Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22452 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14878/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura rilasciata su foglio separato posto in calce al ricorso per cassazione;
-ricorrente –
nei confronti di
NOME COGNOME ; difeso da sé stesso, ex art.86 cod. proc. civ. (pec dichiarata: EMAIL);
-controricorrente –
nonché di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ( pec
A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. Travaglino Est. COGNOME
dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 261/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d ‘ APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 6 aprile 2022;
udìta la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.76/2002 il Tribunale di Reggio Calabria rigettò l’ opposizione che NOME COGNOME, con il ministero RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, aveva proposto al decreto emesso dal Presidente del medesimo tribunale, con cui le era stato ingiunto di pagare alla Banca Popolare di Crotone la somma di Lire 82.006.455, sulla base di un negozio di fideiussione da lei stipulato per garantire l’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni assunte dall’ex coniuge , NOME COGNOME, nell’ambito di un rapporto di finanziamento bancario.
La sentenza non fu impugnata dall ‘ opponente soccombente a ministero del suo difensore e passò in giudicato; la Banca Popolare di Crotone azionò il decreto ingiuntivo in executivis , insinuandosi in una procedura espropriativa già iniziata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa debitrice da altro istituto di credito; a seguito di transazione, la sig.ra COGNOME versò alla banca la somma complessiva di 90.000 Euro.
Con citazione del 1° dicembre 2005, la sig.ra COGNOME citò in giudizio risarcitorio l’ AVV_NOTAIO dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, assumendone l’inesatto adempimento rispetto al mandato professionale conferitogli in relazione alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, esitata nella sentenza a lei sfavorevole n. 76/2002.
AVV_NOTAIO si costituì in giudizio, resistendo alla domanda risarcitoria, chiamando in manleva la propria società assicurativa,
A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. Travaglino Est. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento di compensi professionali asseritamente non corrisposti in ordine a diversi giudizi, svoltisi dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria tra il 1993 e il 1999 in confronto di diversi soggetti, nei quali aveva difeso NOME COGNOME.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.1516 del 2012, previa reiezione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di estromissione proposta dalla società assicurativa, rigettò sia la domanda principale risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME che quella riconvenzionale di adempimento formulata dall’ AVV_NOTAIO e compensò le spese tra le parti.
2.1. Con riguardo alla domanda principale ritenne: a) che la sentenza n.76/2002 era ingiusta e illegittima in quanto aveva fondato la decisione su un documento -la scrittura privata di concessione RAGIONE_SOCIALEa garanzia datata 31 ottobre 1989 e recante la firma RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME -che era stato da lei disconosciuto e che, quindi, non sarebbe stato utilizzabile sul piano probatorio in assenza RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘onere di chiederne la verificazione da par t e RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito che aveva inteso avvalersene; b) che, pertanto, l’eventuale appello proposto avverso detta sentenza sarebbe stato verosimilmente accolto, il che implicava la mala gestio RAGIONE_SOCIALEa lite da parte RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, che aveva omesso di proporre l’impugnazione, pur essendo a ciò legittimato dal mandato ricevuto; c) che, tuttavia, doveva escludersi il nesso di causalità tra l’omissione del professionista e il danno subìto dalla cliente, danno che quest’ultima avrebbe potuto evitare impugnando di falsità in sede penale e civile la firma presente nella scrittura privata di concessione RAGIONE_SOCIALEa garanzia.
2.2. Con riguardo alla domanda riconvenzionale, il primo giudice ritenne carente la prova del credito professionale, soprattutto in ordine al quantum , in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata asseverazione RAGIONE_SOCIALE‘entità
dei compensi asseritamente non corrisposti mediante parere di congruità del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, sia NOME COGNOME che NOME COGNOME proposero gravame dinanzi alla Corte d’appello RAGIONE_SOCIALEa stessa città, rispettivamente con citazione del 23 febbraio e del 28 marzo 2013 (quest’ultim a replicata con impugnazione proposta in via incidentale -nella comparsa di risposta del 6 giugno 2013 -rispetto a quella principale spiegata dalla sig.ra COGNOME).
La Corte territoriale reggina, con sentenza 6 aprile 2022, n. 261: a) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione spiegata da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE; b) ha rigettato l’appello proposto dalla stessa NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME; c) ha parzialmente accolto l’appello spiegato da quest’ultimo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME, condannandola, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale del professionista, al pagamento, in favore di quest’ultimo , RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 6.747,46, oltre interessi dalla domanda al saldo; d) ha condannato la sig.ra COGNOME sia a rimborsare a ll’AVV_NOTAIO i due terzi RAGIONE_SOCIALEe spese del primo grado concernenti il relativo rapporto processuale (compensate nella misura di un terzo), sia a rimborsare ad entrambi gli appellati le spese del grado d’appello inerenti i rispettivi rapporti processuali, compensando solo quelle spettanti a NOME COGNOME nella misura di un quarto.
La Corte d’appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Icon riguardo alla domanda principale, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sussisteva né l’ illegittimità e l’ ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 76 del 2002 né, conseguentemente, la mala gestio RAGIONE_SOCIALEa lite da parte RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO per la mancata proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello: da un lato, infatti, doveva escludersi che nella specie
A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. Travaglino Est. COGNOME
fosse stato effettivamente ed utilmente operato il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata di concessione RAGIONE_SOCIALEa garanzia (sicché nessun onere di chiederne la verificazione era sorto in capo alla banca creditrice); dall’altro lato , e conseguentemente, non poteva affermarsi che la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello « avrebbe potuto ragionevolmente portare alla riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione sfavorevole alla COGNOME » (pagg.16-17 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
IIcon riguardo alla domanda riconvenzionale, mentre, per un verso, sussisteva la prova RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali svolte dall’ AVV_NOTAIO in ordine ai giudizi introdotti tra il 1993 e il 1999 nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME, senza che quest’ultima avesse contestato il mancato pagamento dei compensi per esse dovuti, per altro verso, la mancanza del parere di congruità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era del tutto irrilevante, potendo il quantum essere determinato in base alle tariffe vigenti secondo la disciplina del d.m. n.55 del 2014 (pagg.19-20 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte reggina ricorre NOME COGNOME, sulla base di sette motivi.
Rispondono con distinti controricorsi sia NOME COGNOME che la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Sono state depositate memorie dalla ricorrente e da RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene censurata la reiezione RAGIONE_SOCIALE‘appello nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE
A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. Travaglino Est. COGNOME
A.1. In particolare, con questo motivo viene denunciata la ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 113, comma 1 c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 331, 105, 106, 350 comma 2, c.p.c., nella parte in cui dichiara inammissibile l’evocazione diretta nel giudizio di appello RAGIONE_SOCIALEa compagnia assicuratrice, chiamata in garanzia dal convenuto e interventore adesivo autonomo in primo grado, condannando poi l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALEa stessa compagnia, per effetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarata inammissibilità ‘ .
La ricorrente osserva che: a) in seguito alla chiamata in garanzia da parte di NOME COGNOME , l’RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) aveva proposto domanda di estromissione ma tale domanda era stata rigettata dal giudice di primo grado, il quale aveva accertato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa e il conseguente obbligo di manleva; b) inoltre, la compagnia assicuratrice, dopo essere stata chiamata in garanzia dall’ AVV_NOTAIO nel corso del giudizio di primo grado, costituendosi in giudizio, non aveva solo resistito alla domanda di garanzia ma aveva contestato la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda principale, sollevando diverse eccezioni di rito e di merito e prendendo una posizione processuale e sostanziale adesiva rispetto alla posizione del convenuto chiamante; essa, pertanto, aveva assunto nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, potendo essere condannata in solido con il chiamante con cui condivideva il medesimo interesse; c) infine, per principio giurisprudenziale consolidato, la chiamata in garanzia determinerebbe un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità RAGIONE_SOCIALEe cause ex art. 331 cod. proc. civ., sicché l ‘ attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole sarebbe tenuto ad evocare nel giudizio d ‘ appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche
A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. Travaglino Est. COGNOME
quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dall’attore nei confronti del proprio chiamante e l’attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato.
A.1.1. Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata.
A.1.1.a. Questa, dato atto del rigetto, da parte del primo giudice, RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza di estromissione formulata dalla compagnia assicurativa, ha tuttavia disatteso l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima compagnia sulla base di un duplice, concorrente rilievo: da un lato, quello per cui la domanda di garanzia, restata assorbita nella statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda principale resa dal giudice di primo grado, non era stata riproposta in grado d’appello da parte RAGIONE_SOCIALE‘assicurato NOME COGNOME ; dall’altro lato, quello per cui la vocatio in ius di RAGIONE_SOCIALE era stata formulata da parte RAGIONE_SOCIALE ‘appella nte, « non già a mero fine di litis contestatio bensì anche condannatori (in solido tra il COGNOME e la detta chiamata) » (pag.14 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), in spregio al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (è stata richiamata Cass. n. 5259/2021) per cui ‘ in tema di assicurazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore RAGIONE_SOCIALEo stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, anche quando l’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione indennitaria; perciò, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del
A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. Travaglino Est. COGNOME
quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana ‘ .
A.1.1.b. Dinanzi a tale ratio decidendi , non assume rilievo il principio, affermato da questa Corte (Cass. n. 925/2017) per cui l ‘ assicuratore RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile, a seguito RAGIONE_SOCIALEa chiamata in garanzia, assume nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, giacché tale principio predica la posizione processuale del chiamato nell’ipotesi in cui contesti la domanda attorea, in funzione del giudizio di soccombenza, ma non gli attribuisce la legittimazione passiva in ordine a tale domanda, che, in assenza di azione diretta del danneggiato, resta in capo al convenuto.
A.1.1.c. Del pari non assume rilievo il principio, parimenti affermato (Cass. n. 9013/2022), per cui la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, atteso che la posizione di litisconsorte necessario processuale (nella fattispecie, tra l’altro, venuta meno in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata riproposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di garanzia nel grado d’appello) non attribuisce al chiamato in garanzia la legittimazione passiva in ordine alla domanda principale, ove difetti l’azione diretta del danneggiato nei suoi confronti.
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo è censurata la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda principale risarcitoria.
B.2. Con il secondo motivo viene denunciata ‘ Motivazione perplessa ed incomprensibile con conseguenziale nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132, n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ed in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c., con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, nella parte in cui il giudice d’appello sovverte l’ordine logico -giuridico RAGIONE_SOCIALEe domande, snaturando integralmente con un anomalo e
A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. Travaglino Est. COGNOME
contraddittorio ragionamento, la risposta alla domanda di giustizia del cittadino italiano ‘.
La ricorrente sostiene che « Il Tribunale con la decisione 1516/12 del 28/9/2012 (all.2), e seguendo l’ordine cronologico -sistematico RAGIONE_SOCIALEe domande attrici, accertò ‘una mala gestio RAGIONE_SOCIALEa causa’ RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico professionale assegnatogli dall’COGNOME, e quindi una sua responsabilità professionale per l’eventuale danno che l’COGNOME avesse subito in conseguenza di tale illecito; nel prosieguo, però, rilevando (erroneamente) l’inesistenza di alcun nesso di causalità tra l’evento illecito accertato e il danno lamentato, finì per rigettare la domanda proposta ». La Corte d ‘a ppello, « ribaltando l’ordine RAGIONE_SOCIALEe logiche precedenze processuali », si sarebbe « invece dilungata sulle possibili conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso (l’esito prognostico RAGIONE_SOCIALE‘appello non proposto), prima ancora di esaminare e decidere sulla esistenza, o meno, RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso stesso, così stravolgendo il contesto RAGIONE_SOCIALE eventi accaduti e pervenendo a conclusioni illogiche ed antigiuridiche » (p.19 del ricorso).
B.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
B.2.1.a. In seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c od. proc. civ ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé RAGIONE_SOCIALEa motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c od. proc. civ., la cui violazione -deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c od. proc. civ. -sussiste qualora la motivazione sia
totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).
Nel caso di specie, lungi dal sussistere le illustrate gravi lacune motivazionali, la sentenza impugnata, con particolare riferimento alla statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda principale risarcitoria, si mostra corredata da un ampio, articolato e coerente apparato argomentativo, avendo il giudice d’appello ritenuto sulla base di un motivato giudizio di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità -che non sussisteva la dedotta mala gestio RAGIONE_SOCIALEa lite (con particolare riguardo alla mancata proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello avverso la sentenza n. 76/2002) da parte RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO.
La Corte reggina, in particolare, ha rilevato che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (definito con la predetta sentenza), non era stato operato dall’opponente un formale disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa scrittura o RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 214 cod. proc. civ., poiché la sig.ra COGNOME, per il tramite del proprio difensore, si era limitata ad avanzare dei dubbi sulla paternità RAGIONE_SOCIALEa firma apposta al contratto di garanzia, senza contestarne la veridicità ma osservando che sicuramente non avrebbe potuto sottoscrivere tale contratto dopo il mese di marzo 1987, epoca in cui non aveva più rapporti con il marito, da cui si sarebbe separata nell’ottobre successivo ; pertanto, in mancanza di formale disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa scrittura, non poteva reputarsi illegittima la sentenza che l’ aveva utilizzata in funzione probatoria, né poteva ritenersi che l’appello avverso la s tessa avrebbe avuto una plausibile possibilità di accoglimento.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non è quindi né mancante né apparente né contraddittoria, con conseguente inammissibilità del motivo in esame.
B.3. Con il terzo motivo è denunciato ‘ Vizio per omessa e insufficiente motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n.4 c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 83, 1176, comma 2 e 2236 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 2702, c.c. e 214 e 215 c.p.c., nel rapporto con gli artt. 37, 38 e 40 del Codice Deontologico Forense, all’epoca vigente, anche violati, con consequenziale nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione alla contraddittoria ed errata identificazione del fatto storico da cui scaturisce l’inadempimento professionale, a cui il Giudice d’appello perviene con ragionamento motivazionale anomalo, giuridicamente non corretto e privo di coerente giustificazione ‘.
La ricorrente deduce che le domande proposte al giudice del merito « non erano limitate alla sola questione del mancato appello RAGIONE_SOCIALEa sentenza » e che, anzi, « per COGNOME i profili di negligenza lamentati erano multipli » sicché la Corte territoriale, « per dare coerenza alla declaratoria di inesistenza del nesso causale idoneo a qualificare il danno lamentato, avrebbe dovuto individuare quale altra tRAGIONE_SOCIALEogia di negligenza fra quelle sottoposte alla sua attenzione (dall’COGNOME), e pur se disattese dal primo Giudice, avesse consentito l’incardinamento RAGIONE_SOCIALE‘assioma giuridico; ovvero, per contro, con riferimento alle medesime tRAGIONE_SOCIALEogie diversamente rappresentate (dal COGNOME) avrebbe dovuto motivare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa contestata negligenza responsabile RAGIONE_SOCIALE‘avvocato nella gestione del giudizio 921/93 ».
B.3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile già per il fatto che, nella deduzione RAGIONE_SOCIALEa censura, viene attribuito rilievo al ritenuto difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in spregio al principio per cui
è denunciabile in cassazione solo l a totale mancanza, l’apparenza o l’incoerenza (ma non l’insufficienza) motivazionale.
Il motivo è, inoltre, inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata, in quanto, nel censurare la mancata individuazione di altre indefinite ‘t i pologie’ di negligenza professionale (oltre la mancata proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello) o, in alternativa, la mancata motivazione sulla loro inesistenza, omette di considerare che la statuizione del giudice d’appello, per come sopra illustrata, è nel senso di attribuire rilievo all ‘accertato difetto di ingiustizia e illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 76 del 2002.
B.4. Con il quarto motivo è denunciata ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione anomala pel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con omesso esame di documento storico decisivo, esistente tra gli atti processuali e discusso tra le parti, con conseguenziale violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n.4 c.p.c., con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al risultato di un giudizio prognostico il cui ragionamento, diverso da quello esposto dal primo Giudice, è sviluppato incoerentemente con vizi logici e violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 342 c.p.c., 1936 e 1937 c.c., 1325 e 1418, c.c. ‘ .
La ricorrente, richiamato il consolidato principio secondo cui, nella professione di avvocato, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, deduce che tale valutazione non sarebbe stata correttamente svolta dalla Corte territoriale, poiché in funzione del giudizio prognostico circa la probabilità di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello avverso la sentenza n. 76 del 2002, essa avrebbe considerato solo una RAGIONE_SOCIALEe eccezioni formulate dalla difesa, « e precisamente l’irregolare eccezione di
A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. Travaglino Est. COGNOME
disconoscimento scrittura privata, formulata nella terza difesa in violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2702 c.c. e 214 e 215 c.p.c. » (pag.42 del ricorso), « senza per nulla considerare ai medesimi fini valutativi la prima rituale (e fondata) eccezione di ‘ vizio di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa banca ingiungente … non avendo mai la opponente stipulato alcun contratto di fideiussione con detta Banca …’ ».
B.4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Il giudizio prognostico nelle controversie di responsabilità professionale rientra in una valutazione di merito che, ove accompagnata da una motivazione non viziata, non può essere censurata in sede di legittimità ( ex aliis , Cass. 08/02/2021, n. 2907).
Con il quinto e il sesto motivo è censurata la statuizione di parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale di pagamento RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali.
C.5. Con il quinto motivo, precisamente, viene denunciato ‘ Vizio di attività con conseguenziale nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 12 preleggi, 132, n.3 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c., con riferimento all’art. 36 c.p.c., nella parte in cui il giudice non rileva l’opposizione al simultaneus processus, ritualmente eccepito dalla convenuta riconvenzionale ‘ .
La ricorrente, in estrema sintesi, lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dall’ AVV_NOTAIO per mancanza di connessione per riconvenzione ex art.36 cod. proc civ..
C.5.1. il motivo è inammissibile già per la non corretta deduzione del vizio di omessa pronuncia, la quale postula che siano riportare fedelmente, nel ricorso per cassazione, la domanda, l’eccezione o il motivo di gravame sui quali il giudice del merito non avrebbe provveduto, unitamente alla specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto
processuale in cui sarebbero stati proposti (Cass. da ultimo, Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 04/07/2014, n. 15367
In ogni caso, il motivo sarebbe infondato, in quanto l’esatto o inesatto adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione professionale concorreva alla causa petendi sia RAGIONE_SOCIALEa domanda principale che di quella riconvenzionale e in quanto il pagamento del compenso professionale avrebbe potuto essere posto dal convenuto a fondamento di una eccezione di compensazione.
C.6. Con il sesto motivo viene denunciata ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 113, comma 1, 115 e 116 c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1219 c.c., 636 e 633 c.p.c. anche con riferimento all’art. 43 del Codice Deontologico, e per violazione sia RAGIONE_SOCIALE‘art.1, DM 10/3/2014, n.55, sia del DM 5/10/1994, n.585, con falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 164, comma 4, in relazione all’art. 163, comma 3, n.3 c.p.c., nella parte in cui il Giudice d’appello esamina una domanda indeterminata di credito per compensi professionali, in mancanza dei documenti specificativi e certificativi del credito preteso, applicando criteri determinativi non conformi a quelli applicabili, ratione temporis’.
C.6.1. Il motivo è inammissibile.
N ell’esercizio del proprio potere di rilevazione e interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, il giudice del merito ha motivatamente reputato determinata la domanda di adempimento.
D’altra parte, l a dedotta mancanza « dei documenti specificativi e certificativi del credito preteso » avrebbe potuto -in thesi -assumere rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova del quantum , ma non avrebbe inciso sulla determinatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa completezza dei suoi elementi costitutivi.
Il giudice d ‘appello , al riguardo, ha correttamente ritenuto irrilevante il parere di congruità del RAGIONE_SOCIALE (Cass. n.712/2018; Cass. n.40633/2021) e, per contro, ha ritenuto -sulla base di un motivato accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità -che il professionista, nella sua qualità di attore in riconvenzionale, avesse fornito gli elementi dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa pretesa, consentendo la verifica RAGIONE_SOCIALEe singole prestazioni svolte e la loro liquidabilità in base alle tariffe vigenti.
Con il settimo motivo è impugnata la statuizione sulle spese.
D.7. Deduce la ricorrente che « l ‘accoglimento auspicato del ricorso, in tutto o in parte, comporta l’assestamento dei capi 3.2 (condanna RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del primo grado, in favore del COGNOME) e del capo 4 (condanna RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado di appello, a favore del COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), che vanno, ex art.385 c.p.c., riformati, salvo poi disporre ex art. 385, commi 2 e/o 3, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. ».
D.7.1. Anche questo motivo è inammissibile.
Invero, esso si configura come ‘non motivo’, dal momento che l’auspicata rinnovazione del regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese avrebbe postulato l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe altre doglianze proposte con il ricorso, che deve essere invece dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra illustrate.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuno dei ricorrenti ed in relazione all’attività difensiva rispettivamente spiegata.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali
A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. Travaglino Est. COGNOME
per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per NOME e in Euro 7.600 per l’RAGIONE_SOCIALE , oltre, per ciascuna parte controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza