Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3508 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8488-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
Contributi previdenza
R.G.N. 8488/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– intimati – avverso la sentenza n. 545/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/09/2018 R.G.N. 17/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_SOCIALE e notificato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cui è succeduta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e avente ad oggetto i contributi omessi relativamente alla dipendente NOME COGNOME, chiamata a lavorare presso il bar dalla legale rappresentante dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che il rapporto lavorativo non intercorresse con l’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.38 c.c., bensì con COGNOME NOME.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
S ono rimasti intimate COGNOME NOME e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.38 c.c. per non avere la Corte d’appello considerato che COGNOME NOME aveva assunto la lavoratrice in qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, e che la prestazione lavorativa si era svolta presso il bar utilizzato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per carenza d’interesse , avanzata dalla controricorrente. Poiché la Corte d’appello ha dichiarato assorbito l’esame della ratio decidendi posta a fondamento della sentenza di primo grado, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non era tenuto a proporre un motivo di ricorso ex art.360 c.p.c. sulla questione assorbita, che può di nuovo essere riproposta in sede di giudizio di rinvio ex art.346 c.p.c.
Tanto premesso, il motivo è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che, riguardo all’attività negoziale nel caso di specie la conclusione di un contratto di lavoro subordinato -la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE e quella, solidale, dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, poggia non sulla titolarità formale del potere rappresentativo dell’RAGIONE_SOCIALE, bensì sulla natura
dell’attività concretamente svolta e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori con i terzi (Cass.18188/14, Cass.8752/17, Cass.14465/20). Occorre del resto che il soggetto agisca in nome dell’RAGIONE_SOCIALE, spendendone la ragione sociale e attuando c on l’attività negoziale lo scopo dell’RAGIONE_SOCIALE (Cass.16221/18).
La Corte d’appello non si è attenuta a tali principi, avendo motivato l’esclusione del debito in capo all’RAGIONE_SOCIALE sulla base di argomenti inconferenti, così non operando una corretta sussunzione della fattispecie concreta entro la fattispecie normativa dell’art.38 c.c.
La Corte innanzitutto non ha considerato se COGNOME NOME, chiamando a lavorare COGNOME NOME, non abbia speso, anche per fatti concludenti, il nome dell’RAGIONE_SOCIALE. Nemmeno ha considerato la Corte se la proposta di un rapporto di lavoro da svolgersi come addetta al bar dell’RAGIONE_SOCIALE, frequentato dai soci, sia attività negoziale che non rientri nel perseguimento dello scopo dell’RAGIONE_SOCIALE, di talché debba escludersi che COGNOME abbia agito per conto e nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha invece motivato sul fatto che: a) mancava qualsiasi delibera del Consiglio Direttivo dell’RAGIONE_SOCIALE circa la chiamata e la cessazione del rapporto con la lavoratrice; dato irrilevante, poiché, ai sensi dell’art.38 c.c., l’RAGIONE_SOCIALE rispon de anche in assenza di atti decisionali assunti dai proprio organi gestorii, ma per atti posti in essere da chi abbia agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, quand’anche privo di ruoli gestorii; b) l’RAGIONE_SOCIALE non aveva mai utilizzato somme proprie
per retribuire la lavoratrice; dato anch’esso irrilevante, poiché ciò può dipendere da un inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale ad esempio riteneva di non essere obbligata ai sensi dell’art.38 c.c.; nemmeno è stato accertato che la lavoratrice fu pagata da COGNOME NOME con risorse proprie; c) COGNOME avrebbe ricevuto la notifica di cartelle esattoriali per il debito scaturito dalla posizione COGNOME; dato ancora una volta irrilevante, poiché l’art.38 c.c. afferma la responsabilità non solo dell’as sociazione ma, in solido, anche di chi ha agito in nome e per conto della stessa, non essendo perciò esclusa la presenza di titoli esecutivi verso soggetti diversi (COGNOME e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) per lo stesso debito.
Conclusivamente, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologn a per i conseguenti accertamenti richiesti dalla presente pronuncia, nonché per la determinazione sulle spese del presente giudizio di legittimità.