Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2191 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2191 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6692/2023 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domiciliazione legale ex lege
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 1257/2022, pubblicata il 16/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare instaurata nei confronti di NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Lecce, in data
9/03/2010, la società RAGIONE_SOCIALE si aggiudicava per € 276.000,00 un fondo di proprietà dell’esecutato, sito in agro di Lecce e riportato nel N.C.T., alla partita 25645, fg. 243, p.lla 1.
Nell’ordinanza di vendita, il G.E. fissava in 90 giorni dall’aggiudicazione il termine ultimo per il versamento da parte dell’aggiudicatario RAGIONE_SOCIALE del saldo di aggiudicazione; termine che, quindi, sarebbe venuto a scadenza improrogabile in data 7/06/2010.
In data 25/05/2010, COGNOME NOME, figlia di COGNOME NOME, (indicata, alle pagg. 3-4 del ricorso, come ‘ NOME ‘) presentava ricorso ex art. 568 c.p.c. per la revoca della suindicata aggiudicazione provvisoria, deducendo l’esiguità dell’aggiudicazione rispetto al c.d. ” giusto prezzo “.
A sostegno dell’indicato ricorso la COGNOME proponeva una base d’asta di € 500.000,00, che garantiva mediante il deposito di assegni circolari per € 250.000,00.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, il G.E., con provvedimento del 9/07/2010, rigettava l’istanza della COGNOME e dichiarava la regolarità dell’aggiudicazione sul presupposto che il bene oggetto dell’incanto risultava ampiamente stimato.
Nel medesimo provvedimento del 9/07/2010, il G.E. fissava il nuovo termine del 31/07/2010, affinché l’aggiudicatario RAGIONE_SOCIALE versasse il saldo dell’aggiudicazione.
In seguito a ciò, il COGNOME, in data 28/07/2010, depositava opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., denunciando il mancato versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, del saldo dell’aggiudicazione entro l’iniziale perentorio termine del 7/06/2010 e la conseguente l’illegittimità del termine prorogato sino al 31/07/2010 dal G.E. nel decreto del 9/07/2010.
Il G.E. rigettava l’opposizione, rilevando che il termine originariamente fissato per il pagamento del prezzo era stato ‘ sospeso sine die ‘.
Con ulteriore provvedimento del 28/07/2010 era emesso decreto di trasferimento immobiliare in favore della società RAGIONE_SOCIALE sul duplice presupposto che l’importo di € 76.000,00 era già stato versato mentre la restante parte di € 200.000,00 sarebbe stata pagata in seguito alla concessione di un mutuo.
Con ricorso del 3/08/2010, il COGNOME depositava nuova opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Il G.E. rigettava le istanze di sospensione dell’esecuzione e concedeva termine sino al 31/12/2010 per l’introduzione del giudizio di merito.
Con reclamo del 6/11/2010, il COGNOME chiedeva la revoca dell’ordinanza e la sospensione della procedura esecutiva.
Con provvedimento del 25/01/2011 il Tribunale di Lecce rigettava il reclamo.
COGNOME, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, instaurava, quindi, innanzi al Tribunale di Lecce due giudizi per il merito delle opposizioni agli atti esecutivi, i quali venivano riuniti e definiti con sentenza n. 1812/2012, che rigettava le domande attoree.
In data 27/11/2012 il COGNOME conferiva, allora, incarico all’AVV_NOTAIO di proporre ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Lecce.
Il ricorso per cassazione era, tuttavia, notificato solo in data 11/02/2013, ovvero oltre i sei mesi dal deposito dell’impugnata pronuncia del Tribunale di Lecce e, con sentenza n. 24010/2014 ( rectius , n. 24041/2014) del 15/10/2014, la Suprema Corte ne dichiarava l’inammissibilità per tardività, non operando, nella fattispecie, la sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla l. n. 742 del 1969, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 6.200,00, oltre accessori, da corrispondere in favore di ognuna delle parti resistenti.
Il COGNOME introduceva, quindi, un giudizio nei confronti dell’AVV_NOTAIO, affinché ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità professionale per la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, chiedendone altresì la condanna al pagamento della somma di € 1.300.000,00 ovvero della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa.
Con la sentenza n. 2394/2020, il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Interposto appello da parte del COGNOME, la Corte territoriale, con la sentenza n. 1257/2022 del 16/12/2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’AVV_NOTAIO alla restituzione in favore di NOME COGNOME della somma di € 2.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo; condannava, altresì, l’AVV_NOTAIO al pagamento di 1/5 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con compensazione nel resto.
Avverso detta sentenza il COGNOME propone ricorso affidato a tre motivi. Il ricorso è resistito da controricorso proposto dall’AVV_NOTAIO e da RAGIONE_SOCIALE
Le parti, ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE, hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, osservato che il ricorrente, nell’epigrafe e nelle conclusioni del ricorso, ha precisato di esperire il rimedio ‘ per la cassazione nonché per la revocazione quale motivo di impugnazione della Sentenza n. 1257/2022 del 16.12.2022 ‘.
Occorre evidenziare che la ‘ revocazione ‘ della sentenza della Corte d’ appello non può essere chiesta al Giudice della legittimità, in quanto, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., essa va proposta ‘ davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ‘.
Va, poi, ulteriormente osservato che RAGIONE_SOCIALE non ha depositato la procura notarile relativa ai poteri rappresentativi del soggetto che si è costituito per suo conto.
Trova, dunque, applicazione al caso di specie il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui ‘ In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (e/o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto ‘ (cfr., ex multis , Sez. VI-3, ordinanza n. 35026 del 29/11/2022, non massimata; Cass. Sez. 5, ordinanza, n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237-01).
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio in persona del suo procuratore ad negotia , AVV_NOTAIO, senza, tuttavia, produrre la procura speciale, autenticata dal notaio, con la quale gli sarebbero stati conferiti i poteri di rappresentanza.
Ne deriva, pertanto, che il controricorso di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. in relazione agli artt. 7, 8 e 12 del codice deontologico forense pro tempore vigente, dell’art. 38 del codice deontologico forense pro tempore vigente -violazione e falsa applicazione dei precedenti di legittimità in riferimento alla valutazione prognostica dell’esito del giudizio in cui sia incorso l’inadempimento dell’avvocato violazione e falsa applicazione
dell’art. 587 c.p.c. in materia di omesso versamento del saldo di aggiudicazione -il tutto anche in relazione all’art. 360 c omma 1, n. 3 c.p.c.’
In particolare, il ricorrente censura la sentenza della Corte d’ appello nella parte in cui ha concluso, che ‘… assorbita ogni altra questione o argomentazione, deve ritenersi che le critiche esposte nel ricorso per cassazione non fossero idonee, in base ad un giudizio prognostico, a far prefigurare, per di più con un elevato grado di probabilità, un esito di esso favorevole al COGNOME ‘ (cfr. pag. 14 della sentenza).
Il ricorrente si duole, in particolare, che la Corte d’ appello, ‘ con una nuova ed ulteriore interpretazione degli atti processuali originari ‘ , avrebbe ricondotto l’implicita sospensione dell’originario processo esecutivo (da cui sarebbe derivato il mancato pagamento, nei termini, del prezzo di aggiudicazione da parte di RAGIONE_SOCIALE) all ‘ ordinanza con cui, in calce al ricorso ex art. 568 c.p.c. di COGNOME (o COGNOME NOME, il Giudice dell’esecuzione aveva disposto la mera comparizione delle parti all’udienza del 7 /07/2010.
Ebbene, secondo il ricorrente, la sentenza della Corte territoriale, sarebbe, perciò, censurabile sotto il profilo della violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre che sotto il profilo della sua intrinseca contraddittorietà.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ‘ errore risultante da atti e documenti di causa in relazione all’art. 395 comma 1, n. 4 c.p.c. ed in relazione all’art. 360 c omma 1, n. 5 c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente rappresentato il contenuto di alcuni documenti in atti e su tale rappresentazione erronea basato la propria decisione che risulta formulata con motivazione apparente ed obiettivamente incomprensibile in violazione dell’art. 132 c omma 2, n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l’ art 118 disp. att. c.p.c. ‘ .
Il ricorrente assume che la sentenza della Corte d’ appello sarebbe il frutto di un ‘ evidente errore ‘ rispetto ai documenti depositati in corso di causa.
Secondo il ricorrente, il ragionamento seguito dalla Corte salentina poggerebbe su un ‘ dato documentale inesistente ‘ ovvero che, a seguito del ricorso di COGNOME NOME COGNOME NOME, il Giudice dell’esecuzione a vrebbe sospeso la procedura e, quindi, il termine di pagamento del saldo di aggiudicazione.
Ad avviso del ricorrente parrebbe, dunque, evidente l’errore commesso dal la Corte d’Appello nel ritenere sussistente la sospensione del procedimento di esecuzione, sebbene di tale sospensione non vi fosse traccia in nessuno degli atti giurisdizionali esaminati; la stessa motivazione addotta dalla Corte sarebbe, perciò, anomala, se non addirittura incomprensibile, nella sua evoluzione argomentativa e certamente apparente.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso è denunciata la ‘ violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto espressi in sede di legittimità per avere la corte d’appello omesso esperimento dell’attività istruttoria consistente in una c .t.u. come unica forma di istruzione della causa, con motivazione perplessa ed apparente anche in violazione dell’art. 115 c.p.c. e fondata su una erronea prospettazione di presunti fatti notori anche in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. ‘ .
Secondo il ricorrente, la Corte salentina non avrebbe adeguatamente motivato la scelta di non ammettere la C.T.U., se non attraverso un ragionamento basato su circostanze fattuali che non sarebbero state oggetto di specifica discussione tra le parti, ‘ frutto per di più di errate o quanto meno discutibili convinzioni personali tacciate per fatti notori ‘.
In particolare, il ricorrente contesta la correttezza dell’affermazione della Corte territoriale che aveva ritenuto ‘ in contrasto con la notoria crisi del mercato immobiliare conseguita alla crisi finanziaria del
2008 ‘ la stima dei cespiti staggiti, contenuta in una perizia giurata prodotta dal ricorrente.
Piuttosto, secondo il ricorrente, la Corte d’ appello di Lecce avrebbe dovuto tener conto delle risultanze d ell’RAGIONE_SOCIALE , che dimostrerebbero un aumento intorno al 20% dei valori del mercato immobiliare, perfettamente in linea con le conclusioni assunte nelle perizie depositate in atti.
Infine, il ricorrente si duole che, con riferimento alla condanna alle spese legali subita dal COGNOME in sede di cassazione, la motivazione della Corte d’ appello sarebbe ‘ quanto meno anodina, superficiale e priva di chiarezza ‘ ed aggiunge, al riguardo, che si trattava di una domanda ‘ risarcitoria ‘ e non ‘ restitutoria ‘ .
Il primo ed il terzo motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati in quanto logicamente connessi.
Invero, la sentenza della Corte territoriale di rigetto della domanda di risarcimento del danno ‘ da perdita di chance ‘ poggia su due distinte e autonome ‘ rationes decidendi ‘, ciascuna delle quali idonea a sorreggere la decisione impugnata.
La prima delle due ‘ rationes decidendi ‘ è indicata a pag. 12 della sentenza impugnata: ‘ In definitiva, non vi sono elementi idonei e sufficienti a far ipotizzare con ragionevole grado di probabilità che l’immobile sarebbe stato stimato in misura maggiore di quanto avvenuto nella procedura esecutiva definitasi con l’aggiudicazione a RAGIONE_SOCIALE che vi sarebbero stati partecipanti alla nuova asta disposti a pagare una somma più alta di quella effettivamente versata con il trasferimento a sopra detta società. Tanto basterebbe, rivestendo carattere assorbente, a rigettare la pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali, in tesi provocati dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione ‘ .
La seconda ‘ ratio decidendi ‘ può essere individuata a pag. 14 della sentenza impugnata, dove si legge: ‘ deve ritenersi che le critiche
esposte nel ricorso per cassazione non fossero idonee, in base ad un giudizio prognostico, a far prefigurare, per di più con elevato grado di probabilità, un esito favorevole al COGNOME.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso aggrediscono rispettivamente la seconda e la prima delle ‘ rationes decidendi ‘.
E’ preliminare l’esame del terzo motivo.
4.1. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
Anzitutto, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito -relativa alla stima del cespite e all’eventuale partecipazione alla nuova asta di soggetti disposti ad offrire una somma più alta di quella effettivamente versata – è una valutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizio che ha ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente (da ultimo, Sez. 3 ordinanza n. 30392 del 18/11/2025, non massimata, ma si veda anche Sez. 3, ordinanza n. 21045 del 27/07/2024, Rv. 671828-01).
Il motivo è vieppiù inammissibile ove si consideri che intenderebbe sovvertire la valutazione della Corte territoriale, addirittura facendo riferimento ad un documento, incorporato nel ricorso (pag. 26), estratto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari, che neppure si deduce essere stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio.
Quanto alle doglianze circa la mancata ammissione della C.T.U., anche di recente la RAGIONE_SOCIALE.C. ha ribadito che essa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora -come, appunto, nella fattispecie in esame – la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una
indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Sez. 3, ordinanza n. 8498 del 31/03/2025, Rv. 674241-02). Ulteriore profilo di inammissibilità deve ravvisarsi nella parte in cui la parte ricorrente contesta la valutazione espressa dalla Corte territoriale sulla base della ‘ notoria crisi del mercato immobiliare conseguita alla crisi finanziaria del 2008 ‘.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione un’inesatta nozione del notorio stesso, (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo), e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto a indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda; peraltro, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, la non veridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione (Sez. 3, ordinanza n. 4182 del 15/02/2024, Rv. 670109-01; Sez. 6-3, ordinanza n. 13715 del 22/05/2019, Rv. 654219-01)
Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c.
Per costante giurisprudenza di questa S.C., ‘ in tema di ricorso per cassazione, la censura relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base del proprio convincimento prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ‘ ( ex multis , Sez. 2, sentenza n. 15096 del
5/6/2025, non massimata; Sez. 1, n. 6774 del l’ 1/03/2022, Rv. 664106-02).
Il terzo motivo non si limita, però, ad aggredire la prima delle sopra indicate ‘ rationes decidendi ‘, in quanto contiene anche delle censure rivolte a quel capo della sentenza nel quale non è stata riconosciuta la posta risarcitoria consistita nelle spese legali, liquidate all’esito del giudizio di cassazione, definito con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ebbene, anche sotto questo profilo, il motivo è inammissibile perché aspecifico.
Sul punto si osserva che non è specificamente censurata la statuizione della Corte territoriale secondo cui ‘ trattandosi di una domanda di rimborso, il COGNOME, specie a fronte delle specifica contestazione avversaria, avrebbe dovuto provare l’effettivo pagamento delle ridette somme, prova che è del tutto mancata non avendo l’appellante neppure offerto di dimostrare l’avvenuto versamento ‘ (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).
Al riguardo varrà, anzitutto, osservare che il ricorrente si limita a dedurre che ‘ la domanda proposta dal Sig. COGNOME era una domanda risarcitoria e non certo una domanda restitutoria ‘ (pag. 28 del ricorso), senza, tuttavia, precisare in quale atto processuale del giudizio di primo grado fosse stata formulata tale domanda di risarcimento del danno e in quale atto processuale del giudizio di appello tale domanda fosse stata riproposta.
Inoltre, la censura non si confronta con la ‘ ratio decidendi ‘ della pronuncia impugnata che, dopo aver qualificato la domanda come ‘ domanda di rimborso ‘, l’ha rigettata per difetto di prova dei relativi esborsi.
Dall’inammissibilità del terzo motivo discende l’inammissibilità anche del primo motivo di ricorso.
Invero, una volta rimasta infruttuosamente contestata, per quanto si è fin qui detto, la prima delle due rationes decidendi sopra indicate,
già da sola idonea a giustificare la pronuncia adottata della Corte distrettuale, il primo motivo di ricorso diviene, perciò solo, inammissibile, posto che, ove anche si rivelasse fondato, investirebbe solo l ‘altra autonoma ratio su cui si fonda la sentenza in esame, ma ne resterebbe salva, comunque, la prima, già sufficiente, di per sé, a giustificare quella pronuncia (Sez. 3, ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188-01).
Il secondo motivo è, invece, in parte inammissibile ed in parte infondato.
E’ i nammissibile nella parte in cui si deduce l’errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., che , come già detto, in base all’art. 398 c.p.c., non può essere prospettato in questa sede.
E’ i nfondato nella parte in cui si deduce la violazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., in quanto l’aver considerat o che la procedura esecutiva era stata ‘ sospesa ‘ non integra il denunziato vizio di legittimità, ma è, piuttosto, il frutto di un’attività interpretativa della Corte relativa a i provvedimenti del G.E.
La motivazione si pone ben al di sopra del minimo costituzionale, avendo la Corte territoriale spiegato – in particolare, con riguardo alla questione della scadenza del termine ex art. 587 c.p.c. – che ‘ Non è sostenibile che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto procedere comunque al deposito del saldo, pur nelle more delle determinazioni adottate del giudice dell’esecuzione in ordine al ricorso presentato da NOME COGNOME, il quale si inserì nel regolare svolgimento della procedura di aggiudicazione, fisiologicamente costituita da vendita/aggiudicazione/versamento del saldo del prezzo/decreto di trasferimento, come scandita dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 1812/2012 ‘ (pag. 14 della sentenza impugnata).
6. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’AVV_NOTAIO in € 12.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali.
Nulla sulle spese va disposto in favore di RAGIONE_SOCIALE, stante l’inammissibilità del controricorso per le ragioni di cui al precedente paragrafo 2 (Sez. 5, ordinanza n. 21105 del 24/08/2018, Rv. 649941-01).
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in € 200,00 ed oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 4/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME