Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34931 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26976/2021 R.G.,
proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e
NOME COGNOME (pec: EMAIL e EMAIL), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
nei confronti di
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, in virtù di procura speciale in calce al controricorso e elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE– cucina;
-controricorrenti – ricorrenti incidentali – per la cassazione della sentenza n. 1648/2021 della Corte d’a ppello di Bologna pubblicata in data 30 giugno 2021;
CC 5 luglio 2024
Ric. 26976 del 2021
Pres. A. Scrima
Rel. I. COGNOME
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2024 dalla Consigliera dr.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Con atto di citazione del luglio 2010, NOME COGNOME convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna, Sezione distaccata di Faenza, gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di accertare la loro responsabilità professionale relativamente all’attività da essi prestata in una causa proposta in sua rappresentanza ed interesse nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE per i vizi della cosa venduta (ciclomotore RAGIONE_SOCIALE acquistato nel luglio 2001) e per conseguenza, ottenere il risarcimento dei danni patiti.
L’attore dedusse in fatto che i convenuti non avevano fornito alcuna utile infor mazione sull’andamento del giudizio e che gli stessi avevano falsamente riferito del buon esito, senza rendergli noto che esso era stato deciso con una sentenza a sé sfavorevole, non consentendogli neppure di proporre appello. Si costituirono gli avvocati convenuti contestando nel merito la domanda e negando di non aver infor mato l’attore sull’andamento del giudizio e che la decisione di non proporre appello fu presa di comune accordo con il predetto.
Il Tribunale con sentenza n. 171 del 2011 accolse la domanda e condannò i convenuti al risarcimento del danno.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero appello dinanzi alla Corte territoriale di Bologna; si costituì resistendo al gravame e proponendo appello incidentale, l’originario attore NOME COGNOME .
La Corte d’appello accolse l’appello principale ed in riforma della sentenza di prime cure, pur riconoscendo la responsabilità dei professionisti, respinse la domanda per mancata prova del nocumento subito nonché l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME condannando quest’ultimo al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti.
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Pres. A. Scrima
Rel. I. COGNOME
3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre NOME COGNOME sulla base di tre motivi; resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME e, a loro volta, propongono ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta l ” omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ‘ ; in particolare, contesta quanto ritenuto dalla Corte d’appello che, dopo aver affermato ‘ condivisibilmente ‘ che gli appellanti non avevano fornito prova circa l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti del cliente, ha osservato che «in ordine alla circostanza relativa alla mancata comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza » (…) , «le argomentazioni di parte appellante non appaiono supportate da alcun elemento che consenta di affermare l’avvenuto rispetto di tale onere di comunicazione» concludendo nell’affermare ‘in modo francamente sorprendente’ a parere dell’odierno ricorrente, che l’accerta mento della responsabilità invocata «implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito fa vorevole dell’azione giudizial e che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita». In proposito, osserva che ‘ un conto sono i danni derivanti dalla (sola) omessa comunicazione, altro i pregiudizi derivanti dalla imperita o negligente conduzione della causa e dalla impossibilità di interporre appello a causa della omessa doverosa informazione ‘ e la prova di essi si evince dal costo della so sta del mezzo presso la ditta COGNOME (2 Euro al giorno), costo che avrebbe potuto essere evitato, quanto meno a far data dalla pubblicazione della sentenza sino alla data del precetto, atteso che, se fosse stato informato, il cliente si sarebbe attivato per attenuare le conseguenze pregiudizievoli in oggetto. Sostiene
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di aver fornito la prova della prognosi favorevole sia in relazione alla domanda contro la convenuta società produttrice del motoveicolo, RAGIONE_SOCIALE, ( nell’aver posto la domanda contrattuale anziché extracontrattuale con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta) sia nei confronti della convenuta ditta venditrice RAGIONE_SOCIALE (nel non aver erroneamente chiesto al teste COGNOME se l’attore avesse denunciato al venditore il vizio più grave lamentato ovvero l’ondeggiamento dello scooter) e quindi di aver allegato fatti e documenti volti a dimostrare che il gravame avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolto.
Con il secondo motivo, il ricorrente censura la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 -2236 -1223 – 2697 c.c. e 112, 115 e 116 in relazione all’art. 360, co. 1, n° 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto non provati i danni co nseguenti all’in adempimento dell’obbligo di informare il cliente circa l’esito della causa ‘ ; in particolare, denuncia come erronea la soluzione prescelta dalla Corte d’appello che , da una parte, ha ritenuto provato l’inadempimento all’obbligo info r mativo e dall’altra , ha giudicato non assolto l’onere probatorio gravante sul ricorrente vi olando le regole che presidi ano i criteri di riparto dell’onere prob atorio sia in ambito contrattuale che aquiliano.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ‘in ordine al rigetto dell’appello incidentale’ la ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. in relazione all’art. 360, n° 3 c.p.c.’ per violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2043 -2056 -2059 c.c. 43 – 380 c.p. per avere la Corte di appello ritenuto non provato il danno, il nesso causale e l’e lemento soggettivo del reato ‘; in particolare, il ricorrente assume di aver correttamente invocato la perdita di chance, denunciato che il dolo del patrocinio infedele non è dolo specifico e che le regole del nesso causale nell’accertamento del reato in sede civile sono quelle proprie del giudizio civile da accertarsi secondo il criterio del ‘ più probabile che non’ e che, infine, i professionisti non hanno fornito alcuna prova circa l’adempimento dell’obbligo informativo su di loro gravante né che la rinuncia all’appello sarebbe stata concordata con il cliente.
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Con l’unico motivo del ricorso incidentale , gli odierni controricorrenti denunciano, in modo condizionato, la ‘ Violazione degli artt. 1176 -2236 -1223 – 2697 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n° 3 c.p.c. assumendo di aver fornito elementi da cui desumere l’assolvimento dell’obbligo informativo nei confronti del cliente COGNOME ‘.
Venendo all’esame del ricorso principale, i primi due motivi, come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, da esaminare congiuntamente per il vincolo di evidente di connessione, sono fondati per quanto di ragione nei limiti e per le considerazioni di seguito illustrate.
5.1. Giova il richiamo al percorso motivazionale tracciato dalla Corte bolognese, la quale ha ritenuto, sulla base delle allegazioni e della istruttoria esperita, non sussistere elementi che consentissero di affermare la responsabilità dei due professionisti, affermando in via generale che «tutti gli atti del procedimento risultano essere stati tempestivamente prodotti, di talché non può affermarsi un inadempimento relativo allo svolgimento dell’attività difensiva , né risultano evidenti carenze nel contenuto degli atti giudiziari predisposti nell’interesse dell’appellato che consentano di accedere alla prospettazione da questi sostenuta» (pag. 3 della sentenza impugnata).
Più in particolare, quanto alla asserita «circostanza della mancata comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza», la Corte d’appello ha ritenuto, per un verso, che le argomentazioni degli appellanti non apparivano «supportate da alcun elemento che consenta di affermare l’avvenuto rispetto di tale onere di informazione» e che alcun riscontro aveva trovato la questione relativa al fatto che la mancata proposizione dell’appello era conseguita ad una scelta condivisa tra difensori e cliente; per l’altro verso, ha osservato che la invocata responsabilità implicava «una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale» che avrebbe dovuto essere proposta e seguita secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte territoriale ha poi escluso che «nelle difese dell’appellato » fosse «reperibile alcuna considerazione che consenta di ritenere soddisfatto
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il previsto onere, posto che difetta radicalmente ogni considerazione circa la necessaria valutazione prognostica positiva, in difetto della quale non può ritenersi sussistere il nesso causale tra l’inadempimento ed il danno lamentato. Ha pure ritenuto che grava sul cliente-creditore, che lamenti l’inadempimento da parte del professionista della propria obbligazione, l’onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice possa valutare se, in relazione alla natura del caso concreto, l’attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente. Dunque, l’attore dovrà provare non solo di aver subito un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale in relazione ad un affermato giudizio prognostico di segno positivo circa la fondatezza dell’azione non coltivata dal difensore.» (pag. 4 della sentenza impugnata, dove pure è richiamato l’arresto Cass. Sez. 3 n. 3355/2014).
5.2. Tanto richiamato, va osservato che sebbene la Corte bolognese avesse affermato che i difensori non avevano provato né di aver comunicato l’avvenuto deposito della sentenza né che la mancata proposizione dell’appello era stata frutto di una scelta comune tra difensori e cliente, allo stesso tempo, ha tuttavia ritenuto che l’onere della prova sulla valutazione prognostica positiva circa l’esito favorevole dell’azione giudiziale non fosse stato fornito dal cliente, ritenendo che «Tale prova, come detto, non risulta fornita nel caso di specie laddove la responsabilità è stata ritenuta mera conseguenza della mancata informazione circa il deposito della sentenza e dunque mera conseguenza della mancata proposizione dell’appello » (pag. 5 della sentenza impugnata).
Il Giudice d’appello così decidendo ha quindi tralasciato, con evidente difetto di omesso esame in fatto e non corretta applicazione delle norme di riparto degli oneri probatori, di procedere ad un accertamento, in concreto, limitandosi in modo del tutto assertivo ad escludere che l’attore originario avesse fornito «alcuna allegazione che consenta di affermare il nesso di causalità tra la mancata informativa circa il deposito della sentenza e la scadenza del termine per appellare ed il danno lamentato in relazione a tale
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mancata impugnazione» (pag. 6 della sentenza impugnata) e non esaminando, viceversa, le specifiche allegazioni fornite dallo stesso attore con cui aveva documentato una serie di fatti e circostanze: – il costo della sosta del motoveicolo presso la ditta COGNOME, per 2 Euro al giorno, e la transazione intervenuta in merito tra l’attore e la stessa ditta venditrice (doc. alleg. 6), nonché gli ulteriori fatti e circostanze dedotti, e cioè l’aver proposto la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale e non aquiliana nel denunciare il vizio di produzione (ondeggiamento anomalo dello scooter) sia nei confronti della convenuta società produttrice del motoveicolo, RAGIONE_SOCIALE (doc. alleg. 8) sia nei confronti della convenuta ditta venditrice, RAGIONE_SOCIALE (doc. alleg. nn. 9-11), circostanze discusse tra le parti e decisive, volte a fornire la prova della prognosi favorevole per il gravame che, se fosse stato tempestivamente proposto, avrebbe avuto probabilità di successo nonché il nesso tra l’inadempimento all’obbligo di informazione , già accertato dai giudici di merito, e il danno lamentato.
Dall’accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi di ricorso principale, discende l’assorbimento del terzo.
Venendo all’esame del ricorso incidentale , l’unico motivo proposto va disatteso perché non fondato.
I ricorrenti incidentali tendono con esso a veicolare nel presente giudizio u n’ alternativa ricostruzione di quanto accertato dai giudici di merito, i quali hanno concordemente affermato la condotta inadempiente dei professionisti ed in particolare, la Corte d’appello in proposito ha osservato che le argomentazioni dei professionisti (ovvero della parte allora appellante) «non appaiono supportate da alcun elemento che consenta di affermare l’avvenuto rispetto di tale onere di comunicazione» (pag. 3 della sentenza impugnata).
Alla luce degli accertamenti svolti nel merito non può sostenersi, quindi, come pretenderebbero i ricorrenti incidentali, di aver fornito elementi istruttori utili a dimostrare di aver assolto l’obbligo informativo nei confronti del cliente COGNOME, comunicandogli l’esito della sentenza di soccombenza nei confronti delle ditte RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che sia
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in prime che in secondo cure, è emerso il contrario, con la differenza che il Tribunale ha liquidato il danno derivante dall’inadempimento mentre la Corte d’appello lo ha negato sull’errato presupposto che il nocumento fosse indimostrato.
In conclusione, il ricorso principale va accolto in relazione ai motivi primo e secondo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo, viceversa l’ unico motivo del ricorso incidentale condizionato è rigettato, la sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso dai medesimi proposto, a norma del comma 1quater dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315).
Per questi motivi
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale nei sensi precisati in motivazione, il terzo assorbito, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso dai medesimi proposto, a norma del comma 1-quate r dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione