SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 22 2026 – N. R.G. 00000996 2022 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 996/22 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data n. Cron. Ufficio Notifiche di e posta in decisione all’udienza del 01/10/2025
d a
(C.F.
), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F.
, con il patrocinio
dell’AVV_NOTAIO
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
C.F.
C.F.
OGGETTO:
Responsabilità
professionale
Ciserano presso il difensore AVV_NOTAIO
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME ( ) INDIRIZZO; elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME P. C.F.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione terza -pubblicata in data 22.9.2022 con il n. 2064/22.
CONCLUSIONI:
Voglia l’Ill.ma Corte di Appello adita, richiamato il contenuto di tutti gli scritti difensivi, anche del primo grado del giudizio, contrariis rejectis, così decidere: Nel merito:
in totale riforma della sentenza n. 2064/2022 pubblicata il 22.09.2022 dal Tribunale di Bergamo nell’ambito del giudizio 8374/2018 RG, accertata la responsabilità professionale dell’AVV_NOTAIO condannarsi lo stesso, unitamente e solidalmente alla compagnia terza chiamata a risarcire al signor tutti i danni subiti dallo stesso e quantificati ad oggi in euro 489.289,99, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
In ogni caso: Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
Solo per mero scrupolo difensivo, in via istruttoria, ove ritenuto necessario dall’ill.ma Corte di Appello adita: si chiede l’ammissione delle seguenti prove orali:
vero dopo aver ricevuto l’atto di citazione, vero la metà del mese di novembre 2010, il signor si recava nello studio dell’AVV_NOTAIO e, in tale occasione, gli precisava che RAGIONE_SOCIALE svolgeva attività di agente monomandataria in RAGIONE_SOCIALE di società olandesi che erano titolati di iniziative
turistiche immobiliari in Egitto;
vero che, nella stessa occasione, il signor rappresentava che la società da lui rappresentata, e a maggior ragione lui personalmente, non avevano mai svolto alcuna attività di RAGIONE_SOCIALE in favore dei signori e ;
vero che il signor precisava all’AVV_NOTAIO di non aver mai agito in proprio, ma solo quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE;
vero che, una volta visionati i doc. 58, 59 e 60, (prodotti in questa causa sub doc. 8), il COGNOME le contestava dichiarando che non si trattava di importi a lui riferibili ad alcun titolo;
vero che in tale occasione, il signor ribadiva di non aver mai ricevuto provvigioni a nome di RAGIONE_SOCIALE senza emettere la corrispondente fattura;
vero che, sin dal primo appuntamento, avvenuto nei primi giorni del mese di novembre 2010, il signor dichiarava all’AVV_NOTAIO. di aver consegnato ai la due diligence, già alla fine del 2008, in occasione della presentazione del progetto;
vero che il precisava all’AVV_NOTAIO che la due diligence era comunque scaricabile dal sito della società costruttrice, precisando che la stessa era comunque a disposizione di tutti coloro che volevano prenderne visione;
vero che il comunicava all’AVV_NOTAIO di aver acquistato in proprio un immobile in Egitto, dalla stessa società di cui era agente, e che aveva effettuato le vendite ai signori , e , sottoscrivendo il contratto preliminare di compravendita, sub doc. 19, che mi si rammostra;
vero che il comunicava all’AVV_NOTAIO. di non essere più riuscito a recuperare il denaro versato per l’acquisto dell’erigendo immobile in Egitto, come da ricevuta sub doc. 20, che mi si rammostra;
vero che, a fronte delle perplessità manifestate dal signor , che non vedeva trasfuse negli atti difensivi le argomentazioni comunicate all’AVV_NOTAIO.
questi replicava che doveva ‘stare tranquillo’, perché ‘l’avvocato era lui e sapeva cosa fare’.
Si indicano quali testi:
NOMEra residente in INDIRIZZO;
NOME
residente in INDIRIZZO.
di
:
la Ecc.ma Corte di Appello adita voglia rigettare l’appello come proposto, in quanto non provato, infondato in fatto ed in diritto;
per l’effetto, confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Con ogni salvezza.
di
Voglia la Corte d’Appello di Brescia:
in via preliminare:
dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 342 c.p.c.
In via principale:
rigettare l’appello proposto dal signor
in quanto infondato in
fatto e in diritto.
In subordine:
nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello proposto dal signor
, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall’avvocato
nei confronti di
non sussistendo le
condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza ‘Tua Professione’ nr. NUMERO_CARTA.
In ulteriore subordine:
nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello proposto dal signor , rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti di per intervenuta decadenza dell’avvocato dal diritto al riconoscimento dell’indennizzo assicurativo di cui alla polizza ‘RAGIONE_SOCIALE Professione’ nr. NUMERO_CARTA Spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.09.2018 conveniva in giudizio l’avv ocato per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 449.339,40, per la grave negligenza professionale del convenuto nello svolgimento dell’incarico di assistenza legale conferito per resistere alle pretese di e nel giudizio avanti il Tribunale di Bergamo (proc. n. 6581/2010 R.G.) concluso con l’accertamento della responsabilità di per omesse e false informazioni agli acquirenti nell’attività di RAGIONE_SOCIALE svolta per l’acquisto di alcuni immobili in Egitto, mai costruiti da parte di una società olandese che avrebbe dovuto realizzarli.
Si costituiva il convenuto negando ogni propria responsabilità, chiamava in garanzia compagnia che ne assicurava la responsabilità professionale.
Si costituiva associandosi
alle argomentazioni
difensive dell’assicurato ed eccependo l’inoperatività della polizza per essere
l’assicurato a conoscenza alla data della stipula della polizza (25.08.2013) delle circostanze da cui era scaturita la richiesta di risarcimento danni nonchè la decadenza dal diritto all’indennizzo per tardiva denuncia del sinistro (art. A.2 e A.33 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 2064/2022, rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e, ritenendo astrattamente fondata la domanda di manleva, della compagnia di assicurazione.
Questo, in sintesi, il percorso argomentativo del Tribunale.
Nel 2008 e si rivolgevano a e alla società di RAGIONE_SOCIALE immobiliare RAGIONE_SOCIALE, di cui egli era legale rappresentante, per l’acquisto di alcuni appartamenti in Egitto che dovevano essere costruiti dalla società olandese RAGIONE_SOCIALE (poi fallita nel 2013); purtroppo, dopo la stipula dei relativi contratti di compravendita, la società venditrice non aveva mai realizzato tali immobili.
Il 24.06.2010 e instauravano il giudizio n. 6581/2010 R.G. avanti il Tribunale di Bergamo nei confronti di e di RAGIONE_SOCIALE chiedendo di accettarne l’inadempimento nell’incarico di RAGIONE_SOCIALE immobiliare per avere omesso o fornito false informazioni sulla solvibilità della società venditrice con conseguente condanna alla restituzione delle provvigioni versate e al risarcimento di danni causati, in particolare:
– per avere omesso di informarli che i terreni su cui andavano costruiti gli immobili non erano di proprietà della società venditrice, che non erano stati rilasciati i necessari permesso di costruire e che il conto su cui erano state versate le somme per il pagamento del prezzo degli immobili non era un ‘conto di garanzia’ ma un conto intestato ad una società giuridica facente capo alla società venditrice;
per averli tratto in inganno avallando le false dichiarazioni rese dalla società venditrice;
per avere consegnato solo nel 2010, e non al momento della conclusione dell’affare, il rapporto di c.d. due diligence datato 20.12.2008 da cui emergevano informazioni che li avrebbero convinto a non concludere l’affare.
conferiva mandato all’avvocato per costituirsi nella causa introitata da e .
Tale processo si concludeva con la sentenza n. 1298/13 del Tribunale di Bergamo che condannava al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, poi confermata, a seguito dell’appello promosso da quest’ultimo, dalla Corte D’Appello di Brescia con la sentenza n.1761/2017.
Nella prospettazione di la condotta professionale dell’avvocato era stata imperita e negligente per avere egli omesso di contestare le deduzioni attoree (i) sul ruolo di mediatore svolto nell’affare essendo in realtà egli solo un agente, (ii) sull’avvenuta percezione di provvigioni nonchè
(iii) l’autenticità della sottoscrizione a proprio nome delle ricevute di pagamento delle provvigioni prodotte dagli attori, (iiii) sulla consegna del rapporto di c.d. due diligence solo nel 2010 e non al momento della conclusione dell’affare, e per avere omesso di formulare istanze istruttorie volte a provare che egli non agiva in proprio ma solo quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale esaminava le doglianze ascritte al legale convenuto, ritenendole infondate.
Argomentava il Tribunale che non era stata raggiunta la prova del nesso causale tra le lamentate omissioni del legale e il danno poiché l’attore non aveva dimostrato che in caso di condotta diligente dell’avvocato la causa n. 6581/2010 avanti il Tribunale di Bergamo sarebbe stata con ragionevole probabilità da lui vinta.
In particolare, :
non aveva prodotto la copia di tutti i documenti e gli atti del processo necessari per formulare il suddetto giudizio prognostico;
-non aveva provato di avere consegnato all’avvocato l’agency agreement, prodotto nel presente giudizio, che dimostrava l’esistenza di un contratto di agenzia;
-non aveva provato di avere comunicato all’AVV_NOTAIO. il mancato pagamento di provvigioni da parte degli acquirenti né il disconoscimento della firma apposta alle ricevute di pagamento;
non ha prodotto in giudizio il rapporto di c.d. due diligence impedendone ogni valutazione nel presente giudizio.
Il Tribunale aggiungeva che l’attore aveva altresì rinunciato alle prove per testi in quanto, nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell’udienza per la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova, aveva ribadito la natura documentale della causa e chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, formulando solo in via ipotetica (‘ove occorra’) l’istanza di ammissione delle richieste istruttorie.
Riteneva, infine, che non potevano essere desunti idonei elementi probatori dalle sentenze conclusive del giudizio presupposto né da quelle, prodotte in atti, rese in altri giudizi promossi nei confronti di avanti il Tribunale di Milano.
La sentenza era gravata da .
si costituiva resistendo all’impugnazione.
costituendosi riproponeva le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate in primo grado.
All’udienza del 01/10/2025, a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che non era stata fornita la prova della responsabilità dell’avvocato Afferma che l’inadempimento è provato per tabulas
in quanto dagli atti di causa del giudizio presupposto emerge la mancata contestazione da parte dell’avvocato della qualità di mediatore attribuitagli da parte attrice, quando in realtà egli era solo il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, società che svolgeva attività di agenzia e non di RAGIONE_SOCIALE.
Allega che il Tribunale non ha preso in esame la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE (doc. 3) nella quale è chiaramente rappresentata l’attività di agenzia svolta dalla società.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere il Tribunale erratamente ritenuto che non era stata fornita la prova: (a) della consegna dell’agency agreement, prodotto nel presente giudizio, all’AVV_NOTAIO (b) che aveva informato il legale di non aver ricevuto provvigioni da parte degli acquirenti, nonché di disconoscere le firme apposte alle relative ricevute; (c) di avere consegnato le due diligence agli acquirenti già nel 2008.
Osserva che tale prova, oltre ad essere desumibile dai documenti prodotti (doc. 2-3), poteva essere fornita dalle prove per testi, che il Tribunale ha irragionevolmente ritenuto di disattendere in quanto rinunciate.
Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice non ha dato giusta rilevanza alla documentazione prodotta in atti. Rileva che le sentenze pronunciate dal Tribunale di Bergamo e dalla Corte d’Appello di Brescia che, nel giudizio presupposto, lo hanno condannato al risarcimento dei danni evidenziano le carenze dell’attività difensiva dell’avvocato
Con il quarto motivo di appello censura la sentenza per avere ritenuto non provato il giudizio controfattuale dell’esito positivo del giudizio presupposto in caso di condotta diligente dell’avvocato. Afferma che la prova è in re ipsa ed è fornita dalla stessa condotta negligente dell’avvocato, nonché dall’esito positivo degli altri giudizi per fatti identici a quelli dedotti da , e conclusi con le sentenze n. 5129/2019, 5128/2019, 5130/2019 del Tribunale di Milano, confermate in appello dalle sentenze n. 3586/2021,3587/2021, 3590/2021 della Corte di Appello di Milano, passate in giudicato, che riconoscevano il suo ruolo di agente, tempestivamente eccepito dai difensori in tali giudizi, con conseguente rigetto delle domande di risarcimento svolte nei suoi riguardi.
Con il quinto motivo si duole che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che egli avesse rinunziato alle dedotte istanze istruttorie. Deduce di non avere mai rinunciato alle prove per testi, ma di avere solo richiamato la valenza probatoria della documentazione allegata a fronte dell’assenza di contestazione da parte dell’avvocato e della negligente attività dello stesso che ha depositato solo la comparsa di costituzione, e non anche le memorie ex art. 183 n.2-3 c.p.c., il foglio di precisazione conclusioni e le note di trattazione per l’udienza del 01.12.2020. Osserva che si è solo rimesso al potere discrezione del giudice nella valutazione delle prove secondo il suo prudente apprezzamento.
I primi quattro motivi di appello vanno trattati congiuntamente afferendo
questioni tra loro connesse e sono infondati.
È principio consolidato che la responsabilità professionale dell’avvocato non può affermarsi per il sol fatto del non corretto adempimento dell’attività professionale, dovendosi verificare se un danno si sia verificato e il nesso causale tra tale danno e la condotta negligente o imperita.
L’esame del nesso di causalità tra condotta inadempiente e danno -conseguenza, in relazione all’esito favorevole del giudizio concluso con la condanna di al risarcimento dei danni per responsabilità professionale nell’attività di interRAGIONE_SOCIALE immobiliare, deve essere compiuto con riguardo ai lamentati profili di responsabilità dell’avvocato consistiti nell’aver omesso di contestare le circostanze allegate dalla controparte sul ruolo di mediatore rivestito da , al mancato pagamento di provvigioni, all’autenticità delle sottoscrizioni apposte alle ricevute di pagamento, alla consegna del documento di cd. due diligence dopo la conclusione dell’affare, nonché nel non avere formulato idonee istanze istruttorie.
Secondo il Tribunale, la valutazione prognostica dell’esito positivo del giudizio presupposto, implica un onere probatorio a carico del cliente che doveva dimostrare di avere informato l’avvocato sulle circostanze dedotte a fondamento dell’inadempimento dello stesso, nonché di avergli consegnato tutta la documentazione necessaria per predisporre la difesa.
Invero, nell’adempimento del proprio incarico professionale, l’avvocato era tenuto, in osservanza dell’obbligo di diligenza previsto dal combinato disposto degli art. 1176, comma 2, e 2236 c.c., sia all’atto del conferimento dell’incarico che nel corso dello svolgimento del rapporto, ad assolvere ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, prospettandogli anzitutto le questioni di fatto e di diritto, rilevabili ab origine o insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive di un rischio di conseguenze negative, invitandolo a comunicargli o a fornirgli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse.
A tal fine, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul professionista l’onere di provare di avere sollecitato il cliente al fine di ottenere le informazioni, e i documenti, necessari a predisporre un’adeguata attività difensiva (Cass. n. 15271/2023).
Dagli atti di causa emerge che l’AVV_NOTAIO. ha adempiuto a tali oneri informativi e di sollecitazione del cliente.
Al riguardo è allegata agli atti la mail del 02.11.2010 (doc. 2 appellante) con la quale fornisce all’AVV_NOTAIO. tutta una serie di informazione volte a contestare quanto dedotto dalle controparti nell’atto introduttivo del giudizio presupposto (doc. 1).
Da tale documento si evince che l’AVV_NOTAIO. aveva richiesto informazioni al cliente cui lo stesso ha risposto facendo espresso riferimento
in modo dettagliato ai vari punti dell’atto di citazione avversario.
Riguardo agli obblighi di sollecitazione e informazione del cliente si osserva che da tale documento si evince che :
-non contesta il proprio ruolo di mediatore anzi al punto 1.3 scrive che ‘a maggior ragione se i signori -riferendosi agli attori -avessero saldato tutto io avrei percepito anche la mia commissione dall global’, ossia la società venditrice, paventando un rapporto di RAGIONE_SOCIALE tenuto conto che parla di provvigioni ricevute anche dalla società venditrice come se a queste si aggiungessero a quelle già ricevute dagli acquirenti e ancora al punto 1.13 ‘questo sconto praticato a loro riferendosi ancora agli attori – è stato anche il frutto della mia completa rinuncia delle commissioni da parte della eu’ con ciò confermando di avere ricevuto una provvigione dagli acquirenti, dovendosi ritenere in caso contrario che ha svolto la propria attività senza percepire alcun compenso, circostanza altamente improbabile;
-non contesta espressamente né di non avere ricevuto il pagamento di provvigioni né l’autenticità della sottoscrizione delle ricevute prodotte dagli attori limitando a scrivere laconicamente al punto 3 ‘vedere documento … e qui devi intervenire tu’ mentre sarebbe logico attendersi una maggiore veemenza ed assertività nel negare di avere ricevuto un pagamento e l’autenticità della sottoscrizione;
-contesta in modo chiaro e preciso di avere consegnato il rapporto di cd. due diligence al momento del conferimento dell’incarico professionale.
Seppure da tali dichiarazioni emerge che aveva comunicato al proprio avvocato la tempestiva consegna del rapporto cd. due diligence ai propri clienti, tale circostanza, però, non assume alcun rilievo tenuto conto che, come correttamente argomentato dal primo giudice, l’appellante non ha prodotto nel presente giudizio tale documento, così impedendone ogni valutazione in relazione al probabile esito positivo del giudizio presupposto. Anche il quinto motivo di appello è infondato.
La Suprema Corte afferma che, se la parte che ha indicato dei testimoni, chiede la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento manifesta la volontà di rinunciare all’audizione dei testi (Cass. n. 10797/2018)
Quand’anche le chieste prove per testi non si intendessero rinunciate si osserva che, per quanto sopra esposto, era onere dell’avvocato provare di avere adempiuto al proprio onere di informazione e di sollecitazione nei confronti del cliente, e le prove per testi articolate non hanno alcuna rilevanza a tale fine.
Al rigetto dell’appello segue la condanna di , soccombente, al rimborso delle spese del grado in favore di entrambi gli appellati, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell’appellante l’onere di pagamento di un’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per
l’impugnazione, ex art. 13, comma 1 -quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 2064/2022, emessa dal Tribunale di Bergamo, Terza Sezione Civile, in data 22/09/2022, così provvede:
rigetta l’appello;
condanna l’appellante a pagare in favore d i
e di le spese di lite del grado, che liquida per ognuna delle parti in complessivi € 14.239 (di cui € 4.389 per la fase di studio, € 2.552 per la fase introduttiva, € 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell’appellante l’onere di pagamento di un’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione, ex art. 13, comma 1 -quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026
La Consigliere est.
Il Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME