Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29068 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14123/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-controricorrente-
nonché contro
NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATI.
R.G. 14123/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 13/9/2024
C.C. 14/4/2022
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e MURATORE NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CAGLIARI n. 140/2022 depositata il 22/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 20 ottobre 2005 un aereo dell’RAGIONE_SOCIALE precipitò sulla carciofaia di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, nel territorio del Comune di Decimomannu. La caduta determinò ingenti danni all’RAGIONE_SOCIALE, sia in relazione all’anno in corso che alle annate successive.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE decise, quindi, di convenire in giudizio il Ministero della difesa, quale soggetto civilmente obbligato, davanti al Tribunale di Cagliari, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei relativi danni, e si avvalse dell’opera professionale degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME. Nel corso del giudizio fu svolta una c.t.u. che stimò il numero di ovoli di carciofo costituente la capacità produttiva dell’RAGIONE_SOCIALE e il loro prezzo unitario, determinando la condanna del Ministero al risarcimento dei danni in favore della parte RAGIONE_SOCIALE, liquidati nella somma di euro 555.871. La sentenza del Tribunale (n. 3233 del 2012) passò in giudicato.
Sulla base di questa premessa in fatto e ritenendo che quel risarcimento fosse stato ingiustamente liquidato in misura inferiore rispetto alla somma spettante -e tanto per negligenza professionale dei due citati difensori -l’RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, gli avvocati COGNOME e COGNOME, chiedendo che fossero condannati, a titolo di
responsabilità professionale, al risarcimento dei danni consistenti nella maggior somma che sarebbe spettata alla parte RAGIONE_SOCIALE se la causa risarcitoria fosse stata gestita nel modo più corretto (pari ad euro 254.035).
La parte RAGIONE_SOCIALE lamentò, in particolare, che i difensori avevano prodotto nel precedente giudizio solamente le fatture di vendita dell’annata agraria 2004 (sulle quali aveva fondato la propria relazione il c.t.u.), omettendo di produrre nei termini di legge l’ulteriore documentazione in loro possesso, costituita dai contratti, gli ordini e quattro fatture di vendita di ovoli di carciofo dell’anno 2006, che dimostravano un prezzo di vendita maggiore di quello dell’anno 2004. Aggiunse che i difensori avevano omesso di chiedere gli ulteriori danni conseguenti al fatto suindicato e che la linea difensiva da loro seguita non era stata da lei condivisa né accettata.
Si costituirono in giudizio entrambi gli avvocati, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando, ciascuno, la chiamata in causa della propria società di RAGIONE_SOCIALE.
Si costituirono, quindi, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE, aderendo alle difese dei rispettivi assicurati.
Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite.
Osservò il primo giudice, tra l’altro, che la scelta compiuta dai due difensori in ordine a quale documentazione produrre era frutto di una deliberata strategia processuale che si era rivelata vincente, avendo consentito alla parte RAGIONE_SOCIALE di lucrare un risarcimento maggiore, scelta che era da ritenere preferibile anche in base ad una valutazione assunta ex ante . Quanto alla richiesta di ulteriori danni per la somma di euro 100.000, il Tribunale rilevò l’assoluta mancanza di ogni prova sul punto.
La decisione è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 22 marzo 2022, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3.1. La Corte territoriale ha esordito richiamando i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, osservando che nessuna condanna può essere pronunciata a carico di quest’ultimo se la controparte non ha provato, oltre alla negligenza o all’errore professionale, anche l’esistenza di un «concreto danno patrimoniale e del necessario nesso di causalità». Nella specie, ciò stava a significare che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dimostrare che, se gli avvocati avessero prodotto nel giudizio precedente la documentazione contestata, l’esito dello stesso sarebbe stato diverso e più favorevole.
Ciò premesso, la Corte cagliaritana ha rilevato che nel giudizio presupposto gli avvocati COGNOME e COGNOME avevano sostenuto che la produzione dei terreni aziendali era dimostrata dalle vendite effettuate nel 2004 e avevano prodotto anche i contratti di affitto relativi ai terreni dove si svolgeva la produzione. Il Ministero della difesa aveva eccepito che l’RAGIONE_SOCIALE era proprietaria anche di altri terreni, diversi da quelli danneggiati dalla caduta dell’aereo, e i due difensori avevano contestato la circostanza.
In relazione alle allegazioni della parte danneggiata, la Corte d’appello le ha ritenute non lineari. In base alla documentazione prodotta, il c.t.u. aveva determinato la produzione dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura di 1.126.500 ovoli di carciofo per ogni annata agraria, liquidando in tal modo il danno risarcibile. Ne conseguiva che, se fossero state prodotte le fatture di vendita dell’anno 2006 cioè quelle che i difensori avevano scelto volutamente di non produrre -ciò avrebbe «inevitabilmente indotto il giudice della causa di
risarcimento dei danni a ritenere inesatto il dato della intera produzione aziendale e, quindi, quantomeno, a rivedere in ribasso il numero complessivo di ovoli sui quali, per prezzo unitario, determinare il danno»; tanto più che il Ministero aveva sempre eccepito che la produzione dei terreni danneggiati era inferiore rispetto a quella rilevata dal consulente tecnico.
RAGIONE_SOCIALE, però, aveva tenuto una linea difensiva non chiara perché, dopo aver sostenuto, nell’atto di citazione, di avere la disponibilità di ulteriori terreni, con la successiva memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ. aveva invece dichiarato di aver dovuto prendere in affitto altri terreni per poter continuare la propria produzione. Nemmeno con l’atto di appello quel dubbio era stato sciolto; e l’appellante non aveva censurato in alcun modo l’affermazione del Tribunale secondo cui, se gli ovoli oggetto delle fatture del 2006 fossero stati il frutto di terreni presi in affitto a causa del sinistro, l’RAGIONE_SOCIALE «avrebbe avuto diritto ad un risarcimento pari alla sola spesa sostenuta per l’affitto». Analogamente, l’appellante non aveva mosso contestazioni neppure all’ulteriore parte della motivazione della sentenza di primo grado nella quale il Tribunale aveva messo in luce che l’utile netto della produzione è dato dalla differenza tra il ricavato della vendita e i costi produzione; e poiché il c.t.u. aveva calcolato i costi di produzione sulla base delle fatture del 2004, la produzione anche di quelle del 2006 si sarebbe risolta in un danno per l’RAGIONE_SOCIALE.
Ha aggiunto ancora la Corte d’appello che, oltre alla mancanza di prova in ordine al numero degli ovoli prodotti in ogni annata agraria, mancava anche «la prova certa del loro prezzo unitario negli anni 2005 e 2006». Ed infatti, la produzione delle fatture del 2006 -le quali, a detta dell’appellante, avrebbero avuto una valenza decisiva a tal fine -era da considerare inidonea allo scopo, essendo soltanto quattro, a fronte del numero assai più elevato di fatture del 2004 prodotte dai due difensori convenuti in
giudizio. Quattro fatture, infatti, non potevano costituire un parametro certo a fronte di un numero di ovoli determinati in 1.126.500.
3.2. Quanto, poi, alla domanda di risarcimento delle ulteriori voci di danno, la sentenza d’appello ha osservato che nel giudizio presupposto i difensori COGNOME e COGNOME avevano chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dalla «perdita di porzioni di mercato per due anni», ma tale domanda era stata respinta per mancanza di prova. E poiché l’RAGIONE_SOCIALE non aveva neppure impugnato la sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha valutato come «francamente insostenibile» una domanda risarcitoria nei confronti dei difensori per tale titolo.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propone ricorso NOME COGNOME, già titolare dell’RAGIONE_SOCIALE, con atto affidato a due motivi.
Resistono con separati controricorsi la RAGIONE_SOCIALE (già NOME) e l’AVV_NOTAIO.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La ricorrente e l’AVV_NOTAIO hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. conseguente all’errore di percezione asseritamente commesso dalla Corte d’appello in ordine alla ricognizione del contenuto oggettivo della consulenza tecnica d’ufficio.
Sostiene la ricorrente che l’affermazione di fondo contenuta nella sentenza impugnata -e cioè quella secondo cui la produzione, nel giudizio presupposto, delle fatture dell’anno 2006 non solo non sarebbe stata decisiva ma, al contrario, avrebbe avuto l’effetto opposto di ridurre il danno risarcibile sarebbe
viziata dal suindicato errore di percezione. Tale errore, da ritenere censurabile col ricorso per cassazione, in quanto avente ad oggetto una circostanza che è stata discussa tra le parti, consisterebbe nell’avere la Corte d’appello determinato il numero complessivo degli ovoli (1.126.500) come riferito alle sole 11 are di terreno e non all’intera azienda. Costituirebbe circostanza pacifica, infatti, quella per cui il c.t.u. ha dedotto il numero degli ovoli dalle sole fatture prodotte, cioè quelle del 2004, ma assumendo come base di calcolo i soli terreni oggetto della devastazione dovuta alla caduta dell’aereo (11 are). La Corte d’appello, invece, interpretando le conclusioni della c.t.u. in modo arbitrario, avrebbe ritenuto che il dato degli ovoli fatturati nell’anno precedente il danneggiamento (e cioè il 2004) «fosse da riferirsi all’intera produttività aziendale»; e da questo dato errato avrebbe dedotto che la produzione delle fatture del 2006 potesse risolversi in un danno per l’RAGIONE_SOCIALE. In altri termini, il parametro numerico del fatturato del 2004 è riferito alla potenzialità produttiva delle sole 11 are interessate dal sinistro, per cui le fatture non prodotte dell’anno 2006 «non avrebbero potuto mai incidere al ribasso sul numero degli ovoli complessivi», potendo invece dimostrare che ciascun ovolo aveva avuto una valutazione di mercato ben maggiore. La motivazione della Corte d’appello sarebbe, quindi, del tutto avulsa dal dato testuale e avrebbe condotto all’errata conclusione per cui l’RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto il proprio onere probatorio. D’altra parte, la produzione effettiva dell’RAGIONE_SOCIALE per ciascun anno risultava già dai modelli di dichiarazione dei redditi prodotti, senza possibilità di confusione. La ricorrente deduce, quindi, che era pacifico in causa che il c.t.u. aveva utilizzato come parametri della produzione i soli fondi danneggiati e che il numero di ovoli così calcolato non riguardava l’intera azienda; di talché la produzione, nel giudizio presupposto, delle fatture del 2006 avrebbe dimostrato soltanto che gli ovoli
avevano un valore di mercato maggiore, con conseguente liquidazione di un risarcimento più cospicuo.
La complessa censura contesta, inoltre, che la sentenza impugnata abbia ritenuto non dimostrato il valore degli ovoli. Le fatture non prodotte, infatti, consentivano di accertare che quel valore era pari a 0,47 centesimi per ogni ovolo (valore più alto di quello considerato dal c.t.u., pari a 0,24 centesimi); né il fatto che le fatture del 2006 fossero solo quattro poteva avere valenza decisiva, posto che da esse emergeva la vendita «di un cospicuo numero di ovoli» nel 2006.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Il motivo non aggiunge nulla di più rispetto al precedente, limitandosi ad osservare che l’errore di giudizio evidenziato nel primo motivo mette in luce in modo chiaro l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’errata interpretazione della consulenza tecnica.
I due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente, sia perché è evidente la connessione che li unisce sia perché la stessa ricorrente prospetta il secondo motivo come privo di una sostanziale diversità, trattandosi della riproposizione della stessa amplissima censura contenuta nel primo, ma sotto lo sguardo prospettico dell’omesso esame di un fatto decisivo.
3.1. I motivi sono entrambi inammissibili, per una pluralità di concorrenti ragioni.
3.2. È opportuno ricapitolare, innanzitutto, una serie di passaggi logici fondamentali contenuti nella sentenza impugnata.
La Corte di merito ha affermato che la scelta (deliberata) dei difensori di non produrre le fatture dell’anno 2006 aveva condotto ad un esito favorevole per la parte danneggiata, perché aveva
nascosto la circostanza che essa aveva continuato a produrre e a vendere dopo il fatto dannoso e nonostante questo . In questo senso è chiara l’affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale e riportata in quella d’appello, dove la questione viene spiegata in modo chiaro. Sostenere, infatti, che l’azienda aveva continuato la sua produzione nel 2006 sarebbe stato equivalente a dire che il fatto dannoso non aveva interamente paralizzato la sua attività economica, oppure che essa aveva venduto il prodotto abusivamente e in contrasto con l’ordinanza del Sindaco che tale vendita vietava fino alla completa verifica sulla commestibilità del prodotto.
Si tratta di un’argomentazione logica, ben motivata e priva di contraddizioni.
La Corte d’appello ha poi anche osservato che l’atto di appello non conteneva contestazioni sull’affermazione, compiuta nella sentenza di primo grado, secondo cui, se gli ovoli oggetto delle fatture dell’anno 2006 fossero stati il frutto di terreni presi in affitto -cioè diversi da quelli danneggiati -la COGNOME avrebbe avuto diritto solo al rimborso delle spese di affitto e alla minore produzione ricavata da quei terreni (somma evidentemente minore rispetto a quella effettivamente ottenuta). E, allo stesso modo, la Corte di merito ha rilevato che nell’atto di appello non c’erano contestazioni sul fatto che i costi si sarebbero potuti stimare in misura maggiore in caso di produzione delle fatture del 2006, con conseguente diminuzione della somma risarcibile. In ultimo, la sentenza impugnata ha evidenziato che le fatture del 2006 erano soltanto quattro ed erano quindi inidonee a fornire prova certa del prezzo unitario degli ovoli relativi agli anni 2005 e 2006.
La motivazione della sentenza in esame, fra l’altro, ha correttamente messo in luce come nelle cause di responsabilità professionale promosse contro gli avvocati sia necessario effettuare una «duplice valutazione, ossia se il difensore sia incorso in errore
professionale e se tale errore abbia generato un danno al suo cliente», e come tale valutazione esiga il compimento di una sorta di simulazione del giudizio presupposto; il che è pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 24 ottobre 2017, n. 25112, ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007). Ed è evidente che tutte le considerazioni in precedenza indicate dimostrano come tale giudizio controfattuale sia stato compiuto dalla Corte di merito, con una valutazione che, essendo di merito, non è suscettibile di riesame in questa sede.
3.3. Ciò premesso, la Corte osserva che la censura formulata nel primo motivo, peraltro non sempre lineare e chiara nella concatenazione degli argomenti, si risolve in una lunghissima e faticosa disquisizione sulla c.t.u., sulla capacità produttiva dell’azienda, sul numero degli ovoli di carciofo danneggiati, sul loro prezzo di vendita e sulla presunta decisività delle fatture non prodotte dai difensori nel precedente giudizio; il che, già di per sé, dimostra come la censura rappresenti, in sostanza, un tentativo di rimettere in discussione in questa sede il merito della causa, posto che la sentenza ha discusso e motivato su tutti i punti suindicati.
La parte ricorrente ha lungamente insistito, anche in sede di memoria, nel richiamare la sentenza 5 marzo 2024, n. 5792, delle Sezioni Unite di questa Corte sul travisamento della prova, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe, in sostanza, travisato il contenuto della c.t.u. , non considerando che l’esame compiuto dall’ausiliare del giudice aveva ad oggetto solo le 11 are di terreno interessate dal fatto dannoso, e non l’intera azienda. Da ciò conseguirebbe, nell’assunto della parte ricorrente, che le famose e non prodotte fatture del 2006 non avrebbero mai potuto incidere in modo negativo nella valutazione del danno subito dalla RAGIONE_SOCIALE.
Rileva il Collegio, al riguardo, che la c.t.u. non è un mezzo di prova, per cui è quantomeno discutibile richiamare rispetto ad essa il concetto di travisamento della prova ; ma comunque sia, anche volendo ammettere (per assurdo) che tale travisamento vi sia stato, la sentenza ha osservato che la maggiore produzione di ovoli, se riconosciuta, si sarebbe tradotta in una diminuzione del danno (la COGNOME nell’atto di citazione aveva dedotto, infatti, di aver integralmente perso la propria capacità produttiva a causa dell’incidente ). Ciò comporta che, per potersi giungere ad accogliere la tesi del ricorrente, sarebbe necessario, in sostanza, sostituirsi alla Corte d’appello e ricostruire ex novo l’intero conteggio, operazione inammissibile in sede di legittimità.
Né può ammettersi una contestazione relativa al prezzo unitario degli ovoli per gli anni 2005 e 2006, punto sul quale la sentenza impugnata ha evidenziato una carenza di prova, mentre la ricorrente sostiene di aver regolarmente fornito detta prova; perché è evidente che una simile contestazione si risolverebbe in un diverso e non consentito esame del merito.
Rileva la Corte, in definitiva, che la lunghissima censura di merito posta nel primo (e sostanzialmente unico) motivo di ricorso nulla dice in ordine alla circostanza -riportata in precedenza -secondo cui una serie di argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado non erano state oggetto di contestazione in appello; il che già di per sé sarebbe una ragione sufficiente per pervenire ad un esito di inammissibilità del ricorso.
3.4. Il secondo motivo, come si è detto, non ha una valenza autonoma ed è comunque inammissibile, in quanto prospetta una censura di omesso esame di un fatto decisivo esclusa dalla previsione di legge, trattandosi di una pronuncia c.d. doppia conforme .
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto alla RAGIONE_SOCIALE in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, e quanto all’AVV_NOTAIO in complessivi euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza