misura della metà.
Anche se l’appello è stato proposto dall’originaria attrice, RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere un risarcimento maggiore, e
non dall’originaria convenuta o dal terzo, non può porsi in dubbio, contrariamente a quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO generale, che ricorra comunque una ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto l’accertamento sul quantum , coinvolgendo i corresponsabili, non può che essere svolto nel contraddittorio di tutte le parti.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto l’inscindibilità delle domande e disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, escludendo la presunta intempestività dell’appello per decorso del termine ex art. 327 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta ‹‹violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.›› .
Censura la decisione gravata nella parte in cui la Corte territoriale, dopo avere descritto la vicenda fattuale, ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, che la RAGIONE_SOCIALE, pur non avendo utilizzato lo strumento del cd. ravvedimento operoso, ma il ricorso in autotutela, avesse tenuto una condotta improntata al rispetto dell’onere di diligenza imposto anche al creditore.
Deduce, sotto un primo profilo, che il giudice di merito, nella valu tazione del comportamento del creditore e dell’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 cod. civ., avrebbe reso una motivazione apparente, che non esplicita le ragioni che lo hanno condotto al proprio convincimento; sotto altro profilo, che la Corte d’appello avrebbe tralasciato di considerare fatti decisivi, ed in particolare: la circostanza che, già in data 8 novembre 2001, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era venuta a conoscenza del ritardo di un giorno nell’effettuazione del paga mento delle accise; il fatto che,
secondo la c.t.u., il ravvedimento operoso avrebbe consentito alla RAGIONE_SOCIALE di sanare spontaneamente la violazione dovuta al ritardato pagamento, attraverso il versamento di una sanzione ridotta; i l fatto che il disposto letterale dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 limitava la possibilità di accedere al beneficio da esso previsto della riduzione della sanzione ‘ai versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale’, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
3.1. La censura è infondata sotto entrambi i profili denunciati.
3.2. Deve, in primo luogo, escludersi il dedotto difetto assoluto di motivazione.
Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di ‘c ontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘, di ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di ‘ motivazione apparente ‘ può parlarsi laddove essa non renda ‘percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599).
E’ stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica
(Cass., sez. 6 -5, 07/04/2017, n. 9105) e che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411).
La motivazione della sentenza in questa sede impugnata non è riconducibile ad una delle gravi anomalie argomentative individuate dagli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, in quanto consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di appello e rende possibile il controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio che ha condotto al l’accoglimento dell’impugnazione .
Mediante espresso richiamo al quadro probatorio, con una valutazione ex ante , i giudici di appello hanno, invero, ritenuto non ravvisabile nella condotta della società appellante un comportamento contrario a buona fede e, in esito anche alla disposta consulenza tecnica d’ufficio, hanno accertato anche il danno in concreto subito dalla RAGIONE_SOCIALE
Trattasi di apprezzamento, condivisibile o meno, che esterna le ragioni su cui si fonda la decisione, la quale, pertanto, sfugge al vizio contestato di radicale carenza di motivazione.
3.3. Neppure è ravvisabile il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‹‹ minimo costituzionale ›› del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. U, n. 8053/2014, cit.).
Pertanto, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un ‹‹ fatto storico ›› controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia decisivo ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali -acquisiti al rilevante probatorio -ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero non pertinenti o recessivi (Cass., sez. 3, 27/10/2017, n. 23940; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881).
Va, peraltro, rilevato che, mediante l’apparente denuncia del vizio motivazionale e della valutazione delle emergenze istruttorie, la doglianza si risolve in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, non consentita in questa sede; per come formulata essa non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché rimane estranea a detto vizio qualsiasi contestazione volta a criticare il ‹‹ convincimento ›› che il giudice si è formato in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, dovendosi rammentare come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo al vizio in esame (Cass., sez. U, 10/06/2016, n. 11892).
Con il terzo motivo -rubricato: ‹‹Violazione dell’art. 342 c.p.c. ovvero violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 329, comma 2, c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.›› censura la decisione impugnata là dove la Corte d’appello
ha riconosciuto, in riforma della sentenza di primo grado e in assenza di uno specifico motivo di appello sul punto, la rivalutazione all’attualità dalla domanda (10 novembre 2 006) e, quindi, la debenza da parte della stessa ricorrente e di RAGIONE_SOCIALE del maggior importo rivalutato alla domanda di euro 750.004,83, nonché gli interessi legali dalla data del 10 novembre 2006 sull’importo di euro 638.301,98, poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della decisione, oltre che sulla somma di euro 750,004,83 dalla suddetta data al soddisfo.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 03/05/2019, n. 11747) hanno precisato che ‹‹ le statuizioni relative ad interessi e rivalutazione monetaria sono statuizioni accessorie, e come tali seguono la sorte del credito cui ineriscono. Avendo nel caso di specie l’appello (come poi anche il ricorso per cassazione) coinvolto il criterio di determinazione della sorte capitale, la statuizione relativa agli accessori non poteva essere passata in cosa giudicata laddove era ancora oggetto di discussione l’ammontare del credito capitale, non costituendo la relativa statuizione capo autonomo della sentenza suscettibile di formare giudicato parziale per intervenuta acquiescenza ex art. 329 cpv. c.p.c. Infatti, come tale deve intendersi soltanto quella statuizione idonea a conservare la propria efficacia precettiva anche ove vengano meno le altre (cfr., Cass. n. 19312/16; Cass. n. 10043/06; Cass. n. 20143/05; Cass. n. 14634/01; Cass. n. 6655/2000; Cass. n. 431/99; Cass. n. 3271/96; Cass. n. 12062/92; Cass. n. 2399/88), mentre è indubbio che la statuizione sugli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) non può sopravvivere senza quella avente ad oggetto il credito principale. Diversamente opinando, si dovrebbe affermare che la riforma o la cassazione del capo di sentenza relativo alla sorte capitale non si estende, malgrado
il tenore dell’art. 336 c.p.c., a quello concernente rivalutazione e interessi, che resterebbero dovuti pur non essendo più dovuta la sorte capitale, conclusione – questa – all’evidenza inaccettabile …›› .
In coerenza con tali principi, l’impugnazione sulla quantificazione del credito principale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE ha impedito il formarsi del giudicato sui relativi accessori.
4.3. Quanto, poi, alla presunta ultrapetizione, la censura è priva di fondamento, poiché , come emerge dalle conclusioni dell’atto di appello rassegnate dalla RAGIONE_SOCIALE e ritrascritte in ricorso (a pag. 43), l’appellante ha espressamente chiesto non solo la rideterminazione della sorte capitale liquidata dal giudice di primo grado, ma anche il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli importi dovuti, trattandosi di debito di valore.
4.4. Allo stesso modo è da respingere la dedotta violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello (Cass., 17/09/2003, n. 13666, Cass., sez. 3, 23/02/2006, n. 4010; Cass., sez. 3, 30/09/2009, n. 20943; Cass., sez. 3, 16/12/2014, n. 26374).
Con il quarto motivo si denunzia ‹‹Violazione dell’art. 1223 c.c. ovvero dell’art. 2697 c.c. sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed in subordine degli artt. 111, comma 6, Cost e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.››.
La ricorrente contesta la statuizione della Corte di appello con cui sono stati aggiunti agli interessi legali sulla somma di euro 750.004,83, a partire dalla data della decisione, anche gli interessi legali dal 10 novembre 2006 sull’importo di euro 638.301,98, costituente la sorte, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat,
fino alla data della decisione; sostiene che la decisione si pone in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che esigono la valutazione dei profili allegativi e probatori del danno da ritardo, e con quelli di ripartizione dell’onere probatorio.
La censura è infondata.
L’obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli ( ex multis , Cass., 20/04/2020, n. 7948; Cass., 19/01/2022, n. 1627).
Pertanto, anche nel caso di inadempimento di un contratto bancario concluso tra le parti spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell’evento dannoso (fra le altre, Cass., sez. 1, 06/09/2022, n. 26202; Cass., sez. 1, 27/12/2022, n. 37798).
Gli accessori degli interessi e della rivalutazione, dunque, decorrono dalla causazione del danno, attesa la sussistenza del mandato e dell’obbligo di facere in capo alla banca.
La Corte d’appello ha fatto decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda (10 novembre 2006), anziché dalla data, precedente, del pagamento delle sanzioni all’Ente impositore (data dell’evento dannoso), cosicché la statuizione, sul punto, si sottrae alla critica ad essa rivolta
6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nel rapporto tra la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite nel rapporto tra la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE, stante la rilevata tardività del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria dl 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione