Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34583 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 34583 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 16769-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché contro
GRUPPO PARLAMENTARE ALLEANZA NAZIONALE SENATO DELLA REPUBBLICA XII LEGISLATURA, GRUPPO PARLAMENTARE ALLEANZA NAZIONALE SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA, GRUPPO PARLAMENTARE ALLEANZA NAZIONALE SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA, GRUPPO PARLAMENTARE ALLEANZA NAZIONALE SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA;
– intimati – avverso la sentenza n. 1163/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2024 R.G.N. 3122/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2025 dal Consigliere Dott. AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega verbale AVV_NOTAIO NOME COGNOME. uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME
COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME esponeva in premessa quanto segue: aveva adito il tribunale di Roma, chiedendo di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, dal 15.11.94 al 30.4.2008, con mansioni di redattore addetto capo stampa fino al 30.4.96 e di addetto stampa redattore negli anni successivi, e di condannare il citato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, in solido, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE succeduto al primo dal 29.4.08, e i presidenti pro tempore succedutisi negli anni suddetti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) nonché i medesimi, anche quali soggetti che avevano agito in nome e per
contro
dei gruppi parlamentari ai sensi dell’art. 38 cod. civ., al pagamento delle differenze retributive; di accertare il demansionamento e il mobbing posti in essere dal 1°.4.06 al 30.4.08 e di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; di annullare il licenziamento intimatogli il 30.4.08, e quello successivo del 30.10.08, con le conseguenti tutele di cui all’art. 18, St. Lav..
Il Tribunale di Roma aveva respinto tutte le domande.
La Corte d’appello di Roma, investita del gravame, aveva respinto l’appello principale di NOME COGNOME e quello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità (Cass. n. 11207 del 2009; n. 12817 del 2014) secondo cui il gruppo RAGIONE_SOCIALE, che ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 cod. civ., si costituisce all’inizio di ogni legislatura e cessa al termine RAGIONE_SOCIALE stessa, residuando unicamente una responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., a carico di colui che agisce in nome e per conto del gruppo RAGIONE_SOCIALE, aveva ritenuto privo di legittimazione passiva il RAGIONE_SOCIALE, citato in giudizio “senza riferimento ai diversi soggetti giuridici succedutisi nel corso delle distinte legislature dal 1994 al 2008”; poi, pur riconoscendo la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE costituitosi il 29.4.2008; aveva respinto le domande di risarcimento dei danni per demansionamento e mobbing , proposte anche nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quali autori di condotte illecite, rilevando che l’istruttoria svolta non aveva fornito adeguato riscontro alle allegazioni di parte appellante e che non vi fossero i presupposti per l’operare del principio di non contestazione; ha escluso che fosse sorto in data 9.5.2008 un rapporto di lavoro subordinato tra l’appellante e il RAGIONE_SOCIALE costituito in seno alla XVI
legislatura, non essendovi stato alcun incontro di volontà tra le parti, ma unicamente un errore di comunicazione al RAGIONE_SOCIALE, prontamente corretto. Aveva quindi escluso che potesse essere intervenuto un licenziamento in data 30.10.08. Impugnata dal COGNOME tale decisione, il Giudice di legittimità, con ordinanza n. 20398/2021, aveva cassato con la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte territoriale, enunciando il seguente principio di diritto: Sussiste la legittimazione passiva dei singoli Gruppi Parlamentari (nel caso di specie presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole Legislature, citati in giudizio in persona dei presidenti pro tempore che si sono succeduti nelle singole Legislature. Tale legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 38 cod.
civ.”.
Alla luce del menzionato principio questa S.C. escludeva che esistesse un unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di gruppi costituiti all’inizio di ogni legislatura e che terminano con il cessare di essa; escludeva inoltre che sussistesse un vincolo successorio tra i diversi Gruppi succedutisi nelle legislature, stante l’ autonoma vita degli stessi, e dunque escludendone la legittimazione in tal senso individuata rispetto alle domande, restando, peraltro, impregiudicata ‘ la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato proposta anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, in persona dei presidenti pro tempore, di volta in volta esistito in coincidenza con le singole legislature’. Con la sentenza attualmente impugnata la corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, accertava la sussistenza dei rapporti di lavoro di natura subordinata del COGNOME con i singoli Gruppi, nonché l’avvenuto svolgimento di mansioni di natura giornalistica, e ciò sino alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato in data 1°.4.2006. Condannava i singoli Gruppi succedutisi nelle legislature interessate al pagamento delle
diverse somme accertate all’esito di CTU contabile, come indicate nella parte dispositiva RAGIONE_SOCIALE decisione.
La corte di merito rigettava, invece, le domande proposte nei confronti dei Presidenti dei Gruppi in questione; in particolare riteneva irrilevante l’ eventuale responsabilità del senatore COGNOME, deceduto nelle more del giudizio, atteso che la sua vedova (NOME COGNOME) aveva rinunciato all’eredità del coniuge con atto notarile del 18.11.2020; quanto al senatore COGNOME, chiamato in causa ai sensi dell’art. 38 c.c., la Corte di rinvio ne riteneva indimostrata la responsabilità personale, in quanto non c’era prova che aves se in concreto gestito in prima persona il rapporto di lavoro con il COGNOME, a tal fine ciò non risultando sufficiente la sottoscrizione, da parte del senatore medesimo dei contratti di collaborazione stipulati prima del contratto di assunzione a tempo indeterminato. In breve, i giudici del rinvio non ritenevano che l ‘ iniziale sottoscrizione di tali contratti di collaborazione fosse in rapporto di diretta causalità con la concreta gestione del rapporto di lavoro successivamente realizzatosi.
Inoltre, la corte d’appello , per quanto ancora di interesse, rigettava la domanda di pagamento del l’indennità di preavviso, essendo ascrivibile l ‘ estinzione dei singoli rapporti di lavoro alla cessazione del RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE singola legislatura.
Con riguardo alla dequalificazione professionale, denunciata dal COGNOME in riferimento al raffronto tra le mansioni giornalistiche svolte sino alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato e quelle svolte in ragione di quest’ultimo, la corte evidenz iava che il COGNOME non poteva pretendere di mantenere le mansioni giornalistiche, perché, una volta intervenuto un nuovo contratto, slegato dai precedenti, nulla impediva un mutamento di inquadramento e mansioni.
Il giudice di rinvio rigettava anche la domanda risarcitoria relativa alle asserite condotte mobbizzanti e vessatorie,
specificando di pronunciarsi solo rispetto a quelle invocate rispetto ai Gruppi e non ai Capi RAGIONE_SOCIALE in proprio, per le quali era intervenuto un giudicato a seguito RAGIONE_SOCIALE citata Cass. n. 20398/2021.
Con riferimento, poi, al licenziamento intimato dal RAGIONE_SOCIALE, la corte di rinvio ravvisava una carenza di interesse in capo all’odierno ricorrente , in quanto diretto al ripristino del rapporto con una organizzazione di tendenza, evidenziando altresì che il licenziamento era intervenuto il 30.4.2008, allorché la XV^ legislatura era già finita con l’ estinzione per legge del RAGIONE_SOCIALE; la vicenda risolutiva era, poi, irrielevante anche alla luce RAGIONE_SOCIALE successiva costituzione, nella XVI legislatura, del nuovo RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
Avverso detta decisione proponeva ricorso NOME COGNOME con dodici motivi cui resistevano con separati controricorsi NOME COGNOME, NOME COGNOME (vedova COGNOMECOGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME che era stato Presidente pro tempore del RAGIONE_SOCIALE per il periodo dal 28.04.06 al 6.04.08.
Erano, poi, depositate memorie successive da ricorrente e controricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si riportano i motivi di ricorso come sintetizzati dal ricorrente: 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 324, 383, 384 e 394 c.p.c. e degli artt. 36, 37 e 38 c.c. in relazione agli artt.2094, 2043, 2059, 2087, 2013 c.c.
Con tale censura si lamenta l’esclusione RAGIONE_SOCIALE responsabilità ex articolo 38 c.c. di coloro che hanno agito in nome per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ovvero i senatori COGNOME, NOME e COGNOME) circa le condotte dequalificanti, vessatorie e mobbizzanti causative di danni alla professionalità e al l’integrità psicofisica del ricorrente: a riguardo, prosegue il motivo, la corte
di merito aveva erroneamente ritenuto che, con la citata Cass. n. 20398/2021, su tali questioni si fosse ormai formato un giudicato negativo.
Il motivo va respinto per l’assorbente rilievo che la sentenza impugnata ha in punto di fatto escluso che i suddetti senatori avessero in concreto agito in nome e per conto del gruppo RAGIONE_SOCIALE. Trattandosi di accertamento di merito, esso non può essere sindacato in sede di legittimità.
2)-Con la seconda censura si deduce la violazione degli artt. 392, 394, 416, 436, c.p.c. per errata valutazione circa la maggiorazione per il lavoro straordinario svolto dal ricorrente in favore del RAGIONE_SOCIALE nella XII, XIII e XIV LEGISLATURA, valutazione basata su documenti tardivamente prodotti dal senatore NOME.
Il motivo va disatteso : premesso che l’onere di allegare e provare l’esatta modalità e consistenza del lavoro straordinario incombe su chi ne chieda l’accertamento , nel caso in esame la corte territoriale (pag. 32 sentenza) ha escluso – con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità – che il lavoratore abbia fornito la prova di siffatta prestazione (al pari del lavoro asseritamente svolto durante ferie e festività); dunque, l’utilizzo del materiale documentale prodotto dalla difesa del senatore NOME ha semplicemente avvalorato la già constatata mancanza di prova del lavoro straordinario.
3)- Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 2118 c.c. 36, 37 e 38 e 2094 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in rapporto all’erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di pagamento all’indennità sostitutiva del periodo di preavviso .
Il motivo è privo di fondamento: l ‘indennità sostitutiva del preavviso trova la propria ratio nell’affidamento sulla durata indeterminata del rapporto di lavoro, mentre nel caso di specie il rapporto era ab origine a tempo determinato perché la sua durata era comunque agganciata a quella RAGIONE_SOCIALE legislatura.
4)- Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 392, 394, 416, 436, c.p.c. , in relazione agli artt. 38, 519 e 2714 c.c nella parte in cui la Corte di Appello di Roma, stante la presenza in atti RAGIONE_SOCIALE rinuncia all’eredità da parte RAGIONE_SOCIALE vedova del senatore COGNOME, ha ritenuto irrilevante vagliare la responsabilità ex articolo 38 c.c. che sarebbe stata astrattamente ascrivibile al suddetto senatore, nonostante che -in realtà -la rinuncia fosse priva di qualsivoglia firma analogica o digitale e di asseverazione di conformità, nonché sprovvista RAGIONE_SOCIALE prova di richiesta di inserimento nel registro delle successioni del Tribunale di Roma e RAGIONE_SOCIALE prova asseverante l’avvenuto inserimento nel medesimo registro.
La censura è inammissibile: premesso che la rinuncia era avvenuta il 18.11.2020, ben prima del ricorso in riassunzione (3.3.2022), con tale motivo oggi il ricorrente prospetta una questione nuova richiedente accertamenti in fatto, mentre per costante giurisprudenza di questa S.C. (v. da ultimo e per tutte, Cass. n. 18018/24), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di temi di indagine nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio.
5)Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 38 c.c. in relazione all’art. 2094 c.c. ed agli artt. 115, 116, 384, 414 e 416 c.p.c.
La corte di appello aveva escluso la responsabilità solidale del senatore NOME COGNOME -per il periodo dal 30.05.2001 al 27.04.2006 con una statuizione ritenuta dal ricorrente
contraria al principio di diritto e al dictum RAGIONE_SOCIALE pronuncia rescindente n. 20398/2021, oltre che agli artt. 38 e 2094 c.c.; ad avviso del ricorrente la decisione sul punto nega rilievo e valore sia ai contratti di collaborazione continuativa recanti la firma del senatore NOME COGNOME, sia alla stabilizzazione RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa decisa dal medesimo senatore. La statuizione sarebbe altresì contraria agli articoli 115, 116, 414 e 416 c.p.c. essendo state disattese le dichiarazioni confessorie rese dal medesimo senatore COGNOME all’atto RAGIONE_SOCIALE propria costituzione nel procedimento di appello r.g. 9402/2011 sia nel corso dell’interrogatorio formale. Allo stesso senatore NOME -che ben sapeva chi fosse il COGNOME – era pertanto da ascriversi un’inequivocabile e reiterata attività negoziale nei confronti del lavoratore e produttiva di determinati obblighi in primis in capo al RAGIONE_SOCIALE e, poi, in capo allo stesso senatore, ex articolo 38 c.c. condebitore e fideiussore.
La Corte di Appello di Roma -prosegue il ricorrente -avrebbe dovuto applicare l’art. 38 c.c. in relazione anche alle caratteristiche del lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c. e avrebbe dovuto condannare il senatore NOME al pagamento delle differenze retributive maturate in favore del COGNOME nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE dal 30.05.2001 al 27.04.2006.
Il motivo è fondato.
L’art. 38 c.c. occupandosi RAGIONE_SOCIALE titolarità delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, chiarisce che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
La responsabilità di cui all’art. 38 c.c. si riferisce all’ attività negoziale posta in essere da colui che agisca in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa e i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità RAGIONE_SOCIALE rappresentanza
dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta in nome e per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi tale responsabilità l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo a tal fine sufficiente il mero ricoprire una carica all’interno dell’ente (Cass. n. 10490/2024; Cass. n. 8752/2017).
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la locuzione normativa <> introduce la responsabilità personale (accanto a quella dell’associazione) di coloro che compiono concrete attività negoziali per conto dell’associazione medesima (cfr. Cass. n. 25650/2018; Cass n. 19486/2009; Cass. n. 5746/20079).
Sulla base di tali principi risulta, dunque, doveroso accertare quali atti siano stati compiuti e se questi rientrino in quelle attività che, compiute in nome e per conto , siano qualificanti per l’associazione al punto da esserle imputabili quali modalità di sua diretta espressione e volontà.
Ebbene, la sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che nella vicenda in esame fossero attività qualificanti per l’associazione svolte in nome e per conto di essa solo le direttive impartite al ricorrente, provenienti dai singoli senatori, appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, a titolo personale, e il pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione, materialmente versata dal senatore COGNOME e non dal responsabile del RAGIONE_SOCIALE, senatore COGNOME.
Al contrario, osserva questa RAGIONE_SOCIALE, le attività qualificanti svolte in nome e per conto d’una associazione sono proprio quelle negoziali e non certo quelle meramente materiali o che si limitino alla mera trasmissione di ordini di servizio.
Ed è innegabile che l’avere il senatore NOME sottoscritto i contratti di co.co.co. costituisca attività propriamente negoziale rientrante nel concetto di attività ( desumibile dall’art. 38 c.c.) svolta in nome e per conto dell’associazione e fonte di obbl igazione diretta di quest’ultima.
È parimenti innegabile che la stipula di quei contratti effettuata dal senatore NOME abbia valenza assorbente e prioritaria rispetto ai successivi meri atti di concreta esecuzione del rapporto contrattuale che da quei contratti era sorto.
In alte parole, sebbene il contratto di lavoro (autonomo o subordinato che sia), quale contratto di durata, lasci ampi margini alle modalità esecutive del rapporto conseguente e che possono evolversi nel tempo, non può essere trascurata la circostanza RAGIONE_SOCIALE responsabilità assunta dal soggetto sottoscrittore del contratto che è all’origine del rapporto. Se, infatti, è condivisibile che nel contesto delle associazioni RAGIONE_SOCIALE riconosciute si debba avere riguardo all’effettività RAGIONE_SOCIALE gestione nei singoli atti oggetto di valutazione, nondimeno uno dei più qualificanti atti di gestione è proprio l’assunzione di un dipendente e la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro (o di collaborazione autonoma), attività altamente qualificante per l’associazione, al punto da vincolarla con molteplicità di obbligazioni verso il dipendente medesimo, anche protratte nel tempo. Già solo tale considerazione, e quindi l’ accertata sussistenza del vincolo obbligatorio permanente nel tempo, dimostra come la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato o autonomo sia direttamente sussumibile nel concetto di attività svolta <> RAGIONE_SOCIALE associazione e sia dunque riferibile, quanto a diretta responsabilità, al sottoscrittore dei contratti medesimi e ciò indipendentemente dalle successive condizioni lavorative che hanno visto il COGNOME eseguire anche direttive provenienti da altri appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ciò è altresì confermato dall ‘ ulteriore circostanza di fatto richiamata dalla corte territoriale, ma poi erroneamente trascurata dei giudici di rinvio, circa la richiesta rivolta al senatore NOME di procedere alla ‘stabilizzazione’ del COGNOME, il che dimostra che, al di là dell’atteggiarsi del rapporto nel corso del tempo, lo stesso era comunque vagliato e gestito, anche successivamente, da colui
che in origine aveva agito in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia dal senatore NOME.
In breve, la sentenza impugnata ha erroneamente trascurato detti rilievi nell’eseguire il giudizio di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta delineata nell’art. 38 c.c ., il che integra il più classico errore denunciabile mediante ricorso per cassazione.
6)Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Con detto motivo ci si duole RAGIONE_SOCIALE mancata motivazione sul rigetto delle domande spiegate dal COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE circa il pagamento delle differenze retributive maturate in forza del doveroso inquadramento dell’odierno ricorrente come redattore ai sensi del CCNL Giornalisti – per il periodo RAGIONE_SOCIALE stessa legislatura, che andava dal 28.04.2006 al 30.04.2008.
Il motivo deve essere disatteso perché non si confronta con l’accertamento compiuto dal giudice del merito (pag. 24 sentenza) circa la sussistenza, dal 2006, di un contratto di lavoro con mere mansioni di segreteria.
7)Con il settimo motivo è dedotta violazione dell’art. 132, comma 2, n.. 4 c.p.c. e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, per il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE responsabilità degli eredi del defunto senatore COGNOME che, in qualità di soggetto agente in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE per la durata, appunto, RAGIONE_SOCIALE stessa legislatura (ossia dal 28.04.2006 al 30.04.2008), era obbligato per le rivendicate differenze retributive derivanti dal maturato diritto all’inquadramento come redattore ai sensi del CCNL Giornalisti. Anche tale motivo è da disattendere poiché, come il precedente, non considera che dall’aprile 2006 la corte territoriale ha escluso, in punto di fatto, che il COGNOME abbia svolto mansioni giornalistiche.
8)-L ‘ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 1427 e 2103 c.c., per avere la corte di merito rigettato le domande
spiegate dal ricorrente circa il danno derivante dall’avvenuta dequalificazione professionale; il medesimo motivo denuncia altresì la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. circa la corretta valutazione delle allegazioni delle parti e delle prove acquisite sul punto.
Il motivo va rigettato: la corte di appello ha accertato che nel 2006 le parti avevano stipulato un contratto a tempo indeterminato, con mere mansioni impiegatizie, rispetto al quale nessuna valenza potevano avere le asserite precedenti mansioni giornalistiche svolte in regime di co.co.co. e in costanza d’un precedente separato rapporto lavorativo, noto essendo che il diritto di mantenere le stesse mansioni (o mansioni equivalenti) non si estende al di là dell’orizzonte temporale del rapporto lavorativo cui dette mansioni ineriscono.
9)-Con il nono e decimo motivo si censura, in sostanza, la valutazione svolta dalla corte territoriale in ordine alle plurime contestazioni circa le mansioni dequalificanti effettuate dal ricorrente, di cui è denunciato l’omesso esame e rispetto alle quali si assume anche la violazione dell’art. 2087 c.c..
Quanto alle prime censure deve rilevarsi che il vizio di omesso esame deve riguardare un ben individuato fatto storico introdotto nel processo e di cui si dimostri la decisività al fine di una differente pronuncia (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016), e non può, invece, essere diretto a censurare l’omessa considerazione di una plural ità di circostanze e/o di argomenti difensivi, poiché in tal modo la doglianza si trasformerebbe in una mera -e inammissibile – sollecitazione affinché il giudice di le gittimità rivaluti nel suo insieme l’intero materiale istruttorio.
Risulta, invece, inconferente l’ulteriore censura circa l’omessa valutazione dei comportamenti dequalificanti e vessatori, in quanto, a monte, esclusi da quel che si è sopra osservato circa l’ assenza d’un diritto a mantenere anche dopo il 2006 le mansioni giornalistiche.
I motivi devono, quindi, essere disattesi.
11)- Con l’ undicesimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 604/1966,degli artt. 7 e 15 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300/1970, dell’ art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 108/1990, degli artt. 36, 37, 1324, 1345, 1418, 2118 e 2119 c.c.., e degli artt. 115, 116 e 414 c.p.c., per avere la Corte di Appello rigettato le domande del COGNOME circa l’impugnativa del licenziamento nell’errone o presupposto che l’estinzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comportasse la cessazione automatica del rapporto di lavoro senza alcuna consegu enza circa l’avvenuta impugnativa del licenziamento e le domande spiegate in tal senso.
Il motivo va disatteso.
Occorre evidenziare che la corte di merito ha rigettato la domanda relativa al licenziamento per diverse ragioni: in primo luogo ha rilevato che l’interesse all’impugnativa del licenziamento consisteva nel ripristino del rapporto, ripristino impossibile , attesa la cessazione RAGIONE_SOCIALE legislatura e l’estinzione ex lege del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cioè RAGIONE_SOCIALE parte datoriale). Ha poi ulteriormente evidenziato che, a fronte RAGIONE_SOCIALE domanda originaria consistente nella richiesta di reintegrazione o, in subordine, riassunzione nel RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, non si era verificato alcun fenomeno successorio, al termine RAGIONE_SOCIALE legislatura tra il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quello del RAGIONE_SOCIALE, e che, pertanto, la tutela richiesta non era concretamente applicabile, con ciò risultando anche infondata la domanda.
Rispetto a tali rationes decidendi , le attuali censure non offrono adeguato contrasto e, comunque, risultano assorbite da quanto sopra evidenziato circa l ‘ inesistenza di fenomeni successori tra i gruppi parlamentari formatisi nell’ambito di differenti legislature, gruppi, peraltro, rinnovatisi anche nella prospettiva politica. Da ultimo deve anche osservarsi che, nel ricorso del COGNOME ( pag. 74), non è nemmeno chiaro come sia stato intimato l’ asserito licenziamento, allorché esso risulterebbe datato in
epoca successiva alla cessazione RAGIONE_SOCIALE legislatura e, dunque, all’ estinzione di ogni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
12)- Con il dodicesimo e ultimo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.c. e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, per aver e il giudice del rinvio omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegata contro gli eredi del defunto senatore COGNOME -responsabile ex articolo 38 c.c. quale soggetto che aveva agito in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE per il periodo dal 28.04.2006 al 30.04.2008.
Il motivo non ha pregio per le stesse ragioni già esposte riguardo alle censure di cui ai nn. 6) 7) e 8).
In conclusione deve accogliersi solo il quinto motivo, con rigetto dei restanti motivi; per l’effetto, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida in conformità ai principi qui enunciati e provveda anche sulle spese concernenti il rapporto processuale tra il ricorrente e il senatore NOME.
In ragione RAGIONE_SOCIALE peculiare complessità RAGIONE_SOCIALE vicenda si compensano le spese riguardo al contenzioso tra il ricorrente e NOME COGNOME (vedova COGNOME) e quelle tra il primo e gli eredi del senatore COGNOME.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla corte di appello di Roma in diversa composizione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e NOME COGNOME (vedova COGNOME) e quelle tra il primo e gli eredi del senatore COGNOME.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025.
La consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME