Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4062 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1621/2021 proposto da:
COGNOME, difeso in proprio;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 494/2020 AVV_NOTAIOa CORTE D’APPELLO DI ANCONA depositata il 20/05/2020;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 20/05/2020, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado -accertato l’inadempimento AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME ai propri obblighi professionali di difensore di NOME COGNOME (nella specie consistito nella redazione di un ricorso per cassazione ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione in ragione AVV_NOTAIOa mancata formulazione dei quesiti di diritto imposti dalla legge processuale) -ha condannato l’COGNOME alla restituzione, in favore AVV_NOTAIOo COGNOME, AVV_NOTAIOe somme da quest’ultimo anticipatamente corrisposti a titolo di compenso professionale, contestualmente rigettando la domanda di risarcimento dei danni avanzata dallo COGNOME;
a fondamento AVV_NOTAIOa decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente ritenuto inescusabile l’inadempimento professionale ascritto all’COGNOME (con la conseguente fondatezza AVV_NOTAIOa domanda di restituzione dei compensi anticipatamente corrisposti dallo COGNOME), nonché l’infondatezza AVV_NOTAIOa domanda risarcitoria avanzata dallo COGNOME nei confronti AVV_NOTAIOa controparte, ritenendo che l’attore non avesse adeguatamente comprovato la concreta sussistenza di alcuna significativa chance di un esito favorevole AVV_NOTAIOa lite qualora l’RAGIONE_SOCIALE avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi professionali;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di tredici motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resiste con due distinti controricorsi alle impugnazioni principale e incidentale;
NOME COGNOME ha depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo del ricorso principale, NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli arti. 342 e 112 c.p.c. (sotto il profilo di cui all’art. 360, 1 c. n. 4 c.p.c.), per essere la corte territoriale incorsa nel vizio di omessa pronuncia con riferimento al motivo di appello concernente la contestata condanna AVV_NOTAIO‘COGNOME alla restituzione, in favore AVV_NOTAIOa controparte, del ‘fondo spese’ effettuato dallo COGNOME al momento del conferimento AVV_NOTAIO‘incarico all’odierno istante;
con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. (sotto il profilo di cui all’art. 360, c. 1 n. 4 c.p.c.), per essere la corte territoriale incorsa nel vizio di omessa pronuncia con riferimento al motivo di appello concernente l’invocata riforma AVV_NOTAIOa sentenza appellata nella parte in cui aveva disatteso la richiesta di rimborso, da parte AVV_NOTAIOa propria compagnia assicuratrice, AVV_NOTAIOe spese e AVV_NOTAIOe competenze dovute dall’RAGIONE_SOCIALE al fine di resistere alle pretese del danneggiato;
entrambi i motivi sono complessivamente infondati;
osserva in primo luogo il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 AVV_NOTAIOa stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve
indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza AVV_NOTAIOe circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o AVV_NOTAIOa controparte;
è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo AVV_NOTAIOa giurisprudenza AVV_NOTAIOe Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione AVV_NOTAIO‘art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento AVV_NOTAIOa sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto AVV_NOTAIOa citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso AVV_NOTAIOe fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti proAVV_NOTAIOo, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv.
605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato proAVV_NOTAIOo nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere AVV_NOTAIOa sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema AVV_NOTAIO‘allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU COGNOME e altri c. RAGIONE_SOCIALE del 28 ottobre 2021 – non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno AVV_NOTAIOe censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 01);
con particolare riguardo all’ipotesi AVV_NOTAIOa deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni AVV_NOTAIOa sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/RAGIONE_SOCIALE), secondo criteri di
sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione AVV_NOTAIOa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica AVV_NOTAIOa Corte ed il diritto di accesso AVV_NOTAIOa parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 – 01);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente principale con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso -nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi con riferimento al motivo di appello concernente la contestata condanna AVV_NOTAIO‘COGNOME alla restituzione, in favore AVV_NOTAIOa controparte, del ‘fondo spese’ effettuato dallo COGNOME al momento del conferimento AVV_NOTAIO‘incarico all’odierno istante, nonché con riferimento al motivo di appello concernente l’invocata riforma AVV_NOTAIOa sentenza appellata nella parte in cui aveva disatteso la richiesta di rimborso, da parte AVV_NOTAIOa propria compagnia assicuratrice, AVV_NOTAIOe spese e AVV_NOTAIOe competenze dovute dall’RAGIONE_SOCIALE al fine di resistere alle pretese del danneggiato -ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo all’atto di appello, attraverso il quale si assume che la sentenza di primo grado sarebbe stata censurata sotto profili diversi da quelli concretamente considerati dal giudice di secondo grado), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza AVV_NOTAIOe censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
varrà peraltro considerare come, secondo il consolidato insegnamento AVV_NOTAIOa giurisprudenza di questa Corte è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023, Rv. 667614 -01; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01).
nella specie, il ricorrente si è limitato a denunciare in questa sede la mancata pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, senza reiterare quelle stesse censure che lo stesso ricorrente pure ha riproAVV_NOTAIOo come rivolte avverso la sentenza di primo grado;
ciò posto, in presenza di una decisione implicita (attraverso la quale la corte d’appello ha confermato il carattere doveroso AVV_NOTAIOa restituzione degli anticipi versati dallo RAGIONE_SOCIALE in considerazione AVV_NOTAIO‘inadempimento AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO , e confermato il rigetto AVV_NOTAIOa richiesta di rimborso, da parte AVV_NOTAIOa propria compagnia assicuratrice, AVV_NOTAIOe spese e AVV_NOTAIOe competenze dovute dall’RAGIONE_SOCIALE al fine di resistere alle pretese del
danneggiato), la deAVV_NOTAIOa violazione AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c. deve ritenersi insussistente;
con il terzo motivo, il ricorrente principale si duole AVV_NOTAIOa nullità AVV_NOTAIOa sentenza impugnata per omessa motivazione ex art. 132 c.p.c. (sotto il profilo di cui al n. 4 AVV_NOTAIO‘art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione totalmente inadeguata e incongrua con riferimento ai motivi di appello concernenti: 1) la contestata condanna AVV_NOTAIO‘COGNOME alla restituzione, in favore AVV_NOTAIOa controparte, del ‘fondo spese’ effettuato dallo COGNOME al momento del conferimento AVV_NOTAIO‘incarico all’odierno istante, nonché 2) l’invocata riforma AVV_NOTAIOa sentenza appellata nella parte in cui aveva disatteso la richiesta di rimborso, da parte AVV_NOTAIOa propria compagnia assicuratrice, AVV_NOTAIOe spese e AVV_NOTAIOe competenze dovute dall’RAGIONE_SOCIALE al fine di resistere alle pretese del danneggiato, limitandosi ad affermare apoditticamente come l’appellante avesse proAVV_NOTAIOo un unico motivo d’appello consistente nella contestazione del capo AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado che aveva accolto la richiesta di restituzione AVV_NOTAIOe somme quale compenso professionale;
il motivo è inammissibile;
osserva in primo luogo il Collegio come l’invocazione avanzata dal ricorrente con la censura in esame, vòlta a prospettare un confronto critico tra la motivazione del provvedimento impugnato e i motivi d ‘ appello asseritamente proposti dall’odierno ricorrente principale, avrebbe preliminarmente imposto un adeguato assolvimento degli oneri di allegazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. (con particolare riguardo all’allegazione AVV_NOTAIO‘atto d’appello nel suo testo integrale); condizione che, non essendo stata rispettata (cfr. quanto precedentemente argomentato con riguardo ai primi due motivi di
ricorso), impedisce lo stesso scrutinio nel merito AVV_NOTAIOa censura in esame;
varrà peraltro evidenziare, in ogni caso, come l’intera strutturazione del motivo qui in considerazione pretenda di evocare la violazione AVV_NOTAIO‘art. 132 n. 4 c.p.c. -e dunque il difetto di motivazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata -in modo inammissibile, pretendendo di desumere tale violazione dal confronto tra la motivazione del provvedimento impugnato e i contenuti AVV_NOTAIO‘atto di appello e, dunque, attraverso il riscontro AVV_NOTAIO‘adeguatezza AVV_NOTAIOa motivazione rispetto ad elementi tratti aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato;
si tratta di una modalità di censura del vizio concernente la violazione AVV_NOTAIO‘art. 132 n. 4 c.p.c. certamente non consentita, dovendo ritenersi che, al fine di denunciare la violazione di detta norma, è indispensabile prospettare l’ emersione AVV_NOTAIO‘illogicità o AVV_NOTAIO‘incompletezza del discorso giustificativo elaborato nel provvedimento impugnato nel quadro AVV_NOTAIOo stesso testo motivazionale, in modo da evidenziare l ‘ impossibilità AVV_NOTAIOa ricostruzione AVV_NOTAIO‘ iter logico-giuridico seguito dal giudice a quo per giungere alla decisione contestata;
con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 91 c.p.c. sulle spese di lite (sotto il profilo di cui all’art. 360. n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato l’odierno ricorrente al rimborso, in favore di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe spese del giudizio, in assenza di alcuna posizione di soccombenza AVV_NOTAIOo stesso nei confronti di detta compagnia;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come lo stesso odierno ricorrente principale abbia affermato, nei precedenti primi due motivi di ricorso, di aver espressamente invocato, in sede di appello, la modificazione AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disatteso la domanda proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di essere manlevato di quanto dovuto in favore AVV_NOTAIOo COGNOME per resistere alle relative pretese;
ciò posto, è agevole constatare l’infondatezza del motivo in esame, pretendendo il ricorrente principale che il giudice di legittimità accerti l’inesistenza di alcuna propria soccombenza nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, da un lato, senza allegare l’atto di appello (in ipotesi privo di alcuna pretesa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE) e, dall’altro, senza considerare l’implicita conferma AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello su tale aspetto AVV_NOTAIOa soccombenza AVV_NOTAIO‘COGNOME (v. pag. 5 in nota e pag. 6 del ricorso incidentale, in cui emerge come il giudice di primo grado avesse ritenuto come fatto incontestato l’inoperatività AVV_NOTAIOa polizza con riguardo alla domanda di ripetizione del compenso formulata dallo COGNOME e l’espresso rigetto, contenuto nel dispositivo AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado, di ogni altra domanda, ivi compresa quella di manleva avanzata dall’COGNOME) ;
con i primi tre motivi del ricorso incidentale, NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2236 e 2056 c.c. (art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., nel caso di responsabilità professionale c.d. definitiva, ai fini AVV_NOTAIO‘accertamento e AVV_NOTAIOa determinazione del danno da perdita di chances ; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., anche in relazione agli artt. 360, 383 e (allora vigente) 366bis c.p.c. (art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.), nel giudizio di causalità ai fini AVV_NOTAIO‘accertamento e AVV_NOTAIOa
determinazione del danno da perdita di chances ; 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c. (art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.), nel giudizio di causalità ai fini AVV_NOTAIO‘accertamento e AVV_NOTAIOa determinazione del danno da perdita di chances , per avere la corte territoriale erroneamente trascurato che l’errore professionale addebitato alla controparte (la proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile) costituì la fonte ultima del danno denunciato dallo COGNOME, avendo tale errore di per sé proAVV_NOTAIOo la conseguenza di rendere del tutto inutile l’attività professionale spesa, con la conseguenza che, all’esito AVV_NOTAIO‘auspicato accoglimento del ricorso per cassazione (ove ammissibilmente proposto), l’odierno ricorrente incidentale avrebbe potuto beneficiare AVV_NOTAIOe istanze di autotutela già avanzate ovvero accedere a una transazione AVV_NOTAIOa lite fiscale, con l’evidente perdita di tali chances favorevoli da ritenersi nella specie comprovate con assoluta certezza;
sotto altro profilo, il ricorrente incidentale denuncia l’erroneità AVV_NOTAIOa decisione impugnata nella parte ha illegittimamente distolto il proprio esame dalla prognosi di esito favorevole del giudizio di legittimità soffermandosi, al contrario, sul pregresso giudizio di merito (tributario), al quale l’COGNOME era rimasto totalmente estraneo, da ultimo, lo COGNOME si duole AVV_NOTAIO‘erroneità AVV_NOTAIOa sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la comprovabilità AVV_NOTAIOa perdita di chances sulla base di un giudizio probabilistico di natura anche indiziaria, nella specie in alcun modo precluso al giudice civile come erroneamente affermato dai giudici di merito;
tutti e tre i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
la corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ribadito come lo COGNOME non avesse fornito la prova che, ove il ricorso
per cassazione nel giudizio tributario fosse stato ritenuto ammissibile, il ricorrente avrebbe ottenuto ragione nel merito del ricorso (con la conseguente mancata dimostrazione del danno da perdita di chances );
infatti, nel corso dei primi due gradi del giudizio tributario di merito, è emerso come lo COGNOME non avesse comprovato il ricorso AVV_NOTAIOe premesse in fatto indispensabili al fine di ottenere la rivendicata esenzione dal pagamento AVV_NOTAIO‘Irap, e ciò perché entrambe le Commissioni tributarie avevano positivamente accertato come lo COGNOME disponesse di fatto di una struttura organizzativa autonoma per la produzione di reddito tassabile;
ciò premesso, quand ‘ anche il ricorso per cassazione fosse stato ritenuto ammissibile, sarebbe stato impossibile, in sede di legittimità (per la natura stessa del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione), che lo COGNOME fornisse la prova di quelle stesse circostanze di fatto AVV_NOTAIOe quali non era riuscito a fornire la dimostrazione nel corso dei due gradi di giudizio di merito;
da qui il fallimento AVV_NOTAIOa prova del ricorso di probabilità significative di successo in Cassazione e, conseguentemente, del danno;
le questioni deAVV_NOTAIOe con i tre motivi in esame, mentre, da un lato, esprimono l’effettiva mancata comprensione, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIOa ratio AVV_NOTAIOa decisione impugnata -non assumendo alcuna rilevanza, a fronte AVV_NOTAIOa motivazione di questa, la considerazione: 1) di un danno immediatamente provocato dal solo fatto in sé AVV_NOTAIOa dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione (che individuerebbe unicamente un inammissibile danno in re ipsa ); 2) AVV_NOTAIOe chances perdute di definire la lite transattivamente in sede di rinvio (non considerabili in assenza di chances di vittoria in sede di legittimità); 3) AVV_NOTAIOa pretesa inutilità del richiamo alle fasi di merito (che, al contrario, è servito ad attestare la definitiva chiusura di ogni
ulteriore possibilità, per l’interessato, di fornire la prova dei presupposti di fatto del proprio diritto rivendicato e, dunque, AVV_NOTAIO‘assenza di apprezzabili chances di vittoria in Cassazione); 4) AVV_NOTAIOa possibilità di provare la perdita AVV_NOTAIOa chance anche in termini probabilistici e indiziari (avendo i giudici del merito fondato il proprio giudizio proprio su tali premesse probabilistico-indiziarie) -dall’altro, si risolvono (a dispetto AVV_NOTAIOa formale denuncia di plurime violazione di legge) in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e AVV_NOTAIOe prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente incidentale si duole AVV_NOTAIOa nullità AVV_NOTAIOa sentenza per vizio di ultrapetizione (art. 360 co 1 n. 4 c.p.c.), con violazione dei principi di cui all’art. 112 c.p.c., nonché, in subordine, per omesso esame di un punto decisivo AVV_NOTAIOa controversia, oggetto di contraddittorio tra le parti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente posto ad oggetto AVV_NOTAIOa propria decisione il preteso inadempimento AVV_NOTAIO‘COGNOME in relazione ai due gradi del giudizio di merito del processo tributario, là dove l’unica grave responsabilità del professionista convenuto consisté nell’aver proposto un ricorso per cassazione inammissibile, finendo col ampliare il tema di indagine all’esame di un aspetto mai devoluto alla corte territoriale in contrasto con i vincoli imposti dall’articolo 112 c.p.c.;
in via subordinata, il ricorrente incidentale si duole AVV_NOTAIO‘omesso esame, da parte AVV_NOTAIOa corte territoriale, AVV_NOTAIOa circostanza per cui l’esame AVV_NOTAIOa responsabilità del professionista non era mai stata esteso alla valutazione dei due giudizi tributari di merito, essendo stato viceversa circoscritto all’accertamento AVV_NOTAIOa perdita AVV_NOTAIOa chances connessa alla proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame ancora una volta senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno AVV_NOTAIOa decisione assunta;
sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, AVV_NOTAIOa o AVV_NOTAIOe ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica AVV_NOTAIOa decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione AVV_NOTAIOe ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento AVV_NOTAIOo scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un ‘ non motivo ‘ , è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);
nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda AVV_NOTAIO‘odierno istante sul presupposto del l’indispensabilità del richiamo alle fasi relative al merito tributario, allo scopo di attestare la definitiva chiusura di ogni ulteriore possibilità, per l’interessato, di fornire la prova dei presupposti di fatto del diritto rivendicato e, dunque, di ogni
possibilità concreta di fornire la prova di apprezzabili chances di vittoria in Cassazione (e, dunque, di concrete conseguenze dannose effettivamente riconducibili al comportamento AVV_NOTAIOa controparte), le odierne censure del ricorrente incidentale, nel riproporre le questioni poste a oggetto AVV_NOTAIOe doglianze in esame, dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità AVV_NOTAIOe censure per le specifiche ragioni in precedenza indicate;
con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, il ricorrente incidentale si duole AVV_NOTAIOa nullità AVV_NOTAIOa sentenza per vizio di infrapetizione (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), con violazione dei principi di cui all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su tutti i motivi di appello, nonché AVV_NOTAIOa nullità AVV_NOTAIOa sentenza per vizio di motivazione assente e/o apparente (art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.), con violazione AVV_NOTAIO‘art. 132 c.p.c., con riferimento all’esame del motivo subordinato AVV_NOTAIO‘appello incidentale; in via subordinata, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), nel giudizio di causalità ai fini AVV_NOTAIO‘accertamento e AVV_NOTAIOa determinazione del danno da perdita di chances , per avere la corte territoriale totalmente omesso di esaminare i motivi di appello proposti dallo COGNOME con riguardo alla richiesta condanna AVV_NOTAIOa controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali (già disattesa dal giudice di primo grado), e per aver omesso di decidere sulla chiesta ammissione AVV_NOTAIOe istanze istruttorie (anch’esse già disattese dal primo giudice) volte a fornire la prova AVV_NOTAIOa perdita AVV_NOTAIOe chances per cui era stato originariamente rivendicato il risarcimento;
da ultimo, il ricorrente si duole del carattere meramente apparente AVV_NOTAIOa motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento del
rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dallo COGNOME, nonché, in via subordinata, AVV_NOTAIOa violazione, da parte del giudice d’appello, dei principi che sovrintendono alla responsabilità contrattuale del professionista convenuto, con particolare riguardo all’indebita limitazione AVV_NOTAIO‘ambito risarcitorio alla sola perdita di chances ;
tutti e tre i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono complessivamente infondati;
osserva il Collegio come le censure avanzate dal ricorrente incidentale con riguardo alle pretese mancate pronunce del giudice d’appello risultino contraddette dall’avvenuto rigetto integrale AVV_NOTAIO‘appello incidentale, nel cui ambito devono ritenersi ricomprese tutte le ulteriori questioni riproposte in sede di gravame e ritenute assorbite (cfr. pag. 8 AVV_NOTAIOa sentenza d’appello): da qui il carattere implicito del rigetto anche AVV_NOTAIOa domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale;
quanto alla pretesa erroneità di tale rigetto, ferma l’assoluta genericità AVV_NOTAIOe censure sul punto avanzate dal ricorrente incidentale (peraltro neppure assistito da un adeguato assolvimento degli oneri di allegazione, attesa l’assoluta genericità AVV_NOTAIOe stesse conclusioni avanzate in appello sul punto: cfr. pag. 34 del ricorso incidentale), varrà attribuire valenza dirimente alla circostanza consistente nell’assoluta mancanza di alcuna deduzione sulla natura o la concreta identità AVV_NOTAIOe conseguenze dannose che sarebbero derivate dall’illecito AVV_NOTAIO‘COGNOME, essendosi lo COGNOME totalmente sottratto al dovere di individuare in termini concreti quali specifiche conseguenze dannose, rilevanti sul piano non patrimoniale, sarebbero in ipotesi derivate dal contestato inadempimento professionale AVV_NOTAIOa controparte, con l’inevitabile conclusione AVV_NOTAIO‘irriducibile genericità del motivo di censura avanzato sul punto;
parimenti priva di fondamento deve ritenersi la censura concernente la pretesa omessa pronuncia in ordine alla chiesta ammissione AVV_NOTAIOe istanze istruttorie volte, in ipotesi, a comprovare la perdita di chances originariamente denunciata, avuto riguardo all’implicito rigetto di tale istanze, siccome evidentemente incompatibili con le ragioni di decisioni complessivamente desumibili dalla sentenza d’appello e, conseguentemente, irrilevanti ai fini del decidere;
al riguardo, è appena il caso di considerare come il giudice d’appello abbia espressamente chiarito come, con la chiusura del giudizio di merito tributario (determinatasi con l’emissione AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOa Commissione tributaria regionale di secondo grado), la prova AVV_NOTAIOe circostanze di fatto legittimanti il rimborso AVV_NOTAIOe imposte asseritamente non dovute dallo COGNOME non avrebbe più potuta essere fornita, neppure in sede di legittimità, con la conseguente irrilevanza AVV_NOTAIO‘ammissione AVV_NOTAIOe richiamate istanze istruttorie ai fini AVV_NOTAIOa prova AVV_NOTAIOa perdita di chances favorevoli in caso di corretto adempimento, da parte AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOe proprie obbligazioni professionali;
tali considerazioni valgono a rendere del tutto irrilevanti le ulteriori censure avanzate in via subordinata dal ricorrente incidentale (con particolare riguardo al preteso carattere apparente AVV_NOTAIOa motivazione posta dalla corte territoriale a fondamento del rigetto AVV_NOTAIOe ulteriori domande AVV_NOTAIOo COGNOME o alla violazione dei principi in materia di inadempimento professionale), dovendo ritenersi pienamente comprensibili (alla luce del complessivo iter argomentativo AVV_NOTAIOa motivazione elaborata) le ragioni che hanno conAVV_NOTAIOo il giudice d’appello a confermare il rigetto AVV_NOTAIOe domande risarcitorie AVV_NOTAIOo COGNOME, e dovendo giudicarsi irriducibilmente generica la deAVV_NOTAIOa violazione, da parte AVV_NOTAIOa corte d’appello, dei principi in materia di inadempimento professionale, atteso, da un lato, l’avvenuto corretto
riscontro, da parte del giudice a quo , AVV_NOTAIO‘inadempimento professionale AVV_NOTAIO‘COGNOME (salvo il rilievo, sul piano meramente probatorio, AVV_NOTAIOa carente offerta istruttoria del danneggiato ai fini del risarcimento dei danni dallo stesso rivendicati) e, dall’altro, l’arbitrarietà AVV_NOTAIO‘affermata limitazione (indebitamente ascritta al giudice d’appello) AVV_NOTAIO‘ambito risarcitorio alla sola risarcibilità AVV_NOTAIOa chances , avuto riguardo alla già riscontrata sottrazione del ricorrente incidentale agli obblighi di allegazione argomentativa concernente le eventuali ulteriori conseguenze dannose in ipotesi subite per effetto AVV_NOTAIO‘altrui inadempimento professionale;
con il nono e il decimo motivo, il ricorrente incidentale si duole AVV_NOTAIOa nullità AVV_NOTAIOa sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), con violazione dei principi di cui all’art. 132 c.p.c., con riferimento all’esame degli elementi in fatto e in diritto oggetto AVV_NOTAIO‘appello incidentale, ovvero, in subordine, per omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di contraddittorio tra le parti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.) con riferimento alla documentazione e alle allegazioni AVV_NOTAIOo COGNOME, in ordine alla perdita di chance , per avere la corte territoriale dettato una motivazione del tutto inadeguata e incongrua con riferimento all’esame AVV_NOTAIOe deduzioni e AVV_NOTAIOe eccezioni (documentalmente supportate) poste a sostegno del domandato risarcimento AVV_NOTAIOa perdita di chances subita per effetto AVV_NOTAIO‘altrui inadempimento professionale, ovvero per avere il giudice d’appello comunque omesso di valutare il complesso dei fatti storici allegati e comprovati dallo COGNOME così come analiticamente richiamati in ricorso;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
osserva il Collegio come, anche in relazione alle censure in esame, il ricorrente dimostri di non aver compreso la ratio AVV_NOTAIOa decisione impugnata, nella specie fondata sull’elementare considerazione secondo cui, chiusa l’istruttoria nella fase di merito del giudizio tributario, l’eventuale ammissibilità del successivo ricorso per cassazione proposto attraverso il AVV_NOTAIO non avrebbe sortito alcun risultato positivo, avuto riguardo all’impossibilità di fornire, in sede di legittimità, la prova di quegli stessi fatti non provati in sede di merito;
le censure in esame, nella misura in cui tornano a denunciare l’insufficienza AVV_NOTAIO‘argomentazione motivazionale dettata dal giudice d’appello o la mancata considerazione AVV_NOTAIOe prove AVV_NOTAIOa perdita di chances (segnatamente con riguardo all’esame di tutte le prove fornite dallo COGNOME in ordine all’effettiva sussistenza del proprio diritto al rimborso fiscale rivendicato), non confrontandosi con l’autentico contenuto AVV_NOTAIOa decisione di appello (e dunque non comprendendo la ratio AVV_NOTAIOa decisione impugnata), devono ritenersi inammissibili;
con l’undicesimo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 2697 c.c. e AVV_NOTAIO‘art. 113 c.p.c. c.c. nonché degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2056 c.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 2, co 1 e 3, co 1 lett. c) D.Lgs. 446/1997, art. 1 L. 204/1985 e artt. 1, 7 e ss. D.Lgs. 546/1992, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che lo COGNOME non potesse più comprovare, nel corso del presente giudizio, la sua non imponibilità Irap per gli anni 1998-2001 (avendo egli dovuto piuttosto provare tali circostanze nel corso dei giudizi di merito relativi al processo contenzioso tributario), e per avere il giudice d’appello altrettanto erroneamente ritenuto incombente in capo allo COGNOME l’onere di comprovare l’avvenuta dimostrazione del proprio
diritto nel giudizio tributario, ponendosi in contrasto con i parametri normativi specificamente richiamati in ricorso, e pervenendo, in tal modo, all’applicazione di un’indebita inversione tra le parti dei rispettivi oneri probatori;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, anche in relazione alla censura in esame, il ricorrente incidentale, nell’insistere sul proprio diritto a provare in questa sede (o di ‘non dover provare di aver provato’) il proprio diritto al rimborso fiscale, dimostra di non aver colto la ratio AVV_NOTAIOa decisione impugnata, nella specie identificata da ll’attestata impossibilità, dinanzi alla Corte di cassazione in sede tributaria (ove l’COGNOME avesse proposto un ricorso ammissibile), di comprovare il proprio diritto e, dunque, nell’impossibilità , in quella sede di legittimità, di ottenere un risultato positivo, con la conseguente insussistenza di alcuna chance di risultato favorevole in caso di corretto adempimento degli obblighi professionali AVV_NOTAIO‘COGNOME;
da qui l’assoluta irrilevanza AVV_NOTAIOa dimostrazione, in questa sede, del proprio diritto al rimborso fiscale rivendicato, avendo lo COGNOME trascurato di fornire la prova di tale diritto nella sede tributaria di merito, e non potendo in ogni caso pretendere di dimostrarlo, attraverso il RAGIONE_SOCIALE , in sede di legittimità;
ne deriva l’inammissibilità AVV_NOTAIOa censura per non aver colto la ratio decidendi posta a fondamento AVV_NOTAIOa sentenza impugnata;
con il dodicesimo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione agli artt. 1176, 1218, 1223, 2236 e 2056 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), nell’applicazione del giudizio di causalità tra responsabilità-evento di danno-conseguenze dannose, per avere la corte territoriale
erroneamente omesso di applicare, nella ricostruzione del nesso di causalità tra l’attività professionale AVV_NOTAIO‘COGNOME e l’evento di danno denunciato, il principio AVV_NOTAIOa preponderanza AVV_NOTAIO‘evidenza, o del ‘più probabile che non’;
il motivo è infondato;
la corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ribadito come lo COGNOME non avesse fornito la prova che, ove il ricorso per cassazione nel giudizio tributario fosse stato ritenuto ammissibile, lo stesso avrebbe ottenuto ragione nel merito del ricorso (e dunque non avesse fornito la prova del danno da perdita di chances ); infatti, nel corso dei primi due gradi del giudizio tributario di merito, è emerso come lo COGNOME non avesse comprovato il ricorso AVV_NOTAIOe premesse in fatto indispensabili al fine di ottenere la rivendicata esenzione dal pagamento AVV_NOTAIO‘Irap, e ciò perché entrambe le Commissioni tributarie avevano positivamente accertato come lo COGNOME disponesse di una struttura organizzativa autonoma per la produzione di reddito tassabile;
ciò posto, quand’anche il ricorso per cassazione fosse stato ammissibile, sarebbe stato impossibile, in sede di legittimità (per la natura stessa del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione), che lo COGNOME fornisse la prova di quelle stesse circostanze di fatto AVV_NOTAIOe quali non era riuscito a fornire la dimostrazione neppure nel corso dei due gradi di giudizio di merito;
da qui il fallimento AVV_NOTAIOa prova del ricorso di probabilità significative di successo in Cassazione e, conseguentemente, del danno;
le questioni deAVV_NOTAIOe con il motivo in esame appaiono dunque totalmente prive di fondamento, avendo la corte territoriale piuttosto evidenziato la certezza AVV_NOTAIO‘impossibilità di un esito favorevole
AVV_NOTAIO‘eventuale ricorso per cassazione, ove fosse stato proposto in modo ammissibile;
la censura in esame confonde, dunque, la prova AVV_NOTAIOa perdita AVV_NOTAIOa chance (che avrebbe dovuto essere fornita con l’eventuale dimostrazione di un possibile esito positivo del ricorso per cassazione ove proposto in modo ammissibile) con la prova del proprio diritto al rimborso fiscale, che, viceversa, del tutto correttamente la corte d’appello ha ritenuto non destinato ad essere provato in questa sede;
con il tredicesimo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., con riferimento: a) alla condanna AVV_NOTAIOo COGNOME alle spese di causa in favore di RAGIONE_SOCIALE (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), anche in relazione all’omesso esame di un fatto oggetto di contraddittorio tra le parti, con riferimento all’iniziativa AVV_NOTAIOa chiamata in causa del terzo, al contegno processuale AVV_NOTAIOe parti ed alla soccombenza del chiamante in causa (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.); b) alla condanna in solido in favore di RAGIONE_SOCIALE (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato lo COGNOME al rimborso AVV_NOTAIOe spese del giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE, non avendo il giudice d’appello considerato la mancata proposizione, da parte AVV_NOTAIOo COGNOME, di alcuna domanda nei confronti di detta compagnia assicuratrice, siccome chiamata in causa dal solo COGNOME sulla base di una garanzia ‘impropria’ del tutto priva di fondamento, e per avere la corte territoriale omesso di valorizzare l’infondatezza AVV_NOTAIOa domanda di garanzia proposta dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti AVV_NOTAIOa propria compagnia assicurativa anche ai fini di un’eventuale compensazione (totale o parziale) AVV_NOTAIOe spese processuali tra lo COGNOME e RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è complessivamente infondato;
osserva il Collegio come il dovere AVV_NOTAIOo COGNOME di rimborsare le spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE si giustifichi in ragione del principio di causalità, dovendo nella specie trovare applicazione il consolidato insegnamento AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, in caso di rigetto AVV_NOTAIOa domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico AVV_NOTAIO‘attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso AVV_NOTAIOa causa principale (Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 – 01);
in particolare, là dove la domanda AVV_NOTAIOo COGNOME fosse stata accolta nella sua interezza (ossia là dove l’COGNOME fosse stato condannato al risarcimento del danno connesso ai propri inadempimenti professionali), RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto tenere indenne l’COGNOME di quanto da quest’ultimo dovuto al danneggiato, con la conseguente insussistenza di una radicale infondatezza AVV_NOTAIOa domanda di garanzia tale da giustificare la sottrazione AVV_NOTAIO‘originario attore al dovere di rimborsare le spese in favore del terzo chiamato;
del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi la censura concernente la mancata compensazione totale o parziale AVV_NOTAIOe spese processuali, trattandosi di una proposta di rilettura nel merito AVV_NOTAIOa discrezionalità esercitata dal giudice d’appello nella liquidazione AVV_NOTAIOe spese di lite, come tale non prospettabile in sede di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 -01 e successive conformi);
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza di tutte le censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
la reciprocità AVV_NOTAIOa soccombenza giustifica la compensazione integrale AVV_NOTAIOe spese AVV_NOTAIOa lite tra NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali sono, a loro volta, tenuti ciascuno al rimborso, in favore di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOe spese relative al presente giudizio di legittimità;
si dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , AVV_NOTAIO‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Dichiara integralmente compensate tra NOME COGNOME e NOME COGNOME le spese relative al presente giudizio.
Condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME al rimborso ciascuno, in favore di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio, liquidate, per NOME COGNOME, in complessivi euro 2.000,00 e, per NOME COGNOME, in complessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , AVV_NOTAIO‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa Terza Sezione