Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29342 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 29342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2019
, tra
RAGIONE_SOCIALE (P.IV A e Cod. Fisc. P_IVA), in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore delegato legale rappresentante pro tempore, geom. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede in Camisano Vicentino INDIRIZZO), INDIRIZZO, con domicilio eletto in INDIRIZZO Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avv. prof. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, n. di fax NUMERO_TELEFONO e indirizzo PEC EMAIL, che la rappresenta e difende anche in unione con gli avv.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, n. di fax NUMERO_TELEFONO e indirizzo P.E.C. EMAIL) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, numero di fax NUMERO_TELEFONO e indirizzo P.E.C. EMAIL), del Foro di Padova, numeri di fax e indirizzi PEC ove dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento, giusta procura a margine del ricorso.
Ricorrente e Controricorrente
COGNOME NOME , nato a Riva del RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA e residente in INDIRIZZO (33028) C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE -P.E.C.: EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO) del Foro di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (C. F.: CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL, fax: NUMERO_TELEFONO) del Foro di Roma, presso lo studio del quale in INDIRIZZO, INDIRIZZO INDIRIZZO elegge domicilio, dichiarando i procuratori di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche ai suddetti numeri di fax ed indirizzi P.E.C.
Controricorrente e Ricorrente incidentale e
RAGIONE_SOCIALE , con sede in RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO), INDIRIZZO, P.IVA P_IVA, in persona del Sindaco pro tempore Dott. NOME COGNOME, rappresentato, assistito e difeso, in forza di deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Giunta Comunale n. 02 in data 08.01.2020 ed in forza di mandato con procura speciale in calce al controricorso, in via tra loro anche disgiuntiva, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE; P.E.C. EMAIL) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE; P.E.C. EMAIL) del Foro RAGIONE_SOCIALE e dall’ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO Roma, INDIRIZZO, presso il quale dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di legge relative al presente giudizio al numero di Fax NUMERO_TELEFONO ed all’indirizzo P.E.C. EMAIL.
Controricorrente e Ricorrente incidentale
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia n° 2083 depositata il 21 maggio 2019.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del sesto motivo, nei limiti indicati in requisitoria, e del nono motivo del ricorso principale, nonché la reiezione dei ricorsi incidentali, con assorbimento del motivo sulle spese.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE, dopo aver esperito ricorso per accertamento tecnico preventivo, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’appaltatore, RAGIONE_SOCIALE, e il progettista direttore dei lavori, architetto NOME COGNOME, incaricati dei lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALEe passeggiate lungolago, di protezione RAGIONE_SOCIALEa costa e del RAGIONE_SOCIALE fognario, oggetto del contratto stipulato in data 1° marzo 2006, chiedendo al Tribunale di accertare le rispettive inadempienze dei convenuti, di pronunciare la risoluzione dei contratti d’appalto e di prestazione d’opera intellettuale stipulati (rispettivamente) con l’imprenditore ed il professionista, di ridurre il corrispettivo d’appalto e di emettere le conseguenti pronunce restitutorie, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALEa penale contrattualmente stabilita per il ritardo nel completamento dei lavori ed al risarcimento dei danni subiti.
L’appaltatore formulava domanda di manleva nei confronti del professionista, che nel procedimento di istruzione preventiva e nel primo grado era rimasto contumace.
Il primo giudice, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘a.t.p. e RAGIONE_SOCIALEa successiva integrazione resa dall’Ausiliare, accertava i gravi inadempimenti imputabili ai convenuti e risolveva i contratti, condannandoli a restituire le somme ricevute, nonché a risarcire il danno subito dal
RAGIONE_SOCIALE committente, liquidato in euro 93.166,50, pari alle somme pagate a terzi per sistemare e mettere in sicurezza le opere non adeguatamente realizzate.
2 .- Proponevano distinti appelli principali il COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, successivamente riuniti, mentre il RAGIONE_SOCIALE si costituiva dopo la riunione RAGIONE_SOCIALEe due impugnazioni, depositando una comparsa di risposta con appello incidentale.
Riteneva la Corte -giudicando ancora solo in base all’a.t.p. -che gli inadempimenti nei quali erano incorsi il COGNOME e l’appaltatore non fossero così gravi da giustificare la risoluzione dei rispettivi contratti (d’appalto e d’opera professionale), potendo essi, dunque, provocare solo la riduzione del corrispettivo d’appalto nella misura di euro 369.012,00, oltre iva, somma che l’impresa veniva condannata a restituire al RAGIONE_SOCIALE, ferma la condanna al risarcimento del danno di euro 93.166,50, già disposta in primo grado.
Nei rapporti interni tra appaltatore e professionista, la Corte riteneva maggiormente responsabile quest’ultimo e lo condannava a pagare all’impresa euro 221.407,20 ed euro 55.899,90, onde tenerla indenne del 60% RAGIONE_SOCIALEe somme che questa avrebbe dovuto pagare al RAGIONE_SOCIALE a titolo di riduzione del corrispettivo e di risarcimento del danno.
3 .- Ricorre per cassazione l’appaltatore, affidando il gravame a nove mezzi, illustrati da memoria, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ricorre anche il professionista in base a sette motivi, resistiti dal RAGIONE_SOCIALE con ulteriore controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE conclude per l’inammissibilità e comunque per la reiezione di entrambi i ricorsi, formulando, a sua volta, nove motivi di ricorso incidentale, illustrati da memoria, resistiti dal COGNOME con controricorso, nel quale formula preliminarmente eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE locale.
La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo COGNOME deduce ‘ Violazione di legge: artt. 2236 c.c., 112 c.p.c., 132, comma 2, n. 4. c.p.c.: motivazione inesistente – mancanza di corrispondenza tra domanda e pronuncia – artt. 106 e 269 c.p.c. ‘.
RAGIONE_SOCIALE in primo grado aveva domandato in via principale il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda del RAGIONE_SOCIALE; quindi, in primo subordine la condanna separata di ciascuno dei convenuti; in ulteriore subordine, aveva formulato domanda di manleva nei confronti del professionista.
La Corte, invece, avrebbe condannato la sola impresa a pagare direttamente al RAGIONE_SOCIALE le somme da restituire ed il risarcimento del danno ed avrebbe poi accolto parzialmente la manleva nei confronti del COGNOME, senza motivare sul punto.
5 .- Il mezzo è in parte inammissibile, non avendo la ricorrente alcun interesse a proporlo, ed in altra parte infondato.
Preliminarmente deve osservarsi che la sentenza d’appello ha lasciato intatta la condanna solidale emessa in primo grado con la quale impresa e professionista erano stati condannati a pagare al RAGIONE_SOCIALE euro 93.166,50, a titolo di rimborso dei corrispettivi versati a terzi per sistemare e porre in sicurezza le opere non adeguatamente realizzate: sicché la doglianza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente va limitata solo alla somma di euro 369.012,00.
Tanto precisato, è senz’altro vero che in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘impresa e del direttore dei lavori, sussiste una solidarietà passiva, nonostante la diversità dei titoli contrattuali (qui appalto e contratto d’opera intellettuale), in quanto il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel
principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale prevede la solidarietà passiva dei debitori ‘ e il fatto dannoso è imputabile a più persone ‘ ( ex multis : Cass., sez. II, 6 dicembre 2017, n° 29218, resa in fattispecie di appalto privato, ma applicabile anche all’appalto pubblico).
È però pure vero che il soggetto che ha interesse ad ottenere la condanna solidale dei due danneggianti non è l’RAGIONE_SOCIALE, ma il RAGIONE_SOCIALE committente.
Infatti, sebbene la condanna alla restituzione di euro 369.012,00 (oltre iva) sia stata pronunciata solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘impresa, di tale statuizione (che va, in ipotesi, unicamente a danno del RAGIONE_SOCIALE) la RAGIONE_SOCIALE non ha interesse a dolersi, dato che nei rapporti interni essa ha comunque ottenuto la condanna del professionista a rifonderle (nella percentuale di colpa assodata) gli importi che essa dovrà pagare all’RAGIONE_SOCIALE locale committente.
6 .-Col secondo mezzo (‘ Assenza assoluta di motivazione riguardo alla ripartizione del grado di responsabilità RAGIONE_SOCIALEe parti convenute – Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ‘) COGNOME si lamenta, ancora, RAGIONE_SOCIALEa totale assenza di una qualsiasi motivazione riguardo alla ripartizione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità e RAGIONE_SOCIALEa conseguente ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione risarcitoria nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
7 .-Il motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale, esaminando i motivi di appello hinc et inde formulati, ha analiticamente elencato i difetti RAGIONE_SOCIALEe opere eseguite (pagine da 35 a 41 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) ed ha quindi ritenuto, facendo uso del suo potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di quantificare la quota interna di responsabilità in base alla gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa ed all’entità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze che sono derivate dall’illecito.
Nessun difetto di motivazione, dunque, poiché non si è in presenza di una motivazione meramente apparente o illogica (Cass., sez. III, 10 marzo 2025, n° 6385).
8 .-Col terzo (‘ Ancora carenza assoluta di motivazione con riferimento al contrasto tra la motivazione e il dispositivo -violazione di legge: artt. 1292, 1298 e 1299 c.c. ‘) deduce che l’affermata solidarietà avrebbe imposto la condanna in via solidale di entrambi i convenuti, mentre la sentenza avrebbe invece condannato NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intero, salvo il suo regresso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘altro convenuto.
9 .- Il mezzo replica quanto già predicato nel primo motivo ed è pertanto inammissibile per le ragioni già esposte in sede di scrutinio di quest’ultimo.
10 .- Col quarto -intitolato ‘ Violazione di legge: art. 16 L. 11.2.1994, n. 109, artt. dal 18 al 45 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999 (poi, art. 93 D. Lgs. n. 163/2006 e artt. 17-43 D.P.R. n. 207/2010), artt. 20 D.M. n. 145/2000 e 139 D.P.R. n. 554/1999 – Motivazione inesistente: art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ‘ -la ricorrente deduce che il progetto era stato voluto così dal RAGIONE_SOCIALE ed era stato frutto di un procedimento amministrativo pluriennale, nel quale erano intervenuti altri enti pubblici, quali il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE fognario, i rappresentanti dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che l’appaltatore non avrebbe potuto esplicare alcuna ingerenza nel progetto medesimo.
Inoltre, la Corte, senza disporre c.t.u., ha fatto riferimento a vizi esecutivi non specificati ed a soluzioni tecniche di cui non era dimostrata l’efficacia (quali la posa di massi da scogliera, che erano per contro presenti, e la realizzazione di un muro, non previsto nel progetto).
Né vi era prova che l’appaltatore fosse in grado di giudicare, come si era espressa la Corte territoriale, ‘ incongruente o cervellotico ‘ il progetto stesso.
D’altra parte, le norme sulla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, escludono che l’appaltatore possa ingerirsi nel
progetto, mentre la Corte ha traslato sull’appaltatore la responsabilità per i difetti progettuali che per legge dovevano ricadere sulla Stazione appaltante.
11 .- Il motivo appare inammissibile, essendo privo di specificità.
È vero che, secondo un orientamento di questa Corte, l’ente appaltante è tenuto, prima RAGIONE_SOCIALE‘indizione RAGIONE_SOCIALEa gara, a controllare la validità del progetto in tutti i suoi aspetti tecnici e ad impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera come progettata (Cass., sez. I, 26 aprile 2023, n° 10967), in quanto le disposizioni disciplinanti l’attività di progettazione nell’ambito del contratto, rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418, primo comma, cod. civ., e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime, mentre l’Amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l’obbligo pubblicistico, integrativo RAGIONE_SOCIALEe pattuizioni contrattuali e intrasferibile all’appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente « cantierabile », non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione RAGIONE_SOCIALE‘opera (Cass., sez. I, 7 luglio 2023, n° 19362).
Ma è anche vero che il motivo non riporta alcuno stralcio del progetto posto a base RAGIONE_SOCIALEa gara d’appalto, né RAGIONE_SOCIALEa c.t.u., in modo da consentire a questa Corte di verificare, già in base alle stesse allegazioni del ricorso, la sussistenza di errori o di altre carenze progettuali riconducibili alla committente e non imputabili all’appaltatore, anche in base alla dichiarazione che quest’ultimo è tenuto a rendere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 72, secondo comma, del d.P.R. n° 554/ 1990 (applicabile ratione temporis ) (sugli effetti di tale dichiarazione si veda Cass., sez. I, 13 marzo 2025, n° 6646).
Il mezzo, invece, si concentra su un aspetto irrilevante o, comunque, non concludente, ossia sulla circostanza che il progetto sarebbe il ‘ frutto di una gestazione pluriennale ‘ e che esso sarebbe stato sottoposto al controllo di organi tecnici di vari enti: allegazione che non solo appare oltremodo generica (in quanto non chiarisce perché questi pretesi ‘ controlli ‘ avrebbero esentato l’appaltatore dal comunicare all’ente committente le carenze progettuali), ma che comunque non appare riferibile alle carenze RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva dei lavori.
12 .- Col quinto (‘ Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Mancanza di corrispondenza tra domande e pronuncia – art. 132, comma 2. n. 4. c.p.c.: inesistenza assoluta di motivazione ‘) COGNOME, citando Cass. 18578/18, deduce che la Corte ha respinto la domanda di risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto e che, di conseguenza, non avrebbe potuto accogliere la domanda di risarcimento del danno, essendo quest’ultima correlata alla sola domanda di risoluzione.
13 .- Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, infatti, ha preso in esame il tema RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria con la riduzione del corrispettivo d’appalto (sentenza pagina 51), concludendo per la loro possibile coesistenza, sul rilievo che ‘ i due rimedi si collocano su piani diversi e tra di loro non incompatibili: con la riduzione del prezzo si adegua il compenso spettante all’appaltatore all’effettivo valore RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate; con il risarcimento del danno si neutralizzano sul piano economico i pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che sono derivati dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere viziate tra i quali rientrano a pieno titolo i costi sostenuti dalla committente per l’esecuzione di opere volte a garantire, se del caso in via provvisoria, la stabilità dei manufatti e la sicurezza RAGIONE_SOCIALEe persone che accedono alle zone del lungolago nelle quali si trovano le opere oggetto RAGIONE_SOCIALEe erronee scelte progettuali e/o esecutive ‘.
In sostanza, la Corte ha ritenuto -con una valutazione incensurabile nella presente sede -che il risarcimento chiesto dal RAGIONE_SOCIALE fosse connesso non alla domanda di risoluzione, ma alle iniziative che il RAGIONE_SOCIALE dovette porre in essere onde garantire la fruibilità del lungolago e l’incolumità RAGIONE_SOCIALEe persone, ossia, in sostanza, ad una causa petendi diversa da quella posta a base RAGIONE_SOCIALEa domanda risolutoria.
Nessuna carenza di motivazione, dunque, e nessun contrasto con l’indirizzo di legittimità di Cass., sez. VI-2, 13 luglio 2018, n° 18578 (che richiama altri precedenti nello stesso senso), anche perché nel precedente citato dalla ricorrente la domanda risarcitoria era stata fondata sugli stessi fatti (inadempimenti) dedotti quale causa di risoluzione: evenienza che qui, come si è visto, non ricorre.
14 .- Col sesto mezzo (‘ Ancora assenza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente in merito al rigetto di istanze istruttorie rilevanti al fine del decidere: art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio: art. 360, nn. 3 e 5. c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 2699 e 2702 c.c. ‘) COGNOME lamenta che la Corte abbia disatteso le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e riproposte nell’appello sul rilievo che l’a.t.p. era completo (mentre nell’ordinanza 6 febbraio 2014, con la quale provvide sulle istanze di sospensione hinc et inde formulate, ne aveva segnalato le incongruenze) e che i capitoli di prova per testi vertevano su fatti dimostrati o comprovabili con documenti (esclusione incomprensibile se riferita alla presenza di gabbioni cilindrici sotto il livello RAGIONE_SOCIALE‘acqua).
Peraltro, le fotografie prodotte sub doc. n° 25 comprovavano la presenza dei gabbioni, sicché era ‘ falsa ‘ la relazione RAGIONE_SOCIALE‘a.t.p., secondo la quale essi non erano rinvenibili.
Nella relazione integrativa, inoltre, il c.t.p. RAGIONE_SOCIALE‘impresa aveva fatto osservare che il consulente RAGIONE_SOCIALE‘a.t.p. ed il c.t.p. del RAGIONE_SOCIALE, per verificare la conformità dei gabbioni al contratto d’appalto, avevano fatto riferimento alla voce di capitolato n° 9.5.A, che però era stata sostituita con la perizia di variante n° 2, ben tenuta presente dal RAGIONE_SOCIALE in sede di collaudo, a seguito del quale venne infatti rilasciato il certificato di regolare esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere.
Non meno evidente era l’errore RAGIONE_SOCIALEa Corte che, per non dare ingresso ad una consulenza, aveva attribuito fede privilegiata alla relazione RAGIONE_SOCIALE‘a.t.p.
Infine, anche in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa riduzione del corrispettivo, la Corte aveva determinato l’ammontare che COGNOME doveva restituire (euro 369.012,00) in base ad una proposta transattiva formulata dal RAGIONE_SOCIALE ed alla immotivata adesione alla relazione RAGIONE_SOCIALE‘a.t.p.
15 .- Il motivo, composto nella sostanza da due profili, non può essere condiviso.
Quanto al primo profilo, col quale COGNOME si duole, con argomentazioni eterogenee, del malgoverno RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria di causa (paragrafi da 21 a 24.4), è ben noto ( ex multis : Cass., sez. III, 12 luglio 2005, n° 14611) che il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, atteso che, qualora ritenga sufficientemente istruito il processo ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, escludere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo.
Inoltre, l’obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l’ulteriore istruttoria.
Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale la Corte, con giudizio qui non sindacabile, ha motivatamente disatteso l’ottavo motivo di gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (sentenza pagina 55).
Nel resto il mezzo contiene plurime censure meritali alla decisione RAGIONE_SOCIALEe Corte di non ammettere la c.t.u. (scelta criticata in ragione RAGIONE_SOCIALEa diversa motivazione contenuta nell’ordinanza 6 febbraio 2014, con la quale erano state decise le istanze di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza) e di rigettare le istanze di prova orale (dalla quale, a dire RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, sarebbe derivato un rovesciamento RAGIONE_SOCIALEa realtà fattuale in ordine alla presenza di gabbioni cilindrici ed alla perizia di variante n° 2): rimproveri tutti che involgono un giudizio sulle scelte insindacabili del giudice e che, in ipotesi, avrebbero potuto ricevere esame in sede di legittimità ove fossero state diversamente ed ordinatamente veicolate.
Il mezzo è, invece, inammissibile nel secondo profilo -col quale COGNOME enuncia (al paragrafo 24.5) una apparente motivazione in ordine alla quantificazione del minor valore RAGIONE_SOCIALE‘opera -per difetto di autosufficienza.
La ricorrente, infatti, lamenta che il rifiuto di dare ingresso ai mezzi istruttori abbia cagionato un errore anche nella quantificazione RAGIONE_SOCIALEa somma che l’appaltatore venne condannato a restituire (euro 369.012,00), liquidata in base ad una motivazione apparente, ossia facendo leva su una comunicazione del Sindaco del 12 dicembre 2018 e sull’integrazione RAGIONE_SOCIALEa consulenza resa in sede di a.t.p., peraltro dopo che la stessa Corte con l’ordinanza 6 febbraio 2014 (già sopra citata) ebbe a sollevare censure sulla relazione predetta.
RAGIONE_SOCIALE fa presente di aver formulato rilievi in ordine alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEe voci che componevano il minor valore RAGIONE_SOCIALE‘opera a mezzo del proprio c.t.p. e di averle ribadite nel primo grado di giudizio in comparsa di risposta, dove essa fece osservare che gli addendi RAGIONE_SOCIALE‘importo erano esposti in voci complessive,
prive RAGIONE_SOCIALEa indicazione di componenti, e per cifre tonde, senza un computo metrico estimativo e senza alcuna spiegazione e analisi. Nondimeno, la ricorrente omette di precisare se tali doglianze siano state riproposte (ed in quali termini) anche nel giudizio di appello, il cui atto introduttivo non viene trascritto nel ricorso per cassazione (come invece richiede l’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), nemmeno nella parte necessaria a comprovare che la questione RAGIONE_SOCIALEa incongrua liquidazione del danno (da parte del consulente nell’a.t.p.) venne effettivamente riproposta al giudice del secondo grado.
L’unico atto processuale dal quale è ricavabile il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘appello è la sentenza gravata, che a pagina 24, dove viene riassunto il quarto motivo di impugnazione di COGNOME, riferisce che il costo dei lavori necessari alle riparazioni liquidato in euro 369 mila era stato, comunque, ritenuto ‘ sproporzionato ‘ dall’appaltatore: espressione del tutto concisa ed equivoca, dalla quale non è possibile desumere se la questione predetta, sollevata in sede di a.t.p. ed in primo grado, venne poi ribadita anche nel secondo grado di merito.
16 .- Col settimo motivo (‘ Violazione e falsa applicazione di legge: art 1668, primo comma, c.c.; artt. 112 cpc; art. 132, comma 2, n. 4 cpc: mancanza di corrispondenza tra domanda e pronuncia; ancora assenza assoluta o apparente motivazione ‘) RAGIONE_SOCIALE deduce che la Corte ha ridotto il corrispettivo d’appalto ragguagliandolo ai costi per l’eliminazione dei vizi o difetti.
Tale condanna non avrebbe potuto essere emessa in difetto di una domanda in tal senso del committente (che aveva chiesto il rimborso dei costi per l’eliminazione dei difetti) ed in presenza RAGIONE_SOCIALE‘offerta RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore e del subappaltatore di provvedere all’eliminazione dei vizi.
17 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto -anche a tacere del fatto che il RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la riduzione del corrispettivo (come
riferisce la sentenza a pagina 13) -esso censura, a ben vedere, l’interpretazione data dalla Corte alle domande del committente: attività che, invece, è rimessa totalmente al giudice del merito, salvo il rispetto dei canoni ermeneutici (Cass., sez. I, 1° agosto 2016, n° 16057).
Peraltro, la critica esposta nel mezzo è anche priva di autosufficienza, poiché la ricorrente, contrariamente a quanto disposto dall’art. 366 n° 6 cod. proc. civ., non trascrive nemmeno i passi rilevanti degli atti processuali del committente, onde comprovare che l’interpretazione data dalla Corte alle domande del RAGIONE_SOCIALE fosse del tutto incompatibile con le regole interpretative previste dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., applicabili anche all’interpretazione degli atti processuali.
18 .- Con l’ ottavo mezzo (‘ Violazione di legge: art. 132, comma 2, n. 4, inesistenza assoluta di motivazione – artt. 1223 e 1668 c.c., artt. 14 e 18 del D.M. n. 145/2000 ‘) RAGIONE_SOCIALE fa osservare che la Corte avrebbe riconosciuto in favore del RAGIONE_SOCIALE il diritto ad ottenere il risarcimento del danno liquidato in base ai costi sostenuti per opere dirette all’eliminazione dei vizi (ma in realtà prive di utilità ed alcune non previste nel progetto), duplicando sostanzialmente (fatta parziale eccezione per il riempimento RAGIONE_SOCIALEe buche) quanto già riconosciuto in favore del committente (euro 369.012,00) per il minor valore RAGIONE_SOCIALE‘opera.
19 .-Anche questo mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, sol che si consideri che esso non trascrive, né illustra il contenuto RAGIONE_SOCIALEa relazione RAGIONE_SOCIALE‘a.t.p., sicché il Collegio non è in grado di comprendere quali sarebbero le voci di danno duplicate.
Inoltre, come correttamente osserva il PG, il mezzo non pone un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEe norme citate, né un problema di erronea sussunzione, poiché ha ad oggetto in realtà la contestazione RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa con
riferimento alla natura provvisoria e conservativa RAGIONE_SOCIALEe opere necessarie alla sola messa in sicurezza RAGIONE_SOCIALEe opere, i cui costi sono stati liquidati a titolo di risarcimento del danno.
20 .- Con la nona doglianza (‘ Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 1460, 1665 e 1668, comma 1, c.c. in relazione con l’art. 360. n. 3. cpc ‘) COGNOME lamenta che la Corte avrebbe erroneamente respinto la domanda di condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 7.353,76 a titolo di saldo del corrispettivo d’appalto, rilevando la contrarietà a buona fede di tale richiesta e, comunque, la mancanza di collaudo: elementi che, per contro, non potevano pregiudicare il diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ultima parte di corrispettivo.
21 .- Il motivo è infondato.
È vero che nel caso RAGIONE_SOCIALEa risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto l’esecutore RAGIONE_SOCIALEe opere non ha diritto al pagamento (essendo venuto meno il rapporto contrattuale), mentre nell’ipotesi di riduzione del prezzo a causa di difetti o difformità dei lavori l’appaltatore conserva il diritto a ricevere il corrispettivo o il minor corrispettivo, in quanto il committente ottiene tutela dalla riduzione RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta e dallo importo riconosciutogli a titolo risarcitorio ( ex multis : Cass., sez. II, 6 dicembre 2017, n° 29218).
Ma è anche vero che il mezzo non nega che il collaudo sia mancato, e tale evenienza (riferita, oltre che dalla sentenza, anche dal RAGIONE_SOCIALE nel suo controricorso) esclude che sorga il diritto al corrispettivo, tanto più che -per quanto esposto alle pagine 48 e 49 RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata -le difformità dei lavori erano tali da impedire od ostacolare specificamente lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di collaudo nel termine previsto dalla legge ( ex multis : Cass., sez. I, 9 maggio 2018, n° 11189).
Ne deriva che nemmeno potrebbe profilarsi nella fattispecie un ritardo colpevole RAGIONE_SOCIALEa PA nella esecuzione del collaudo (evenienza
che farebbe sorgere il diritto al corrispettivo: Cass., sez. I, 13 novembre 2024, n° 29262).
22 .- Si passa ora all’esame del ricorso del COGNOME.
Col primo motivo (‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4-5 c.p.c. in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 per motivazione assente ed omessa valutazione di dato decisivo ‘) il progettista e direttore dei lavori si duole, in sostanza, RAGIONE_SOCIALEa erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte, che non avrebbe considerato che l’attività professionale non aveva ad oggetto una nuova opera ma il rifacimento RAGIONE_SOCIALE‘esistente lungolago.
23 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto contiene critiche di merito alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte, la quale, per contro, ha adeguatamente esposto le ragioni per le quali il progettista dovesse considerarsi inadempiente, osservando che egli aveva sottoscritto il verbale di consegna del 1° marzo 2006 senza alcun rilievo; che, nondimeno, i lavori erano stati eseguiti con difformità e difetti (pagine 33-39); che il professionista non aveva tenuto conto, negligentemente, RAGIONE_SOCIALEe possibili variazioni del livello RAGIONE_SOCIALE‘acqua del lago (pagine 3940).
In sostanza, la Corte ha ravvisato alcune manchevolezze nel progetto ed ha ritenuto che il COGNOME fosse tenuto ad esporle alla committenza, come pure a sorvegliare l’esecuzione dei lavori RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, non sussiste alcuna motivazione apparente, mancante o illogica.
Quanto al motivo fondato sull’art. 360 n° 5, giova rammentare che al compito assegnato alla Corte di cassazione resta estranea una verifica RAGIONE_SOCIALEa sufficienza e RAGIONE_SOCIALEa razionalità RAGIONE_SOCIALEa motivazione sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (Cass., sez. L, 15 maggio 2019, n° 13023); come pure estranea al
menzionato n° 5 è la censura prospettata con riferimento alla mancata considerazione di quanto dedotto nelle difese RAGIONE_SOCIALEa parte (Cass., sez. sez. II, 14 giugno 2017, n° 14802; Cass., sez. VI-1, 6 settembre 2019, n° 22397) o la mera critica al convincimento del giudice (Cass., sez. II, 13 agosto 2018, n° 20718), oppure, ancora, l’omesso esame di prove (Cass., sez. II, 29 ottobre 2018, n° 27415).
Sol che si legga il mezzo, è agevole notare che il ricorrente intende ottenere da questa Corte una rivisitazione del materiale istruttorio e RAGIONE_SOCIALEe conclusioni di merito cui è giunto il giudice d’appello.
24 .- Col secondo motivo il ricorrente deduce ‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 e 2236 e 1225 c.c. ‘. La responsabilità del prestatore d’opera intellettuale ricorrerebbe solo in caso colpa grave, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2236 cod. civ., nella fattispecie insussistente.
La Corte, inoltre, avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1225 cod. civ., senza considerare la difficoltà RAGIONE_SOCIALEa progettazione, la natura sperimentale RAGIONE_SOCIALE‘opera e l’imprevedibilità RAGIONE_SOCIALE‘innalzamento RAGIONE_SOCIALEe acque del lago.
25 .- Il mezzo è inammissibile per più ragioni.
In primo luogo, esso pone una questione che non risulta nella sentenza gravata, con la conseguenza che il COGNOME avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, il luogo ed il tempo processuale nel quale la questione RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa venne posta nel corso del giudizio di merito.
Secondariamente, il mezzo non tiene nemmeno conto del fatto che la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 cod. civ. è prevista per il caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà: requisito che è stato del tutto trascurato nel motivo in esame (se si fa eccezione per la parte in cui enuncia, del tutto genericamente, la natura ‘ sperimentale ‘ dei
lavori ed il loro ‘ carattere innovativo e polifunzionale ‘) e che, ancora, non risulta nemmeno trattato in sentenza.
Quanto alla applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1225 cod. civ. ed alla questione RAGIONE_SOCIALE‘innalzamento del livello RAGIONE_SOCIALEe acque, la Corte ha ben chiarito che esso, al contrario di quanto dedotto dal COGNOME, fosse un evento altamente prevedibile per le ragioni analiticamente esposte a pagina 39-40 RAGIONE_SOCIALEa sentenza: sicché la critica mossa col mezzo in esame si traduce in una inammissibile sollecitazione alla revisione di un giudizio di merito.
26 .- Col terzo mezzo il COGNOME deduce ‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n. 3-4 in relazione all’art. 1668 c.c. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ‘.
La Corte non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la prestazione del professionista avrebbe avuto una causalità rilevante rispetto alla diminuzione di valore RAGIONE_SOCIALE‘opera, tanto più che i maggiori difetti, secondo la c.t.u., erano presenti nella sistemazione RAGIONE_SOCIALEe passeggiate e, dunque, non erano ascrivibili alla progettazione dei lavori ma alla loro esecuzione.
27 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto contiene mere censure meritali, mentre la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte in punto di riparto RAGIONE_SOCIALEe responsabilità è retta -come già sopra detto -da una motivazione non illogica o contraddittoria: evenienza che la rende incensurabile nella presente sede.
Il motivo, inoltre, non considera che il COGNOME, secondo la sentenza gravata, non era solo progettista, ma anche direttore dei lavori e, come tale, tenuto a sorvegliare l’esecuzione dei lavori.
28 .- Col quarto mezzo (‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 132 n. 4 e 1668 e 1223 ‘) deduce che la Corte avrebbe errato a liquidare al RAGIONE_SOCIALE euro 93.166,58, in quanto la domanda risarcitoria era fondata su quella di risoluzione e non su quella di riduzione del corrispettivo.
Del pari erronea era la condanna al pagamento di euro 369.012,00 quale minor valore RAGIONE_SOCIALE‘opera, non essendo mai stati richiesti.
Infine, la somma così liquidata sarebbe comprensiva anche dei costi per i ripristini, donde una duplicazione di voci.
29 .- Il motivo è in parte inammissibile e in altra parte infondato.
Si è già detto ai precedenti paragrafi che la Corte ha ritenuto -con una valutazione incensurabile nella presente sede -che il risarcimento chiesto dal RAGIONE_SOCIALE fosse connesso non alla domanda di risoluzione, ma alle iniziative poste in essere dal RAGIONE_SOCIALE onde garantire la fruibilità del lungolago e l’incolumità RAGIONE_SOCIALEe persone.
Anche qui, dunque, nessuna carenza di motivazione e nessun contrasto con l’indirizzo di legittimità di Cass., sez. VI-2, 13 luglio 2018, n° 18578 (che richiama altri precedenti nello stesso senso), anche perché nel precedente citato dalla ricorrente la domanda risarcitoria era stata fondata sugli stessi fatti (inadempimenti) dedotti quale causa di risoluzione: ipotesi che qui, come si è visto, non ricorre.
Quanto alla mancanza di domanda concernente la riduzione del corrispettivo, il ricorso appare privo di autosufficienza, non recando la trascrizione (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n° 6 cod. proc. civ.) degli atti processuali occorrenti a comprovare la carenza di tale domanda (che, peraltro, secondo la sentenza, pagina 13, risulta proposta).
Parimenti del tutto privo di autosufficienza è il rilievo concernente la duplicazione di alcune voci, che -a dire del professionista -sarebbero presenti sia nella riduzione del corrispettivo che nell’importo liquidato a titolo risarcitorio, non essendo accompagnato dalla trascrizione RAGIONE_SOCIALEa relazione resa in sede di a.t.p., né dall’indicazione RAGIONE_SOCIALEe voci e degli importi duplicati e nemmeno RAGIONE_SOCIALEa fase in cui tale questione, che non risulta dalla sentenza, sarebbe stata dibattuta nel giudizio di merito.
30 .- Col quinto motivo (‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3-4-5 c.p.c. in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 ‘) il ricorrente deduce la contraddizione nella quale sarebbe caduta la Corte che dapprima, con ordinanza 6 febbraio 2014, avrebbe ritenuto la relazione di
a.t.p. meritevole di approfondimento, in ragione RAGIONE_SOCIALEe sue evidenti lacune e contraddizioni, e poi avrebbe deciso la causa senza disporre un’indagine tecnica supplementare.
31 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 177 cod. proc. civ., ‘ e ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa ‘: sicché la Corte, pur avendo ritenuto la relazione RAGIONE_SOCIALE‘a.t.p. incompleta e difettosa -giudizio peraltro reso in sede di cognizione sommaria cautelare (ossia all’atto RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEe contrapposte istanze di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza) -è rimasta pur sempre libera al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito, con cognizione piena, di decidere diversamente.
In ogni caso, questa decisione non è stata immotivata, in quanto la Corte ha esaustivamente esposto le ragioni RAGIONE_SOCIALEa scelta di non disporre ulteriori accertamenti peritali, rilevando che le antinomie citate nell’ordinanza 6 febbraio 2014 erano in realtà meramente apparenti, dato che il c.t.u. non aveva detto che il 90% RAGIONE_SOCIALEe opere era affetto da vizi, ma solo che i difetti erano presenti nel 90% del tratto di lungolago e che tali difformità non erano, comunque, tali da compromettere integralmente l’utilità dei lavori svolti.
32 .- Col sesto motivo (‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 – 5 c.p.c. in relazione agli art. 2699 e 2702 c.c. e 360 n. 5 c.p.c. ‘) il professionista lamenta che la questione RAGIONE_SOCIALEa presenza dei gabbioni sia stata risolta dalla Corte invocando l’efficacia privilegiata RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico: decisione erronea, in quanto tale efficacia sarebbe limitata ai fatti accertati dal c.t.u. e non si estenderebbe al contenuto RAGIONE_SOCIALEa perizia, che potrebbe essere sempre contestato senza necessità di proporre querela di falso.
Nel caso di specie il c.t.u. avrebbe riferito di non aver rinvenuto i gabbioni, ma ne aveva anche omesso la ricerca: tali manufatti erano, invece, presenti, anche se -essendo poggiati sul fondo del lago -dovevano essere ricercati muovendo il fondo ghiaioso.
Inoltre, il c.t.u., pur avendola citata nella relazione, non aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa variante n° 2, con la quale era stato sostituito il basamento in pietrisco e pietra con la posa sul fondale di gabbioni cilindrici a sostegno di quelli a parallelepipedo: donde la completa regolarità RAGIONE_SOCIALE‘opera.
33 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto involge questioni fattuali che avrebbero dovuto essere trattate nel corso degli accertamenti peritali e non indica il tempo ed il luogo processuale nel quale esse vennero poste nel corso del giudizio di merito.
34 .- Col settimo mezzo (‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 in relazione all’art. 1667 – 1668 c.c. e all’art. 132 comma 2 n. 4 ‘) il COGNOME lamenta di essere stato ritenuto responsabile dei difetti dei lavori, nonostante l’orientamento di legittimità, secondo il quale l’appaltatore risponderebbe integralmente di fronte al committente anche per le difformità RAGIONE_SOCIALE‘opera ove non gli abbia denunciato i vizi del progetto, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del direttore dei lavori.
35 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto pone una questione che non risulta affrontata nella sentenza gravata e non indica il tempo ed il luogo processuale nel quale essa venne posta nel giudizio di merito.
In ogni modo esso è anche palesemente infondato, poiché non cita correttamente la giurisprudenza di questa Corte, la quale è nel senso di escludere che l’appaltatore possa invocare, di fronte al committente, la responsabilità del progettista per vizi del progetto, onde limitare o eliminare la propria (a meno che egli non sia stato un nudus minister ), ma non nel senso che venga meno la concorrente responsabilità del professionista per le carenze progettuali.
Peraltro, giova anche aggiungere che, avuto riguardo al complessivo tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la responsabilità del COGNOME è stata predicata non solo in relazione alle mansioni di progettista,
ma anche a quelle di direttore dei lavori, dunque di soggetto incaricato di sorvegliarne l’andamento.
36 .- Con l’ ottavo motivo (‘ Violazione art. 360 n. 3 In relazione agli artt. 345 – 351 e 437 c.p.c. ‘) il COGNOME si lamenta RAGIONE_SOCIALEa immotivata reiezione RAGIONE_SOCIALEa sua richiesta istruttoria di c.t.u., che invece avrebbe dovuto essere ammessa, onde verificare la presenza dei gabbioni cilindrici e stabilire la prevedibilità RAGIONE_SOCIALE‘innalzamento RAGIONE_SOCIALEe acque del lago.
37 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto genericamente formulato e, comunque, ripetitivo di doglianze già esposte nei precedenti motivi.
Come già sopra chiarito, il fatto che la Corte non abbia dato ingresso ad un mezzo istruttorio rientra nella sua piena discrezionalità ed è, pertanto, una scelta insindacabile in sede di legittimità.
38 .- Si passa ora all’esame dei motivi di ricorso incidentale formulati dal RAGIONE_SOCIALE, che, sebbene inammissibili per le ragioni che si esporranno ai successivi paragrafi, non lo sono -contrariamente a quanto eccepisce il COGNOME -in ragione RAGIONE_SOCIALEa tardività del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE, in quanto le impugnazioni principali hanno messo in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza (Cass., sez. III, 5 settembre 2022, n° 26139).
Dunque, col primo e col secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALE‘omessa declaratoria di inammissibilità, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEo appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e di quello del professionista, a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata indicazione in modo specifico e dettagliato RAGIONE_SOCIALEe parti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado che gli appellanti intendevano censurare, RAGIONE_SOCIALEe norme ritenute violate e RAGIONE_SOCIALEa loro rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione.
39 .- I mezzi sono inammissibili, in quanto non contengono la trascrizione degli appelli e non consentono a questa Corte di
verificare la carenza degli elementi richiesti dall’art. 342 cod. proc. civ.
40 .- Col terzo motivo -rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1453, 1454, 1455 e 1668 c.c., artt. 172, 197 D.P.R. 554/1999 e 227 D.P.R. 207/2010, degli artt. 11, 18 e 45 del capitolato speciale di appalto – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. ‘ -il RAGIONE_SOCIALE censura la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di ritenere le opere ultimate, nonostante (a) dalla relazione del c.t.u. fosse emersa la mancata esecuzione di lavori; (b) il collaudatore avesse attestato che l’opera non era collaudabile; (c) il direttore dei lavori non avesse emesso il certificato di fine lavori; (d) il c.t.u. ed il collaudatore avessero accertato che l’opera era inadatta alla sua destinazione; (e) l’art. 45 del capitolato speciale prevedesse la risoluzione del contratto in caso di mancata esecuzione a regola d’arte dei lavori.
41 .- Il motivo è inammissibile, in quanto contiene evidenti censure meritali, ossia su fatti integralmente rimessi alla prudente valutazione del giudice del merito, il quale ha ritenuto che i difetti dei lavori non fossero di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto.
Quanto alla questione RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 del capitolato, essa è totalmente nuova, in quanto non risulta in sentenza, né il ricorrente indica dove tale tema sia stato trattato nel corso dei precedenti giudizi.
42 .-Col quarto motivo -intitolato ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1453, 1454, 1455 e segg. con riferimento al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione del contratto di incarico professionale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE con l’AVV_NOTAIO quale progettista e direttore lavori – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti ex art. 360 comma 1°, n. 5, c.p.c. ‘ -il RAGIONE_SOCIALE si duole del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione del contratto d’opera intellettuale col COGNOME.
La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di considerare che con ordinanza del 9 settembre 2009 il Sindaco aveva invitato il professionista a consegnare il certificato di ultimazione dei lavori ed il conto finale degli stessi con la relazione ed i documenti previsti dalle disposizioni di legge, pena in caso contrario, la risoluzione del contratto.
43 .- Il motivo è inammissibile, in quanto, al pari del terzo mezzo, contiene evidenti censure meritali, ossia su fatti integralmente rimessi alla prudente valutazione del giudice del merito.
Quanto alla questione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza sindacale del 9 settembre 2009 e RAGIONE_SOCIALEe conseguenze derivanti dall’inadempimento agli ordini con essa impartiti, essa è totalmente nuova, in quanto non risulta in sentenza, né il ricorrente indica dove tale tema sia stato trattato nel corso dei precedenti giudizi.
44 .- Col quinto motivo (‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1669, 1668 c.c. – motivazione inesistente, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. ‘) il RAGIONE_SOCIALE fa osservare che la Corte avrebbe ritenuto che il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione dei contratti (d’appalto e d’opera professionale) impediva il cumulo tra il minor valore dei lavori (euro 369.012,00) e le istanze restitutorie. Tuttavia, la domanda risarcitoria sarebbe autonoma e il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risolutoria non la precludeva.
45 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto non considera che la Corte ha attribuito al RAGIONE_SOCIALE una somma a titolo di minore valore dei lavori (euro 369.012,00) ed una somma a titolo risarcitorio (euro 93.166,50).
Sicché il giudice non ha affatto escluso (come sopra si è detto) la cumulabilità tra riduzione del corrispettivo e risarcimento del danno, ma ha solo escluso che il committente potesse ottenere l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione e di quella di riduzione del corrispettivo in ragione del minor valore RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di appaltatore e professionista: questione, peraltro, superata a seguito RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda risolutoria.
46 .- Col sesto motivo (‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 117 del D.P.R. 554/1999, art. 22 del Decreto Ministeriale 19.04.2000 n. 145, art. 15 del capitolato speciale di appalto, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. ‘) l’RAGIONE_SOCIALE locale si duole del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa penale per il ritardo prevista dallo art. 15 del Capitolato speciale, respinta dalla Corte territoriale sul rilievo che non fosse stata inviata alcuna messa in mora in relazione alle opere incompiute, senza considerare che gli artt. 117 del d.P.R. n° 554/1999, 22 del d.m. n° 145/2000 e 15 del Capitolato speciale d’appalto non subordinano l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa penale ad alcuna messa in mora.
Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che con l’ordinanza del 9 settembre 2009 il Sindaco aveva contestato all’RAGIONE_SOCIALE i ritardi ed aveva applicato le penali contrattuali.
47 .- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
La Corte, infatti, ha respinto il secondo motivo di appello del RAGIONE_SOCIALE osservando che, per la penale prevista dall’art. 15 del Capitolato speciale, mancava ‘ un atto di messa in mora specificamente rivolto a quelle (modeste) opere la cui mancata ultimazione è stata rilevata dal geom. COGNOME e che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, inoltre, non aveva mai indicato il valore RAGIONE_SOCIALEe opere non completate.
A fronte di tale motivazione, il mezzo non trascrive il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del Capitolato speciale e non mette, dunque, questa Corte nella condizione di verificare che il predetto articolo non prevedesse alcun atto del genere.
Quanto alle norme citate, esse appaiono prive di decisività, dato che esse statuiscono semplicemente che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa penale va fatta ‘ nell’ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto ‘: in altri termini, è pur sempre necessaria una previsione negoziale, che qui non risulta trascritta.
Stessa cosa è a dirsi per l’intimazione contenuta nell’ordinanza sindacale: questione che, peraltro, non emerge dalla sentenza e che avrebbe dovuto essere accompagnata dall’indicazione del tempo e del luogo processuale nel quale essa venne dibattuta nelle precedenti fasi di merito.
Da ultimo, il mezzo non coglie nemmeno l’intera ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa motivazione, dato che lo snodo logico secondo il quale il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai indicato il valore RAGIONE_SOCIALEe opere incomplete non è stato aggredito con la censura in esame.
48 .- Col settimo mezzo (‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1453, 1454 e 1668 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224, 2° comma, c.c. ‘) il RAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte non gli abbia riconosciuto la richiesta rivalutazione monetaria, mentre era in re ipsa la prova del danno da svalutazione, e che gli interessi siano stati invece attribuiti solo dalla domanda e non dalla data dei singoli pagamenti.
49 .- Il mezzo è inammissibile.
Giova premettere che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello ha riformato la prima decisione nella parte in cui aveva condannato il professionista e l’RAGIONE_SOCIALE alla restituzione degli importi ricevuti a seguito RAGIONE_SOCIALEa risoluzione dei rispettivi contratti.
La Corte ha poi ridotto il corrispettivo dovuto all’appaltatore di euro 369.012,00 (dispositivo pagina 63) ed ha lasciato intatta la
statuizione del primo grado (riassunta a pagina 14 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) con cui la RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a risarcire il danno (euro 93.166,50) in solido col COGNOME (statuizione che nel dispositivo non viene toccata).
Ora, non è dato comprendere se il primo giudice abbia già riconosciuto sugli euro 93.166,50 rivalutazione ed interessi: la sentenza non lo specifica e il motivo non lo nega.
Ne deriva che per questa parte il mezzo è privo di autosufficienza.
Quanto all’importo di euro 369.012,00, il credito è divenuto liquido solo con la quantificazione effettuata in sentenza, con la conseguenza che gli interessi sono stati correttamente riconosciuti dalla domanda.
Per ciò che concerne, invece, la domanda di rivalutazione, è noto (Cass., sez. un., 28 marzo 2015, n° 5743) che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del ” maggior danno ” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224, comma secondo, cod. civ., e non può limitarsi a richiedere semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni di valuta.
E dato che nelle conclusioni del RAGIONE_SOCIALE, riportate nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata, l’RAGIONE_SOCIALE locale si era limitato a svolgere domanda di rivalutazione, senza poi allegare alcun ulteriore pregiudizio economico, la Corte del tutto correttamente ha disatteso (sebbene implicitamente) tale richiesta.
50 .- Con l’ ottavo motivo (‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 91 c.p.c. – inesistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, violazione ed omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c. ‘) il RAGIONE_SOCIALE deduce di essersi doluto col quinto motivo di appello RAGIONE_SOCIALEa parziale
compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di merito e del procedimento per a.t.p.
La Corte avrebbe regolamentato le spese di lite compensando per due terzi quelle dei gradi di merito e per un terzo quelle del procedimento di istruzione preventiva, ma senza addurre alcun motivo per la compensazione relativa all’a.t.p. promosso dal RAGIONE_SOCIALE e senza il quale non sarebbero emerse tutte le criticità RAGIONE_SOCIALE‘opera, che anche la Corte di Appello avrebbe ravvisato e condiviso.
La Corte, inoltre, avrebbe omesso di esaminare la documentazione da cui risultava che l’RAGIONE_SOCIALE locale aveva pagato euro 17.342,33 per promuovere l’a.t.p.
51 .- Il mezzo è inammissibile.
Va rammentato che il presente processo è iniziato con citazione notificata il 6 luglio 2011 e che, pertanto, la norma applicabile era l’art. 92 cod. proc. civ. nel testo introdotto dall’art. 45 RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009 n° 69, del seguente testuale tenore: ‘ Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ‘.
Tanto premesso, la Corte ha regolato le spese dei gradi di merito e del procedimento di a.t.p. sulla base RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza, che non viene contestata col mezzo in esame e che è, comunque, innegabile.
Ora, secondo il costante orientamento di questa S.C., il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica ” in negativo ” in ragione RAGIONE_SOCIALEa ” elasticità ” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ” non essendo indefettibilmente coessenziale alla
tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ” in favore RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa (per tutte: Cass, sez. VI-3, 26 luglio 2021, n° 21400).
Ciò chiarito, da un lato la censura di carenza di motivazione è del tutto insussistente, dato che la Corte ha ben chiarito (sentenza pagine 62-63) le ragioni per le quali è addivenuta alla compensazione parziale; dall’altro la doglianza non fa che criticare il merito di tale scelta, che, per quanto detto, è insindacabile in cassazione.
Quanto al rimprovero di omesso esame del documento dimostrativo RAGIONE_SOCIALEa spesa di euro 17.342,33, esso -a tacer d’altro -è privo di autosufficienza, dato che tale documento è stato solo genericamente indicato in ricorso ed è rimasto privo di trascrizione e di illustrazione, come invece impone l’art. 366 n° 6 cod. proc. civ. 52 .- Col nono mezzo (‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. – motivazione assente ‘) il ricorrente incidentale si lamenta del rigetto RAGIONE_SOCIALEe sue istanze istruttorie, disposto senza alcuna motivazione.
53 .- Il mezzo è inammissibile.
Anzitutto, come già ripetutamente detto, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito il potere di disattendere le istanze istruttorie RAGIONE_SOCIALEe parti quando i fatti di causa risultino accertati a sufficienza e le prove richieste appaiano inidonee a confutare tale accertamento (Cass., sez. L, 2 luglio 2009, n° 15502).
Col mezzo in esame il ricorrente incidentale non spiega la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie formulate, che -peraltro (ciò che costituisce ulteriore motivo di inammissibilità) -non vengono trascritte, ma solo genericamente richiamate.
54 .- La reciproca soccombenza RAGIONE_SOCIALEe parti giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
Va, poi, dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte rigetta tutti i ricorsi e compensa integralmente le spese del presente giudizio. Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME