Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35835 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35835 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28911 R.G. anno 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 4229/2019 depositata il 21 giugno 2019 della Corte di appello di Roma.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 novembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Latina ha pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale proposta da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME: domanda fondata sulla condotta illecita asseritamente tenuta da Banca di Roma s.p.a. – oggi RAGIONE_SOCIALE s.p.a. la quale aveva revocato illecitamente alcune aperture di credito operanti tanto sul conto della società, quanto su quello personale di COGNOME, operato illegittime iscrizioni ipotecarie su beni immobili di quest’ultimo ed eseguito, infine, una segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia in assenza di ragioni che la giustificassero. Il detto Tribunale ha accolto parzialmente la domanda condannando l’istituto di credito al risarcimento liquidato nella somma complessiva di euro 68.442,00, oltre interessi.
L’ impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE è stata respinta con sentenza della Corte di appello di Roma pubblicata il 21 giugno 2019.
Avverso quest’ultima pronuncia gli appellanti soccombenti ricorrono per cassazione. Fanno valere quattro motivi di impugnazione. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo è denunciato l’omesso esame del fatto decisivo consistente nel nesso causale tra la condotta illecita della banca e la risoluzione del contratto di locazione. Si lamenta, in sintesi, che la Corte di appello abbia mancato di rilevare che l’impossibilità di trasferire l’azienda in altri locali, ancor più dell’impossibilità di saldare i canoni di locazione insoluti, era ascrivibile all’assenza di liquidità, a sua volta causata dalla revoca degli affidamenti bancari, dalla segnalazione della correntista in Centrale rischi e dalle iscrizioni ipotecarie.
Il secondo motivo oppone la violazione dell’art. 2909 c.c.. La Corte distrettuale non avrebbe considerato che con riguardo all’assenza di liquidità della società correntista e alla riferibilità di tale circostanza al comportamento illecito della banca si era formato il giudicato.
I due motivi sono inammissibili.
Entrambi concernono il danno che si deduce essere consistito nella cessazione dell’attività imprenditoriale di RAGIONE_SOCIALE, determinata dal rilascio dell’immobile in cui tale attività era esercitata: rilascio dipendente, a sua volta, dalla risoluzione per inadempimento (morosità) del contratto di locazione che aveva ad oggetto il detto immobile.
La Corte di appello ha anzitutto osservato, al riguardo, che la sentenza di primo grado non aveva affatto accertato che la situazione di liquidità di RAGIONE_SOCIALE era derivata dalla condotta illegittima della banca che aveva indebitamente revocato l’apertura di credito; ha aggiunto che «le argomentazioni fornite dagli appellanti non a superare gli assunti motivazionali utilizzati dal primo giudice per respingere la domanda, connessi al fatto che da un lato l’attività avrebbe potuto essere trasferita in altro locale, dall’altro che l’azienda aveva registrato utili netti considerevoli (disponendo quindi di risorse sufficienti a poter far fronte ad ogni pagamento inerente all’attività di impresa) ed infine al fatto che il rilascio dell’immobile locato era in ogni caso dipeso anche dalla naturale scadenza contrattuale».
Come si è detto, la Corte di merito ha inteso condividere la pronuncia di primo grado con riguardo all’enunciato per cui l’impresa esercitata in forma societaria aveva conseguito ragguardevoli profitti. Tale circostanza -come è evidente rendeva praticabile l’ipotesi d i un trasferimento dell’attività aziendale in altro sito: e questo spiega come la Corte abbia impiegato anche detto argomento per escludere la voce di danno lamentata. Gli istanti mancano tuttavia di confrontarsi, nel primo motivo, con tale ratio decidendi , nonostante ne avessero l’onere (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).
Nemmeno il secondo mezzo presenta aderenza alla decisione impugnata. Ricordano i ricorrenti che la sentenza di primo grado aveva evidenziato come la condotta della banca avesse determinato la
riduzione delle disponibilità liquide di COGNOME e un saldo peggiore del conto, con una serie di conseguenze negative, a cascata, per entrambi gli appellanti. Tra tali conseguenze (indicate a pag. 24 del ricorso) non è però ricompreso il danno consistente nel necessitato rilascio dell’immobile. E ciò ben si comprende, in quanto, come si è visto, il Tribunale ha chiarito che RAGIONE_SOCIALE aveva comunque conseguito utili netti considerevoli. Errano quindi i ricorrenti quando sostengono che la Corte di appello avrebbe violato il giudicato interno: è vero il contrario, giacchè il Giudice distrettuale ha fatto proprio il più volte richiamato argomento speso nella sentenza di primo grado, e vertente sulle disponibilità economiche che avrebbero consentito ad RAGIONE_SOCIALE di reperire altro immobile per l’esercizio della sua attività.
-Col terzo motivo si lamenta, ancora, la violazione dell’art. 2909 c.c.. Al Giudice distrettuale si imputa di aver trascurato l’accertamento quanto al fatto che, a seguito della revoca degli affidamenti e delle iscrizioni pregiudizievoli, la correntista non disponeva più di liquidità, tanto da non essere più in grado di pagare i canoni di locazione.
La doglianza concerne la mancata condanna per il risarcimento del danno derivante dalla vendita di un immobile: essa si raccorda alla revoca dell’affidamento , la quale avrebbe determinato una condizione di difficoltà economica cui si intese porre rimedio con la menzionata alienazione.
Il motivo è inammissibile.
Il giudicato, secondo i ricorrenti, si sarebbe formato sulla circostanza di fatto per cui la condotta illecita della banca avrebbe privato la società di sufficienti liquidità per far fronte alle spese di locazione. Il giudicato non può tuttavia investire un tale profilo: il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito
della controversia (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprile 2019, n. 10760). Si osserva, peraltro, che l’assunto per cui le condotte della banca avrebbero determinato una condizione di illiquidità è smentita dallo stesso Tribunale, la quale, come detto più volte, ha dato risalto alla disponibilità di consistenti utili da parte di RAGIONE_SOCIALE.
3 . -L’ultimo mezzo prospetta la falsa applicazione dell’art. 1448 c.c. e la violazione dell’art. 2909 c.c.. La censura investe la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria correlata all’avvenuta cessione dell ‘ immobile della società a un prezzo inferiore a quello di mercato. Si contesta il rilievo, formulato nella sentenza, per cui «l’eventuale danno avrebbe dovuto essere chiesto all’acquirente, che di tale stato di necessità aveva in ipotesi approfittato, nell’ambito di un’azione ai sensi dell’art. 1448 c.c. ».
Anche tale emotivo è inammissibile.
La Corte di appello ha richiamato, al riguardo, la motivazione della sentenza del Tribunale, che ha reputato «non validamente contrastata» . E’ da credere che, così facendo, la Corte di merito, abbia inteso dichiarare inammissibile il relativo motivo di appello per l’assenza di specificità avendo riguardo al principio per cui l’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481). Persuade di ciò non solo lo scarno percorso argomentativo della Corte di merito, tutto raccolto intorno al dato della mancata efficace confutazione della decisione di primo grado (per la parte che qui interessa), ma lo stesso contenuto del motivo di appello, riassunto a pagg. 17 s. del ricorso per cassazione, il quale è effettivamente privo di riferimenti alla ratio decidendi della pronuncia del Tribunale.
Nell’indicata prospettiva, allora, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare l’affermazione della Corte di appello circa l’assenza di una idonea censura della motivazione spesa dal Giudice di primo grado, che la Corte di appello, come si è detto, ha ritenuto «non validamente contrastata». Ma ciò non è accaduto.
– In conclusione, il ricorso è inammissibile.
– Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione