SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12864 2025 – N. R.G. 00025662 2022 DEPOSITO MINUTA 21 09 2025 PUBBLICAZIONE 21 09 2025
già
(P.IVA
),
P.
in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. , con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO
OGGETTO:
prestazione d’opera intellettuale, domanda di condanna al risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI:
le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 19.5.2025.
FATTO E DIRITTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25662 del ruolo generale per l’anno 2022 , trattenuta in decisione all’udienza del 19.5.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 18.7.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino all’8.9.2025, vertente
TRA
C.F.
,
P.
in persona del legale rappresentante dott.
con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME giusta procura prodotta in allegato all’atto introduttivo
contro
(C.F.
),
C.F.
con il patrocinio degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e
ATTORE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ha convenuto di fronte a questo Tribunale , al fine di sentir emettere le seguenti statuizioni:
-accertare e dichiarare che l’adempimento spontaneo dell’avv. all’obbligo professionale è avvenuto solo nelle more dell’instaurato procedimento ex art. 700 c.p.c. e per l’effetto, previa revoca di quanto disposto all’esito del giudizio di reclamo r.g. 63600/2021, pronunciare l’intervenuta cessazione della materia del contendere in occasione del procedimento cautelare ante causam; quindi condannare l’avv. alla refusione delle spese legali sia della fase cautelare che del giudizio di reclamo;
-accertato il negligente comportamento dell’avv. nell’espletamento del mandato, dichiarare la stessa tenuta a mallevare l’Associazione da ogni ripercussione economica che dovesse derivargli all’esito del giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo n. 25280/2019, attualmente pendente avanti il Tribunale di Roma, sez. IX, Dr. .g. 51425/2020 per effetto della tardiva notifica del decreto ingiuntivo de quo;
-condannare l’avv. all’integrale restituzione dell’importo, anche se parziale, eventualmente percepito dall’odierna attrice in virtù del provvedimento di reclamo del 17.01/01.02.2022. Oltre interessi dal percepimento all’effettivo soddisfo.
A fondamento della domanda l ha dedotto: – di aver conferito incarico nell’anno 2019 all’avv. per incardinare procedimento monitorio nei confronti della per il pagamento della somma di € 13.000,00; -che era stata quindi ottenuta l’emissione del decreto ingiuntivo n. 25280/2019; che il nuovo presidente dell’Associazione aveva richiesto all’avv. notizie in ordine all’andamento del procedimento, ricevendo tuttavia documentazione scarna e frammentaria, comprendente la sola prima pagina dell’atto di opposizione e copia del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto privi della prova dell’avvenuta notifica; – che la convenuta aveva precisato di non aver mai ricevuto l’atto di opposizione ed aveva formalizzato espressa rinuncia al mandato; che, conferito incarico ad altro professionista, era stato possibile appurare l’effettiva pendenza del giudizio di opposizione, in cui era stata dedotta in via preliminare la tardività della notifica del decreto ingiuntivo; che era stata richiesta formalmente all’avv. la consegna di tutta la documentazione posta a sostegno del ricorso monitorio e della notifica in forma completa; – che l’avv. aveva replicato di aver già consegnato quanto in suo possesso e che la notifica dell’opposizione era stata effettuata telematicamente, senza che fosse ricevuta fisicamente la notifica e il relativo atto; – che in relazione al decreto notificato aveva sostenuto di averlo riconsegnato al precedente presidente dell , nelle more deceduto; – che era stato quindi necessario introdurre un ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per ottenere la consegna di tale documento, che era stato definito di fronte al Giudice monocratico con pronuncia di accoglimento; – che in sede di reclamo il provvedimento era stato riformato, con rigetto della domanda cautelare e condanna dell alle spese di entrambe le fasi; -che quindi si era resa necessaria l’introduzione del
giudizio di merito al fine di far valere l’ingiustizia della condanna alle spese, in considerazione della circostanza che solo nelle more del procedimento la controparte aveva provveduto alla produzione della prova della notifica richiesta; – che la decisione assunta in sede di reclamo avrebbe dovuto essere revocata, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e condanna della controparte alla pagamento delle spese legali; che invero l’adempimento era avvenuto solo in sede di proposizione del reclamo; – che peraltro la condotta tenuta dall’avv. doveva ritenersi non condivisibile, avendo provveduto alla notifica del decreto soltanto dopo circa nove mesi dalla sua emissione e non avendo informato di tale circostanza l’Associazione mandante; – che si sarebbe dovuta emettere pronuncia relativa all’obbligo di manleva in capo alla convenuta in relazione a tutte le conseguenze economiche negative che sarebbero potute derivare dal giudizio di opposizione.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa della garanzia e manleva in capo al terzo.
e nel merito il rigetto delle domande attoree; in subordine in caso di accoglimento delle domande attoree ha chiesto di dichiarare l’esistenza dell’obbligo di Ha, a tal fine, dedotto: – che costituendosi in giudizio nell’ambito del procedimento aveva depositato la mail del 4.2.2021 e le ricevute pec della notifica del decreto ingiuntivo; che dopo l’emissione del decreto ingiuntivo era stato il precedente presidente dell a chiederle di non procedere alla tempestiva notifica, essendo in corso tentativi di componimento con l’ingiunto; -che essendo fallite le trattative il decreto ingiuntivo era stato notificato nel settembre 2020; – che, dopo il decesso del dott. , aveva rinunciato al mandato, comunicando tempestivamente che il decreto era stato opposto; che con il deposito della mail del 4.2.2021 era stato documentato l’invio dell’avviso dell’atto di opposizione e l’invio della copia telematica del ricorso e del decreto; – che la tardività della notifica del decreto non avrebbe comunque escluso la fondatezza del diritto di credito dell ; -che comunque a seguito di richiesta PEC del 28.10.2021 l’avv. COGNOME difensore della aveva comunicato che il decreto ingiuntivo notificato in data 7.9.2020 era stato depositato nel fascicolo telematico al momento della costituzione in giudizio; – che in data 4.2.2020 aveva già consegnato copia originale del decreto ingiuntivo completo della relata di notifica e che comunque tale documento poteva essere estratto dal fascicolo telematico di opposizione; – che il provvedimento reso dal Collegio sul reclamo doveva ritenersi del tutto corretto; – che era stata accertata la circostanza che la convenuta aveva fornito tutti i documenti necessari e le informazioni utili a permettere alla controparte la difesa nel giudizio di opposizione; – che la controparte aveva comunque insistito indebitamente per l’emissione del provvedimento cautelare; – che la condanna alle spese doveva essere totalmente confermata; – che non sussisteva alcuna responsabilità professionale della convenuta; – che la controparte era perfettamente a conoscenza della circostanza che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 7.9.2020, come attestato dall’opponente nella citazione ; – che comunque la tardività della notifica non avrebbe comunque determinato alcun danno e di
conseguenza non si sarebbe potuta ritenere alcuna responsabilità della convenuta; – che in ogni caso doveva ritenersi opportuna la chiamata in causa della , società con la quale aveva stipulato una assicurazione professionale.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
A tal fine ha dedotto: – che non era stata in alcun modo documentata la fondatezza della domanda attorea; che comunque il giudizio di merito era stato introdotto dall’attore tardivamente ; – che difettava ogni presupposto per ritenere ricorrente la responsabilità professionale; – che comunque non sussisteva la copertura assicurativa, in quanto l’efficacia della polizza era venuta meno al 31.5.2020; -che il fatto addebitato era intervenuto successivamente; – che in ogni caso era prevista una franchigia di € 175,00.
Le prova orale non è stata ammessa.
A ll’udienza del 19.5.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Oggetto della presente controversia è costituito dalla domanda di revoca del provvedimento adottato in sede di reclamo nell’ambito del procedimento r.g. 63600/21, con accertamento della cessazione della materia del contendere nel corso del procedimento cautelare e condanna della convenuta al pagamento delle spese della fase monocratica e di quella collegiale, nonché dalla domanda di accertamento della responsabilità professionale della convenuta, con condanna della medesima a manlevare la parte attrice da ogni conseguenza economica derivante dall’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. A seguito della costituzione della convenuta, si è aggiunta anche la domanda di garanza proposta da quest’ultima nei confronti della in virtù dell’esistenza del contratto di assicurazione professionale.
LA DOMANDA RELATIVA ALLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO EMESSO IN SEDE DI RECLAMO.
Con riferimento alla prima domanda proposta da parte attrice, deve anzitutto valutarsi la fondatezza dell’eccezione di tardività dell’introduzione del giudizio di merito, formulata dal terzo chiamato: in particolare la ha dedotto che la proposizione del reclamo non sospende il termine ai sensi dell’art. 669 octies II comma c.p.c., con la conseguenza che il giudizio di merito doveva ritenersi tardivamente introdotto rispetto alla data di emissione dell’ordinanza cautelare di prime cure.
Sul punto, la parte attrice ha sostenuto che la disposizione invocata dal terzo chiamato non sia applicabile al caso di specie, ove viene in considerazione il giudizio di merito relativo ad una misura di natura anticipatoria , dovendosi avere riguardo alla previsione di cui all’art. 669 octies VI comma c.p.c., che esclude appunto l’applicazione dell’art . 669 octies c.p.c., con la precisazione che ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
Appare opportuno precisare che, a seguito della riforma di cui alla legge 14.5.2005 n. 80, introdotta la distinzione tra provvedimenti cautelari puri e quelli di natura anticipatoria, è stata eliminata, per questi ultimi, la previsione della necessaria introduzione del giudizio di merito al fine di scongiurarne la perdita di efficacia, prevedendosi tuttavia la facoltà di iniziare tale giudizio, ad istanza di ciascuna delle parti, in qualunque momento, al fine di ottenere una pronuncia relativa al pieno accertamento sul diritto tutelato in sede cautelare.
Coglie dunque in parte nel segno la difesa proposta dalla parte attrice in ordine alla inapplicabilità al caso di specie del termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, dovendosi tuttavia osservare che, nonostante ciò, la domanda della non può essere ritenuta ammissibile, in quanto non è volta a ll’emissione di una pronuncia con efficacia di giudicato sul diritto azionato in sede cautelare, bensì ad ottenere un accertamento della cessazione della materia del contendere in ordine all ‘istanza cautelare e la conseguente riforma della condanna alle spese, vale a dire un accertamento sulla ricorrenza dei presupposti della tutela cautelare. Tale domanda è totalmente diversa rispetto a quella riguardante l’affermazione del diritto a vedersi consegnare dall’avv. la documentazione relativa al procedimento per decreto ingiuntivo ed è soggetta a preclusione dal momento che il procedimento ordinario che segua ad una procedura d’urgenza atipica ha natura del tutto autonoma rispetto ad essa (di cui non costituisce una fase), non escludendosi la possibilità di proporre domande nuove e verso soggetti terzi, ma non può avere ad oggetto censure attinenti alla sussistenza dei requisiti per l’adozione del provvedimento cautelare . Ragionando differentemente si determinerebbe la possibilità, senza limiti di tempo, di contestare il contenuto del provvedimento cautelare, peraltro già assoggettato al gravame in sede di reclamo.
LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVV. COGNOME
Deve essere poi valutata la fondatezza dell’ulteriore domanda proposta dalla , relativa all’accertamento del comportamento negligente che sarebbe stato tenuto dalla convenuta nell’espletamento del proprio mandato e dell’obbligo della medesima di manlevare l’attore da ogni conseguenza economica che dovesse derivargli dall’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La parte convenuta ha sostenuto la carenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità professionale, ritenendo totalmente infondata la domanda.
Appare opportuno, ai fini della decisione in ordine alla ricorrenza nella specie della responsabilità professionale del convenuto e di conseguenza del presupposto per l ‘accertamento dell’obbligo di manleva premettere sinteticamente i principi che regolano la responsabilità del prestatore d’opera professionale.
Va ricordato anzitutto che le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a
prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ai fini del giudizio di responsabilità, di conseguenza rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall’altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18612 del 05/08/2013; Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8863 del 2011; Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006).
In particolare, l’avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall’art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l’applicazione dell’art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Ai fini dell’esclusione della responsabilità, il professionista ha l’onere di dimostrare l’impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con la necessaria diligenza. Quanto al riparto dell’onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l’inesatto adempimento del mandato professionale, ha l’onere di provare: a) l’avvenuto conferimento del mandato; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l’esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010).
Secondo la prospettazione attorea, la convenuta sarebbe venuta meno ai propri doveri professionali provvedendo alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo oltre il termine di legge ed omettendo di informare l di tale circostanza, con ciò consentendo alla società ingiunta di proporre una dilatoria opposizione e rendendo necessaria la costituzione della società in sede di opposizione con i relativi costi attinenti alla difesa legale.
In applicazione dei principi esposti, la controversia può essere definita in applicazione del principio della ragione più liquidata, difettando la ricorrenza dei presupposti sia del nesso causale tra la dedotta omissione da parte del convenuto e il danno, che del danno stesso (in ordine all’applicazione di tale principio processuale la Suprema Corte ha chiarito che ‘in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.’ in tal senso Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Sez. 2 – , Ordinanza n. 693 del 09/01/2024).
Deve invero osservarsi che, incontestata la tardività della notifica del decreto, non è possibile ritenere, secondo il canone del più probabile che non, che tale circostanza abbia determinato da sola l’ingiunto a proporre opposizione, dal momento che comunque a fronte della fondatezza di tale prima eccezione, il Giudice dell’opposizione avrebbe dovuto valutare nel merito la sussistenza del credito azionato e che quindi l’opponente avrebbe comunque dovuto addurre motivazioni attinenti al merito della domanda proposta dalla Peraltro, l’odierna attrice ha introdotto la domanda di accertamento della responsabilità quando ancora non era noto l’esito del giudizio di opposizione, che invece, come risulta dalla sentenza prodotta dall’avv. con la memoria ai sensi dell’art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., è stato deciso con dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione e quindi in senso totalmente favorevole all stessa, con ciò dovendosi escludere ogni profilo di danno.
La domanda di accertamento della responsabilità professionale è dunque infondata.
C. LA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO.
In considerazione del rigetto della domanda proposta nei confronti della convenuta, tutte le questioni relative alla domanda proposta dall’avv. nei confronti della rimangono assorbite.
D. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.
In applicazione del criterio della soccombenza e del principio di causalità, la parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e del terzo chiamato, liquidate come in dispositivo , tenendo conto del valore della controversia e dell’espletamento di tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere la revoca del provvedimento emesso in sede di reclamo nel procedimento rg. n. 63600/21;
respinge la domanda di accertamento della responsabilità professionale della convenuta e di condanna a manlevare l’attore ;
dichiara assorbita la domanda proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato;
condanna la parte attrice al pagamento in favore di delle spese della presente fase del procedimento, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna la parte attrice al pagamento in favore del terzo chiamato delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 21.9.2025
Il Giudice
dott. NOME COGNOME