Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11174/2020, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALEincorporante l’RAGIONE_SOCIALE -, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrenti-
-nonché-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente incidentale-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-resistente all’incidentale –
RAGIONE_SOCIALEincorporante l’RAGIONE_SOCIALE -, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
–
contro
ricorrente all’incidentale –
-nonché-
RAGIONE_SOCIALEincorporante l’RAGIONE_SOCIALE -, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-resistente incidentale- avverso la sentenza n. 1990/19, emessa dalla Corte d’appello di Firenze, depositata il 6.8.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.07.2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con distinte citazioni, proponevano appello avverso la sentenza emessa nel 2012 dal Tribunale di Firenze, che aveva condannato RAGIONE_SOCIALE, in solido con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE cooperativo di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ed NOME COGNOME, a pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 1.192.836,00 oltre interessi, per l’indebita negoziazione di sei assegni bancari falsi, e la somma di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine.
In particolare, le parti attrici esponevano che: NOME COGNOME, tra l’aprile e il giugno del 2024, previa apertura di conto corrente presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE cooperativo di RAGIONE_SOCIALE, filiale di Pomezia, e presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– filiale di Pomezia- aveva incassato, tramite girata ai suddetti istituti di credito, sei assegni bancari tratti sul conto aperto dalla RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, filiale di Firenze, che aveva denunciato gli anomali prelievi il 15.7.2004; le successive indagini avevano condotto al sequestro dei suddetti titoli che risultarono totalmente falsificati anche nei numeri di serie; infatti, RAGIONE_SOCIALE era in possesso degli
originali che non erano stati messi in circolazione; il Tribunale, in accoglimento delle domande restitutorie e risarcitorie avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE– che aveva chiamato in causa gli istituti di credito che avevano negoziato i titoli contraffatti e il responsabile della truffa (NOME COGNOME)- condannava, come detto, RAGIONE_SOCIALE e i chiamati in causa, in solido, a pagare l’intero ammontare delle somme inerenti ai titoli falsi, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con sentenza del 6.8.19 la Corte territoriale , decidendo sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e su quelli incidentali proposti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE cooperativo di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in solido con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, limitatamente all’importo di euro 299.065,00, e in solido con BCCR e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coopRAGIONE_SOCIALE limitatamente alla somma di euro 297.358,00, a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 596.418,00 oltre interessi convenzionali dalla data della sottrazione alla messa in mora, e interessi legali dalla messa in mora al saldo, rigettando la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali all’immagine nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, estesa anche ai soggetti chiamati in causa.
Al riguardo, la Corte d’appello osservava che: era da premettere il principio- di cui alle SU n. 12477/18- secondo il quale, in tema di responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno non trasferibile, la responsabilità, sia dell’istituto che ha negoziato il titolo quale girata rio per l’incasso, sia della banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di compensazione, era da ricondurre all’ambito della responsabilità contrattuale; nella specie era emerso che gli assegni falsificati- esaminat i dal Tribunale all’udienza di precisazione delle conclusioni- risultavano artefatti in modo evidente e grossolano; RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE aveva contestato detta circostanza, assumendo che al momento della negoziazione dei titoli essi erano stati sottoposti ai controlli del RAGIONE_SOCIALE competente a seguito dei quali non erano state ravvisate irregolarità formali, e che lo stato degli assegni non era lo stesso del momento della negoziazione; dagli atti del procedimento penale si desumeva che i sei assegni postali, da un primo esame visivo, presentavano abrasioni nello spazio riservato alla dicitura delle coordinate AB/CAB, a quella della filiale di radicamento del conto, al numero dell’assegno, alla numerazione del conto ed alla cd. code line ; nello spazio sottostante riservato alla numerazione del conto si rilevavano parzialmente, in controluce, serie di numeri che farebbero presumere l’originaria numerazione; non sussistevano dunque dubbi sul fatto che i titoli fossero visibilmente alterati al momento della loro negoziazione, e che i segni della contraffazione dovessero essere necessariamente riconosciuti da soggetti esperti della banca, i quali esaminarono i titoli per completarne la procedura d’incasso che condusse all’addebito delle somme sul c onto corrente postale intestato alla RAGIONE_SOCIALE; il fatto che tale obbligo di controllo e verifica gravasse anche sugli addetti degli istituti di credito giratari dei titoli per l’incasso non determinava il venir meno della responsabilità dell’istituto trattario ma, al contrario, un concorso di responsabilità per l’inadempimento degli obblighi di natura contrattuale gravanti sugli istituti coinvolti, responsabilità concorrenti con quella dell’autore dei delitti in questione; non era configurabile a carico della correntista, RAGIONE_SOCIALE, un concorso di colpa del danneggiato per non aver quest’ultimo effett uato le tempestive verifiche sul proprio conto corrente, pur disponendo del l’accesso telematico al conto, e le opportune contestazioni delle singole rimesse nel termine di gg. 60 dal ricevimento degli estratti-conto.
La Corte d’appello osservava altresì che: ricorrevano invece i presupposti del concorso di colpa a carico della RAGIONE_SOCIALE nel verificarsi dell’evento dannoso, per non aver la co rrentista comunicato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i dati degli assegni annullati che non sarebbero mai stati posti in circolazione; l’obbligo di comunicare la distruzione o il deterioramento dei moduli degli assegni a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era previsto dal contratto di conto corrente; era da reputare altamente probabile che la scelta di RAGIONE_SOCIALE di annullare i titoli senza comunicarlo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse facilitato la clonazione degli assegni annullati e la condotta illecita del COGNOME, ponendo all’incasso gli assegni sui quali erano stati riprodotti i fatti identificativi dei sei assegni annullati, rimasti in possesso della correntista; tale concorso di colpa era valutato nella percentuale del 50%; era fondato il motivo di gravame relativo all’insussistenza del danno non patrimoniale.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza d’appello , con due motivi. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Cooperativo di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEp.a. e RAGIONE_SOCIALEincorporante l’RAGIONE_SOCIALE -resistono con distinti controricorsi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE propongono ricorsi incidentali, affidati rispettivamente a cinque e quattro motivi ; quest’ultima resiste con controricorso al ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO CHE
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 1363 e 1370, c.c ., per aver la Corte d’appello ravvisato nella condotta della correntista una violazione delle prescrizioni del contratto di conto corrente con RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla mancata comunicazione dei dati degli assegni annullati ‘.. che non sarebbero mai stati posti in circolazione …’, omissione che aveva concretizzato, unitamente alla condotta di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli istituti chiamati in
causa, un concorso di colpa nella causazione dell’evento dannoso consistito nell’illecita sottrazione delle somme portate dagli assegni falsificati, a favore di NOME COGNOME.
Al riguardo, la ricorrente lamenta che: le norme del contratto di conto corrente contemplavano ipotesi diverse da quella verificatasi nella fattispecie, ovvero il danneggiamento o la distruzione, e non anche quella dell’annullamento dei titoli, considerando che in tal caso il fatto che il cliente custodisse il titolo presso di sé non comportava alcun rischio di uso illecito degli assegni; la decisione impugnata era dunque frutto di un’interpretazione illegittima delle norme richiamate, contrastante con la ratio delle clausole contrattuali in esame, penalizzante la RAGIONE_SOCIALE correntista, non sussistendo il rischio di trafugamento dei titolo; sul punto, l’interpretazione delle suddette norme contrattuali non doveva limitarsi al dato testuale, atteso che nella fattispecie incombeva solo un onere di custodia degli assegni annullati, tanto che il falsificatore aveva potuto realizzare l’illecito solo grazie alle informazioni ricevute da soggetti complici con l’ accesso al sistema informatico.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 1227, c.1, c.c., per aver la Corte d’appello riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 50% a carico della ricorrente in ragione della contestata violazione contrattuale, data l’assoluta inidoneità della condotta ascritta ad incidere causalmente sugli eventi dannosi connessi alla negoziazione dei titoli falsificati.
La ricorrente principale si duole in particolare che tali eventi dannosi erano da imputare esclusivamente alla condotta degli istituti presso i quali erano stati negoziati gli assegni postali falsificati, per la violazione delle norme di diligenza professionale afferenti alle verifiche e ai controlli in occasione della negoziazione dei titoli.
RAGIONE_SOCIALE formula ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1227, c.1, c.c, 40, 41 c.p., 1218 c.c., 1175, 1375, c.c., per non aver la Corte d’appello correttamente applicato le norme sulla responsabilità e sul nesso di causalità per inosservanza degli obblighi contrattuali, ritenendo RAGIONE_SOCIALE corresponsabile della causazione del danno lamentato da RAGIONE_SOCIALE che, invece, era da considerare l’ unica responsabile.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1227, 2055, c.c., 132, c.p.c., per non aver la Corte territoriale attribuito in via esclusiva la colpa in capo al COGNOME e, in subordine, per non aver valutato e quantificato in misura proporzionale l’incidenza causale della condotta di quest’ultimo .
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 1175, 1176, 1375, c.c., 3 punto 1 degli accordi interbancari, 38 l. n. 1736/33, 40, 41, c.p., per non aver il giudice di secondo grado escluso la corresponsabilità della ricorrente con le banche negoziatrici.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 1175,1176, 2055 c.c., 97 c.p.c., 132 c.p.c ., 111 Cost., per non aver la Corte d’appello attribuito in maniera esclusiva la colpa del danno alle banche negoziatrici, anche in solido con il COGNOME, e per non aver valutato e quantificato in misura proporzionale l’incidenza causale della condotta delle stesse banche.
Il quinto motivo denunzia la violazione dell’a rt. 112 c.p.c., per non aver la Corte territoriale disposto la condanna delle banche negoziatrici a tenere integralmente indenne RAGIONE_SOCIALE da qualsiasi richiesta avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Al riguardo, la ricorrente incidentale assume di aver dedotto, sia in primo grado che in secondo grado, che tutti gli assegni oggetto di causa erano
stati negoziati presso gli istituti bancari i quali li avevano presentati e garantiti come validi e regolari, e di aver formulato tale domanda nei due gradi di giudizio, in via subordinata, lamentandone l’omes sa pronuncia.
Il primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE, sulla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, deduce l’o messo esame di fatti storici principali o secondari la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siano stati discussi tra le parti ed abbiano carattere decisivo, anche in relazione agli artt.115, 116 c.p.c., 1227 co.1 c.c., 1175 cc 40 e 41 c.p.
Al riguardo, s’ impugna la richiamata motivazione per omesso esame di ulteriori fatti storici decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, qualora esaminati dalla Corte territoriale, avrebbero determinato una diversa determinazione del criterio della responsabilità in capo a RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente della quantificazione, anche ai sensi dell’art.1227 cc e relativa diminuzione di responsabilità a carico di RAGIONE_SOCIALE.
Nel rispetto degli artt. 366, 1° co. n. 6) e 369, 2° co. n. 4) c.p.c. si allegano e si indicano i documenti ed i fatti storici dei quali la Corte non ha tenuto conto, i dati testuali da cui derivano, la relativa rilevanza e l’ambito nel quale hanno costituito oggetto di esame.
I fatti storici decisivi dei quali la Corte non ha tenuto conto sono costituiti (secondo la ricorrente):
-dalla circostanza, fatto costitutivo stesso della pretesa azionata dall’attrice , incontestato, che RAGIONE_SOCIALE, ente che gestisce il patrimonio residenziale fiorentino della disciolta RAGIONE_SOCIALE, movimentava sul conto corrente unicamente le entrate dei canoni di locazione mentre, per le uscite, soltanto quelle per limitatissimi importi mai superiori ad € 10.000 per spese in favore della stessa RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, sugli estratti conto di RAGIONE_SOCIALE transitavano unicamente piccole cifre. Secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, tale fatto costituiva un comportamento gravemente colposo di tale RAGIONE_SOCIALE che, qualora, come avrebbe dovuto, avesse verificato costantemente gli estratti conto si sarebbe avveduta dell’addebito del primo assegno denunciando immediatamente l’accaduto ed evitando la truffa in relazione ai successivi cinque assegni. Considerato che si trattava di operazioni anomale, con causale totalmente diversa rispetto a quelle di prassi e che movimentavano il conto, la semplice apertura on line dell’estratto conto ne avrebbe dato immediata vision e e contezza.
Parimenti per il secondo assegno, il cui addebito non poteva non destare sospetto, dato l’importo e la causale .
RAGIONE_SOCIALE lamentava dunque che: RAGIONE_SOCIALE con il suo comportamento gravemente omissivo e comunque colposo aveva invece consentito l’incasso addirittura di tutti gli assegni per i quali aveva omesso la segnalazione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in un arco temporale da lasciare attoniti, dal primo all’ultimo, andando a controllare gli estratti conto solo il 14 luglio 2004, a fronte dell’addebito dell’ultimo assegno avvenuto il 22/6/2004; ciò nonostante, la Corte ha omesso di considerare tale rilevantissima circostanza, che ha consentito in misura pressoché totalitaria il compimento complessivo delle operazione , più volte rilevata dalle controparti. Tanto più grave, secondo RAGIONE_SOCIALE, se si considera che trattandosi di un Ente pubblico, si disponeva di un apposito Ufficio contabile ed appare quanto meno singolare che possa non essersi avveduto nell’arco di quasi tre mesi che sugli estratti conto venivano ogni volta annotati addebiti per quasi euro 200.000,00 , fino ad arrivare ad un milione e duecentomila euro .
Si rammenta al riguardo che il primo assegno di € 196.216,20 è stato addebitato il 6/4/2004 , il secondo di € 198.700,00 il 28/4/2004; il terzo di € 199.800,00 l’11/5/2004; il quarto € 199.820,00 il 22/6/2004; il quinto di € 198.600,00 il 22/6/2004 e l’ultimo di € 199.700,00 il 22/6/2004.
Solo in data 14 luglio 2004, e nonostante RAGIONE_SOCIALE avesse il collegamento on line del conto (cfr. citazione fasc. primo grado di RAGIONE_SOCIALE riallegato), l’Ente avrebbe effettuato un controllo accorgendosi dell’accaduto.
Il secondo motivo, sulla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, deduce l’o messo esame di fatti storici principali o secondari la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siano stati discussi tra le parti ed abbiano carattere decisivo, anche in relazione agli artt.115, 116 c.p.c., 40, 41 c.p., 1175 c.c.
Al riguardo, la ricorrente incidentale assume che la Corte ha erroneamente attribuito alla trattaria ed alle giratarie la medesima responsabilità per non avere rilevato la pretesa contraffazione dei titoli , mentre ha omesso di considerare due fatti decisivi e rilevanti nella verificazione dell’evento, compiuti ed imputabili solo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non anche alle giratarie, idonei invece ad attribuire a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quota principale di responsabilità (che avrebbe dovuto da sola concorrere con quella di RAGIONE_SOCIALE) comunque sicuramente superiore e più grave rispetto a quella di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel rispetto degli artt. 366, 1° co. n. 6) e 369, 2° co. n. 4) c.p.c. si allegano e si indicano i documenti ed i fatti storici dei quali la Corte non ha tenuto conto, i dati testuali da cui derivano, la relativa rilevanza e l’ambito nel quale hanno costituito oggetto di esame.
I fatti storici decisivi dei quali la Corte non ha tenuto conto sono costituiti:
a)-dalla circostanza che il conto corrente di RAGIONE_SOCIALE in essere su RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era movimentato esclusivamente da entrate dei canoni di locazione degli alloggi popolari mentre le uscite , come si legge nell’atto di citazione (che si riallega ai sensi dell’art.369 c .p.c. ) ‘sono unicamente rappresentate da pagamenti mediante assegni effettuati a favore della stessa RAGIONE_SOCIALE (quale compenso per il servizio di riscossione ovvero per spese di manutenzione degli immobili anticipate dalla RAGIONE_SOCIALE, dei Comuni soci con cadenza annuale (per gli importi relativi ai canoni di locazione di servizio e delle spese sostenute per conto della proprietà, delle associazioni sindacali di categoria per le quote associative; per importi dunque assolutamente limitati, ed infine e solo per un periodo temporale limitato ai membri degli organi sociali; ‘ b) della circostanza di non essersi avvenuta della falsità della firma di traenza che solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poteva verificare in forza dello specimen essendo la banca trattaria; -nonostante quanto sopra e nonostante gli estratti conto di RAGIONE_SOCIALE riportassero da sempre tali risultanze, dunque uscite limitatissime e con precise causali, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in totale assenza di diligenza e accortezza atta ad evitare sottrazioni di così ingenti somme di denaro e truffe ai danni della propria cliente, ha comunque disinvoltamente autorizzato l’incasso di ben sei assegni di circa 200 mila euro ognuno, per un totale di circa un milione e duecentomila euro a favore del COGNOME (peraltro da essa stessa denunciato mesi prima per truffa) contravvenendo ai più elementari canoni di diligenza, correttezza e buona fede contrattuale.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE tale fatto costituisce un comportamento gravemente colposo di RAGIONE_SOCIALE che, in quanto trattaria ed a conoscenza della movimentazione del conto, in sede di operazioni avrebbe potuto e dovuto verificarne sin dal primo assegno l’anomalia in quanto totalmente diversa rispetto a quelle di prassi e che movimentavano il
conto. Parimenti, per il secondo assegno, il cui addebito non poteva non destare sospetto, dato l’importo e la causale.
Pertanto, RAGIONE_SOCIALE lamenta che: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il suo comportamento gravemente omissivo e comunque colposo ha invece consentito l’incasso addirittura di tutti gli assegni . Le medesime considerazioni valgono per l’omesso controllo della alterazione della firma di traenza che quale banca trattaria, solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poteva verificare con lo specimen di firme; ciò nonostante, la Corte ha omesso di considerare che tali rilevantissime circostanze, poste in essere solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non anche da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE– hanno consentito o comunque agevolato in misura pressoché totalitaria il compimento complessivo delle operazioni, più volte rilevata dalle controparti; quest’ultime costituiscono una aggravante rilevantissima a carico di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto alle banche giratarie che certamente non potevano verificare le movimentazioni del conto di RAGIONE_SOCIALE e la eventuale anomalia delle operazioni e delle firme. Con conseguente erronea attribuzione di pari responsabilità a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto a RAGIONE_SOCIALE alla quale poteva essere imputata esclusivamente la eventuale rilevabilità della alterazione degli assegni; le omissioni poste in essere da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrano:
la responsabilità contrattuale di RAGIONE_SOCIALE, gravante anche sulla trattaria (Cass.SSUU n. 12477/2018)
un inadempimento degli obblighi gravanti sulla banca trattaria in forza della convenzione di assegno
una responsabilità per colpa grave in base ai più generali principi di diligenza, correttezza e buona fede, anche ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., cui deve essere improntata la condotta delle banche con particolare riferimento alla circolazione degli assegni;
la causa esclusiva del danno, poiché, se le verifiche fossero state effettuate e gli assegni bloccati, sarebbero stati evitati gli addebiti sul conto corrente del traente.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione artt . 1227 co.I, c.c. , 40 e 41 c.p. , 2043 c.c.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale si è limitata a valutare la sussistenza delle rispettive responsabilità delle parti senza vagliare minimamente i principi sul nesso di causalità, la sequenza degli eventi e la loro idoneità causale, in violazione delle norme richiamate in epigrafe. L’interruzione del nesso causale può essere anche l’effetto del comportamento dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell’evento dannoso, sì da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell’autore dell’illecito (cfr. Cass., Sez. III, 19/07/2018, n. 19180; 12/09/ 2005, n. 18094; 8/11/2002, n. 15704); quando invece il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l’evento dannoso, ma abbia solo concorso alla produzione di quest’ultimo, trova applicazione l’art. 1227, primo comma, cod. civ., il quale afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell’autore della causa concorrente (cfr. Cass., Sez. III, 3/12/2002, n. 17152).
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte di Appello ha attribuito, erroneamente, la responsabilità, nella misura del 50% a RAGIONE_SOCIALE e la restante quota in solido tra le due Banche e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE omettendo di considerare nella dovuta misura ed in punto di apporto causale, la sequenza degli eventi e soprattutto l’avvenuto superamento del fatto generatore della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelli, successivi, posti in essere da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Con il quarto motivo si deduce che l ‘accoglimento, anche parziale, del ricorso spiegato comporterebbe la riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che espressamente si impugna, con ogni conseguente statuizione, anche restitutoria, eventualmente anche in sede di rinvio.
I due motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente interpretato le norme del contratto di conto corrente, nella parte relativa alle fattispecie dell’obbligo di comunicare a RAGIONE_SOCIALE it aliane gli assegni danneggiati o distrutti, per non aver ritenuto escluso dall’ambito di tale obbligo il caso dei titoli annullati ma conservati presso il correntista.
A sostegno della sua tesi, la ricorrente assume che in siffatta ipotesi, a differenza delle ipotesi del danneggiamento e della distruzione degli assegni, non sussisterebbe il rischio che i titoli possano essere in concreto trafugati ed alterati, proprio perché in possesso del correntista.
Per le medesime ragioni, è censurata la statuizione della sentenza impugnata sul concorso di colpa con gli altri soggetti, asserendo che la condotta contestata non avrebbe potuto assumere efficacia causale circa gli eventi dannosi consumati attraverso la negoziazione degli assegni falsificati.
Ora, le doglianze afferenti all’erronea interpretazione delle norme contrattuali sono inammissibili in quanto non dirette ad evidenziare l’erronea applicazione dei canoni ermeneutici, bensì a ribaltare il percorso interpretativo seguito dalla sentenza impugnata.
Al riguardo, va osservato che in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., n. 27136/17; n.873/19; n. 9461/21).
Nel caso concreto, la ricorrente si è limitata ad affermare che la Corte territoriale aveva interpretato le suddette norme contrattuali sulla base del solo dato letterale, ma senza indicare esattamente le norme ermeneutiche che s’assumono violate, non essendo a tal fine sufficiente il riferimento alla ratio delle citate disposizioni contrattuali, dato che la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione dell’annullamento dei titoli, ancorché rimasti nel possesso della ricorrente, aveva di fatto agevolato la condotta truffaldina del negoziatore dei titoli, verosimilmente venuto a conoscenza illecitamente dei numeri degli assegni annullati dalla RAGIONE_SOCIALE
Ne consegue del pari l’inammissibilità del secondo motivo concernente il concorso di colpa, e l’incidenza della condotta omissiva della ricorrente sul nesso di causalità tra l’illecito comm esso e i danni prodotti, trattandosi di istanza di surrettizia revisione del merito, emergendo altresì la non pertinenza del richiamo alla responsabilità contrattuale dei vari soggetti coinvolti che, peraltro, non è oggetto delle statuizioni impugnate.
I primi tre motivi del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili poiché configurano censure di merito a proposito della colpa concorrente (anziché esclusiva del danneggiato) e della percentuale a ciascuno attribuita.
Il quarto motivo, sulle spese di lite, è da ritenere assorbito dall’inammissibilità dei primi tre.
I primi quattro motivi del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Invero, la ricorrente, seppure attraverso varie declinazioni delle censure, lamenta di essere stata considerata dalla Corte territoriale corresponsabile della causazione dell’evento dannoso in questione, anziché ascriverlo al solo COGNOME, formulando critiche tendenti, di fatto, al riesame del merito.
Il quinto motivo è fondato.
La pronuncia manca completamente e la domanda, alla quale il motivo allude, era stata avanzata in subordine, come risulta dalla stessa sentenza. Invero, al riguardo, RAGIONE_SOCIALE si duole che la Corte territoriale non abbia disposto, come richiesto, la condanna delle banche negoziatrici a tenere integralmente indenne la stessa ricorrente da qualsiasi richiesta avanzata nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE
Né può dirsi che vi sia stato un rigetto implicito in conseguenza dell’accertamento della responsabilità concorrente , perché tale accertamento è comunque compatibile col positivo esercizio dell’azione di manleva. Esercizio in astratto prospettabile in base all’art. 2055 c.c. (e al l’art. 1299) come inteso dalle SU, sent. n. 13143-22, attesa la
fattispecie di estensione automatica della domanda verso chi sia indicato come vero legittimato passivo per effetto del vincolo di responsabilità.
Per quanto esposto, in accoglimento del quinto motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze , anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, e i primi quattro motivi del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE Accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinvia la causa al la Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4 luglio 2024.