Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25888 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35852/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, CELESTINO NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti e ricorrenti incidentalinonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2994/2018 depositata il 08/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero dinanzi al tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE Antoniana Popolare Veneta ( breviter BAPV) chiedendo che fosse condannata a rimborsare a ciascuno le somme che la Comunità europea aveva loro riconosciuto a titolo di contributo alla produzione per l’annata olearia 2001 -2002. Sostennero che la BAPV avrebbe dovuto pagare in forza di convenzione intercorsa con la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE; che il pagamento sarebbe dovuto avvenire a mezzo assegni; che gli assegni, spediti dalla banca a mezzo posta, erano stati sottratti e incassati da terzi non legittimati.
La convenuta, assumendo di non avere responsabilità nella sottrazione dei titoli, avendoli emessi e spediti secondo gli accordi, provvide a chiamare in giudizio la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena (MPS), la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( breviter PCC AgroRAGIONE_SOCIALE) e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quali istituti negoziatori, chiedendo di essere garantita da ciascuno di essi per aver ricevuto e pagato gli assegni ai soggetti non legittimati.
Tali ulteriori banche si costituirono in giudizio resistendo alla pretesa.
L’adito tribunale respinse le domande, in quanto (i) era da considerare inesistente la negligenza RAGIONE_SOCIALEa BAPV, che aveva spedito gli assegni con la modalità espressamente previsa dalla convenzione, e (ii) nessuna domanda gli attori avevano svolto nei confronti RAGIONE_SOCIALEe altre banche, citate in giudizio dalla BAPV al solo fine di essere garantita.
La sentenza venne impugnata dagli attori.
In appello si costituì, tra gli altri, la RAGIONE_SOCIALE MPS, sia quale avente causa RAGIONE_SOCIALEa incorporata BAPV, sia quale banca negoziatrice chiamata in causa.
Con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 -5-2018 la C orte d’appello di Roma ha riformato la decisione di primo grado ritenendo tardivo l’appello proposto nei confronti d ella RAGIONE_SOCIALE MPS quale incorporante RAGIONE_SOCIALEa BAPV e nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; ha ritenuto di contro fondato l’appello in relazione agli altri due istituti (RAGIONE_SOCIALE MPS e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quali negoziatori) , attesa l’automatica estensione nei loro confronti RAGIONE_SOCIALEa domanda attorea di risarcimento dei danni.
In questa prospettiva ha ritenuto che la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEa convenuta BAPV non potesse esser definita come semplice chiamata in garanzia, neppure sotto forma di garanzia impropria, essendosi trattato invece
di chiamata ad excludendum nei riguardi degli istituti negoziatori ‘terzi responsabili’ .
Ha aggiunto che l’automatica estensione RAGIONE_SOCIALEa domanda principale era stata altresì supportata da quanto gli attori avevano sostenuto nelle memorie ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. a proposito RAGIONE_SOCIALEa loro ‘chiara corresponsabilità’ .
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, depositata l’8 -5-2018, ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE MPS, in due motivi.
I signori NOME, NOME e gli eredi di NOME COGNOME (nel frattempo deceduta) hanno resistito con controricorso e hanno proposto a loro volta un ricorso incidentale.
Egualmente si è difeso con controricorso e ricorso incidentale il Banco BPM, subentrato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito di fusione tra l’incorporante Banco popolare soc. coop. e la RAGIONE_SOCIALE popolare di Milano
La RAGIONE_SOCIALE MPS ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato un controricorso.
I ricorrenti principali hanno depositato un controricorso in replica ai ricorsi incidentali.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
-L’estrema complessità RAGIONE_SOCIALEa vicenda impone di procedere alla disamina secondo l’ordine che segue.
– Il ricorso principale assume:
(i) violazione degli artt. 99, 112 e 106 cod. proc. civ. per avere la sentenza qualificato la chiamata in causa richiesta dalla BAPV come chiamata ad excludendum ai fini RAGIONE_SOCIALE‘estensione automatica RAGIONE_SOCIALEa domanda degli attori ;
(ii) nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in quanto affetta da motivazione al riguardo solo apparente.
III. – I ricorsi incidentali sono incentrati su rilievi solo in parte comuni.
– Un primo ricorso incidentale è proposto dalla sig.ra NOME.
Concerne il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello che ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta contro la BAPV (convenuta principale) e contro la BCC Agro RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è affidato a quattro motivi, due dei quali relativi all ‘una posizione e due relativi all’altra.
Segnatamente:
(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 339 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 141 cod. proc. civ. e 82 del r.d. n. 37 del 1934, attesa l’esistenza di un’ipotesi di errore non imputabile al notificante; errore derivato dal fatto di avere la BCC AgroRAGIONE_SOCIALE nominato nel giudizio di primo grado un difensore del foro di Brescia, con domicilio eletto presso lo studio di un avvocato romano (AVV_NOTAIO) che però si era trasferito, senza che né il trasferimento né l’eventuale cambio di domicilio eletto fossero stati comunicati; donde il procedimento notificatorio, così erroneamente intrapreso, era stato riattivato dall’impugnante con immediatezza , essendo avvenuta la seconda notifica a pochi giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del gravame;
(ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 330 e 327 cod. proc. civ. in relazione all’art. 156 stesso codice, e omesso esame di fatto decisivo, perché nel decidere nel senso RAGIONE_SOCIALE‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello nonostante le circostanze dedotte dagli appellanti in replica all’avversa eccezione, la corte territoriale sarebbe incorsa in motivazione apparente. In particolare si assume che non sarebbe stata rilevata la non imputabilità ai notificanti del decorso del termine di impugnazione in ragione RAGIONE_SOCIALE‘errore commesso dall’ufficiale giudiziario, avendo i notificanti richiesto la notifica ‘urgente’ e ciò nonostante avendo l’ufficiale giudiziario restituito le relate negative dopo il decorso del termine ; e ancora che la corte d’appello sarebbe incorsa in errore non considerando sanabile il vizio in ragione RAGIONE_SOCIALEa pronta ripresa del procedimento notificatorio;
(iii) violazione o falsa applicazione degli artt. 327 e 330 co. proc. civ., in relazione agli artt. 138 e 139 stesso codice, oltre che omesso esame di fatto decisivo, quanto alla declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello nei confronti RAGIONE_SOCIALEa BPAV, stante la sanatoria di ogni vizio di notificazione in virtù RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa detta ban ca, e atteso che l’esito negativo RAGIONE_SOCIALEa prima notificazione non avrebbe potuto essere addebitato ai notificanti ma al difensore RAGIONE_SOCIALEa stessa (AVV_NOTAIO COGNOME), il quale aveva mancato di comunicare il mutamento di indirizzo RAGIONE_SOCIALEo studio di elezione domiciliare. Anche in tal caso la parte ricorrente assume comunque sussistenti i presupposti per la sanatoria
da ripresa immediata del procedimento notificatorio dopo il decorso del termine;
(iv) violazione o falsa applicazione degli artt. 327 e 330 cod. proc. civ., in relazione all’art. 156 stesso codice, e omesso esame di fatto decisivo , per avere la corte d’appello disatteso i principi in materia di notificazione nell’esatto modo già indicato nel secondo motivo di ricorso.
– Un secondo ricorso incidentale è proposto, a mezzo RAGIONE_SOCIALEo stesso atto, dai signori COGNOME e NOME (questi ultimi quali eredi RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME), e consta di ulteriori due motivi identici a quelli (terzo e quarto) formulati nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa COGNOME .
– Infine, un terzo ricorso incidentale è proposto -in tre motivi – dal Banco BPM quale subentrante nella posizione del RAGIONE_SOCIALE.
In questo caso si deduce:
(i) v iolazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 106 cod. proc. civ. nella parte in cui la corte d’appello ha ravvisato la condizione di estensione automatica RAGIONE_SOCIALEa domanda principale nei confronti degli istituti chiamati in causa a scopo di garanzia o di manleva;
(ii) v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per avere di conseguenza, la corte d’appello, emesso una statuizione di condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in difetto di rituale domanda;
(iii) violazione o falsa applicazione degli artt. 43 legge ass., 1173, 1175, 1176 e 1375 cod. civ., avendo la sentenza ritenuto la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa banca negoziatrice in contrasto coi sopravvenuti criteri dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine al dovere di diligenza richiesto al banchiere (Cass. Sez. U n. 12477-18).
VII. – Il ricorso principale è inammissibile, in quanto vi risulta specificato che la RAGIONE_SOCIALE MPS di Siena ha impugnato la sentenza d’appello agendo col patrocinio RAGIONE_SOCIALEo stesso difensore ‘sia quale avente causa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Antoniana Popolare Veneta a seguito di fusione per incorporazione, sia in quanto originaria chiamata in causa nel giudizio di appello’.
Le posizioni sono in conflitto d’interessi.
La ricorrente esprime, quale subentrante, la posizione giuridica RAGIONE_SOCIALEa BAPV, chiamante ad excludendum , e dunque rivela l’esistenza di un conflitto d’interessi rispetto alla posizione parimenti assunta a seguito RAGIONE_SOCIALEa chiamata, quale ‘terzo responsabile’ per l’avvenuta indebita negoziazione del titolo.
In sostanza la RAGIONE_SOCIALE MPS, in quanto successore, ha proposto il ricorso nella duplice veste di chiamante e di chiamato.
La difesa ha enfatizzato (in memoria) che si tratta sempre del medesimo soggetto (la RAGIONE_SOCIALE MPS).
Ciò che conta è, però, la veste giuridica assunta dalla banca nel giudizio. La banca che agisce in proprio assume nel processo una veste giuridica diversa dalla banca che agisce come successore di un terzo: non avrebbe altrimenti senso il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di garanzia, che invero andrebbe altrimenti ritenuta deficitaria sul versante RAGIONE_SOCIALE‘interesse a proporla .
Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo RAGIONE_SOCIALEo stesso procuratore, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio (v. Cass. Sez. 1 n. 2277219, Cass. Sez. 6-3 n. 1143-20, Cass. Sez. 1 n. 8463-22).
Il ricorso principale è inammissibile perché, nel concreto, la RAGIONE_SOCIALE MPS ha agito nella duplice confliggente veste a mezzo RAGIONE_SOCIALEo stesso difensore AVV_NOTAIO.
Giova precisare che il rilievo d’ufficio di tale inammissibilità, per essere il ricorso proposto dallo stesso procuratore nonostante la posizione di conflitto di interessi, non deve essere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio sulla questione (artt. 101 e 384, terzo comma, cod. proc. civ.), trattandosi di questione di mero diritto afferente ai presupposti processuali (v. Cass. Sez. 6-2 17456-22); e inoltre che l’inammissibilità non è suscettibile di sanatoria neppure ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 6 cod. proc. civ., sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per le situazioni che costituiscono impedimento all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione o RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (v. Cass. Sez. 3 n. 1765 -23).
VIII. – Vanno peraltro esaminati i ricorsi incidentali, trattandosi di ricorsi tempestivi in ragione del termine lungo annuale ex art. 327 cod. proc. civ., essendo stato il giudizio di primo grado instaurato nell’anno 2003 (v. ex aliis Cass. Sez. 6-3 n. 37750-21).
IX. – I primi due motivi del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME sono infondati.
Ci si riferisce alla declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto contro la BCC AgroRAGIONE_SOCIALE.
Qui, come per i restanti motivi analoghi, è opportuno premettere che sono dedotte violazioni di norme processuali, per le quali la Corte è giudice RAGIONE_SOCIALEa fattispecie. Nel senso che la Corte ha potere di accesso agli atti di causa onde verificare il buon fondamento o meno RAGIONE_SOCIALEe censure, a prescindere dalla motivazione del giudice del merito.
A fronte di sentenza pubblicata il 4-2-2011 (il cui termine lungo scadeva quindi il 21-3-2012) l’appello risulta notificato al BCC AgroRAGIONE_SOCIALE il 26-32012, data di consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto all’ufficiale giudiziario il quale ha poi recapitato il plico presso il domicilio eletto (studio AVV_NOTAIO) il giorno successivo.
Ne segue che senza alcun dubbio l’impugnazione era (ed è) tardiva.
La ricorrente invoca la non imputabilità per il fatto di avere avviato il procedimento notificatorio una prima volta il 12-3-2012 presso il domicilio eletto dalla controparte in Roma, INDIRIZZO AVV_NOTAIOINDIRIZZO, e di aver ripreso immediatamente il procedimento, ai fini RAGIONE_SOCIALEa seconda notifica, il 263-2012, dopo che l’atto era stato restituito (non notificato) il 22-3-2012 per l’avvenuto mutamento del suddetto indirizzo di studio.
La corte d’appello ha però negato il presupposto di non imputabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore, perché la circostanza del mutamento di indirizzo del domiciliatario era stata resa nota già nel corso del giudizio di primo grado, sia con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. depositata a maggio del 2005, sia con la memoria ex art. 184 depositata a dicembre RAGIONE_SOCIALEo stesso anno, memorie tutte sottoscritte anche e proprio dall’AVV_NOTAIO ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di conformità.
X. La valutazione RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello è corretta.
Il principio sul quale la ricorrente fa leva è il seguente: ‘in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio -di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento,
sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo RAGIONE_SOCIALEa notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie ‘ .
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U n. 17352-09, cui adde Cass. Sez. 1 n. 26518-11, Cass. Sez. 61 n. 17856-17 e molte altre) su un presupposto ben preciso.
Il presupposto è che la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante.
Traslato nella fattispecie, ciò imporrebbe di affermare che la notifica sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore RAGIONE_SOCIALEa controparte senza una previa comunicazione del suo mutamento o altra negligenza del notificante.
Infatti, s e l’atto risulti notificato presso un indirizzo del difensore RAGIONE_SOCIALEa controparte o del domiciliatario nonostante la conoscenza o la conoscibilità oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto trasferimento RAGIONE_SOCIALEo studio, quel medesimo principio non può trovare applicazione, in quanto la ripresa del procedimento notificatorio dopo l’infruttuoso decorso del termine non potrebbe dirsi legittima.
XI. – Ora va detto che la parte è in colpa anche quando l’intervenuto trasferimento risulti univocamente dagli atti difensivi anteriori alla notificazione (v. Cass. Sez. 1 n. 16040-15), così come esattamente notato dalla corte d’appello.
Ciò spiega perché non giova alla ricorrente il riferimento al noto criterio distintivo che fa leva sul fatto se il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte costituita, destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica, svolga o meno la propria attività del circondario del tribunale cui è professionalmente assegnato.
Si obietta in vero che il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte destinataria era l’AVV_NOTAIO del foro di Brescia, il quale aveva eletto domicilio in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in INDIRIZZO.
Tale circostanza è però ininfluente.
Le Sezioni Unite, e poi la successiva giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe sezioni semplici, hanno in effetti distinto le due ipotesi, specificando che, nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale a cui
egli sia professionalmente assegnato, è onere RAGIONE_SOCIALEa parte interessata a eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALE‘albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso (Cass. Sez. U n. 1459416, Cass. Sez. U n. 17352-09, Cass. Sez. U n. 3818-09), ancorché eventualmente corrispondente a un’ indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione del successivo mutamento; mentre nel caso in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario e abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la notifica va fatta al domicilio eletto.
Il sistema deve quindi essere ricostruito nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori RAGIONE_SOCIALEa circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, obbligo che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario.
La ratio RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione è semplicemente che la notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione al procuratore che, esercente fuori RAGIONE_SOCIALEa circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 r.d. n. 37/1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto (artt. 330 e 141 cod. proc. civ.) senza che sia fatto onere al notificante di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale.
È infatti onere RAGIONE_SOCIALEa parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.
Su questa serie di principi non v’è discussione.
Il punto però è che l’onere di comunicazione è assolto senza necessità di formule sacramentali.
È assolto anche quando l’indicazione del nuovo domicilio sia fatta all’interno di uno degli atti del processo .
In vero si suppone che la diligenza professionale induca la controparte a esaminare e a leggere per l’appunto quegli atti nella loro interezza.
È una RAGIONE_SOCIALEe implicazioni del principio di autoresponsabilità che governa il processo civile.
Nel caso di specie il mutamento di indirizzo del domiciliatario risulta essere stato puntualmente indicato sia nell’intestazione che nel dorsetto di atti
processuali essenziali del giudizio di primo grado (le memorie ex artt. 183 e 184 cod. proc. civ.), tutti sottoscritti dallo stesso domiciliatario.
Non può negarsi che ciò equivalga -come rilevato dalla corte territoriale – a comunicazione RAGIONE_SOCIALEa variazione di indirizzo. E non averlo considerato ai fini RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello rende inescusabile il primo tentativo di notificazione non andato a buon fine.
XII. – Il terzo e il quarto motivo del ricorso (incidentale) RAGIONE_SOCIALEa sig.ra NOME e i corrispondenti motivi primo e secondo del ricorso (incidentale) dei sig.ri COGNOME e NOME sono egualmente infondati.
Si discute RAGIONE_SOCIALEa declaratoria in inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto contro la BAPV.
Ma proprio seguendo i principi appena evocati è da considerare inescusabile l’operato dei notificanti.
La parte era (ed è) rappresentata dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma.
La prima notifica non risulta andata a buon fine per l’avvenuto trasferimento di studio del destinatario; la seconda, fatta subito dopo ma a termine ormai decorso, non ha avuto l’effetto di attuare la ripresa del procedimento notificatorio secondo quanto delineato dalla citata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Alla parte che intenda notificare l’impugnazione è fatto onere di accertare, in questi casi, anche mediante riscontro RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALE‘albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore a prescindere da lle risultanze RAGIONE_SOCIALE‘ intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Che poi la parte destinataria si sia (dopo la seconda notificazione) costituita in sede di gravame non ha alcuna rilevanza, non trattandosi di un vizio di nullità sanabile, sebbene di fattispecie di notificazione non eseguita nel termine.
La circostanza che l’atto per primo notificato sia stato restituito in ritardo dall’ufficiale giudiziario è a sua volta ininfluente dinanzi al non assolto onere di previo accertamento RAGIONE_SOCIALEa effettività RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo del destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto.
XIII. -Deve essere esaminato, a questo punto, il ricorso incidentale del Banco BMP.
XIV. – I primi due motivi sono infondati.
La corte d’appello ha correttamente argomentato l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa chiamata come diretta a investire RAGIONE_SOCIALEa responsabilità gli istituti negoziatori al posto RAGIONE_SOCIALEa chiamante medesima ‘quali terzi responsabili’ .
Non si è trattato di semplice chiamata in garanzia, ancorché infine i petita formulati dalla chiamante abbiano fatto riferimento anche all’istituto RAGIONE_SOCIALEa manleva ‘ da ogni responsabilità dovesse, in denegata ipotesi, accertarsi in corso di causa’ .
Ove, infatti, il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘attore, si versa in un caso nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto che la stessa parte oggettivamente definisce (con l’atto di chiamata) in modo unitario.
La situazione è dunque diversa da quella evocata dalla ricorrente, in cui la chiamata del terzo sia fatta solo a scopo di garanzia in ragione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia sostanziale dei rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v. Cass. Sez. 3 n. 23213-15, Cass. Sez. 3 n. 516-20, Cass. Sez. 6-3 n. 1523221).
XV. – Il terzo motivo del medesimo ricorso incidentale è invece fondato.
La corte d’appello -rifacendosi a un certo orientamento giurisprudenziale – si è limitata ad affermare che, essendo stato pagato l’assegno bancario non trasferibile a favore d i soggetto non legittimato, la banca non poteva dirsi liberata dall’obbligazione ‘a prescindere dalla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento RAGIONE_SOCIALEa colpa nell’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione ex lege ‘ .
Tale affermazione -un tempo riscontrata dalla giurisprudenza di questa Corte non rende il senso RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto negoziatore , perché, per ormai consolidato principio (v. Cass. Sez. U n. 12477-18, Cass. Sez. U n. 12478-18), l’art. 43, secondo comma, legge ass. va inteso nel senso RAGIONE_SOCIALEa responsabilità contrattuale (e non RAGIONE_SOCIALEa responsabilità oggettiva) RAGIONE_SOCIALE‘istituto negoziatore, tanto in caso di assegno circolare quanto in caso di assegno bancario non trasferibile, ove il pagamento sia avvenuto al non legittimato.
In tal caso la banca è sempre ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la
diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ. (v. anche Cass. Sez. U n. 14712-07).
Non è dunque vero che la banca negoziatrice risp onde ‘a prescindere dalla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento RAGIONE_SOCIALEa colpa nell’errore di identificazione del prenditore’.
Dalla stessa sentenza risulta del resto che la banca aveva svolto specifiche deduzioni a riguardo RAGIONE_SOCIALEa concreta identificazione del prenditore a mezzo di documenti di identità.
XVI. -In conclusione, va accolto il ricorso incidentale appena menzionato e la causa rinviata alla medesima corte d’appe llo.
La corte investita del rinvio si uniformerà ai seguenti principi:
la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto negoziatore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 43, secondo comma, legge ass., ove il pagamento sia avvenuto a soggetto non legittimato, va intesa come responsabilità contrattuale (e non come responsabilità oggettiva), tanto in caso di assegno circolare quanto in caso di assegno bancario non trasferibile, con conseguente onere RAGIONE_SOCIALEa banca medesima di fornire la prova liberatoria RAGIONE_SOCIALEa non imputabilità RAGIONE_SOCIALE‘ inadempimento in rapporto alla diligenza professionale impiegata nell’identificazione de l presentatore del titolo;
in materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità colposa RAGIONE_SOCIALEa banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è norma il cui contenuto deve essere riferito agli standard valutativi esistenti nella realtà sociale, tra i quali rileva il criterio di base per cui l’attività di identificazione RAGIONE_SOCIALEe persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un documento d’identità personale.
Essa provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale dei signori NOME e altri, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale del Banco BPM rigettando i primi due motivi del medesimo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principali e dei ricorrenti incidentali diversi dal Banco BPM, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo ai loro ricorsi, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione civile, addì