Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
Oggetto: Responsabilità civile -Responsabilità del RAGIONE_SOCIALEore finanziario e della banca
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29015/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, e NOME COGNOME , rappresentate e difese, giuste procure speciali in calce al ricorso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del primo (PEC:
,
EMAIL);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO presso il suo studio (pec: EMAIL);
-controricorrente-
ricorrente incidentale –
CC 23 febbraio 2024
Ric. n. 29015/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
NOME COGNOME ;
-intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 744/2021 depositata l’ 8/04/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dalla
Consigliera dr.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento dell’ atto di appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di quello incidentale proposto da NOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 338/2013, ha accertato il danno risarcibile subito da NOME e NOME in Euro 795.310,805 a causa dei rapporti intrattenuti con la banca RAGIONE_SOCIALE per il tramite del RAGIONE_SOCIALEore finanziario NOME COGNOME, tenuto conto del loro concorso nella causazione del danno nella misura del 50% ex art. 1227 c.c.; ha condannato le appellanti incidentali, in solido tra loro, a restituire alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 406.629,295; ha condannato NOME COGNOME a manlevare la banca RAGIONE_SOCIALE in relazione a quanto dalla medesima dovuto alle predette appellanti incidentali per effetto dell ‘ accertata responsabilità e conseguente condanna; ha dichiarato la compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio tra le parti nella misura della metà e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese alle appellanti incidentali nella misura restante, con condanna della RAGIONE_SOCIALE alle spese di appello in favore di NOME e NOME COGNOME (fratelli di NOME COGNOME, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado, cui era stato notificato l’atto di riassunzione e dei quali la Corte di merito ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva) e con condanna di COGNOME al rimborso delle spese di appello in favore della RAGIONE_SOCIALE.
nonché contro
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Ric. n. 29015/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Per quanto ancora di rilievo, il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto la domanda proposta dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME e, per l’effetto, aveva condannato questi ultimi, in solido tra loro, a restituire in loro favore la somma di euro 1.087.433,83, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo e a rifondere le spese del grado; in particolare il Tribunale aveva fondato la condanna ri chiamando il dettato dell’art. 31 d. lgs. n. 58 del 1998 e ritenendo provato il nesso della ‘necessaria occasionalità’ anche sulla base della documentazione prodotta dalla stessa banca RAGIONE_SOCIALE.
A vverso la decisione della Corte d’appello di Bologna, NOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di seguito indicata, per brevità, anche RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con atto di controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sorretto da tre motivi; sebbene intimato, NOME COGNOME non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 80 bis.1 c.p.c..
NOME, controricorrente e ricorrente incidentale, ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Le ricorrenti principali denunciano, con il primo motivo, ‘ Violazione de ll’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 58/1998 art. 31, dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 2697 c.c. ‘ . Sostengono che la Corte di Appello, nell’impugnata sentenza, ha basato il ritenuto concorso colposo dei danneggiati sulla base dei seguenti fatti: a) ‘l’accordo con il COGNOME, volto alla costituzione di una gestione parallela destinata ad investimenti in San RAGIONE_SOCIALE, ed estranea alla gestione ufficiale del conto corrente acceso presso banca RAGIONE_SOCIALE; b) la protratta esecuzione, negli anni, di tali investimenti, in assenza di un contratto scritto o comunque di ordini scritti; c) la instaurazione di una prassi contrattuale, consistente nella reiterata e protratta adozione di una modalità esecutiva dell’investimento,
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AVV_NOTAIO COGNOME rappresentata dalla consegna di assegni bancari intestati ‘a me medesimo’ e girati in bianco oppure emessi privi di beneficiario; d) la instaurazione di una prassi contrattuale, consistente nella reiterata e protratta accettazione di ricevute di versamento, compilate dal COGNOME in violazione delle prescrizioni indicate nei moduli stessi utilizzati come ricevuta nonché di rendicontazioni in ordine alla gestione delle somme così investite, predisposte dal COGNOME, e contenenti risultanze ovviamente non riportate nelle rendicontazioni concernenti gli investimenti risultanti dal conto corrente ufficiale, essendo questi ultimi diversi da quelli affidati a tale tipo di ‘anomala’ gestione; e) la perdurante inerzia mantenuta da parte appellata, a fronte della costante discordanza tra le risultanze delle rendicontazioni c.d. ufficiali, da cui non risultavano le somme che, secondo gli accordi, dovevano essere investite in San RAGIONE_SOCIALE al di fuori del conto corrente formalmente acceso dagli appellati e le risultanze delle rendicontazioni fornite dal COGNOME che, invece, in qualche modo attestavano l’esistenza di tali somme investite’. I suddetti comportamenti, fra l’altro di durata pluriennale, tenuti dai sig.ri COGNOME avrebbero trovato spiegazione ‘alla luce dell’accordo … con cui le parti avevano inteso dare luogo a forme di investimento sottratte alla gestione ufficiale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘; con la conseguenza che così testualmente la Corte territoriale -‘deve ritenersi pienamente integrata la fattispecie di cui all’ art. 1227 comma primo c.c.’ .
A parere delle ricorrenti, dell’illecito commesso dal RAGIONE_SOCIALEore finanziario deve rispondere, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 58/1998, in solido, l’intermediario finanziario e la Corte d’appello, – in considerazione: sia della natura di ‘responsabilità obiettiva, che prescinde dalla colpa del soggetto responsabile ed è considerata espressione di un criterio di allocazione dei rischi, per cui i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell’impresa, come componente dei costi di questa’, sia del fat to che le forme di pagamento seguite dalle parti sono elementi secondari rispetto alla fattispecie di responsabilità invocata e non possono – da sole –
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AVV_NOTAIO interrompere il nesso di occasionalità necessaria e – con essa -la configurazione della responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE intermediaria (vedasi fra tante, Cass. Civ. n. 8229/2009; Cass. Civ. n. 6091/2006; Cass. Civ. n. 22588/2004) -, avrebbe dovuto escludere la configurabilità, nel caso di specie, di un concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c. e di una conseguente riduzione del diritto al risarcimento del danno o, addirittura, di una interruzione del nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno stesso.
2. Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano ‘ Viol azione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 58/1998, dell’art. 2049 e 2697 c.c.; art. 115 e 116 c.p.c. Contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia già oggetto di discussione tra le parti ‘ . In proposito, sostengono che ha certamente errato la Corte d’appello di Bologna là ove la stessa ha ritenuto -con motivazione contraddittoria e insufficiente – una condotta di collusione o quantomeno di consapevole e fattiva acquiescenza della violazione delle regole gravanti sul produttore; difatti, per affermare la corresponsabilità dei risparmiatori ha preso in considerazione solo ed esclusivamente i comportamenti asseritamente negligenti dei sig.ri COGNOME, omettendo di considerarne molti altri ‘di estrema importanza’ ; in proposito, evidenziano: in primo luogo il peculiare rapporto di COGNOME con la famiglia COGNOME per la quale era diventato il ‘family maker’ ( di tutti i componenti della famiglia: padre madre e figlie) per gli investimenti dei loro risparmi in RAGIONE_SOCIALE (le consegne degli assegni da parte dei sig.ri COGNOME sono proseguite dal 2002 a tutto il 2008, tanto da indurli ad accettare tutti i suoi suggerimenti, anche quelli di investire tramite la RAGIONE_SOCIALE); in secondo luogo, le ‘Sintesi di p ortafoglio’ consegnate dal COGNOME ai sig.ri COGNOME erano riportate su carta intestata RAGIONE_SOCIALE; su tutti gli estratti conto prodotti da RAGIONE_SOCIALE Fiduram in primo grado era stampigliata la scritta: ‘uffici a cui rivolgersi per informazioni: RAGIONE_SOCIALE‘, con specifico richiamo alla
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME
sua specifica mansione: ‘il RAGIONE_SOCIALE Banker è un professionista della consulenza finanziaria … iscritto all’RAGIONE_SOCIALE‘; inoltre, la consegna ai sig.ri COGNOME -sempre su carta intestata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -del l’estratto gestione obbligazionaria NUMERO_DOCUMENTO (conto corrente da sempre aperto dai sig.ri COGNOME su RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la circostanza che il contenuto dei rendiconti inviati dal COGNOME ai sig.ri COGNOME corrispondeva esattamente a quanto dagli stessi consegnato, come evidenziato correttamente dal Giudice di primo grado e il contenuto della raccomandata del 25.02.2009 con cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indicava nell’importo di € 1.099.023,54 quanto versato dai sig.ri COGNOME al COGNOME, precisando che ‘l’importo di € 9.944,52 relativo alla distinta del 24.04.2002 risulta accreditato sul conto corrente n. 66/104063 intestato ai Suoi Assistiti (COGNOMENOME)’, offrendosi ‘prontamente’ al riconoscimento dell’indennizzo richiesto dagli attori, salvo la pretesa di esibizione degli effetti (assegni); infine, il contenuto della seconda raccomandata in data 6.10.2009 con cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedeva nuovamente che fosse trasmessa ‘copia dei me zzi di pagamento consegnati al Sig. COGNOME a fronte delle distinte di versamento da sé già prodotte’ (le 124 distinte) e nulla eccependo così come evidenziato dal Giudice di primo grado -sulle ‘conclusioni svolte dal p rofessionista nella raccomandata 06.07.2009’ che chiedeva incontro ‘vista la sostanziale coincidenza degli importi indicati nella mia lettera’ nonché la circostanza che il COGNOME, per un periodo di tempo lunghissimo, precisamente per 8-10 anni sia riuscito a ingannare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che aveva a disposizione numerosi e appropriati strumenti di controllo per poter accertare eventuali comportamenti infedeli del COGNOME.
Concludono nel ritenere che se la Corte d’appello avesse considerato tali circostanze non avrebbe ritenuto il concorso dei danneggiati ex art. 1227 c.c. e secondo i criteri di riparto dell’onere probatorio avrebbe dovuto considerare che era la banca RAGIONE_SOCIALE a dover dimostrare che i risparmiatori fossero consapevoli di aver richiesto investimenti del tutto estranei all’attività svolta dal Promotore per conto della RAGIONE_SOCIALE; onere nel
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RAGIONE_SOCIALE caso di specie del tutto disatteso, non essendo emersi quegli elementi di anomalia, se non di collusione o connivenza, in funzione elusiva della disciplina legale (richiamano in proposito precedenti di legittimità: Cass. n. 6708/2010; 1741/2011 8236/2012 e 6829/2011).
3. La banca RAGIONE_SOCIALE, controricorrente e ricorrente incidentale, lamenta, con il primo motivo di ricorso incidentale, la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, 2729, 2733 c.c., 115 e 116, c.p.c., con riguardo all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. ‘ ; in particolare, sostiene che la Corte d’appello ha del tutto erroneamente interpretato e travisato il contenuto delle comunicazioni mediante cui la banca riscontrava il reclamo dei clienti, allorquando ha affermato «indiscutibilmente che la banca poté individuare le somme asseritamente investite dai clienti sulla base delle verifiche dalla medesima predisposte (‘verifiche da noi disposte’) . Tali verifiche consentirono addirittura di correggere gli importi rivendicati dai clienti nella lettera di contestazione nonché di accertare che una determinata somma, a differenza di tutte le altre, era stata effettivamente accreditata sul conto corrente formalmente intestato ai clienti. In assenza di ulteriori risultanze di contrario segno, deve ritenersi che tali verifiche siano state eseguite mediante l’ausilio della documentazione in possesso e comunque nella disponibilità di banca RAGIONE_SOCIALE».
La banca ricorrente incidentale contesta in proposito che: ‘ i) l’unico dato riscontrato e validato dalla verifica eseguita dalla RAGIONE_SOCIALE è l’effettivo accreditamento sul conto corrente intrattenuto dai Clienti presso RAGIONE_SOCIALE della predetta somma di € 9.944,52, relativo alla distinta di versamento datata 24 aprile 2002 (come lealmente riconosciuto dalla RAGIONE_SOCIALE); ii) la Corte è costretta a meramente ipotizzare l’esistenza di ulteriore ‘documentazione in possesso e comunque nella disponibilità di banca RAGIONE_SOCIALE ‘, senza neppure poter indicare quale mai possa essere, posto che l’unica documentazione relativa ai pretesi conferimenti è costituita dalla n. 124 ‘distinte di presentazione valori’ sottoscritte dal Promotore (per autentica della firma del correntista); iii) non si comprende quali possano
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essere le ‘ulteriori risultanze di contrario segno ‘ che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto, secondo la Corte, apportare per dimostrare la mancata percezione delle somme in discussione: una impossibile prova negativa, ulteriore rispetto all’unica possibile, vale a dire l’assenza, sull’unico conto corrente n. 66/104063 intrattenuto dagli istanti presso RAGIONE_SOCIALE, di ogni registrazione di tali importi’ (pag. 25 in ricorso). Da ciò si evincerebbe , per un verso, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei clienti (nel non depositare le copie degli assegni asseritamente consegnati che avrebbero costituito oltretutto la prova del ‘fatto costitutivo’ del loro diritto) e dall’altro , un impossibile onere preteso dalla banca della prova negativa sulla percezione delle somme.
4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 3° comma, del T.U.F., 1228 e 2049, c.c., con riguardo all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.. ‘ ; la banca insiste nel sostenere che dalla travisata ed erronea interpretazione delle comunicazioni di RAGIONE_SOCIALE riferita nella precedente censura ne è scaturita una ulteriore conseguenza, anch’essa erronea , avendo la Corte d’a ppello ritenuto altresì che: «A tale dirimente circostanza consegue ulteriormente la riconducibilità logica e giuridica dell’attività posta in essere dal COGNOME alla sua qualità di RAGIONE_SOCIALEore finanziario di banca RAGIONE_SOCIALE. Se così non fosse, banca RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto compiere quell’attività di riscontro documentale (desumibile dal contenuto della suddetta lettera) che la mise nella condizione di verificare la precisa entità degli investimenti effettuati dai clienti e delle somme da loro consegnate al COGNOME. Non può quindi sostenersi che il COGNOME abbia agito al di fuori del rapporto di preposizione» (cfr. pag. 16 della sentenza). Al riguardo evidenzia che si sia verificata l’interruzione del nesso di occasionalità necessaria rispetto ad un comportamento irregolare, anomalo del RAGIONE_SOCIALEore, di cui i clienti erano del tutto consapevoli in ragione della loro qualità di imprenditori, per essere a conoscenza che le somme investite non transitassero sul conto corrente a loro stessi intestato, né erano registrate negli estratti conto ricevuti dalla
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banca; circostanze da cui emergerebbe che il rapporto di ‘gestione patrimoniale obbligazionaria RSM’, le cui rendicontazioni giungevano ai clienti ‘fermo posta presso RAGIONE_SOCIALEore RAGIONE_SOCIALE‘, fosse gestito dai titolari della pretesa e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, dalla RAGIONE_SOCIALE e che l’anomalia sotto il profilo fiscale dell’investimento della repubblica di San RAGIONE_SOCIALE non solo era ad essi nota e percepita ma addirittura coscientemente voluta e perseguita.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 31, 3° comma, del T.U.F., 1228, 2049, e 1227 c.c., con riguardo all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. ‘ . La ricorrente incidentale insiste nel sostenere che, una volta rimossa la distorta interpretazione delle già richiamate missive di RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale, senza esitazioni, avrebbe dovuto escludere ogni responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, sembrando la statuizione dell’addebito di colpa per il 50% del danno, non correttamente motivata (richiama a sostegno della censura: Cass., 10 giugno 2020, n. 11095).
Per ragioni di ordine logico-giuridico, prioritariamente, va esaminato il ricorso incidentale.
6.1. I primi due motivi -da esaminare congiuntamente attenendo, nella sostanza, a violazioni di norme, tra loro connesse, e nello specifico gli artt. 2697, 2721, 2729, 2733 c.c., 115 e 116, c.p.c. nonché gli artt. 31, 3° comma, del T.U.F., 1228 e 2049 c.c. e afferenti alla seguente articolata censura: se la Corte di merito, nonostante il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei COGNOME (consistente nel non aver depositato le copie degli assegni de quibus e nell’aver addossato l’impossibile onere della prova negativa sulla percezione delle somme in capo alla banca RAGIONE_SOCIALE) abbia erroneamente interpretato e abbia travisato il contenuto delle comunicazioni mediante cui la stessa banca riscontrava il reclamo dei clienti e abbia poi, per conseguenza, erroneamente ravvisato il nesso di occasionalità necessaria ritenendo la
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per l’attività posta in essere da NOME COGNOME nella sua qualità di RAGIONE_SOCIALEore finanziario -sono inammissibili.
Ebbene la ricorrente incidentale chiede a questa Corte, in sostanza, al di là del formale richiamo alle norme indicate nella rubrica dei mezzi in scrutinio, una diversa valutazione del materiale probatorio in atti, sia in ragione della espletata istruttoria in prime cure (con l’escussione di ben quattro testimoni e con l’interrogatorio dei due attori) che della documentazione prodotta e esaminata e, quindi, del tutto inammissibilmente reitera nella memoria le contestazioni sul l’esperita ‘prova testimoniale’ che sostiene ‘in nulla poteva (attese le prescrizioni d i cui sopra) al riguardo ‘dimostrare’ se non che le ricorrenti erano in possesso della copia dei richiamati assegni come indicato ai punti 65), 67), 68) del citato ‘controricorso a seguito di controricorso con ricorso incidentale’ (cfr. memoria RAGIONE_SOCIALE).
Del tutto inammissibile, tra l’altro , anche la pretesa violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. evocata, in quanto, come affermato da tempo da questa Corte, con il ricorso per cassazione non è possibile dedurre una censura di tal genere basandola su un ‘ erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’RAGIONE_SOCIALE al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra tante, di recente, Cass. Sez. 1, 1/03/2022 n. 6774).
Pretese violazioni, quelle reiterate con il ricorso incidentale, che, nella specie, risultano già ampiamente superate da quanto ritenuto specificatamente e in modo piano e adeguato dai Giudici di merito, in base ad un accertamento in fatto fondato sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
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Parimenti inammissibile è la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., che può configurarsi solo nell’ipotesi diversa da quella all’esame in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v., tr le altre, Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769).
6.1.1. Inoltre, la difesa della RAGIONE_SOCIALE, mediante il preteso travisamento, introduce e contrappone una propria ricostruzione alternativa dei fatti di causa rispetto a quella già compiuta in modo piano e adeguato dalla Corte di merito.
Il terzo motivo, con cui la banca ricorrente incidentale ribadisce quanto già lamentato in appello, ovvero che la condotta anomala e reiterata dei clienti, in accordo col RAGIONE_SOCIALEore finanziario, avrebbe interrotto il nesso di occasionalità necessaria, con conseguente non configurabilità della responsabilità solidale della banca, e che, in ogni caso, avrebbe dovuto comportare una più elevata percentuale di responsabilità delle ricorrenti principali, non è fondato.
La Corte territoriale ha dato conto analiticamente delle ragioni per le quali ha riconosciuto la responsabilità al 50% ex art. 1227 c.c. dei risparmiatori danneggiati nella vicenda in esame.
In proposito, la Corte bolognese ha osservato che «la condotta di collusione o quantomeno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul RAGIONE_SOCIALEore’ sarebbe emersa dai comportamenti dei COGNOME risultanti da circostanze analiticamente indicate e di seguito testualmente riportate: « a) l’accordo con il COGNOME, volto alla costituzione di una gestione parallela destinata ad investimenti in San RAGIONE_SOCIALE, ed estranea alla gestione ufficiale del conto corrente acceso presso banca RAGIONE_SOCIALE; b) la protratta esecuzione, negli anni, di tali investimenti, in assenza di un contratto scritto o comunque di ordini scritti; c) la instaurazione di una prassi contrattuale, consistente nella reiterata e protratta adozione di una modalità esecutiva dell’investimento,
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AVV_NOTAIO COGNOME rappresentata dalla consegna di assegni bancari intestati ‘a me medesimo’ e girati in bianco oppure emessi privi di beneficiario; d) la instaurazione di una prassi contrattuale, consistente nella reiterata e protratta accettazione di ricevute di versamento, compilate dal COGNOME in violazione delle prescrizioni indicate nei moduli stessi utilizzati come ricevuta nonché di rendicontazioni in ordine alla gestione delle somme così investite, predisposte dal COGNOME, e contenenti risultanze ovviamente non riportate nelle rendicontazioni concernenti gli investimenti risultanti dal conto corrente ufficiale, essendo questi ultimi diversi da quelli affidati a tale tipo di ‘anomala’ gestione; e) la perdurante inerzia mantenuta da parte appellata, a fronte della costante discordanza tra le risultanze delle rendicontazioni c.d. ufficiali, da cui non risultavano le somme che, secondo gli accordi, dovevano essere investite in San RAGIONE_SOCIALE al di fuori del conto corrente formalmente acceso dagli appellati, e le risultanze delle rendicontazioni fornite dal COGNOME, che invece in qualche modo attestavano l’esistenza di tali somme investite » (pagg. 17 e 18 della motivazione della sentenza impugnata).
Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di cui all’art. 1227 , comma 1, c.c., tenuto conto che i clienti risparmiatori avevano omesso di adottare « ‘comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza’ avallando ‘condotte del RAGIONE_SOCIALEore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza delle più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nei compimento dell’attività di investimento » (sentenza impugnata pag. 18).
L a Corte d’appello ha poi espressamente negato che le circostanze sopra descritte, in forza delle considerazioni già svolte nei punti 31, 32 e 33 della motivazione (missiva di risposta della banca, verifiche dalla stessa compiute, riconducibilità logicogiuridica dell’attività posta in essere dal COGNOME come RAGIONE_SOCIALEore finanziario di NOME), assurgessero a motivo di
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esclusione del nesso di occasionalità necessaria, desumendosi la perdurante sussistenza del nesso dalla disponibilità di RAGIONE_SOCIALE della documentazione contabile idonea a consentire la positiva verifica delle contestazioni mosse dai clienti investitori nella fase stragiudiziale (pag. 19 della sentenza).
Così motivando, la Corte territoriale si è posta in linea con l’or ientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di intermediazione finanziaria, la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell’investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell’intermediario ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l’apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul RAGIONE_SOCIALEore, oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali, ad esempio il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall’investitore e le incombenze affidate al RAGIONE_SOCIALEore (Cass. Sez. 3, 16/11/2023 n. 31894; Cass. Sez. 6 – 3, 25/10/2022 n. 31453).
Detto apprezzamento è stato adeguatamente compiuto dalla Corte di merito e pertanto, il ricorso incidentale va integralmente disatteso.
Passando all’esame del ricorso principale, i motivi per come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, vanno disattesi perché, per un verso, inammissibili e, per l’altro , infondati.
8.1. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censura deduce solo apparentemente violazione di norme di diritto, ma in sostanza mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa ‘inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla
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Ric. n. 29015/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
AVV_NOTAIO rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.’ (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017). Le doglianze di parte ricorrente in realtà tendono ad una nuova indagine fattuale e non all’accertamento della invocata violazione di norme e così come prospettate sono rivolte a sollecitare e pretendere dalla Corte di cassazione un apprezzamento della fattispecie alternativo a quello compiuto dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Le circostanze addotte per escludere il concorso di colpa o, addirittura, per ritenere reciso il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno stesso, sono state dalla Corte di merito valutate proprio per affermare il contrario ovvero che, nella vicenda in esame, gli investitori-risparmiatori, in base a quanto emerso e analiticamente valutato dalla Corte di merito, avevano concorso con le proprie condotte colpose nella misura della metà alla causazione del danno.
8.2. Il secondo motivo è infondato con riguardo all’omesso esame di fatti decisivi, tralasciando di considerare la censura di insufficienza della motivazione, ormai del tutto inammissibile in sede di legittimità secondo il testo vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..
A parere delle ricorrenti, il principio dell’ onere della prova sarebbe stato del tutto disatteso nel caso di specie ma tale censura è inammissibile, per le ragioni già espresse con riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c. denunciata pure con il secondo motivo del ricorso incidentale; peraltro, va evidenziato che la Corte di merito, come sopra meglio riportato, ha dato debitamente conto, ai fini probatori, di ciascuno degli elementi di fatto da
CC 23 febbraio 2024
Ric. n. 29015/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME cui sono emerse inequivocabilmente le anomalie comportamentali poste in campo dai clienti-investitori in funzione elusiva della disciplina legale al fine, per un verso, di affermarne il concorso di colpa e , per l’altro, di escluderne la potenzialità interruttiva del nesso causale.
In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.
Le spese del giudizio di cassazione in relazione alla reciproca soccombenza vengono integralmente compensate tra le parti costituite. Nulla si dispone in relazione all’intimato COGNOME, che non ha svolto difese nel presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale.
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 23