Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28406 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28406 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01216/2024 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura allegata al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1004/2023 del la CORTE d’APPELLO di TORINO, pubblicata il 26 ottobre 2023;
udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 15 dicembre 2020, NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME, deducendo che:
alla morte della madre, NOME COGNOME, avvenuta il 2 settembre 2010, aveva appreso che essa, unitamente al marito, NOME COGNOME, in data 10 novembre 2004, aveva stipulato a favore di un ‘altra figlia, NOME COGNOME (sua sorella), e del di lei coniuge, NOME COGNOME, un contratto di vendita misto a donazione con cui aveva loro trasferito l’unico immobile (con relativa area pertinenziale) di cui era proprietaria, del valore di almeno 333.000 Euro, per il prezzo di 30.000 Euro;
con questo atto era stata lesa la quota di legittima a lui spettante quale figlio ed erede di NOME COGNOME, non essendogli stato lasciato alcunché dalla madre;
-egli aveva dunque conferito mandato all’AVV_NOTAIO acciocché provvedesse alla tutela dei suoi interessi ereditari;
-il professionista, dopo avergli consigliato di introdurre un procedimento per sequestro giudiziario o conservativo dell’immobile , aveva depositato, presso il Tribunale di Verbania, il relativo ricorso, in vista della proposizione di un’azione diretta a far accertare il carattere simulato del contratto di vendita e a far dichiarare la nullità, per difetto di forma, del contratto dissimulato di donazione, al fine di far rientrare nella (o di ‘ imputare ‘ alla) massa ereditaria il bene oggetto dell’invalido trasferimento;
il Tribunale adìto, rilevato il difetto di legittimazione passiva di NOME COGNOME COGNOMEper mancanza di conclusioni svolte nei suoi confronti), aveva dichiarato inammissibile l’istanza di sequestro giudiziario e rigettato quella di sequestro conservativo, avuto riguardo,
in relazione alla prima, alla mancanza del presupposto della controversia sulla proprietà o sul possesso del bene (sul rilievo che la prospettata azione di riduzione non poneva in dubbio la titolarità del bene ma mirava all’acquisi zione del controvalore mediante ricorso al me todo dell’imputazione) e tenuto conto, in ordine alla seconda, dell’omessa deduzione del periculum in mora ;
-in conseguenza di tale rigetto, l’AVV_NOTAIO gli aveva consigliato di instaurare un giudizio « di riduzione e collazione », sottoposto ex lege alla condizione di procedibilità del previo esperimento della mediazione obbligatoria, la quale si era peraltro conclusa con verbale negativo, per mancata corrispondenza tra la proposta ricevuta in sede conciliativa e le maggiori aspettative ingenerate dalle erronee informazioni rese dal professionista, in base alle quali egli si era persuaso di avere diritto ad una quota di legittima di oltre 130.000 Euro;
conclusasi negativamente la mediazione, prima di introdurre il giudizio di riduzione, egli si era rivolto ad un altro avvocato, il quale lo aveva correttamente informato che il diritto spettantegli in ragione della quota di riserva lesa mediante il trasferimento dell’immobile era quantificabile in un importo compreso tra 40.000 e 60.000 Euro;
-revocato il mandato all’AVV_NOTAIO, egli aveva dunque esercitato l’azione di riduzione con l’assistenza del nuovo professionista, ottenendo dal Tribunale di Verbania la declaratoria della simulazione relativa del contratto di vendita del 10 novembre 2004, l’accertamento della lesione della sua quota di legittima nella misura di 46.576,35 Euro, la reintegrazione di essa mediante riduzione della donazione effettuata dai suoi genitori a vantaggio della sorella, NOME COGNOME, e del cognato, NOME COGNOME, e la conseguente condanna di questi ultimi
a corrispondergli la predetta somma di Euro 46.576,35, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo.
Sulla base di queste deduzioni -ed evidenziato altresì che, in relazione al giudizio cautelare di sequestro, aveva sostenuto spese per oltre 8.400 Euro (avendo corrisposto all’AVV_NOTAIO , a titolo di onorari, la somma di 3.000 Euro ed essendogli stato richiesto dalla controparte, a titolo di spese legali, l’importo di oltre 5.400 Euro), mentre, in relazione al fallito procedimento di mediazione, aveva sostenuto spese per oltre 2.300 Euro (avendo pagato all’Organismo di mediazione un compenso di oltre 800 Euro e all’AVV_NOTAIO onorari per 1.500 Euro) –NOME COGNOME domandò, dunque, che, accertata la responsabilità del professionista, quest’ ultimo fosse condannato a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di Euro 10.726,96 (o la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nella resistenza del professionista convenuto, il Tribunale adìto, con sentenza 30 maggio 2022, n. 240, escluso il profilo di inadempimento dedotto con riguardo alle errate informazioni che avrebbero determinato il fallimento dell ‘ esperita mediazione ( sull’assunto che non vi fosse la prova che una diversa informativa avrebbe invece determinato, ‘più probabilmente che non’ , un diverso esito della medesima procedura), ritenne invece sussistente quello dedotto in relazione all’ erronea introduzione del procedimento cautelare.
Rilevò, al riguardo , il primo giudice che l’istanza di sequestro giudiziario era stata proposta in mancanza del fumus boni iuris sia in relazione alla prospettata azione di nullità per vizio di forma della donazione dissimulata (da reputarsi invece valida, non essendo
soggetta la vendita mista a donazione alla forma vincolante stabilita per la donazione pura , che prevede, oltre l’atto pubblico, la presenza di testimoni), sia in relazione alla (non prospettata) azione di riduzione (non applicandosi il principio della quota legittima in natura in relazione alle donazioni indirette); osservò, inoltre, il Tribunale che la richiesta di sequestro giudiziario fosse manchevole anche del presupposto del periculum in mora , avuto riguardo alla funzione del provvedimento invocato quale strumento di prevenzione degli atti di disposizione materiale del bene, mentre contro gli atti dispostivi giuridicamente vincolanti la funzione cautelare sarebbe garantita dalla trascrizione della domanda.
Quan to all’istanza di sequestro conservativo, es sa era stata proposta in termini talmente generici da rendere impossibile la valutazione giudiziale circa la sussistenza tanto del fumus quanto del periculum , dovendosi tener conto, con specifico riguardo a quest’ultimo, che non erano stati dedotti né elementi volti a dimostrare l’ incapacità patrimoniale del debitore rispetto all’entità del credito né elementi volti ad evidenziare il compimento di atti di depauperamento del patrimonio.
Ritenuto, dunque, il carattere colposo della condotta professionale dell’AVV_NOTAIO in relazione al primo profilo di inadempimento imputatogli, il Tribunale di Verbania lo condannò a risarcire a NOME COGNOME il danno che ne era conseguito, liquidato nella somma di Euro 8.420,29, oltre interessi e rivalutazione.
La decisione del Tribunale verbanese è stata riformata dalla Corte d’appello di Torino, la quale , con sentenza 26 ottobre 2023, n. 1004 , in accoglimento dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME, ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da NOME COGNOME.
La Corte territoriale -rilevata la formazione del giudicato sulla statuizione diretta ad escludere il profilo di inadempimento professionale dedotto in relazione alle errate informazioni rese in occasione del procedimento di mediazione: statuizione non impugnata incidentalmente da NOME COGNOME -, con riguardo al diverso profilo concernente la (reputata) indebita introduzione del procedimento cautelare, ha svolto, per quanto rileva, le seguenti considerazioni:
Isebbene il gravame proposto da NOME COGNOME non fosse esteso alle argomentazioni con cui il primo giudice aveva giudicato colposa la condotta professionale tenuta in relazione al richiesto sequestro conservativo , tuttavia l’accertamento della sua responsabilità professionale in relazione a tale profilo restava irrilevante, avuto riguardo alla circostanza che la relativa istanza era stata proposta « solamente in via alternativa (e, sostanzialmente, subordinata) » a quella di sequestro giudiziario, rispetto alla quale doveva invece escludersi la colpa professionale reputata sussistente dal primo giudice;
IIinvero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avuto riguardo alle allegazioni contenute nel ricorso cautelare proposto dall’AVV_NOTAIO (in cui l’atto di trasferimento immobiliare posto in essere dai genitori del sig. COGNOME, stante la differenza tra il valore di mercato del bene -nonché quello dichiarato ai fini fiscali -e il prezzo vile pagato dai compratori, era stato espressamente qualificato come donazione indiretta, con prevalenza dell’ animus donandi e con conseguente applicabilità, in base al principio dell’ assorbimento, della disciplina della donazione e dei relativi vincoli di forma) e considerata altresì la natura della prospettata azione di merito (quale azione di accertamento della simulazione della vendita e della nullità, per difetto
di forma, del contratto dissimulato di donazione, funzionale « ad imputare e/o far rientrare nella massa ereditaria i beni immobili di cui all’atto notarile »), dovevano reputarsi sussistenti, in chiave di allegazione, i presupposti dell’invocato provvedimento di sequestro;
IIIda un lato, infatti, vi sarebbe « controversia sulla proprietà », ai sensi dell’art. 670 n. 1 cod. proc. civ., non solo in caso di esperimento delle tipiche azioni petitorie o possessorie, ma anche nel caso in cui l’azione esercitata postuli o implichi una statuizione sulla proprietà o sulla restituzione di una cosa da al tri detenuta, come nell’ipotesi di declaratoria di nullità di un atto di trasferimento immobiliare; dall’a ltro lato, sebbene per la giurisprudenza prevalente il negotium mixtum cum donatione sarebbe soggetto, quanto alla foma, alla disciplina prescritta per il contratto adottato dalle parti, tuttavia resisterebbe una autorevole opinione dottrinale, sposata talora anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui invece la disciplina della forma dell’atto dovrebbe seguire il criterio della prevalenza, sicché la forma solenne stabilita per la donazione pura dovrebbe ritenersi applicabile qualora -come nella fattispecie -l’ animus donandi (e la conseguente causa di liberalità) risulti prevalente sulla funzione di scambio (e sul conseguente carattere oneroso) del negozio;
IVla circostanza che la strategia processuale dell’ AVV_NOTAIO trovasse fondamento in un orientamento -ancorché risalente e minoritario -della giurisprudenza di legittimità, era sufficiente per escluderne la responsabilità professionale a cagione della mancanza del fumus del provvedimento cautelare invocato, in quanto tale responsabilità, ai sensi degli artt. 2236 e 1176, secondo comma, cod. civ., postulerebbe un ‘incuria o un’ ignoranza di disposizioni di legge o,
più in generale, una negligenza od imperizia idonee a compromettere il buon esito del giudizio, non riscontrabili nell’ipotesi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, salva, in tal caso, la prova del dolo o della colpa grave del professionista, nella specie insussistenti;
Verroneo, infine, appariva il giudizio del Tribunale in ordine alla mancanza del periculum in mora , avuto riguardo, per un verso, alla circostanza che il periculum richiesto per la concessione del sequestro giudiziario sarebbe largamente inferiore a quello richiesto per gli altri provvedimenti cautelari (esaurendosi nell ‘ opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene), nonché, per altro verso, al fatto che la possibilità di trascrivere una domanda « suscettibile di prenotare gli effetti di una sentenza sanzionante l’acquisto dei diritti domenicali » su un bene immobile, non sarebbe ostativa all’ accoglimento di un ‘ istanza di sequestro giudiziario del bene medesimo, poiché la finalità del provvedimento (appunto, il conseguimento di misure concernenti la custodia e la gestione del l’immobile ) non sarebbe garantita dalla trascrizione.
Per la cassazione della sentenza della Corte piemontese ricorre NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Risponde con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 cod. civ..
NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per avere escluso la colpa professionale di NOME COGNOME sul rilievo che il sequestro giudiziario da lui richiesto avrebbe potuto essere astrattamente concesso alla luce di un orientamento giurisprudenziale risalente e minoritario.
Evidenziato che, alla stregua della stessa valutazione espressa dal giudice del merito, le questioni giuridiche che il professionista era stato chiamato ad affrontare non erano di particolare difficoltà, sicché l’ affermazione della sua responsabilità non richiedeva l’ accertamento della colpa grave, il ricorrente deduce che la scelta difensiva effettuata dall’AVV_NOTAIO, in funzione della tutela dei suoi diritti ereditari (ovverosia la decisione di proporre un ricorso per sequestro giudiziario o conservativo propedeutico ad un’azione di simulazione relativa e di nullità dell’atto dissimulato) , doveva reputarsi erronea alla luce della giurisprudenza più recente, nonché maggioritaria, e comunque non rappresentava quella più adeguata in relazione alla situazione giuridica soggettiva tutelanda.
La sentenza impugnata avrebbe dunque violato le norme surrichiamate, per non avere considerato che « la diligenza che l’avvocato deve impiegare nell’ espletamento del suo mandato implica necessariamente che sappia scegliere il mezzo difensivo più idoneo alla tutela degli interessi del suo cliente », in conformità al principio per cui la scelta di una determinata strategia processuale da parte del professionista è foriera di responsabilità nei confronti del cliente ove si
palesi pregiudizievole o comunque inadeguata rispetto al risultato perseguito.
1.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
NOME COGNOME deduce che, costituendosi nel giudizio d’ appello, aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità , ex art. 342 cod. proc. civ., del gravame proposto da NOME COGNOME, avendo quest’ultimo omesso di indicare nei motivi di impugnazione le norme asseritamente violate, nonché le parti del ricorso per sequestro giudiziario da cui fossero desumibili i presupposti per il tipo di azione prescelta.
Peraltro, la Corte territoriale non solo non si era pronunciata sul l’ eccezione ma, nel motivare la propria decisione, si era sostituita all’ appellante individuando in sua vece le parti del ricorso cautelare in cui sarebbero stati allegati i presupposti del provvedimento invocato, così violando l’art. 112 cod. proc. civ. sia per omessa pronuncia che per ultra-petizione.
Assume carattere pregiudiziale il secondo motivo, che va pertanto delibato per primo.
Esso è inammissibile, non essendo stato riportato, per quanto rileva, l’atto d’appello e, comunque, sarebbe infondato, stante l’implicito rigetto dell’eccezione ex art. 342 cod. proc. civ..
Il primo motivo, il cui esame è implicato dalla declaratoria di inamissibilità del secondo, è, invece, fondato.
3.a. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’avvocato , i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia
adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente, ovverosia sull’adozione di mezzi difensivi che non solo non risultino pregiudizievoli per il cliente medesimo, ma si rivelino come i più adeguati rispetto al raggiungimento del risultato perseguito. Inoltre, il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente da lui non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata, sia stata tuttavia affermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell ‘ orientamento ermeneutico da cui pur dissente (cfr. Cass. 21/07/2023, n. 21953; Cass. 28/02/2014, n. 4790; v anche Cass. 24/04/2023, n. 10864, non massimata sul punto).
3.b. Nel caso in esame, la Corte di merito non si è attenuta a questi principi.
In primo luogo, nell’esprimere il necessario giudizio di adeguatezza ed idoneità del mezzo difensivo prescelto rispetto al risultato perseguito, ha omesso di considerare il carattere del tutto eccentrico della scelta effettuata (proposizione di un ricorso per sequestro giudiziario o conservativo propedeutico ad un’azione di simulazione relativa della vendita e di nullità, per difetto di forma, della donazione dissimulata) in relazione al rimedio (azione di riduzione: artt. 533 ss. cod. civ.) ordinariamente previsto dall’ordinamento per la reintegrazione della quota di riserva dei legittimari rispetto alle donazioni eccedenti la quota disponibile poste in essere dal de cuius ; rimedio che era stato, poi, pianamente ed efficacemente esperito dal professionista officiato dal sig. COGNOME dopo la revoca del mandato
originariamente conferito all’AVV_NOTAIO, così ponendo si fine al pregiudizievole ritardo nella tutela del diritto del cliente determinato dalla condotta del primo professionista.
In secondo luogo, nel valutare positivamente l’ astratta sussistenza dei presupposti del provvedimento cautelare richiesto, la Corte territoriale ha fatto riferimento ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità risalente e minoritario, pur dando atto della sussistenza di un più recente (e prevalente) orientamento di segno contrario.
In proposito, va rilevato che l’indirizzo richiamato dal giudice d’ appello per giustificare il contegno professionale dell’AVV_NOTAIO (ovverosia, la tesi secondo cui l a disciplina del negotium mixtum cum donatione obbedisce al criterio della prevalenza, nel senso che ricorre la donazione remuneratoria, per la quale è richiesta la forma solenne dell’atto pubblico in presenza di testimoni, prevista per le donazioni tipiche, se risulti la prevalenza dell ‘ animus donandi , laddove si ha, invece, contratto oneroso, per il quale, ai fini del trasferimento di immobili, è sufficiente l ‘ atto scritto, anche non pubblico, allorché il fine della corrispettività si riveli assorbente rispetto a tale animus ) ha trovato riscontro in talune pronunce di questa Corte di legittimità risalenti allo scorso millennio (cfr., tra le più significative, Cass. 13/07/1995, n. 7666 e Cass. 29/05/1999, n. 5265, cui adde , in epoca ancora più risalente, Cass. 28/08/1990, n. 8446 e Cass. 17/03/1981, n. 1545); dall’inizio del nuovo millennio , invece, è prevalso e si è successivamente consolidato, sino ad integrare una situazione di ‘diritto vivente’, il contrario orientamento secondo cui, per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall ‘ art. 782 cod. civ., non è in alcun caso richiesta la forma dell ‘ atto pubblico -e men
che meno la presenza di testimoni ai sensi dell’art.48 della legge n. 89/1913 (legge notarile) -, essendo sufficiente l ‘ osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l ‘ art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità adottati con negozi diversi da quelli previsti dall ‘ art. 769 cod. civ., non richiama l ‘ art. 782 cod. civ., che prescrive l ‘ atto pubblico per la donazione (Cass. 21/01/2000, n. 642; Cass. 29/03/2001, n. 4623; Cass. 19/09/2003, n. 13863; Cass. 16/03/2004, n. 5333; Cass. 7/06/2006, n.13337; Cass. 30/01/2007, n. 1955; Cass. 2/09/2009, n. 19099; Cass. 3/11/2009, n. 23297; Cass. 17/11/2010, n. 23215; Cass. 5/06/2013, n. 14197; di recente, cfr. Cass. 2/07/2024, n. 18098, non mass.).
3.c. Erroneamente , pertanto, la Corte d’ appello ha fondato il giudizio di merito di irresponsabilità de ll’AVV_NOTAIO sul rilievo della sussistenza, nella fattispecie, di questioni giuridiche ‘opinabili’ , dal momento che, al contrario, la scelta del professionista, lungi dal trovare fondamento in una tra le interpretazioni alternative parimenti plausibili, era stata basata su una soluzione giuridica definitivamente superata dalla giurisprudenza di legittimità e opposta a quella da tempo consolidatasi, sicché egli, non tenendo conto della incompatibilità del mezzo difensivo adottato con la regola di diritto vivente formatasi da quasi due decenni, aveva inopinatamente posto in essere una strategia processuale verosimilmente destinata a produrre, per il proprio assistito, le conseguenze sfavorevoli derivanti dal prevalso orientamento ermeneutico, contrario a quello posto a fondamento del provvedimento invocato.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla Corte d’ appello
di Torino, in diversa composizione, la quale rinnoverà la delibazione della domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME in confronto di NOME COGNOME e riformulerà il giudizio di merito sulla sussistenza o meno della responsabilità professionale ascritta a quest’ultimo , attenendosi ai principi sopra enunciati.
La Corte territoriale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso e accoglie il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME