Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33894 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33894 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22809/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica come in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente-
nonché contro
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOMEintimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 334/2023 depositata il 3/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Presidente di sezione NOME COGNOME
Rilevato quanto segue.
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali chiamati alla successione legittima apertasi con la morte di NOME COGNOME convennero in giudizio NOME COGNOME l’avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Alessandria chiedendo l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 2, c.c. del testamento, privo di data, pubblicato dal notaio COGNOME, con cui NOME COGNOME aveva nominato l’avv. COGNOME esecutore testamentario affinché provvedesse alla sepoltura della testatrice ed al pagamento della cerimonia funebre, all’acquisto di un loculo per la sepoltura di NOME, ad effettuare una donazione alla chiesa parrocchiale di Ovada ed a devolvere ‘la somma rimanente’ a NOME COGNOME Quest’ultima propose domanda riconvenzionale nei confronti del COGNOME per il risarcimento del danno cagionato dall’errore profes sionale, avendo anche costui sottoscritto la scheda testamentaria priva di data, svolgendo in tali termini l’attività di esecutore testamentario. Il COGNOME chiamò in causa RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE Il Tribunale adito accolse la domanda e rigettò la domanda riconvenzionale, stante l’estraneità della Massa al
contratto d’opera professionale concluso fra la de cuius ed il Ciravegna. Avverso detta sentenza proposero appello la Massa, limitatamente alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del COGNOME, ed appello incidentale il COGNOME. Con sentenza di data 3 aprile 2023 la Corte d’appello di Torino rigettò e ntrambi gli appelli.
Osservò la Corte territoriale, in relazione al motivo di appello con cui si deduceva la ricorrenza della figura del contratto con effetti protettivi del terzo, nella specie il beneficiario del testamento, nonché l’applicabilità dei principi in materia di responsabilit à notarile, che non assimilabile alla responsabilità del notaio era quella dell’avvocato limitatosi a prestare, come nel caso di specie, una consulenza circa le modalità mediante cui dettare a mezzo di testamento olografo le ultime volontà, e c he inapplicabile era l’invocata figura del contratto con effetti protettivi dei terzi, la cui applicazione giurisprudenziale era stata limitata a ben definite ipotesi. Aggiunse che la vicenda in esame era del tutto estranea al circoscritto perimetro nel quale la giurisprudenza di legittimità aveva ammesso la figura in discorso, sia per l’insussistenza di alcuna relazione di ‘prossimità qualificata’ fra la testatrice e l’appellante, sia perché il perimetro di ammissibilità della figura era limitato a diritti fondamentali della persona, quale il diritto alla vita e alla salute, tutelati dall’ordinamento a prescindere dal rapporto contrattuale. Osservò ancora che inapplicabile era anche la giurisprudenza in materia di tutela aquiliana del credito ai sensi dell’ art. 2043 c.c., posto che tra terzo (l’erede istituito con il testamento) e la parte contratto di d’opera professionale lesa dall’asserito illecito, alcun rapporto negoziale cui originasse un del verso la danneggiata dall’illecito. Precisò che la tutela aquiliana era ammessa allorché il pregiudizio patrimoniale dall’impossibilità ottenere il corretto adempimento della prestazione contrattuale, cui la parte avrebbe avuto causa di illecito
della prestazione di eseguirla e che nella specie alcun credito relativo della de cuius l’odierna se una di ereditare.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi e ha resistito con controricorso Generali Italia s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie.
Considerato quanto segue.
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1411 e 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, alla luce di Cass. n. 4911 del 2022, l’opera del notaio è assimilabile a quella dell’avvocato sotto il profilo dell’obbligo di informazione e consiglio, sicché devono estendersi alla prestazione dell’avvocato in esame i principi di tutela a i sensi dell’art. 1411 c.c. e relativi al ‘contatto sociale’, fondati sull’affidamento ingenerato dalla professionalità del notaio.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la figura del contratto con effetti protettivi dei terzi deve essere riconosciuta ogni volta che da un determinato contratto sia deducibile l’attribuzione al terzo di un diritto, non al conseguimento della prestazione principale da parte del debitore, ma alla sua esecuzione con diligenza, tale da evitare danni al terzo medesimo (c.d. dovere di protezione) , secondo l’elaborazione ricorrente in particolare nella giurisprudenza tedesca, e che, al fine di restringere l’ambito dell’istituto, deve farsi riferimento ai parametri della prossimità contrattuale del diritto leso e della sua individuabilità ex ante , in modo che il soggetto agente, che arreca il danno, sia in grado di comprendere in anticipo l’ambito della sua condotta e l’identità dei soggetti che la sua condotta è chiamata a tutelare.
Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. Il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all’art. 1372, comma 2, c.c., sicché le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 2232 del 2024, alla cui motivazione si fa espresso rinvio, sulla base di un indirizzo ulteriormente ribadito da Cass. n. 14980 del 2024).
L’inammissibilità del secondo motivo determina l’assorbimento del primo motivo, posta l’irrilevanza dell’assimilabilità della prestazione dell’avvocato a quella del notaio una volta che l’efficacia del contratto resti limitata alle parti che lo hanno stipulato.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla lesione del diritto di credito, che la tutela apprestata dall’a rt. 2043 c.c. non è limitata ad un diritto assoluto o relativo, ma si estende anche all’interesse legittimo ed a qualsiasi interesse preso in considerazione dall’ordinamento, purché ricorrano, come nella specie, la colpa ed il danno ingiusto, quest’ultimo qui ravvisabile nella legittima aspettativa, divenuta diritto al momento della morte della COGNOME, posto che non erano stati redatti nuovi testamenti.
Il motivo è inammissibile. Non è dubbio che la lesione da parte di un terzo di un diritto di credito, che cagioni un danno ingiusto, sia risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (Cass. 13673 del 2006). La ricorrente chiede contraddittoriamente la tutela per un credito di cui denuncia la lesione, sulla base però dell’argomento che nella clausola
generale del danno ingiusto rientri un qualsivoglia interesse meritevole di tutela per l’ordinamento giuridico. Anche di quest’ultimo rilievo non è lecito dubitare, ma il punto è che non si comprende se la posizione soggettiva fatta valere corrisponda ad un credito, di cui si chiede la tutela aquiliana, o un interesse meritevole di tutela, non corrispondente alle figure tipiche del diritto reale o di credito. In ragione di questa non chiarezza della censura, il motivo è privo di specificità ed inidoneo a raggiungere lo scopo della critica della decisione.
E’ comunque appena il caso di aggiungere che, come afferma la migliore dottrina, anteriormente all’apertura della successione nessun diritto spetta agli eventuali successibili, né come pretesa sull’eredità e neppure come aspettativa giuridica. La mancanza di una pretesa tutelata sull’eredità trova riscontro nel principio di libertà testamentaria e nella conseguente precarietà della designazione, legittima o testamentaria, fino al momento in cui l’ereditando è in vita, essendo costui libero di disporre come crede dei propri beni, anche revocando eventuali disposizioni testamentarie. La redazione del testamento per cui è causa non ha comportato, pertanto, alcun diritto o aspettativa di cui la ricorrente possa lamentare il pregiudizio.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 21 novembre 2024