Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29272 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4303/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e dife so dall’ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 2645/2022 depositata il 28/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025
dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Modena l’AVV_NOTAIO per ottenerne il risarcimento dei danni derivati dalla responsabilità professionale, avendogli conferito mandato per proporre ricorso per cassazione avverso sentenza n. 1669/2008 della Corte d’appello di Bologna (che aveva confermato sentenza n. 1961/2003 del Tribunale di Modena), che era stato dichiarato inammissibile;
il COGNOME si costituiva, resistendo, e otteneva di chiamare RAGIONE_SOCIALE, che pure si costituiva resistendo;
il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 2112/2018;
la COGNOME proponeva appello, cui resistevano il AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE, e che la Corte d’appello di Bologna rigettava con sentenza n. 2645/2022;
ha presentato ricorso la Del COGNOME; si sono difesi con rispettivo controricorso il AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE; tutte le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2236 e 1176 c.c.;
1.1 a d avviso della ricorrente, la Corte d’appello ‘si dedica unicamente ad analizzare la prognosi di risultato’ del giudizio di
legittimità avviato dalla COGNOME ‘a ministero dell’AVV_NOTAIO‘ qualora il ricorso non fosse stato inammissibile, nulla invece rile vando sul ‘fatto che si trattasse di un errore grossolano’ del COGNOME, da cui sarebbero derivate l’inammissibilità e la conseguente condanna della COGNOME alla rifusione delle spese processuali, e che rientrerebbe nella colpa grave, fonte di responsabilità ai sensi dell’articolo 2236 c.c.; se l’errore non vi fosse stato, la ricorrente non si sarebbe trovata condannata ‘alle spese per inammissibilità del ricorso’ ; sussisterebbe pertanto la violazione degli articoli 1176 e 2236 c.c.;
1.2 tuttavia, anche in riferimento al principio per cui, per il risarcimento dei danni derivati dalla responsabilità professionale, va verificato ‘solo il probabile esito del giudizio’, la ricorrente invoca uno specifico arresto massimato, Cass. 15717/2010, il quale insegna che, pure in relazione alle c.d. cause perse, ‘l’attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa’ al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente, se non altro eccependo per eventuali errori sostanziali e processuali della controparte;
i n particolare, l’arresto richiamato afferma che ‘il difensore può non accettare una causa per la quale prevede già dall’inizio la soccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che trattasi di <>’, poiché così espone il cliente ‘all’incremento del pregiudizio iniziale’ almeno per le spese cui va incontro per la propria difesa e per quella di controparte;
nel caso in esame, una condotta dil igente dell’avvocato avrebbe potuto limitare il pregiudizio subito dalla ricorrente ‘quanto meno’ sotto il profilo della condanna a rifondere le spese di lite a controparte;
2.1 Cass. sez. 3, 2 luglio 2010 n. 15717, che era stata evocata anche nel primo motivo d’appello, reputa proprio che ‘il difensore
può non accettare una causa alla quale prevede già dall’inizio la soccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che trattasi di <>, senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio cliente’ ; pertanto, ‘ in caso di assoluta inerzia del difensore viene, conseguentemente, a configurarsi la sua responsabilità professionale, avendo comunque esposto il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui lo stesso va incontro, per la propria difesa e per quella della parte avversa’ ;
più recentemente, Cass. sez.3, ord. 22 novembre 2018 n. 30169 dichiara che, ‘ in relazione ad una causa che presenti un’elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l’incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali … per la propria difesa e per quella di controparte ‘ ;
2.2 al richiamo di siffatta giurisprudenza di questa Suprema Corte da parte dell’attuale ricorrente il giudice d’appello non si è per nulla rapportato (sentenza, pagina 5s.), limitandosi alla valutazione della possibilità o meno della COGNOME di vincere la controversia nella quale il professionista la difendeva;
ritiene tuttavia il Collegio che sia opportuno rinviare la causa in pubblica udienza, per approfondire il contenuto dell’attività diligente che l’avvocato deve fornire all’assistito anche nel caso in cui ne assuma la difesa allorquando la causa sia già orientata in evidenza verso una probabile sconfitta dell’assistito stesso, e dunque per ben determinare se possa in una siffatta ipotesi la condotta del difensore, qualora appunto non qualificabile diligente,
causare una specifica lesione al diritto difensivo del suo cliente con conseguente configurabilità di diritto risarcitorio in capo a quest’ultimo ;
a ll’esito di questo vaglio, naturalmente, saranno esaminati pure gli ulteriori motivi del ricorso, se ne ricorreranno i presupposti.
P.Q.M.
rimette la causa in pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME