Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17900 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17900 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3426/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3129/2023 depositata il 30/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 3129 del 2023 della Corte di appello di Napoli, esponendo che:
-aveva dato mandato all’avvocato NOME COGNOME per convenire in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti per un infortunio occorso in sede d’imbarco per trasporto navale;
-il giudice istruttore con ordinanza aveva ingiunto alla convenuta di pagare 20 mila euro alla deducente, a titolo di provvisionale, e l’avvocato COGNOME aveva riferito che tale somma era comprensiva di onorari per 7 mila euro, concordando un appuntamento in banca per cambiare l’assegno ricevuto, così trattenendo i suddetti compensi;
-nel corso del giudizio era stata espletata anche una consulenza medicolegale officiosa, dalla quale era emerso un minor danno quantificabile in circa 8 mila euro;
-era stato raggiunto un accordo con l’avvocato dell’COGNOME, NOME COGNOME per l’abbandono della causa mediante non comparizione e successiva cancellazione ed estinzione;
-l’avvocato COGNOME invece, senza intesa con la deducente, aveva riassunto la causa, terminata prevedibilmente con la condanna alla restituzione di una parte della provvisionale;
-aveva quindi domandato giudizialmente la condanna del legale al pagamento della differenza così restituita, a titolo di responsabilità professionale;
-il Tribunale aveva respinto la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-non era configurabile l’antigiuridicità del preteso danno, che sarebbe consistito nel trattenimento di somme risultate indebite;
-non era infatti risultata neppure la volontà della società RAGIONE_SOCIALE, non potendo bastare in tal senso quella del relativo avvocato;
-non era poi risultata prova dell’effettiva restituzione delle somme in parola, anzi essendo risultata un’ammissione in senso contrario in sede di memorie processuali integrative;
-non era emersa neanche la prova del trattenimento della somma a titolo di compensi professionali, da parte dell’avvocato COGNOME attese le incongruenze dei testi escussi sul punto;
-alla stregua delle complessive risultanze istruttorie doveva poi ritenersi che la riassunzione fosse stata effettuata dietro insistenti e continue richieste della deducente;
ha resistito con controricorso NOME COGNOME
il 18 settembre 2024 è stata depositata, e il giorno seguente comunicata, proposta di definizione anticipata del giudizio nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
con istanza del 22 novembre 2024 il difensore ha chiesto la decisione del ricorso con contestuale rimessione in termini, allegando di aver già depositato la prima, tempestivamente, il 28 e 29 ottobre 2024, con successiva comunicazione, dello stesso 22 novembre, di rifiuto di tali depositi.
Rilevato che
con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2236, 1176, 2104, cod. civ., della legge n. 247 del 2012, degli artt. 2, 3, 13, 22, 27, 32, Cost., 112, 132, 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’avvocato deve diligentemente svolgere la sua
opera professionale necessariamente a favore della parte assistita e non, come avvenuto, della controparte, laddove i legali dei due soggetti in lite, nella causa sottesa al presente giudizio, si erano pacificamente accordati per la cancellazione della causa stessa, e non poteva che presumersi d’intesa con i relativi patrocinati, senza che fossero risultate prove in contrario, mentre era stato obliterato che il 1° settembre 2021 era stato depositato il decreto ingiuntivo con cui la società RAGIONE_SOCIALE compagnia di assicurazione della società RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la restituzione delle somme pagate alla deducente in ragione della provvisionale, in forza della sentenza riduttiva delle stesse poi pronunciata dal Tribunale in quel giudizio, con conseguente dimostrazione del danno in parola.
Considerato che
preliminarmente deve osservarsi che non risulta prova del tempestivo deposito dell’istanza di decisione;
infatti, la documentazione telematica prodotta in allegato alla richiesta depositata il 22 novembre 2024 non è completa di allegati leggibili;
la Cancelleria ha confermato i depositi del 28 e 29 ottobre 2024 ma senza poter attestare che comprendessero gli atti indicati dalla ricorrente, poiché rifiutati per mancanza di una corretta indicazione del numero fascicolo di abbinamento;
ciò posto, il motivo di ricorso è comunque inammissibile per ragioni coerenti con quelle espresse dalla proposta di definizione anticipata;
la censura non si misura compiutamente con la ragione decisoria concernente il difetto di antigiuridicità del preteso danno, commisurato a una posta risarcitoria non ottenuta dall’avvocato patrocinante, come possibile, ma giudizialmente accertata come non spettante;
parte ricorrente incentra le proprie argomentazioni sul contenuto di diligenza della prestazione professionale, di cui si
indica il necessario indirizzo a favore dell’assistito, senza confrontarsi esplicitamente ovvero puntualmente con l’obiettata ‘ingiustizia’ ostativa, della corrispondente posta risarcitoria pretesa;
né si può evincere una specifica prospettazione ricostruttiva, in ogni caso oggetto di un diverso accertamento fattuale estraneo alla presente sede di legittimità, per cui, in tesi, avrebbe dovuto ritenersi venire in rilievo una posta risarcitoria divenuta legittimamente esigibile per un sotteso accordo transattivo intervenuto tra le parti rappresentate, atto inoltre a stabilizzare il trattenimento delle somme stesse al di là degli effetti dell’estinzione conseguente a un processo non riassunto, non essendovi traccia di una tale puntuale e argomentata deduzione nel motivo di critica articolato, cui questa Corte risulta vincolata senza possibilità di modificazioni neppure integrative;
per altra e concorrente ragione, quanto alla prova del dannoconseguenza, ovvero alla contestuale ragione decisoria secondo cui non ve n’era dimostrazione, si deduce di aver prodotto, il 1° settembre 2021, il decreto ingiuntivo restitutorio ottenuto dalla società di assicurazione della RAGIONE_SOCIALE, ma, pur essendo lo stesso rinvenibile (allegato n. 15) sebbene senza localizzazione nel ricorso (v. su tale specifico profilo Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), non è al contempo localizzato né rinvenibile, tra le produzioni del ricorso, il verbale d’udienza ovvero l’atto processuale con cui sarebbe stato prodotto tale documento, il cui mancato esame, comunque, non è deducibile a mente della preclusione già prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ., e ora dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.;
quanto sopra è in ogni caso sufficiente a disattendere il ricorso, con assorbimento logico del profilo afferente alla pretesa carenza informativa dell’assistito, della cui specifica e distinta
deduzione davanti ai giudici di merito neppure vi è dimostrata traccia nel gravame in questa sede in scrutinio;
le spese debbono seguire la soccombenza così come le previste statuizioni ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., di cui sussistono i presupposti alla luce di quanto sopra spiegato (cfr., Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 38540, Cass., Sez. U., 27/12/2023, n. 36069);
accede la richiesta distrazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del controricorrente, liquidate in euro 3.000,00 oltre 200,00 euro per esborsi, al 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell’avvocato NOME COGNOME Condanna altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore del controricorrente, e al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 01/04/2025.