Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33532 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33532 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 894/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come in atti – ricorrente –
contro
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa in proprio, con domiciliazione telematica come per legge – controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ANCONA n. 1143/2023 depositata il 20/07/2023.
Udita la relazione svolta, COGNOME camera di consiglio del 24/09/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’anno 2003, a dicembre, costituivano una Società in nome collettivo, denominata ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e successivamente, nei primi mesi dell’anno 2004, si resero cessionari dell’azienda avente ad oggetto l’ attività di commercio al minuto di polleria e rosticceria esercitata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, svolta in un immobile di NOME COGNOME, che addivenne con essi alla stipula di un contratto di locazione ad uso commerciale in data 1/02/2004.
A seguito del riscontro di difetti nell’areazione dell’immobile , adibito all’attività aziendale , i COGNOME in data 8/03/2006 contestavano alle predette i vizi afferenti al l’impianto di areazione e in data 26/04/2007, l’AVV_NOTAIO COGNOME, subentrata a un altro legale, depositava dinanzi al Tribunale di Pesaro ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dalla detta Società in nome collettivo nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La stessa società, a ministero dell’AVV_NOTAIO COGNOME, si opponeva allo sfratto per morosità intimato dal COGNOME alla detta società e chiamava in causa la COGNOME e la COGNOME, la cui chiamata era autorizzata dal Tribunale.
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 724 del 2009, rigettava la domanda di risarcimento dei danni sia nei confronti della COGNOME e della COGNOME, che del COGNOME.
AVV_NOTAIO, in forza del mandato e della procura originariamente ricevuti, impugnò la sentenza a nome della Società in nome collettivo, con atto notificato dopo che la detta società era stata cancellata, in data 4/03/2008, dal registro delle imprese,
sebbene, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la circostanza dell’avvenuta cancellazione le fosse stata comunicata.
L’appello venne rigettato dalla Corte territoriale di Ancona con sentenza del 18/10/2011 (in atti risulta indicato come 28/06/20212 ma è un evidente duplice errore: in quanto si tratta del 28/06/2011 che è la data di deliberazione e non di pubblicazione, come risulta dalla copia allegata telematicamente in atti di parte controricorrente).
I COGNOME convennero, quindi, in giudizio l’AVV_NOTAIO COGNOME dinanzi al Tribunale di Pesaro al fine di sentirne accertato l’inadempimento professionale derivante dagli errori procedurali dalla stessa asseritamente commessi.
La professionista legale si costituì in giudizio, e, resistendo alla domanda, chiese la chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE, che venne disposta dal Tribunale.
La compagnia assicuratrice si costituì in giudizio deducendo la tardività della denuncia di sinistro e la non operatività della polizza e comunque resistette alla domanda dei COGNOME.
Il Tribunale di Pesaro accolse la domanda parzialmente, condannando la COGNOME al pagamento della somma di euro settemila e seicento in favore dei COGNOME, con manleva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE , e condannò i COGNOME e COGNOME a pagare alla professionista legale euro duemila e settecento a titolo di spese legali, compensandole integralmente nei confronti delle altre parti.
I COGNOME proposero appello.
In fase d’ appello dinanzi alla Corte territoriale di Ancona si costituì soltanto l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME.
La Corte di appello di Ancona, con la sentenza n. 1143 del 20/07/2023, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, i COGNOME.
Resiste con controricorso l’AVV_NOTAIO COGNOME, che deposita memoria per l’adunanza camerale.
All’adunanza camerale del 24/03/2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione, previo deposito da parte del difensore dei ricorrenti di istanza di interruzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ necessario, a fronte dell’invio in via telematica dell ‘istanza di interruzione del processo, corredata dal certificato di morte, in data 15/03/2025, di NOME COGNOME, preliminarmente ribadire, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1757 del 29/01/2016; Cass. n. 24635 del 3/12/2015), che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo.
L’istanza di interruzione del giudizio depositata telematicamente dal difensore dei ricorrenti non è, pertanto, suscettibile di accoglimento, così ribadendosi quanto già espresso dal Presidente Titolare di questa Sezione con provvedimento del 19.9.2025.
I motivi di ricorso sono i seguenti.
Primo motivo: «violazione dell’ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per motivazione meramente apparente in riferimento all’art. 132 c.p.c.; violazione dell’ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente al capo della sentenza con cui la Corte d ‘ appello ha ritenuto che la responsabilità professionale dell’AVV_NOTAIO ‘ poteva individuarsi solo COGNOME scelta di aver comunque introdotto un’azione palesemente infondata ‘ anche in riferimento alla posizione del proprietario del locale signor COGNOME NOME (‘ A parte il fatto che non vi è prova di sorta del fatto che l’AVV_NOTAIO
COGNOME fosse stata informata dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese (e che dunque l’appello dovesse essere introdotto dagli ex soci), il punto è che la stessa sentenza n. 724/2009 del Tribunale di Pesaro aveva accertato l’ assoluta estraneità del lAVV_NOTAIOre dell’immobile alla contestata viziosità dell’impianto di aerazione della rosticceria (impianto invece che era stato ceduto dalle precedenti titolari dell’azienda), con la conseguenza per cui, anche sotto questo profilo, qualsiasi pretesa nei confronti del proprietario si presentava e si presenta comunque priva di chances di accoglimento ‘) come risulta affermato alla pag. 5 della sentenza, per avere la Corte di Appello espresso esclusivamente una acritica condivisione alla sentenza n. 724/2009 del Tribunale di Pesaro senza fornire alcuna motivazione del perché andava confermata l’assoluta estraneità del lAVV_NOTAIOre dell’immobile alla contestata viziosità dell’impianto di aerazione della rosticceria, da cui ha fatto discendere l’assenza di responsabilità dell’AVV_NOTAIO per errata introduzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 724/2009 ritenendo che ‘ qualsiasi pretesa nei confronti del proprietario si presentava e si presenta comunque priva di chances di accoglimento ‘ ( ancora pag. 5 sentenza)».
Secondo motivo: «violazione dell’ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2051 c.c. per avere la Corte di Appello omesso di esaminare un fatto storico rilevante che è stato oggetto di discussione tra le parti e che emerge COGNOME relazione tecnica del consulente tecnico di ufficio nel giudizio di accertamento tecnico preventivo depositato COGNOME causa di opposizione allo sfratto conclusasi con la citata sentenza n. 724/2009 (doc. 11) ovvero ‘ La canna fumaria della cappa di aspirazione del girarrosto non risulta essere idonea in quanto non è in grado di aspirare aria viziata in
quantità sufficiente e non è collegata con l’esterno confluendo nel sottotetto in un tubo di areazione di una colonna montante degli scarichi, pertanto non risponde alle normative vigenti ‘ (pag. 8 della detta consulenza) cosicché la Corte non ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il proprietario dell’immobile lAVV_NOTAIO rimane responsabile per i danni arrecati dalle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati in quanto conservala disponibilità giuridica e quindi la custodia (Cass. n. 28197 del 10/12/2020)».
I due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, tendono a ottenere la cassazione della sentenza d’appello con riferimento alla posizione di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME a far valere la responsabilità dell’a vvAVV_NOTAIO COGNOME per non avere adeguatamente coltivato il giudizio e in esso l’azione risarcitoria proposta dai COGNOME COGNOME COGNOME parte in cui era riferita alla posizione del lAVV_NOTAIOre dell’immobile in cui era stata ubicata l’attività di ro sticceria e polleria.
I due motivi sono inammissibili in quanto tendono, in sostanza, a una rivalutazione di fatti già valutati in maniera analoga, se non del tutto identica, dai giudici di primo e secondo grado, come peraltro risulta dall’espresso riferimento in entrambe le loro prospettazioni al disposto dell’ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e cadono in preclusione da cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., come risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022 e sostanzialmente rei terativo dell’art. 348 ter , terzo e quarto comma, c.p.c., applicabile COGNOME specie il quanto il ricorso introduttivo della fase di legittimità è successivo al 28/02/2023.
L’ inammissibilità colpisce entrambi i motivi sulla specifica posizione del COGNOME, COGNOME del lAVV_NOTAIOre, atteso che soltanto in ricorso viene evocata una sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., mediante il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte concernente la posizione di corresponsabilità, in una con le cedenti
l’azienda, del lAVV_NOTAIOre con riferimento alla custodia , e non sono -con difetto di specificità sul punto – in alcun modo riportati, nei motivi in scrutinio, i passi degli atti delle fasi di merito dai quali possa desumersi a che titolo il lAVV_NOTAIOre fosse stato evAVV_NOTAIO in giudizio, in via riconvenzionale, atteso che fu il COGNOME a promuovere l’azione di sfratto per morosità , COGNOME se ai sensi dell’art. 2043 o dell’art. 2051 c.c. e, inoltre, non risulta in particolare se la sentenza del Tribunale di Pesaro, che aveva escluso la responsabilità del lAVV_NOTAIOre per i vizi dell’impianto di areazione , fosse stata impugnata specificamente sul punto, non essendo a tanto sufficiente la mera generica indicazione di parte ricorrente a p. 18 del ricorso. Invero, da quanto risulta dagli atti di causa, la sentenza n. 724 del 30/09/2009 del Tribunale di Pesaro venne impugnata in appello e la Corte territoriale dichiarò inammissibile l’appello della società in nome collettivo dei RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 18/10/2011, data della pubblicazione, che, a quanto consta, non fu oggetto di ricorso di cassazione.
Infine, ma non da meno, il ricorso riporta una parte della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di ATP n. 1225/2007 dalla quale risulta che al lAVV_NOTAIOre sarebbe stato ascrivibile il vizio del condotto di areazione, in quanto l’impianto era inglobato nelle opere murarie e vi riconnette la sussistenza del vizio di omesso esame ma tuttavia l’atto non si fa carico della circostanza, ritenuta rilevante dai giudici di merito, relativa alla tardività della contestazione dei vizi, tenuto conto che gi à dalla fine dell’anno 2003 la società in nome collettivo era nell’esercizio dell’azienda e avrebbe, quindi, potuto contestare il difetto di adeguato funzionamento dell’impianto di areazione, cosa che avvenne soltanto a oltre due anni dall’inizio dell’atti vità nei detti locali. I vizi della cosa locata, inoltre, se pure si ritenessero superabili le superiori ragioni d’inammissibilità , COGNOME specie risultano essere di natura facilmente riconoscibili, stante il tenore della motivazione della Corte territoriale, cosicché questa ne ha escluso, almeno implicitamente,
laddove ha trattato della contestazione dei vizi, la loro rilevanza ai fini del risarcimento dei danni nei confronti del lAVV_NOTAIOre, ai sensi dell’art. 1578 c.c.
Le censure mosse avuto riguardo all’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. sono inammissibili in quanto: la motivazione della Corte territoriale è chiaramente al di sopra del cd. minimo costituzionale (Sez. u n. 8053 del 7/04/2014; Sez. U n. 7074 del 20/03/2017) e, inoltre, lungi dal recepire acriticamente la sentenza del Tribunale di Pesaro, la Corte d’appello di Ancona ha rielaborato la motivazione di primo grado aggiungendovi considerazioni autonome, volte, peraltro, a rafforzare la motivazione del Tribunale, senza arrestarsi a una valutazione meramente formalistica dell’inadeguatezza delle censure.
Entrambi i motivi sono, inoltre, inammissibili in quanto non si correlano alla sentenza d’appello laddove questa , nel confermare l’impianto motivazionale del Tribunale , ha condiviso l’affermazione dell’essere ascrivibile all’AVV_NOTAIO COGNOME la sola responsabilità di avere incardinato un’azione che era già di per sé inammissibile, per tardività della contestazione dei vizi dell’impianto di areazione, in quanto a front e di una cessione d’azienda perfezionata nel 2004, dopo un periodo di prova della stessa azienda di rosticceria a opera dei RAGIONE_SOCIALE, questi avevano contestato i vizi ben oltre i termini di cui agli artt. 1495 e segg. c.c., applicabili anche alla cessione di azienda, nel 2006, cosicché anche il ricorso per accertamento tecnico preventivo non poteva sortire alcun effetto recuperatorio in ordine al tempo trascorso dalla scoperta dei vizi, che verosimilmente doveva essere collocata ben oltre l’anno anteriore al 8/03/2006, giorno di asserita scoperta dei vizi dell’impianto di areazione. Né risulta specificamente c ontestata l’affermazione della Corte di merito secondo cui il Tribunale ‘ha correttamente escluso qualsiasi risarcimento del danno a carico dell’AVV_NOTAIO che non fosse quello direttamente derivante dall’aver azionato in giudizio un’azione
ad origine disperata e priva di chances di successo’, atteso che doveva escludersi che le pretese degli appellanti avessero concrete possibilità di successo per il fatto che, ancor prima dell’avvio dell’azione giudiziaria da parte dell’AVV_NOTAIO, det te pretese erano già irrimediabilmente prescritte’.
Quanto poi alla questione relativa alla dedotta mancata verifica da parte del difensore della intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, va evidenziato che l a Corte d’appello , pur avendo ritenuto non provato che all’AVV_NOTAIO COGNOME fosse stata rappresentata, da parte del COGNOME COGNOME della COGNOME, l’avvenuta cancellazione della Società in nome collettivo dal Registro delle imprese, ciò ha valore di un mero obiter dictum non decisivo, in quanto quella stessa Corte al riguardo ha ritenuto assorbente (‘il punto è che …’) il rilievo che qualsiasi pretesa nei confronti del proprietari o dell’immobile fosse priva di chances e che ‘l’appello interposto evita il confronto con la motivazione della sentenza e dunque – a parte la ragionevolezza delle argomentazioni della decisione – non è possibile neppure ipotizzare eventuali altre soluzioni in senso contrario’ . E la questione in parola, alla luce di quanto sopra evidenziato, non ha decisività neppure in questa sede.
I motivi di ricorso sono, in conclusione, entrambi inammissibili.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite di questa fase del giudizio seguono la soccombenza della parte ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale svolta in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie COGNOME misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, COGNOME camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME