Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27242/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE SIENA n. 71/2020 depositata il 18/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- La RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Giudice di Pace di Siena Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna a risarcire il danno derivante dal pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario di un assegno di traenza, non trasferibile, di importo pari a euro 1.695,00. L’assegno era stato emesso su richiesta dell’odierna ricorrente da UBI Banco di Brescia s.p.a. sul conto corrente bancario alla stessa intestato, e spedito a mezzo posta prioritaria (equiparabile a quella ordinaria) al domicilio del legittimo beneficiario, il quale aveva dichiarato di non esserne entrato in possesso benché lo stesso risultasse incassato regolarmente presso una filiale di RAGIONE_SOCIALE dopo essere stato contraffatto nel nome del legittimo beneficiario (indicato come COGNOME NOME anziché COGNOME NOME). RAGIONE_SOCIALE veniva autorizzata a chiamare in giudizio in garanzia la banca emittente del titolo UBI banco di Brescia.
2.Con sentenza depositata nell’aprile del 2018, il GdP ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME della somma richiesta oltre rivalutazione e interessi, ed ha respinto la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata banca traente, condannandola anche al pagamento in favore di quest’ultima delle spese di lite.
3.- RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avanti al Tribunale di Siena censurando la sentenza di primo grado poiché il Giudice di Pace, qualificata erroneamente la responsabilità della Banca che aveva negoziato il titolo come extracontrattuale anziché contrattuale, aveva mancato di considerare la diligenza impiegata nella specie da RAGIONE_SOCIALE nella negoziazione degli assegni agli effetti dell’art. 1176 c.c.; aveva, inoltre, errato nell’escludere la responsabilità delle controparti per la spedizione del titolo a mezzo posta ordinaria ed anche nell’escludere la responsabilità della banca emittente/trattaria per essersi astenuta dall’effettuare qualunque controllo sui titoli negoziati in base all’accordo interbancario di check truncation ; in subordine alla domanda di vedere esclusa la sua responsabilità ha chiesto di riconoscere la responsabilità concorrente di controparte ex art. 1227 c.c. La appellata e la terza chiamata hanno entrambe resistito all’impugnazione.
4.- Il Tribunale di Siena ha accolto l’impugnazione affermando la natura contrattuale della responsabilità ascritta all’appellante, accertato la diligenza della condotta tenuta da RAGIONE_SOCIALE nell’esame del titolo e nell’identificazione del prenditore apparentemente legittimato, ed escluso l’imputabilità alla stessa del danno derivante a RAGIONE_SOCIALE dal mancato pagamento del titolo al legittimo beneficiario; ritenuta assorbita ogni altra questione, ha compensato integralmente le spese di lite stante il mutamento della giurisprudenza sulle questioni trattate.
In particolare il Tribunale, in fatto, ha richiamato le circostanze che il prenditore, presentatosi come l’effettivo beneficiario apparentemente legittimato sulla base delle indicazioni risultanti dal titolo, era stato identificato mediante carta d’identità e tesserino del codice fiscale confrontati con estratti del conto corrente allo stesso intestato (aperto presso la Banca trattaria), onde non vi era stato alcun motivo per dubitare della legittimazione dello stesso e per effettuare verifiche più approfondite; in diritto ha richiamato la giurisprudenza di legittimità circa la natura contrattuale da c.d. contatto sociale della responsabilità della banca negoziatrice del titolo, ammessa, dunque, a provare che l’inadempimento ascrittole non le è imputabile ed ha accertato che il comportamento in concreto tenuto dall’appellante nell’identificazione del prenditore apparentemente legittimato, è stato conforme a diligenza ex art. 1127 e 1992 c.c.
5.- Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandolo a cinque motivi di cassazione.
6.- Hanno resistito con controricorso entrambe le intimate, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e UBI Banco di Brescia s.p.a..
RAGIONE_SOCIALE ha rilevato la inammissibilità del ricorso della RAGIONE_SOCIALE ex art. 360 bis c.p.c., poiché pretende di censurare la sentenza di appello – che ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, senza offrire alcun elemento suscettibile di far mutare tale giurisprudenza ed ha contestato comunque i singoli motivi in quanto infondati o inammissibili; in subordine, per l’ipotesi che la Corte cassi la sentenza d’appello, ha chiesto il rinvio della causa ad altro giudice affinché, nell’uniformarsi al principio di diritto, valuti anche le domande della resistente ritenute assorbite dal giudice d’appello.
UBI Banco di Brescia ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per non essere rispondente ai prescritti requisiti di sintesi e sobrietà dell’atto introduttivo del giudizio di Cassazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, con condanna della RAGIONE_SOCIALE per lite temeraria quanto all’iniziativa estesa a suo danno con la chiamata di terzo, essendo la propria condotta risultata esente da tutte le censure poste a fondamento della chiamata in manleva.
7.- Nelle more del procedimento, in data 26.03.2021, RAGIONE_SOCIALE si è fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE Sempre nelle more, il 15.09.2021 decedeva l’AVV_NOTAIO, unico legale della Banca nel presente giudizio, sicché con atto di prosecuzione del processo depositato in data 6.6.2024 si è costituita l’incorporante della convenuta originaria UBI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE a mezzo dei nuovi difensori ai sensi e per gli effetti dell’art. 302 c.p.c.
La ricorrente TUA RAGIONE_SOCIALEni e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente si osserva che lo scrutinio della eccepita inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. deve svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, alla luce della funzione di filtro della disposizione che consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”; ed invero detta inammissibilità attiene al merito degli argomenti svolti nel motivo e
ricorre nel caso in cui tali argomenti risultino manifestamente infondati (cfr Cass. S.U. n. 7155/2017). Ciò tanto più nella specie ove la ricorrente RAGIONE_SOCIALE non censura la sentenza gravata quanto alle ragioni di diritto richiamate dal giudice di merito e conformi al consolidato orientamento della Corte, ma svolge altri e diversi profili di cassazione.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso di UBI sarà esaminata con riferimento alle singole doglianze prospettate dalla ricorrente.
2.- Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c. comma c. 2 n. 4 e relativa nullità della sentenza ex articolo 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Osserva in proposito la ricorrente che nella sentenza « manca qualunque minima riflessione sul compendio probatorio acquisito », « non c’è alcun riferimento al fatto oggetto di giudizio a parte la ricorrenza del nominativo ‘COGNOME‘ senza però alcun raccordo con alcun elemento fattuale », e che la stessa sarebbe motivata in modo solo apparente, in quanto, sebbene graficamente esistente, la motivazione non consente di percepire ragionamento seguito dal giudice; secondo il ricorrente il giudice di merito avrebbe operato soltanto un richiamo ad un precedente giurisprudenziale dello stesso Tribunale senese e, quindi, mancherebbe il minimo costituzionale della motivazione della sentenza.
2.1. – Il motivo è infondato.
La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 co1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha sostituito il n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4), c.p.c., e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. S.U. 8053/2014).
2.2 – Nella specie, invece, la motivazione è presente, non solo in senso grafico, ma anche nello sviluppo argomentativo e nelle indicazioni delle ragioni logico-giuridiche che hanno portato il Tribunale a giungere alla soluzione qui impugnata, a prescindere dalla esattezza di tale soluzione. Il giudice di merito, infatti, non solo non omette di considerare i fatti posti a fondamento della domanda – come affermato dalla ricorrente – ma li contempla espressamente in funzione dell’argomentazione in diritto della decisione. Argomentazione che svolge, anzitutto, richiamando gli orientamenti di questa Corte succeditisi nel tempo in punto natura «contrattuale» della responsabilità della banca negoziatrice in caso di pagamento a soggetto non legittimato di un assegno circolare di traenza non trasferibile e di conseguente distribuzione dell’onere probatorio tra le parti in lite (il riferimento è a S.U. sent. n. 12477/2018); nonché circa il grado di diligenza richiesto in capo alla banca negoziatrice ex art. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c., nella rilevabilità dell’alterazione del titolo e nell’identificazione del prenditore, da valutarsi caso per caso, a seconda della concreta fattispecie, alla luce della diligenza esigibile dall’accorto banchiere che lo esamina (il riferimento è a Cass. sent. n.1377/2016). Il Tribunale ha, poi, fatto applicazione di tali orientamenti nel valutare in concreto la diligenza nella specie impiegata dalla banca negoziatrice; e ciò servendosi dell’apparato motivazionale che corredava una precedente decisione dello stesso Tribunale, riguardante una analoga fattispecie, che cita in modo pertinente, dopo aver dato conto degli elementi fattuali rilevanti agli effetti del ragionamento decisorio.
Si legge, infatti, nella motivazione: « In applicazione dei predetti principi nella presente fattispecie non sussiste responsabilità dell’appellante la quale ha documentalmente dimostrato di aver usato la diligenza richiesta nell’identificazione del prenditore che era apparentemente legittimato. In particolare Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha depositato in atti copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale di NOME, estratti dal conto corrente allo stesso intestato ancora in essere al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado, ulteriori elementi a conferma che non potevano sorgere sospetti in capo agli operatori della banca circa la legittimazione del COGNOME ad incassare l’assegno». Segue, con particolare riguardo all’operazione di identificazione, la citazione del precedente in termini dello stesso Tribunale, con riguardo: (a) al valore della carta d’identità; (b) alla negoziazione del titolo avvenuta non « per cassa » ma mediante
regolamento su un conto corrente precedentemente aperto dello stesso prenditore presso la filiale sul quale fu versato l’importo dell’assegno; (c) al fatto che, « viste le risultanze del documento di identità presentato e la circostanza che il presentatore era cliente della filiale e che l’assegno fu versato su un conto già aperto » non ricorresse « alcun motivo tale da indurre o legittimare verifiche più approfondite sulla genuinità del titolo »; (d) al fatto che l’art. 43 Legge Assegni « non esige obblighi investigativi per verificare che l’indennità dell’imprenditore apparente corrisponda a quella del prenditore effettivo né accertamenti tecnici sui documenti per verificare che non ricorra la contraffazione, soprattutto se non emerge un minimo sospetto in proposito »; (e) al fatto, infine, che la spedizione per posta ordinaria ha impedito che l’appellata potesse accertare, come era suo interesse in funzione di un tempestivo rilievo di anomalie nella circolazione del titolo, che l’assegno emesso fosse effettivamente pervenuto nelle mani dell’effettivo beneficiario.
2.3 – Ciò premesso va ricordato che per questa Corte vi è motivazione apparente, in tema di contenuto della sentenza, e sussiste il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., sez. 6-1, 1 marzo 2022, n. 6758).
Il che evidentemente qui non è.
Ciò di cui la ricorrente, in effetti, qui si duole è la «sufficienza» e la «persuasività» della motivazione sulle quaestiones facti, ovvero le ragioni per cui nella specie il giudice di merito ha ritenuto diligente la condotta della banca negoziatrice, non esigibili ulteriori accertamenti sul titolo e sui documenti presentati per il suo incasso, ed escluso, quindi, la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE: doglianza questa che implica una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito inammissibile in questa sede.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 43 R.D. 1376/1933 (Legge Assegni) e degli artt. 1218, 1176, 1189, 1992 2° comma c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., motivo che articola in tre parti: (a) violazione dell’art. 43 R.D. 1376/1933 in riferimento agli artt. 1218 e 1176 c.c. in quanto l’affermazione della diligente identificazione è avvenuta
senza alcuna ricognizione sui documenti acquisiti che -a suo dire -deponevano in modo evidente circa la loro non genuinità, e senza alcuna ulteriore indagine che avrebbe dimostrato che il presentatore -apparentemente legittimato – non era il vero intestatario del titolo; (b) violazione dell’art. 43 R.D. 1376/1933 in riferimento all’art.1218 e con specifico riferimento agli artt. 1189 e 1992 c.c. nessuno dei quali sarebbe applicabile nella specie perché la legittimazione cartolare apparente del prenditore non rileva nella fattispecie; (c) violazione dell’ artt. 43 R.D. 1376/1933 in relazione agli artt. 1176 2° comma 1227 1° comma c.c., che la ricorrente articola ancora sotto due aspetti: omessa valutazione dell’avvenuta contraffazione materiale del titolo e conseguente errata valutazione della diligenza della banca negoziatrice
4.- Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione dell’articolo 1256 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. non potendosi ravvisare nella fattispecie alcune impossibilità sopravvenuta o un caso fortuito che rendessero non causalmente addebitabile l’inadempimento al debitore.
5.Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente assume « violazione e falsa applicazione dell’art. 43 R.D. 1376/1933 in riferimento agli artt. 1218, 1227 comma 1, 1992 comma 2 c.c., 40, 41 c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. », e censura la motivazione in quanto il Tribunale avrebbe escluso il profilo di colpa solo considerando la diligenza nella fase dell’identificazione di colui che richiese il pagamento del titolo, mentre avrebbe omesso ogni riflessione circa la materiale alterazione del titolo nella parte relativa al nome del beneficiario; inoltre avrebbe omesso la concreta valutazione del nesso di causalità tra inadempimento (ovvero pagamento a soggetto non legittimato) e danno (ovvero indebita disposizione della provvista accantonata), censurando anche la ritenuta non incidenza della spedizione postale sul finale abusivo pagamento del titolo.
6.- Il tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché, in parte si sovrappongono, ed hanno, comunque, ad oggetto profili diversi della medesima questione, ovvero la valutazione compiuta dal giudice di merito ai fini di accertare assolto l’onere probatorio che incombeva su RAGIONE_SOCIALE circa la diligenza esigibile nella specie, e, quindi, di escluderne la responsabilità per il danno dedotto dall’appellata, concernendo rispettivamente: (a) l’omessa valutazione della genuinità dei documenti presentati dal prenditore dell’avvenuta contraffazione materiale del titolo, (b) l’errata considerazione dei principi in tema di « impossibilità
sopravvenuta per causa non imputabile » e « caso fortuito » nell’individuazione dell’imputabilità del fatto dannoso, (c) i predetti aspetti uniti all’errata valorizzazione della modalità di spedizione del titolo con posta ordinaria agli effetti della valutazione della sussistenza del nesso di causalità.
6.1 -Tutti i motivi in esame sono innanzitutto inammissibili in quanto formulati mescolando e sovrapponendo mezzi di impugnazione eterogenei ed incompatibili, che fanno riferimento alle diverse ipotesi tipiche contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.: da un lato, la violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi di fatto in relazione ai quali si deve decidere della violazione o della falsa applicazione della norma; dall’altro il vizio di motivazione che quegli elementi di fatto intende, invece, rimettere in discussione, il quale, benché non richiamato esplicitamente dalla ricorrente nell’illustrazione dei motivi, è chiaramente evocato dalle doglianze sull’omessa valutazione di fatti. Siffatta tecnica di redazione finisce inammissibilmente per attribuire al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente onde ricondurle correttamente ad uno dei mezzi tipici di impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., compito che, invece, indubitabilmente è della parte che intende adire la Corte di legittimità (a mero titolo di esempio Cass. 9 maggio 2018, n. 11222; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954,; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443).
6.2 – In ogni caso tutti e tre i motivi sono inammissibili anche perché il ricorrente con essi si duole in effetti del convincimento del giudice di merito all’esito dell’esame delle risultanze probatorie e pretende una rilettura delle stesse preclusa in sede di legittimità, trattandosi, appunto, di apprezzamento di merito. È difatti cosa nota che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base ( ex plurimis : Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).
6.3- Inoltre, con specifico riferimento alla censurata omessa valutazione dell’avvenuta contraffazione materiale del titolo, riqualificato il motivo di cassazione, come detto, quale violazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p., lo stesso è inammissibile anche in quanto la censura non è connotata dal necessario requisito dell’« autosufficienza » che esige, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che il ricorrente indichi il « fatto storico », il cui esame sia stato omesso, il « dato », testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il « come » e il « quando » tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).
7.Il quinto motivo di ricorso è inammissibile poiché la ricorrente, non invoca alcuna violazione di legge da parte del giudice di merito, ma chiede la cassazione della decisione in punto compensazione integrale delle spese (decisa in ragione dell’intervenuto medio tempore mutamento giurisprudenziale di legittimità) laddove l’esito del ricorso fosse favorevole a RAGIONE_SOCIALE, osservando che tale auspicato esito implica una decisione sulle spese favorevole alla ricorrente per ogni fase e grado di giudizio: l’evidenza dell’inammissibilità per mancata prospettazione della
violazione di legge è rafforzata da fatto che il motivo è funzionale ad ottenere una decisione che, in caso di cassazione con rinvio, spetta esclusivamente al nuovo giudice d’appello.
8.- Va respinta, infine, la domanda svolta in questa sede dalla terza chiamata controricorrente UBI di condanna di RAGIONE_SOCIALE per lite temeraria, in quanto, laddove intesa quale domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 cod. proc. civ. nella fase di gravame per cassazione, essa è inammissibile, non riferendosi a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, bensì alla condotta processuale di RAGIONE_SOCIALE nei gradi di giudizio precedenti; laddove intesa, invece, quale motivo di ricorso incidentale circa la statuizione del giudice di merito sulle spese (compensate integralmente tra le parti con rigetto implicito della domanda per responsabilità aggravata), è inammissibile non solo in quanto tardivamente proposto, non potendosi ritenere l’interesse alla sua proposizione insorto per effetto dell’impugnazione principale (Cass. Ord. n. 27616/2019), ma anche in quanto irritualmente formulato in chiara violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c.
9.- La ricorrente va, quindi, condannato, ex art. 91 cpc, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; respinge la domanda di condanna di Banca Monte di Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE.p.a. per lite temeraria, svolta dalla terza chiamata controricorrente RAGIONE_SOCIALE; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore di ciascuna controricorrente, nell’importo di 1.800,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/06/2024.