Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18081 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30722/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE).
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2559/2020 depositata il 06/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Tribunale di Venezia RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al risarcimento del danno pari a 7.602,13 euro derivante dall’illegittima negoziazione di due assegni di traenza, non trasferibili, tratti sul proprio conto aperto presso Banca SAI, emessi a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, spediti a mezzo posta ordinaria e incassati da soggetto non legittimato ma apparentemente corrispondente al prenditore indicato sul titolo.
2.- Con sentenza contestuale pubblicata nel maggio 2018, il Tribunale ha accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento della somma predetta qualificando come contrattuale la responsabilità della convenuta (e, quindi, infondata anche l’eccezione di prescrizione) ed escluso il concorso di colpa del danneggiato per la spedizione dell’assegno tramite posta ordinaria.
3.- RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado poiché il giudice aveva erroneamente qualificato la responsabilità della negoziatrice come contrattuale anziché extracontrattuale, applicato l’art. 1218 addebitando alla convenuta l’onere di provare l’assenza della propria colpa, ed escluso il concorso di colpa dedotto in via di subordine. La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza resa il 5.10.2020, ha respinto l’appello, confermando la sentenza di primo grado.
4.- In proposito la Corte territoriale ha rilevato, in fatto, (a) il carente accertamento presso l’anagrafe del comune dichiarato di residenza, (b) la mancata acquisizione di due documenti d’identità muniti ciascuno di fotografia, (richiamando la circolare ABI 7 maggio 2001) quale cautela, che, nella fattispecie particolare, sarebbe stata indice della qualificata diligenza richiesta a chi
procede alla negoziazione di un assegno di traenza, (c) l’apertura presso i due uffici postali – qualche giorno prima dell’incasso- di libretti di risparmio subito svuotati, (d) la mancanza di firma del funzionario postale sui contratti di apertura dei libretti. In diritto ha confermato la natura contrattuale della responsabilità dedotta e l’inidoneità della condotta tenuta rispetto all’onere qualificato di diligenza gravante sul soggetto negoziatore di assegni di traenza ex articolo 1218 c.c. Ha escluso il concorso di colpa di RAGIONE_SOCIALE richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto consolidatasi fino al 2019, circa l’irrilevanza causale della spedizione del titolo tramite posta raccomandata rispetto al danno causato dalla condotta negligente della negoziatrice in sede di identificazione del prenditore.
7.- Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso, UnipolSAI che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché privo di autosufficienza, perché non teso ad un controllo di legittimità ma ad una rivalutazione del merito della lite e del materiale probatorio e perché riferito ad elementi fattuali e giuridici nuovi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso censura la decisione per la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 comma 2, c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. perché RAGIONE_SOCIALE italiane avrebbe fornito prova della corretta negoziazione dell’assegno in seguito a diligente identificazione del soggetto presentatore (senza che possa attribuirsi valore precettivo alla circolare ABI) in assenza di segni evidenti di contraffazione sia sull’assegno sia sui documenti esibiti, e posto a disposizione la somma solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte della banca trattaria, quindi dopo aver adottato tutte le precauzioni che la situazione concreta
imponeva e consigliava non potendo la diligenza richiesta superare gli effetti dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile.
2.- Lo scrutinio della ragione di censura va opportunamente preceduta dalla ricognizione dei principi di legittimità consolidati in materia.
2.1- Sul punto occorre ricordare che le S.U. con la sentenza n. 12477 del 2018 hanno ribadito (richiamando la precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 14712 del 2007 che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza riguardante la responsabilità della banca, ne aveva escluso la natura extracontrattuale, ravvisandovi, invece, un’ipotesi di responsabilità contrattuale cd. da contatto sociale) il principio secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
Le S.U. citate hanno, altresì, chiarito (a) che lo scopo della clausola di intrasferibilità consiste non solo nell’assicurare all’effettivo prenditore il conseguimento della prestazione dovuta, ma anche e soprattutto nell’impedire la circolazione del titolo, (b) che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2,
cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.
2.2- Ciò chiarito a proposito della natura contrattuale della responsabilità dell’ente negoziatore e dell’onere probatorio che le compete (principi cui nella specie la Corte d’Appello si è attenuta) va, altresì, ricordato quanto alla interpretazione e applicazione in concreto dell’art. 1176 comma 2 c.c., che – con giurisprudenza consolidatasi dopo Cass. sent. 34107/2019 e Cass. sent. 34108/2019 (cfr. tra le tante, Cass. 3649/20121, Cass. 26866/22, Cass. n. 12861/2023, Cass. 35755/2023, Cass. 11145/2024) questa Corte ha affermato, che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. nella sua accezione di «norma elastica» integratrice del contenuto contrattuale – il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, che compie il giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta «norma elastica», costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma (e non mera attività di ricostruzione del fatto) in quanto così facendo il giudice dà concretezza a quella «parte mobile» della norma stessa che il legislatore ha voluto tale perché potesse essere adeguata ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047/2019 ed in senso sostanzialmente conforme le più recenti, già citate).
Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, quindi, la valutazione compiuta dal giudice di merito della diligenza dell’ente negoziatore è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i « principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente » (cfr. Cass. n. 3645/99, Cass.
30939/18, richiamate da Cass. 34107/19 cit.), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standards, conformi ai valori dell’ordinamento (cfr. Cass. nn. 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022, e Cass. n. 12861 del 2023, Cass. 11145/2024).
In altre parole, spetta al giudice del merito la ricostruzione del «fatto storico» – vale a dire la ricostruzione degli accadimenti nei quali si risolve e si sostanzia la vicenda sottoposta al vaglio giudiziale -ma una volta ricostruito il «fatto storico», la valutazione compiuta dal giudice di merito su quest’ultimo, al fine di attribuire o negare a quel fatto l’idoneità a giustificare la sussistenza dell’inadempimento colpevole in applicazione dell’art. 1176 comma 2 c.c. – integra un giudizio di diritto, ovvero un’attività di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-sociale; come tale detta valutazione è sindacabile in sede di legittimità nei termini predetti.
2.3Venendo, dunque alla fattispecie qui all’esame della Corte, si deve concludere che il motivo di ricorso è fondato.
Invero la contestazione con cui RAGIONE_SOCIALE ha censurato il contrasto dell’interpretazione della Corte d’Appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare), è sufficientemente specifica ed appare fondata nella misura in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistente – alla luce della circolare dell’ABI – il profilo della colpa della negoziatrice sul rilievo dell’insufficienza della presentazione di un solo documento d’identità (patente di guida); e ciò tanto in ragione dei principi
dell’ordinamento e perciò del dettato dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 per cui ogni documento « di riconoscimento, purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato » è idoneo all’identificazione ed equipollente alla carta d’identità, quanto degli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale, dato che « non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale» (Cass.n. 34107 cit.), e questo sia nell’ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l’attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell’ambito dell’attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti).
Inoltre – tenuto conto, che, secondo la stessa ricostruzione del fatto che emerge dalla sentenza gravata, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione -va ribadito (cfr. Cass. 15616/2022 e 15934/2022, n. 12861/2023) che le particolari circostanze contrarie valorizzate dal giudice di merito e che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario dell’assegno (portatore del titolo non noto all’ufficio, concomitanza dell’apertura del libretto postale con la negoziazione dell’assegno) non sono idonee ad imporre prudenzialmente ulteriori accertamenti
in sede di identificazione del prenditore/presentatore dell’assegno di traenza quali l’accertamento presso l’anagrafe del comune dichiarato di residenza come ritenuto dalla Corte territoriale: ulteriore accertamento la cui necessità nella specie, non è rintracciabile ne’ nell’ordinamento positivo né negli standards valutativi di matrice sociale (quantomeno nel contesto temporale specifico connotato dall’assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell’autenticità del documento di identità esibito dall’interessato quale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dal D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 30 ter).
2.4- Perciò la sentenza va cassata sul punto e rinviata alla Corte d’appello di Venezia, affinch é, nel riesaminare i fatti e la domanda, faccia applicazione dei predetti principi di diritto.
3.L’accoglimento del primo motivo di cassazione esonera questa Corte dall’esame del secondo motivo di ricorso, che, invero, resta assorbito, riguardando la violazione degli artt. 1992, 1189 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. .
4.- Il terzo motivo riguarda la violazione e falsa applicazione degli articoli 83 DPR 156/73, e dei D.M. 9/4/2001 e 26/2/2004 (Carta della qualità del servizio pubblico postale) nonché degli artt. 1227, 1218, 2043, e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. dunque, l’erronea esclusione della rilevanza causale della incauta scelta di UnipolSAI di spedire l’assegno di traenza tramite posta ordinaria, in violazione delle norme che vietano la spedizione nelle corrispondenze ordinarie e in quelle raccomandate «di denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore» che può avvenire solo con posta assicurata. La ricorrente censura, la sentenza in quanto «risultato di un’ingiusta valutazione delle prove dei fatti e del riferimento dei fatti al diritto» ed invoca le sentenze n. 9669/20 e 9670/20 delle Sezioni Unite di questa Corte
intervenute nel maggio del 2020, prima della pubblicazione della gravata sentenza della Corte d’Appello di Venezia.
5.- Il motivo è fondato.
Benché si tratti dell’accertamento del nesso causale, il cui riscontro si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la questione non può ritenersi estranea all’ambito del giudizio di legittimità, in quanto, « coinvolgendo l’individuazione del criterio da adottare per la selezione, tra tutte le possibili concause dell’illecito, degli antecedenti in concreto rilevanti per la produzione del danno, ed in particolare la verifica della conformità della scelta operata dal giudice di merito alle norme sostanziali che disciplinano la fattispecie accertata, attiene alla sussunzione di quest’ultima nell’ipotesi normativa, il cui controllo rientra nei poteri di questa Corte, ferma restando la spettanza al giudice di merito della valutazione delle conseguenze derivanti dall’adozione del predetto criterio di selezione » (cfr. Cass., S.U. n, 9769/2020, Sez. III, 10/04/2019, n. 9985; 25/02/2014, n. 4439; 7/12/ 2005, n. 26997).
5.1- Ciò detto si osserva che sul punto le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze richiamate dalla stessa ricorrente (a) hanno richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, secondo cui tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili; (b) hanno specificato che «la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta
raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso; (c) hanno confermato che le norme che disciplinano il servizio postale, le quali, in quanto operanti esclusivamente nei rapporti tra il gestore del predetto servizio ed i soggetti che se ne avvalgono per la spedizione della propria corrispondenza, non possono costituire un riferimento normativo utile ai fini della disciplina dei rapporti con i terzi, onde la mera inosservanza del divieto, posto dall’art. 83 del D. P.R. n. 156 del 1973, d’includere denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore nella corrispondenza ordinaria o in quella raccomandata, così come di quello dell’art. 84 del medesimo D.P.R., il quale impone di assicurare le lettere ed i pacchi contenenti i predetti beni, non costituisce una ragione sufficiente a fondare l’affermazione del concorso di colpa del mittente; e che, parimenti, non è pertinente il richiamo alle analoghe disposizioni dettate, a seguito della privatizzazione dell’RAGIONE_SOCIALE, dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale (nelle diverse versioni, susseguitesi nel tempo, emanate con D.M. 9 aprile 2001 e con D.M. 26 febbraio 2004); (d) hanno affermato che occorre prendere, invece, in esame le modalità di prestazione del servizio postale in modo da verificare se, in relazione all’oggetto della spedizione ed alle garanzie di sicurezza previste per ciascuna modalità di trasmissione, possa ritenersi giustificata l’affermazione che la scelta effettuata dal mittente ne abbia comportato l’esposizione ad un margine di rischio superiore a quello ritenuto accettabile alla stregua delle regole di comune prudenza; (e) hanno, quindi, concluso, per quel che qui interessa, che, le particolari cautele apprestate dalla normativa per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta
raccomandata ed assicurata, «consentono di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, nonché la previsione che quest’ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione nella cassetta, se non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire la sottrazione del plico, consentono però al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni»; mentre così non è per la posta ordinaria, la cui utilizzazione implica la perdita di ogni controllo della fase della trasmissione e della possibilità di verificarne l’esito, almeno fino a quando il destinatario del plico non ne segnali la mancata ricezione; (f) hanno, infine, affermato il principio di diritto per cui « la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore ».
5.2- Alla luce dei suddetti principi, nella specie reputa il Collegio che il giudice di merito non abbia correttamente escluso il concorso di colpa di UnipolSAI nella causazione del danno lamentato avendo affermato, richiamando giurisprudenza di legittimità già superata
dalle SS.UU. di questa Corte all’epoca della decisione, che « la condotta tenuta dal traente (…) consistita nella spedizione del titolo al beneficiario a mezza raccomandata non assume alcun rilievo causale sul danno lamentato dallo stesso traente determinatosi per il successivo pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare (…) ». Senza, quindi, prendere in esame le circostanze specifiche della fattispecie per verificare se, in relazione all’oggetto della spedizione ed alle garanzie di sicurezza previste per la modalità di trasmissione prescelta, potesse affermarsi o dovesse escludersi che la scelta effettuata dal mittente « ne abbia comportato l’esposizione ad un margine di rischio superiore a quello ritenuto accettabile alla stregua delle regole di comune prudenza », in funzione della decisione richiesta sul concorso di colpa dell’attrice.
5.3- Pertanto anche sul punto la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà conformarsi ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima