Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2575/2025 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1992/2024 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata in data 2/12/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 2/12/2024, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha
rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna di NOME COGNOME COGNOME risarcimento dei danni subiti dall’attore per avere la COGNOME eseguito in modo negligente l’incarico professionale di avvocato conferitole ai fini della proposizione di un’o pposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa, a carico del COGNOME, dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione alla violazione di norme poste a tutela dei lavoratori;
in particolare, secondo la prospettazione dell’attore, la COGNOME si sarebbe resa responsabile della tardiva proposizione dell’opposizione avverso il provvedimento ingiuntivo emesso a carico del COGNOME, determinandone la definitività;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, pur ritenendo fondate le contestazioni relative all’inadempimento dell’AVV_NOTAIO, ha rilevato come l’attore non avesse fornito alcuna prova del nesso causale tra tale inadempimento e il danno denunciato, essendo emerso, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, che, pur quando tempestivamente proposta, l’opposizione in esame sarebbe stata certamente disattesa;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
NOME COGNOME non ha svolto difese in questa sede;
con provvedimento reso in data 30/4/2025, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., sul presupposto della rilevata inammissibilità del ricorso;
con istanza in data 3/6/2025, NOME COGNOME ha insistito per la decisione del ricorso;
considerato che,
con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale posto a base della decisione un convincimento non fondato sugli elementi di prova offerti dalle parti;
in particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe incomprensibilmente rinvenuto, dalla documentazione sottoposta al suo esame, elementi di prova privi di alcun nesso logico, neppure di natura indiziaria, rispetto alla fonte probatoria di riferimento, incorrendo, in tal senso, nel l’ulteriore vizio di travisamento della prova;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all’art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;
sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella
mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘ valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U., sentenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037; Sez. 6 – 3, ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01);
sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell’art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U., sentenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037 02);
nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui
all’art. 360 n. 5 c.p.c.) -si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;
del tutto fuori luogo deve ritenersi la prospettazione del vizio di travisamento della prova da parte del giudice d’appello, non avendo il ricorrente rispettato i limiti posti all’invocazione di tale vizio nel giudizio di legittimità, secondo quanto da ultimo precisato da Sez. U., sentenza n. 5792 del 5/3/2024, Rv. 670391 -01, spingendosi, ancora una volta, alla prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede;
sulla base di tali premesse, dev ‘ essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in relazione alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese in questa sede;
ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, il ricorrente dev’essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c. (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 27947 del 4/10/2023, Rv. 669107 -01; Sez. 5, ordinanza n. 5243 del 28/2/2024, Rv. 670413 – 01);
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME