Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 143 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 143 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15883 R.G. anno 2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata presso l’AVV_NOTAIO che la rappresenta e dife nde unitamente all’AVV_NOTAIO controricorrente
avverso la sentenza n. 981/2018 della Corte di appello di Bologna, depositata il 10 aprile 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2022
dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo in danno di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME; a tal fine ha dedotto di essere creditrice, nei confronti dei medesimi, per l’importo complessivo di euro 53.073,03 per il saldo del conto corrente intrattenuto dalla società con essa banca; secondo quest’ultima, poi, NOME e COGNOME avevano prestato garanzia personale con riguardo alla linea di credito accordata alla società.
I detti intimati hanno proposto opposizione, deducendo che il credito era insussistente e che, anzi, era la banca ad essere debitrice nei confronti della società correntista; hanno rilevato che trentotto operazioni di prelievo allo sportello non erano mai state effettuate e che dall’estratto conto risultava l’addebito di centodieci assegni «in realtà mai consegnati, sottoscritti od emessi dalla società attrice».
Nella resistenza della banca ingiungente, il Tribunale, dopo l’espletamento di consulenza tecnica grafica, ha pronunciato sentenza con cui ha accolto l’opposizione e condannato la banca a pagare a RAGIONE_SOCIALE la somma complessiva di euro 151.713,70, oltre interessi. Detta pronuncia risulta fondata, nella sostanza, sul rilievo per cui la sottoscrizione sui documenti di prelievo e sugli assegni non era riferibile «con elevato grado di probabilità» ad NOME COGNOME, legale rappresentante della società.
La sentenza è stata impugnata dalla banca e la Corte di appello di Bologna ha riformato la medesima condannando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla minor somma di euro 12.976,97.
La Corte felsinea ha osservato, per quel che qui ancora rileva, che la banca doveva essere perfettamente a conoscenza della falsità della firma apposta sui moduli di prelievo, posto che le relative
operazioni erano state compiute al cospetto dell’impiegato della banca, mentre non poteva dirsi altrettanto per le firme di traenza degli assegni, la cui verifica era stata operata dalla banca negoziatrice in un momento successivo.
Ricorrono per cassazione, avverso detta pronuncia, la società RAGIONE_SOCIALE: i motivi di impugnazione sono dieci. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Vi è memoria dei ricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c.. I ricorrenti lamentano la mancata declaratoria dell’inammissibilità dell’appello, avendo spe cifico riguardo al primo e al quarto motivo di gravame.
Il motivo è inammissibile.
Il mezzo di censura contiene semplici accenni al contenuto dei due motivi di appello che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibili. Per contro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte -trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di
Sez. I – RG 15883/2018
inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495). La deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, presupponendo pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, ne impone dunque (anche alla luce delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa COGNOME ed altri contro Italia), una modulazione secondo criteri di sinteticità e chiarezza, « realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza » (così Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612).
2. Col secondo motivo è opposta la violazione dell’art. 345 c.p.c.. Si assume che la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere inammissibile il quarto motivo di appello per la novità della proposta eccezione relativa alla non facile riconoscibilità delle false sottoscrizioni apposte sugli assegni in contestazione. Si assume che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe eccepito tardivamente, con la comparsa conclusionale di primo grado, detta circostanza.
Il motivo è infondato.
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello concerne le eccezioni in senso stretto, per tali dovendosi intendere quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quella in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e,
quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (per tutte: Cass. 30 giugno 2015, n. 13335; Cass. 5 agosto 2013, n. 18602). Non può considerarsi tale la deduzione vertente sulla non agevole riconoscibilità della falsità delle sottoscrizioni, a fronte del disconoscimento delle stesse.
3. – Il terzo mezzo prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., oltre che la violazione, conseguente, dell’art. 1218 c.c.. Si deduce che la banca avrebbe omesso di contestare la deduzione degli opponenti circa la mancata consegna dei titoli addebitati alla società correntista . E’ osservato che, non avendo pacificamen te la banca consegnato i moduli di assegno all’unico soggetto legittimato, era del tutto prevedibile che i titoli fossero messi in circolazione da altri, onde la stessa avrebbe dovuto impedirne la riscossione respingendo la richiesta del soggetto che li avesse girati per l’incasso.
Col quarto motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il fatto in questione è individuato nella mancata contestazione di cui al precedente mezzo di censura.
I due motivi, che per ragioni di connessione si prestano a una trattazione congiunta, sono infondati.
Il principio di non contestazione non può operare in presenza di deduzioni del convenuto che si pongano in contrasto logico con le allegazioni che l’atto re continui a porre fondamento della propria domanda, giacché, in tali ipotesi, la contestazione è insita nel mantenimento di quell’ assetto difensivo: assetto che esclude, in sé, la natura pacifica delle richiamate deduzioni. Nel caso in esame, la banca ricorrente, attrice in senso sostanziale, aveva basato la propria pretesa sugli estratti conto, siccome non contestati, con ciò assumendo che le partite ivi registrate concernessero operazioni
imputabili alla società correntista: tesi, questa, chiaramente in conciliabile con l’affermata estraneità di RAGIONE_SOCIALE alle vicende che portarono al rilascio e al successivo incasso degli assegni.
Si osserva, poi, che la stessa banca, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli assegni, ebbe a proporre istanza di verificazione: una tale condotta processuale è segno di chiara contestazione dell’allegazione che si vorrebbe pacifica e non si compone affatto con l’affermata responsabilità dell’odierna controricorrente con riferimento ad assegni che, nella prospettazione degli istanti , sarebbero stati per l’appunto consegnati ad altri. L’istanza di verificazione sottende infatti l’assunto difensivo per cui gli assegni furono sottoscritti per girata dal legale rappresentate della società RAGIONE_SOCIALE: e tanto contrasta con la circostanza fattuale della mancata apprensione dei titoli da parte del detto soggetto, neutralizzando l’argomento giuridico incentrato sul supposto inadempimento originario di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, consistente nella consegna degli assegni a chi non era titolare del conto corrente.
4. Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata per la violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1218 c.c.. Si sostiene che gravava sulla banca la prova della non facile riconoscibilità della falsità delle firme apposte sugli assegni e che la consulenza tecnica grafica non costituiva prova di tale evenienza.
Il sesto motivo oppone la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.. Si deduce che la sentenza impugnata risulterebbe essere nulla per motivazione apparente sul punto della non facile rilevabilità del falso da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; nel provvedimento impugnato non risulterebbe spiegato come avrebbe potuto la banca negoziatrice effettuare il controllo sulle firme che erano apposte su assegni della banca trattaria; si assume, inoltre, che sarebbe mancata l’indicazione dei titoli pervenuti in forma cartacea al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sottoposti alla verifica della sottoscrizione.
I due motivi che, per ragioni di continuità espositiva, possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi.
La Corte di merito ha nella sostanza escluso la responsabilità della banca trattaria attribuendo rilievo al fatto che le firme false erano difficilmente distinguibili da quelle vere. La conclusione cui è pervenuta il Giudice del gravame è coerente col principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui, in caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi , in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (per tutte: Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292; sul fatto che la regola trova applicazione nei confronti sia della banca negoziatrice che della banca trattaria, tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l’eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio: Cass. 4 agosto 2016, n. 16332; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377).
Ciò detto, nel richiamato suo nucleo argomentativo la motivazione spesa sul punto dalla Corte di merito non può di certo reputarsi apparente, per tale dovendosi intendere la motivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).
Fuori bersaglio si rilevano, poi, le deduzioni incentrate sul
disposto dell’art. 2697 c.c., la cui violazione è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107) e sulla prescrizione contenuta nell’art. 115 c.p.c., censurabile ex art. 360, n. 3 c.p.c. solo ove il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016).
5.Col settimo mezzo ci si duole della violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Si sostiene che, a fronte della specifica contestazione della non riferibilità alla società correntista dei prelievi di contante e degli assegni, competeva alla banca fornire la prova della legittimità dei relativi addebiti, i quali erano stati posti a fondamento della pretesa azionata. Sostengono i ricorrenti che a fronte di centodieci addebiti contestati, con riguardo agli assegni, la banca aveva omesso di produrre quarantasette di quei titoli.
Il motivo può essere deciso unitamente al decimo, con cui si prospetta l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. Si sostiene che la Corte di appello non abbia tenuto conto della mancata produzione di quarantasette assegni i cui addebiti erano stati oggetto di contestazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
I due motivi sono fondati.
La questione della mancata produzione di una parte degli
assegni era stata riproposta in appello, come ricordato dagli odierni ricorrenti, a pag. 8 del ricorso per cassazione. La Corte di appello avrebbe dovuto occuparsi di questo tema, dal momento che l’accertamento del consulente tecnico circa la difficile percettibilità della falsificazione delle firme (dato, questo, che ha indotto il Giudice del gravame a riformare la sentenza di primo grado) non poteva riguardare, come è ovvio, gli assegni che non erano stati acquisiti al giudizio. Ed è appena il caso di osservare che competeva alla banca controricorrente, in base alla regola generale posta da ll’art. 1218 c.c., dar prova, proprio attraverso la produzione dei titoli in questione, di aver adempiuto diligentemente all’obbligazione che le faceva carico (avendo specificamente riguardo alla verifica che tutti i titoli contestati recassero alterazioni non rilevabili ictu oculi , in base alle conoscenze del bancario medio).
– L’ottavo motivo prospetta una violazione dell’art. 112 c.p.c.. Viene rilevato che la Corte di appello ha ritenuto accertato un credito della banca verso la società correntista per euro 53.073,03 in mancanza di un motivo specifico di appello sul punto.
Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.. Secondo gli istanti la pronuncia impugnata sarebbe contraddittoria perché essa prima avrebbe riconosciuto la correttezza del saldo di euro 53.073,03, e poi ne avrebbe negato il legittimo fondamento.
I due motivi possono reputarsi assorbiti, competendo al Giudice del rinvio addivenire a una nuova statuizione sul saldo del conto alla luce delle ragioni che hanno imposto l’accoglimento del settim o e del decimo motivo di censura.
-In conclusione, il ricorso deve ritenersi fondato limitatamente ai nominati mezzi di censura. La causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, la quale dovrà farsi carico della verifica della fondatezza dell’eccezione vertente sulla individuazione degli assegni oggetto di acquisizione processuale tenendo conto, ai fini della
quantificazione del saldo del conto, della regola di diritto sopra enunciata: regola che ha riguardo, come si è detto, al l’onere probatorio incombente sulla banca. Alla Corte distrettuale competerà pure di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il settimo e il decimo motivo, dichiara inammissibile il primo, rigetta il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto e dichiara assorbiti l’ottavo e il nono; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione