Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 13317/2020 R.G. proposto da:
NOME, difensore di sé medesimo;
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 59/2020 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 14/02/2020;
-ricorrente –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME nel 2009 conveniva davanti al Tribunale di Sassari l’AVV_NOTAIO affinché, accertato il suo inadempimento professionale, fosse condannato a risarcirgli danni; tale inadempimento sarebbe consistito nel difetto di assistenza in un procedimento esecutivo dal COGNOME intrapreso nei confronti di due suoi debitori, così da non farne dichiarare l’estinzione e disporne la cancellazione quando il suo credito sarebbe stato estinto da un terzo – tale COGNOME, che aveva acquistato l’immobile pignorato -, per cui sarebbero intervenuti successivamente altri creditori che quindi il COGNOME avrebbe dovuto pagare per liberare l’immobile . Conseguentemente il COGNOME avrebbe dovuto versar e al COGNOME quanto pagato, in tal modo subendo il danno.
COGNOME si costituiva, resistendo e opponendo che il COGNOME aveva agito senza avvertirlo quanto alla scrittura del 6 maggio 1993 con cui egli si sarebbe impegnato nei confronti del COGNOME alla cancellazione del pignoramento.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto a risarcire l’attore nella misura di € 50.535, oltre interessi e spese di lite.
NOME‘ COGNOME presentava appello e otteneva dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la totale riforma della sentenza di primo grado, ritenendo il giudice di secondo grado che non era provato che il COGNOME avesse informato l’COGNOME del l’obbligazione alla cancellazione del pignoramento assunta nel 1993 e che era irrilevante che l’COGNOME avesse ammesso di averlo saputo nel novembre 1994, quando il COGNOME gli aveva saldato le sue spettanze, perché già nel gennaio 1994 la Banca RAGIONE_SOCIALE era intervenuta nel processo esecutivo; pertanto la corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria.
Il COGNOME proponeva ricorso per cassazione; questa Corte, con sentenza n. 20159/2017 lo accoglieva parzialmente. In sostanza, il giudice di legittimità
escludeva che sussistesse responsabilità dell’COGNOME tra il maggio 1993 e quando erano state saldate le sue spettanze professionali nel novembre 1994, cassando con rinvio alla corte territoriale perché si verificasse in fatto se l’intervento dei creditori dopo il novembre del 1994 (in realtà 1993) aveva aumentato l’importo che il COGNOME COGNOME versare al COGNOME liberare l’immobile e se tale aumento poteva evita rsi con la condotta diligente dell’COGNOME per ottenere l’estinzione del processo esecutivo.
La Corte d’appello, con sentenza n. 59/2020, ha ritenuto responsabile l’NOME, non avendo egli provato di avere informato il cliente, quando ‘al momento dell’incontro con il COGNOME per il saldo … era stato edotto dei fatti sopravvenuti’ – cioè il pagamento del credito tramite un terzo , ‘della necessità di estinguere la procedura esecutiva e cancellare il pignoramento’ per i rischi derivabili dal suo mantenimento; ha pertanto condannato l’NOME, ‘in accoglimento dell’appello proposto da COGNOME NOME in riassunzione’, a pagare al COGNOME il danno nella misura di € 19.234,63 oltre accessori.
NOME‘COGNOME , difendendosi da sé, ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difeso con controricorso il COGNOME.
Considerato che:
L’avviso a mezzo pec della presente adunanza camerale risulta essere stato diretto ad un indirizzo non valido, dal momento che nell’atto di ricevimento si rinviene la seguente attestazione: ‘il messaggio è stato rifiutato dal sistema’. Alla luce dell’esito, così conformato, della comunicazione suddetta , ritiene questo collegio che ricorrano i presupposti per rinviare a nuovo ruolo l’adunanza camerale, disponendo una nuova comunicazione ad NOME COGNOME COGNOME a mezzo di ufficiale giudiziario.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la comunicazione al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario della data dell’adunanza camerale in cui sarà inserita .
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2023