SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4868 2025 – N. R.G. 00000795 2021 DEPOSITO MINUTA 27 08 2025 PUBBLICAZIONE 27 08 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. NOME COGNOME Dott. A.NOME COGNOME Dott. B.R. COGNOME
Presidente rel.
Consigliere,
Consigliere.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 564921 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con ordinanza del 17 4 2025, all’esito della udienza del 15 aprile 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma del 14 -17 dicembre 2020, n. 1801020, e vertente
TRA
Rappresentati e difesi dall’avv. G. COGNOME unitamente agli avv.ti SCOGNOME e C. COGNOME
– appellante
E
(quale incorporante per fusione la
– avv. NOME COGNOME
E
–
avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
E
avv NOME COGNOME
.
– appellati appellanti incidentali
E
avv- C. COGNOME
-appellata
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma , con la sentenza di cui in epigrafe, ha così disposto:
‘ Accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.17438/16 ;
In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , dichiara risolto il contratto del 23 dicembre 2015 per inadempimento dell’appaltatrice e condanna in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento dei da nni liquidati nella misura di €189.407,68, OLTRE rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
respinge la domanda di garanzia formulata da nei confronti di
;
condanna in persona del legale rappresentante pt, alla rifusione delle spese di lite in favore di spese che liquida in € 870,00 per esborsi ed € 13430,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
compensa per intero le spese di lite nel rapporto processuale fra e ;
in accoglimento della domanda di regresso formulata da in accoglimento della domanda di garanzia formulata da nei confronti di , in accoglimento della domanda riconvenzionale di previa compensazione giudiziale dei reciproci debiti, condanna in persona del legale rappresentante pt, al pagamento, in favore di della somma di €170.407,68; condanna in persona del legale rappresentante pt, al pagamento, in favo re di
della somma di € 12.956,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come precisato in motivazione;
condanna in persona del legale rappresentante pt, alla rifusione dei ¾ delle spese di lite in favore di spese che liquida in € 388,50 per esborsi e € 5325,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
compensa tra le parti il quarto residuo;
condanna , in persona del legale rappresentante pt, alla rifusione delle spese di lite in favore di spese che liquida in € 7100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate con separato decreto ‘; -non occorre, in questa sede di gravame, per evidenti ragioni di sintesi, procedere alla ricostruzione dei fatti di causa, esposti dettagliatamente (e senza contestazioni) nella sentenza di prime cure (con riferimento alle due cause riunite), pag. 2-5, cui può senz’altro farsi rinvio; va solo ricordato che i due giudizi riuniti concernono, rispettivamente (r.g. 68154 16) l’opposizione dell’odierno appellante principale avverso il decreto ingiuntivo conseguito dalla soc. per il pagamento delle riparazioni di cui si dirà e (r.g. 8471017) la domanda di regresso di nei confronti della soc. YCE per quanto eventualmente tenuta a versare in favore di (giudizio originariamente incardinato presso il Tribunale di Palermo, dichiaratosi incompetente, e quindi riassunto presso quello di Roma);
(d’ora in avanti: ) propose appello, articolando i seguenti motivi:
‘ A) PRIMO MOTIVO: L’ERRORE NELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE
SECONDO MOTIVO: IN INDIRIZZO, ANCORA SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE
TERZO MOTIVO: L’ERRORE MATERIALE RELATIVO ALL’IMPORTO DEL DANNO EMERGENTE
QUARTO MOTIVO: L’ERRORE NELLA QUANTIFICAZIONE DEL LUCRO CESSANTE
QUINTO MOTIVO: L’ERRONEA DECURTAZIONE DALLA CONDANNA DELL’INDENNIZZO CORRISPOSTO A DALLA PROPRIA ASSICURAZIONE
SESTO MOTIVO: LE SPESE DI LITE ;
queste le conclusioni, riportate nelle note di udienza del 29 aprile 2025 cit.:
‘a . in via istruttoria, ammettere i capitoli di prova per testi dedotti in primo grado e non ammessi, da intendersi qui integralmente richiamati, ivi inclusi quelli in prova contraria nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova dedotti da in primo grado e non ammessi;
ancora in via istruttoria, solo qualora ritenuto necessario o opportuno dal Collegio, disporsi CTU integrativa relativamente agli aspetti tecnici meglio illustrati nel primo e nel secondo motivo di appello;
sempre in via istruttoria, rigettare le istanze di rinnovazione e/o integrazione di perizia formulate da
e da con le proprie comparse di costituzione e risposta in quanto inammissibili e infondate; d. nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, da confermarsi in relazione a ogni altra statuizione:
in via principale, dichiarare tenuta a risarcire a favore di il danno emergente nella misura di complessivi Euro 648.464,90 (ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione e interessi (calcolati dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1284, IV comma, c.c.) dal dì del dovuto al saldo;
in subordine, dichiarare tenuta e condannare a risarcire a favore di il danno emergente nella misura di complessivi Euro 500.257,68 (ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre ad Euro 64.260,00 a titolo di maggior lucro cessante (ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), con valutazione anche in via equitativa, con rivalutazione e interessi (calcolati dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1284, IV comma, c.c.) dal dì del dovuto al saldo;
in ulteriore subordine, dichiarare tenuta e condannare a risarcire a favore di il danno emergente nella misura di complessivi Euro 216.154,96 (ovvero la maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione e interessi (calcolati dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1284, IV comma, c.c.) dal dì del dovuto al saldo;
in via principale, dichiarare tenuta e condannare a risarcire a favore di il lucro cessante nella misura di complessivi Euro 560.573,30 (ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione e interessi (calcolati dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1284, IV comma, c.c.) dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso, accertare e dichiarare che dal danno liquidato a favore di e a carico di
non deve essere decurtato l’indennizzo già versato a pari a Euro 150.000, con condanna di al pagamento di detto importo;
da parte della sua assicurazione,
in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare a rifondere a favore di a titolo di rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio, il compenso del CTP di pari a complessivi Euro 24.671,33;
rigettare gli appelli incidentali proposti da e da in quanto infondati in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi, comprensivi di spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, comprensive dei compensi del CTP di ;
-si costituirono sia (d’ora in avanti: che (d’ora in avanti: , nonché (d’ora in avanti: che chiesero in rigetto dell’appello principale, interponendo entrambe appello incidentale; s i costituì anche (d’ora Cont Con
in avanti:
), che chiese la conferma della sentenza di prime cure;
più di preciso, articolò i seguenti motivi di appello incidentale:
-con il primo ampio motivo lamentò l’accoglimento della domanda di in punto di accertamento della responsabilità nella produzione dell’evento dannoso per cui è causa; la doglianza concerne anche il quantum; -con il secondo motivo lamentò il rigetto della propria domanda di garanzia nei confronti di
;
-con il terzo motivo lamentò la condanna alle spese;
-queste le conclusioni nelle note per l’udienza cit. : ‘ Impugna tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e concluso e si oppone alle istanze istruttorie qui formulate per la prima volta dalla evidenziando, in particolare, come l’avversa richiesta di CTU sia derivata unicamente dall’impugn ata sentenza di primo grado e giammai instata prima di questa sede, così come meglio dedotto ed argomentato in atto di costituzione. 2 Fa proprie le istanze, difese e conclusioni rassegnate anche dalle altre parti appellate, per quanto di ragione e nel comune interesse a veder disatteso il gravame proposto in via principale.
Reitera le proprie richieste istruttorie ad oggetto il conferimento di incarico peritale in rinnovazione e/o integrazione, per i motivi di cui all’atto di costituzione e quanto altro già in primo grado.
Conclude come da conclusioni già rassegnate in atti ‘;
articolò i seguenti motivi di appello incidentale :
– Erronea valutazione e interpretazione dei fatti e delle risultanze istruttorie , in punto di accertamento della responsabilità;
II- Sulla domanda di risarcimento dei danni formulata da nei confronti di e sulla domanda di regresso formulata da nei confronti di COGNOME
– Sulle spese del giudizio di primo grado;
–queste le conclusioni nelle note per l’udienza cit.: ‘ -in via principale, rigettare l’appello avverso la sentenza n. 18062/20 resa dal Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2020, proposto da ‘ , e ciò per tutti i motivi esposti e illustrati nei precedenti atti e scritti difensivi.
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale dell’appello:
-condannare ‘ con sede in Milano, a tenere indenne la società ‘ da quanto dovesse eventualmente corrispondere a qualsiasi titolo, comprese le spese di lite, a ‘ . In accoglimento dell’appello incidentale proposto da ‘ e in riforma della sentenza in appellata:
-ritenere e dichiarare la corretta esecuzione a regola d’arte dei lavori di riparazione della pala eolica della Turbina del oggetto del contratto di appalto dei 10 – 23 dicembre 2015, Con
e ciò per tutti i motivi esposti e illustrati nei precedenti atti e scritti difensivi e, di conseguenza,
-rigettare tutte le domande proposte in primo grado dalla società ‘
;
-rigettare tutte le domande proposte in primo grado da ‘ nei confronti di ‘ ;
-condannare ‘ alla restituzione di quanto pagato da ‘ in esecuzione della sentenza di primo grado;
-condannare ‘ al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;
-porre definitivamente a carico di ‘ le spese di c.t.u.;
-condannare la società ‘ al rimborso in favore di ‘ delle spese di c.t.u. da quest’ultima pagate;
-ritenere e dichiarare che, in relazione alla voce di danno emergente chiesto da ‘ , la compagnia di assicurazioni ‘ è tenuta a tenere indenne ‘ entro il massimale di euro 2.000.000,00, senza il limite dello scoperto del 10%, e ciò per tutti i motivi esposti e illustrati nei precedenti atti e scritti difensivi;
-ritenere e dichiarare che, in relazione alla voce di danno da lucro cessante chiesto da ‘ , la compagnia di assicurazioni ‘ è tenuta a tenere indenne ‘ entro il massimale di euro 2.000.000,00, con l’ap plicazione dello scoperto del 10%, con il limite di euro 7.000,00 indicato nella polizza assicurativa e, per l’effetto
-condannare ‘ , in relazione alla voce di danno emergente chiesto da ‘ , a tenere indenne ‘ entro il massimale di euro 2.000.000,00 e senza il limite dello scoperto del 10%;
-condannare ‘ , in relazione alla voce di lucro cessante chiesto da ‘ , a tenere indenne ‘ , entro il massimale di euro 2.000.000,00 con l’applicazione dello scoperto del 10%, con il limite di euro 7.000,00 indicato nella polizza assicurativa;
-condannare ‘ alla restituzione di quanto pagato da ‘ in esecuzione della sentenza di primo grado, detratto soltanto l’importo di euro 7.000,00 quale limite dello scoperto;
-ritenere e dichiarare che ‘ ai sensi dell’art. 1917, 3° comma, cod. civ., è tenuta a rimborsare alla società ‘ anche le c.d. spese di resistenza sostenute per entrambi i gradi di giudizio, entro il quarto della somma assicurata;
-condannare la compagnia ‘ a rimborsare alla società ‘ le c.d. spese di resistenza sostenute per la difesa di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria:
ove ritenuto necessario ai fini della decisione YCE, chiede disporsi la rinnovazione della C.T.U., già chiesta reiterata in primo grado, nominando quale consulente un collegio di periti esperti della materia (…) ‘;
-Axa ribadì . in sede di appello incidentale, l’originaria eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, di cui alla polizza R.C. Rischi Aziende n. 106956 della stipulata dalla in relazione al sinistro per cui è causa ed ai conseguenti danni, lamentati dalla e dalla e/o da chiunque altro;
-queste le conclusioni: ‘ 1. In Via preliminare ripropone l’ eccezione di inoperatività della garanzia che trova riferimento nell’articolo 19 di polizza , non richiamata nella motivazione dal giudice di primo grado e che riguarda nello specifico le esclusioni contemplate dalla poli zza sottoscritta dall’assicurato.Più in particolare, considerati i lavori svolti dall’impresa da noi assicurata, in primo luogo la garanzia non interviene in base al punto 18 ( postuma) dell’art. 19:in tale norma infatti si escludo no i danni causati da opere, installazioni in genere, operazioni di manutenzione o posa in opera, dopo l’ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi. Nel caso di specie parliamo della cattiva opera di riparazione, e del danno che si manifesta successivamente all’ultimazione dei lavori (… )’ (per il resto le note si risolvono in memoria non autorizzata):
-queste le conclusioni di : ‘ a) respingere l’appello proposto da perché infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma in pejus dell’impugnata sentenza, in ogni caso, accertare e dichiarare l’infondatezza delle domande spiegate da ei confronti di (già perché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente respingere la domanda di garanzia formulata da quest’ultima nei confronti della Compagnia concludente; […
in via gradata, sempre nella denegata ipotesi di riforma in pejus della sentenza impugnata e di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da nei confronti di (già , accertare e dichiarare l’inopera tività della
copertura prestata dalla Compagnia in favore di quest’ultima società, anche ai sensi degli artt. 3 e 4 lett. e) ed f) e 3.5. n. 1); d) in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell’eccezione di inoperatività, accertare e dichiarare che la garanzia vale per i soli danni direttamente ed esclusivamente imputabili all’assicurata e indennizzabili a termini di polizza, se ed in quanto adeguatamente provati; in ogni caso con il limite della manleva della concludente nel rispetto del massimale (€ 1.000.000,00) e con la franchigia applicabile (€ 5.000,00); e) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio’;
-il giudizio è stato quindi assegnato a decisione con ordinanza resa all’esito della richiamata udienza del 29 aprile 2025, tenuta con il rito cartolare; le parti hanno depositato le difese conclusionali; Ritenuto in via pregiudiziale di rito che:
-è inammissibile la produzione documentale (perizia di parte integrativa) di parte appellante, ex art. 345 c.p.c.: e certamente non rileva che non si tratta di una fonte di prova (documentale): la preclusione normativa ha, infatti, portata generale; sempre in rito, non vi è spazio per la (ulteriore) prova per testi richiesta dalle parti, tenuto conto dell’oggetto del giudizio in questa sede di appello, nonché della genericità di tutti i capi articolati; Ancora ritenuto che:
domanda nuova) modificato il motivo parola, ora lamentando, in primo luog o, l”erronea dichiarazione di risoluzione del contratto’;
-vanno esaminati in via preliminare i motivi di appello incidentale di e di (cui comunque prestano adesione le società assicuratrici) , sopra richiamati sub 1 per la prima appellante e sub i e (parzialmente) II per la seconda, sull’accertamento della responsabilità per l’evento per cui è causa; va peraltro rimarcato che in conclusionale (p. 7 ss) ha sostanzialmente (e inammissibilmente, ove voglia configurarsi una Cont
-il punto nodale della controversia (come correttamente osservato dal Tribunale) è tuttora quello dell’accertamento della responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore quanto alla realizzazione del fatto dannoso per cui è causa, il rovi noso (secondo) crollo della pala eolica dell’odierno appellante principale in , il 24 aprile 2016, oggetto di riparazione commissionata appunto a (e quindi eseguita da ; Cont Cont
-il primo giudice fonda la sua pronuncia, e quindi l’accertamento della responsabilità di appaltatore e subappaltatore, essenzialmente sull’ampia Ctu (e relative integrazioni), ancorchè sulla prova per testi, pure espletata (e comunque oggetto di valutazione, per i profili in fatto ritenuti rilevanti);
-qui di seguito si riporta la motivazione di primo grado in punto di accertamento della responsabilità, che la Corte condivide e fa propria:
‘ All’esito dell’indagine il consulente ha concluso nei seguenti termini: ‘ La valutazione del secondo sinistro risulta sicuramente non facile, anche alla luce del fatto che si valuta un fenomeno dinamico complesso, tramite il supporto di materiale fotografico statico per sua natura. Tuttavia, è necessario fare alcune considerazioni:
ogni evento e ogni fenomeno dipendono da un antecedente causale, nel rapporto che viene denominato di causa-effetto. Nel caso in esame non può essere escluso un legame tra la riparazione, il fallimento della stessa ed il secondo sinistro;
Sarebbe singolare che la stessa pala riparata in seguito ad un primo sinistro vada a rompersi in conseguenza di un evento non legato alla riparazione della stessa;
nella valutazione del primo sinistro e della conseguente valutazione del danno, come riportato nel paragrafo 7.4, non si sono effettuate prove non distruttive (ad esempio esame con ultrasuoni) per una corretta individuazione del danno prima della riparazione;
non sono state effettuate prove non distruttive dopo la riparazione per verificare la qualità della riparazione stessa;
si ha prova fotografica di una distribuzione non uniforme della colla con spessore non uniforme dovuto verosimilmente ad un non sufficiente controllo di pressione e temperature in fase di incollaggio;
si ha prova fotografica di un evidente cedimento dell’incollaggio. Sui gusci manca la colla che si ritrova completamente sullo ‘Shear Web’ corrispondente. Condizione che può essere facilmente riscontrata anche nella fotografia, riportata di seguito, ed estratta dalla Relazione Tecnica WTG T&6 -Riparazione strutturale YCE del 23 febbraio 2018 a firma del Dr. pag. 29, nella zona evidenziata come ‘Riparazione YCE’… Dalla documentazione agli atti e dalle considerazioni riportate precedentemente si può affermare con buona probabilità, che durante il secondo sinistro la pala danneggiata si è letteralmente ‘sbucciata’ dalla punta verso la radice. Successivamente ha urtato contro la torre, il dorso della punta si è spezzata e staccata dal resto della pala (spezzone ritrovato a terra). Tale distacco è stato favorito dalla presenza della massa utilizzata per il bilanciamento, mentre il resto della pala si è avvolto attorno alla navicella.
Questa dinamica di rottura è compatibile con il cedimento dell’incollaggio e con l’assenza di vibrazioni significative così come evidenziato dai dati SCADA.
L’assenza di vibrazioni, registrate dal sensore di torre, risulta compatibile con la modalità della rottura, così come dimostrato in letteratura a tal proposito si rimanda all’articolo ‘Full -Scale Fatigue Testing of a Wind Turbine Blade in Flapwise Direction and Examining the Effect of Crack Propagation on the Blade Performance. Nell’articolo sopracitato viene esaminata la risposta strutturale di una pala di 47,5 m su cui è stato indotto, inizialmente, un distacco (scollamento) di 200 mm esteso successivamente a 1.000 mma circa 9 m dalla radice.
Dall’articolo si evince che anche in presenza di uno scollamento la pala può lavorare per dato numero di cicli (cioè per un dato numero di giorni) senza rompersi, senza che si manifestino variazioni di frequenza propria e variazioni vibrazionali associate.
Considerando che nel caso preso in esame i sensori sono posizionati direttamente sulla pala a maggior ragione, il sensore di torre (utilizzato per la registrazione degli SCADA) non potrebbe rilevare fenomeni vibrazionali legati allo scollamento.
Si può perciò affermare, sulla base dei risultati sperimentali evidenziati nell’articolo, che il cedimento dell’incollaggio non mostra un incremento di vibrazioni nel tempo pur trattandosi di un cedimento strutturale progressivo che termina in una rottura fragile (istantanea).’
A fronte delle osservazioni delle parti , cui il consulente ha replicato già nel corpo della relazione, è stata disposta la convocazione del ctu che, all’udienza del 5 dicembre 2019, ha ulteriormente e diffusamente replicato alle contestazioni ed argomentazioni dei consulenti di parte. Con
e le compagnie assicuratrici contestano le conclusioni del ctu non solo con riferimento specifico ad alcuni aspetti di cui in seguito si dirà, ma per avere il consulente espresso una valutazione ‘probabilistica’: si può affermare con buona prob abilità’ si legge nelle conclusioni.
Orbene, va premesso che nessuno dei consulenti di parte ha indicato, in termini di certezza, la causa della rottura del 24 aprile 2016, ma ciascuno si esprime in termini di probabilità, verosimiglianza ovvero per esclusione, ritenendo che non vi sia una prova concreta, schiacciante della responsabilità di per avere eseguito non correttamente i lavori commessi a .
Tutte le possibili cause della rottura catastrofica sono state prospettate come ipotesi : dalla fulminazione, all’errato bilanciamento dei pesi , al difetto costruttivo originario, le allegazioni dei ctp sono state riprese, negli stessi termini, dalle difese di e delle rispettive compagnie assicurative . A pagina 8 della comparsa conclusionale di si legge che dai rilievi eseguiti nel sopralluogo del 26 maggio 2016 deve escludersi la responsabilità di dovendosi ritenere che il danno lamen tato è stato causato ‘verosimilmente’ dall’errato posizionamento dei contrappesi all’interno della pala e da eventi atmosferici avversi di particolare intensità’. Anche la difesa di ( pag.6 della comparsa conclusionale) discorre di ‘forti dubbi sull’effettiva causa del lamentato sinistro’, rilevando che l’impianto aveva funzionato per quasi due mesi dopo la riparazione senza manifestare alcuna problematica. E’ stato, inoltre, evidenziato che si era occupata della messa a terra dell’impian to per consentire la riparazione effettuata da , che aveva provveduto al riposizionamento in quota della pala e che, dopo il secondo sinistro, aveva tagliato in quota le parti danneggiate della pala lasciandole cadere dall’alto con conseguente rottura dei pezzi ed alterazione dello stato dei luoghi, pregiudicando, in tal modo, la bontà degli accertamenti da effettuare per individuare le cause del sinistro. Con Con Con Con
Orbene, se è pur vero che il ctu ha ritenuto che la responsabilità del secondo sinistro sia riconducibile con ‘buona probabilità’ ad un errore nella esecuzione dei lavori di riparazione, è pur vero che , ove si voglia ritenere che il 24 aprile 2016 si siano verificati eventi metereologici estremi, la pala eolica già oggetto delle riparazioni è stata l’unica dell’intero parco ad esserne stata colpita ; che se è vero che 1 aveva provveduto alle operazioni propedeutiche ( messa a terra) e successive ( riposizionamento in quota) alle lavorazioni commesse a è pur vero che la pala ha correttamente funzionato dai primi di marzo al 24 aprile e che se fossero stati commessi errori nella procedura di rimontaggio e riavvio dell’impianto, le criticità si sarebbero manifestate nell’immediatezza e comunque sarebbero state rilevate dai sofisticati sistemi di controllo di cui è dotato il singolo aerogeneratore. Peraltro, in relazione a possibili ipotesi di responsabilità o concorso di responsabilità da parte della committente, né né hanno prospettato concrete circostanze od argomentazioni di rilievo. Va poi osservato che il taglio della pala danneggiata, per evitarne la caduta accidentale, dopo il secondo sinistro, non ha impedito di accertare lo stato dell’impianto in conseguenza dell’evento dal momento che, prima della ‘messa in sicurezza’, era stata acquisita la necessaria documentazione fotografica ( vedi, in particolare, immagini 33,34, 37, 39 e 40 della relazione di consulenza) dalla quale si evince chiaramente lo stato della pala e la posizione assunta dopo la rottura, elementi dai quali è stato possibile ricostruire la ‘dinamica’ del sinistro (‘la pala, a seguito della rottura, ha urtato contro la torre, avvolgendo parte del guscio attorno a lla navicella’). Con
Quanto all’ipotesi della fulminazione , che il ctu ha ritenuto di escludere, deve osservarsi che i dati acquisti al giudizio inducono il Tribunale ad aderire alle conclusioni del consulente. Ed invero, premesso che non si condividono le critiche alla competenza del consulente che , in contrario, ha dettagliatamente esposto il percorso argomentativo e tecnico dell’indagine effettuata, consentendo al lettore di comprendere nozioni di non facile cognizione, deve osservarsi : che dal rapporto CESI sui fulmini ( documento acquisito solo nel corso delle operazioni peritali e non depositato dalle parti) emerge che il 24 aprile 2016 è caduto un fulmine a distanza di 8 chilometri dal sito, alle ore 15 e 42( vedi figura 2 relazione ctu riservata alle osservazioni delle parti) e che, come documentato dalle risultanze dati SCADA, l’impianto si è fermato alle ore 22 e 52; che non risulta si sia attivato il sistema presente sulla pala in funzione di protezione conto le fulminazioni; che i dati SCADA non hanno registrato , durante l’ intera giornata del 24 aprile ( e neppure nei 5 giorni antecedenti) ,vibrazioni anomali ; che dalla documentazione fotografica non si evidenziano le tipiche manifestazioni degli effetti della fulminazione, ossia segni di bruciatura ( a differenza di quanto emerge dalla documentazione fotografica relativa al primo sinistro). Da quanto ora detto, l’ipotesi della fulminazione non appare logicamente congruente con i dati esaminati.
Questo eventuale difetto avrebbe potuto ( e dovuto) essere rilevato, inoltre, dai tecnici incaricati della riparazione a seguito del primo sinistro. Questi ultimi avrebbero dovuto, secondo diligenza, accertare altresì la causa della infiltrazione di acqua di cui discorre nella comparsa conclusionale e segnalare la circostanza a . Cont
Quanto all’errato bilanciamento dei pesi che il ctp individua come causa della rottura catastrofica, si osserva che l’ipotesi formulata fa evidente riferimento ad una responsabilità del produttore della pala e, tuttavia, deve osservarsi che il è composto da aerogeneratori del medesimo tipo e , tra questi, solo la pala riparata avrebbe manifestato il problema derivante dal difetto di progettazione dell’impianto. Va ancora rilevato, in punto, che , se l’ipotesi formulata fosse vera, il ctu av rebbe rinvenuto, nelle fonti di documentazione, casi analoghi verificatisi in precedenza in relazione alle migliaia di impianti prodotti. Con
Tanto esposto, si osserva che il primo sinistro era consistito nel distacco violento dei gusci della pala ‘ a seguito del divaricamento in presa al vento susseguente all’apertura del tip. Quest’ultimo si è aperto in quanto colpito da un fulmine. Il calore del fulmine …ha causato l’immediata evaporazione dell’acqua contenuta nella pala, l’espansione dei gas conseguenti ha creato l’allargamento dei gusci che in presa al vento, sono stati strappati'( vedi relazione società intervenuta dopo il primo sinistr o). I lavori di riparazione sono descritti nel report del 24 marzo 2016, relativamente alla metodologia di ricostruzione della pala si legge quanto segue: ‘Poiché sono mancati completamente parecchi metri della pala, e molti altri metri non cons ervano più la sagoma aerodinamica, abbiamo costruito degli stampi su un’altra pala sana del rotore. Gli stampi sono serviti per costruire le parti mancanti o troppo danneggiate e sono stati costruiti in opera. Lo stampaggio delle parti è avvenuto in un cap annone affittato per l’occasione. Cont
Costruite le parti, l’attività si è spostata sulla pala dove le parti sono state applicate.Il lavoro più laborioso è consistito nella costruzione degli stampi, mentre la ricostruzione della pala stessa è stata facilitata dal fatto che le parti nuove sono state costruite con in mente le problematiche di applicazione alla pala, di fatto facilitando le operazioni di ricostruzione’.
In sostanza, come si evince anche dalla copiosa documentazione fotografica che ritrae le fasi delle lavorazioni eseguite , la ha provveduto alla ricostruzione delle ‘parti mancanti o troppo danneggiate’ della pala che successivamente sono state applicate sulle parti indenni della pala.
L’evento catastrofico del 24 aprile 2016, avvenuto a distanza di meno di due mesi dalla ultimazione dei lavori di riparazione eseguiti dalla si è verificato sulla stessa pala dell’aerogeneratore già oggetto del precedente sinistro ; il sistema di controllo dell’aerogeneratore lo ha arrestato alle ore 22:52 con velocità del vento pari a 12,07 m/s ( vedi tabella 8 relazione ctu).
Le conclusioni del ctu in relazione alla causa della rottura catastrofica -cedimento dell’incollaggio sono state oggetto di osservazioni dei consulenti di parte che hanno affermato che l’ipotesi di scollamento improvviso è ‘priva di qualsiasi fondamento scientifico’( vedi osservazioni , rilevando : a) che uno scollamento graduale avrebbe causato delle vibrazioni che i sensori di monitoraggio della macchina avrebbero dovuto rilevare, mentre ‘dall’analisi dei dati SCADA prodotti da si evince che non c’è stata alcuna variazione di velocità trasversale della navicella (vibrazione)’ ; b) che ‘i pezzi di pala residui non possono e non devono rappresentare delle prove, in quanto sono in completo stato di degrado’; c) che non è possibile risalire a lla quantità effettiva di colla applicata da ‘in quanto essa potrebbe essersi staccata e volata via dopo il disastro’; d) che le foto post secondo sinistro non possono supportare il giudizio sull’accertamento delle cause, ‘poiché la distruzione dei pezzi di pala ha alterato il vero’ .
Alle osservazioni dei ctp il consulente ha puntualmente risposto evidenziando:
innanzitutto di avere utilizzato le fotografie scattate in fase di accesso ai luoghi – riportate nel paragrafo ‘sopralluogo in sito’ ‘ ed ha sottolineato che ‘In tutta la relazione è stata considerata e valutata esclusivamente la documentazione agli atti e i report fotografici eseguiti dalle parti immediatamente dopo il secondo sinistro’;
-la ‘ mancanza agli atti di idonea documentazione al fine di individuare i materiali utilizzati per la riparazione e la loro compatibilità con i materiali utilizzati originariamente per costruire la pala stessa’ ;
-che la pubblicazione scientifica richiamata dai ctp per confutare la tesi dello scollamento a causa dell’assenza di vibrazioni ( pubblicazione nella quale si segnala la correlazione tra problemi di scollamento degli shell e vibrazioni del rotore sì che dal monitoraggio delle vibrazioni è possibile individuare un problema di incollaggio sulle pale del rotore con probabilità pari al 100%) ‘si basa sull’utilizzo di sensoristica posta sulla pala e non sul sensore di torre che difficilmente potrebbe dare indic azioni in merito all’analisi dei dati RAGIONE_SOCIALE acquisiti in fase di operazioni peritali e registrati proprio dal sensore di torre’ e che lo studio è stato effettuato in relazione ad una ‘pala da 5 MW con rotore con diametro 126 m offshore, mentre
l’oggetto della relazione del CTU è una pala da 1,5 MW con diametro del rotore pari a 89,42 m'( v. chiarimenti ctu resi all’udienza del 5 dicembre 2019) ;
che nella fotografia riportata nella relazione ( figura n.49 rel. Ctu , foto a pag. 29 relazione dott. doc.7 costituzione nel fascicolo riunito) ‘appare evidente un errato incollaggio infatti è evidente la non corretta Cont
distribuzione della colla sulle superfici condizione non alterabile in fase di smontaggio. Condizione desumibile a prescindere dal tipo di materiale utilizzato’;
-che la documentazione fotografica prova la mancanza sui gusci di un’adeguata quantità di colla che si ritrova completamente sullo ‘Shear Web’ corrispondente (…) In conclusione, la rottura catastrofica del 24 aprile 2016 si è verificata a distanza di circ a un mese e mezzo dal riavvio dell’impianto dopo la riparazione effettuata da
le condizioni metereologiche , al momento del sinistro , non erano particolarmente avverse; ben otto ore prima un fulmine era caduto adistanza di 8 km dall’impianto eoli co; non sono stati segnalati guasti agli altri aerogeneratori facenti parte del composto da impianti dello stesso tipo; il ragionamento che ha condotto il ctu ha formulare le conclusioni esposte nella relazione appare logico e coerente con i dati acquisiti ; le risposte del ctu alle osservazioni appaiono anch’esse logiche e suffragate da nozioni scientifiche; le parti non hanno espresso, in termini di certezza, cause del sinistro alternative e convincenti rispetto alle conclusioni del consulent e d’ufficio’.
-Ancora ritenuto , in diritto, a conferma di quanto argomentato dal tribunale, che:
-nell’ordinamento civile, la prova (in primo luogo) del nesso causale tra un certo evento condotta (attiva, per quanto qui interessa, o omissiva) e l’evento dannoso, di cui l’attore chiede il risarcimento, non deve necessariamente porsi su un gradiente di certezza, essendo sufficiente anche quello (elevatamente) probabilistico (criterio della cd. probabilità prevalente); in tal senso la granitica giurisprudenza di legittimità, come rimarcato correttamente anche dal primo giudice (e che pur in termini ambigui, sembra mettere in discussione, v. pag. 32 comparsa di cost.); v., ex plurimis, Cass. 5 marzo 2024 n. 5922 (relativa alla responsabilità sanitaria, ma esprimente un principio di portata generale): ‘ l’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un’ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l’evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico ‘; v. anche Cass. 14 marzo 2022 n. 8114 : ” In tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell’inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto e che va effettuato sulla scorta del criterio del «più probabile che non», conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativastatistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) ‘;
–la giurisprudenza è parimenti univoca nell’affermare che ‘ in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi ‘, così ex plurimis Cass. 27 marzo 2025 n. 8115;
-giova poi ricordare (ma si tratta di principi basilari del processo civile) che, certo, la ‘ consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio – e non prova vera e propria – sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è facoltà per il giudice di discostarsi motivatamente dalle conclusioni del ctu, ove non le condivida, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice sia l’avvalersi o meno della consulenza tecnica, sia il condividerne le conclusioni ‘; tuttavia la Ctu ‘può essere disposta non solo al fine di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche al fine di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. 23 febbraio 2006 n. 3990); a tale scopo è sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche’ , così ex plurimis Cass. 21 luglio 2015 n. 15217;
-l’esatta delineazione dei confini del presente procedimento impone infine di rimarcare che, ai sensi dell’art. 342, 1° comma c.p.c., l’appello deve essere chiaro, sintetico e specifico, e indicare da un lato le censure proposte alla ricostruzione dei fat ti compiuta dal giudice di primo grado, dall’altro denunciare le violazioni di legge in cui quel giudice sarebbe incorso;
-nella specie, come si dirà infra, gli appelli incidentali in parola si limitano, nella sostanza, a offrire ‘ricostruzioni alternative’, e loro favorevoli, dei fatti di causa (il secondo crollo della pala), ricostruzioni del resto appunto del tutto corrispondenti a quella già avanzate in primo grado; tanto poi alla stregua di argomentazioni ampiamente apodittiche in fatto e in diritto, che non si confrontano, non realmente, con le puntuali argomentazioni del Tribunale, che ha già ampiamente affrontato e disatteso quegli stessi argomenti: il che poi si traduce, ampiamente, in profili di inammissibilità dei motivi in questione, alla stregua della fondamentale disposizione codicistica in ultimo richiamata; Cont che lamentano, nello specifico, che il primo giudice avrebbe -sostanzialmente acriticamenterecepito la Ctu, la quale, poi, senza ‘indagare’ su cause, e concause, alternative e o concomitanti, avrebbe superficialmente affermato la responsabilità di appaltatore e subappaltatore su presupposti errati;
–COGNOME, più di preciso (p. 23 -34 della comparsa) anche invocando gli art. 1667 e 1669 c.p.c. , lamenta che: a) Ctu e Tribunale non avrebbero considerato che lo stato dei luoghi era stato alterato da , procedendo alla messa a terra dell’impia nto, con abbandono dei frammenti della pala alle intemperie; b) non sarebbero stata considerata, come più probabile causa alternativa, sia un secondo evento di fulminazione che c) la possibile eliminazione, da parte di , di infiltrazioni d’acqua , causa anzi determinante; d) ciò anche nella prospettiva del possibile concorso di colpa di (rilevante ex art. 1227 c.c.) , anche per aver l’appellante principale partecipato alle operazioni di riparazioni del primo evento dannoso; Cont
(che concretamente svolse, in autonomia, i lavori di riparazione, v. 21-32 della comparsa) , a sua volta, ribadisce che il proprio intervento di riparazione era limitato alla parte terminale della pala, di preciso gli ultimi 6 metri (lunga 45 metri) , mentre la rottura per cui è causa avvenne a distanza di 13 m dalla radice ; da qui l’esclusione della propria responsabilità (avendo oltretutto il Ctu fondato la propria conclusione essenzialmente sulla osservazione di una fotografia in realtà non significativa); di contro, alla stregua della propria perizia di parte ( l’evento dannoso in parola sarebbe riferibile all’erroneo bilanciamento interno alla pala (con erroneo sovraccarico in una zona in cui la pala subisce i massimi carichi); sostanzialmente negli stessi termini le argomentazioni (pur in subordine) delle società assicurative;
-di contro, è agevole osservare che il Tribunale, in diritto, ha applicato correttamente, alla fattispecie per cui è causa, i principi di diritto sopra richiamati: si è correttamente attenuto alle risultanze della Ctu (ampiamente integrata, e poi non specificamente contestata), prendendo analiticamente posizione sulle reiterate contestazioni delle parti , alla stregua di un più ampio, e condivisibile, inquadramento giuridico;
-le argomentazioni di cui ai motivi di appello incidentale in questione sono inconsistenti, in quanto si risolvono ini sterili e astratte contestazioni alla sentenza (peraltro proiettandole essenzialmente sulla Ctu, di fatto trascurando -come accennato- le argomentazioni del giudice, le sole che avrebbero dovuto direttamente considerare); le ‘ricostruzioni alternative proposte’ , peraltro diffusamente disattese in sentenza, non hanno già nella prospettazione- consistenza almeno tendenzialmente paragonabile a quella fatta propria dal Tribunale; e infatti: a) l’accertamento della situazione di fatto, pur complessa, è stata attenta e precisa, fondata -inevitabilmente- sulla documentazione in atti, non solo fotografica (il tribunale ha tenuto conto anche d ell’esito della prova per testi, come accennato); l”alterazione dello stato dei luoghi’, peraltro inevitabile (per evidenti ragioni di messa in sicurezza dei luoghi) non ha allora impedito l’accertamento, pur (altamente) probabilistico, condotto in primo grado; b) la ‘seconda fulminazione’ costituisce evento apoditticamente affermato, come del resto l’originario errato bilanciamento della pala, a fronte dell’accertata errata riparazione (v. motivazione di primo grado sopra riportata); c) nessun elemento può fondare una corresponsabilità dell’appellante principale, che per la riparazione- si era rivolta ad impresa specializzata, avendo assunto un ruolo assolutamente marginale (né gli appellanti incidentali deducono il contrario, nello specifico) nei primissimi interventi successivi al crollo;
in definitiva il giudizio altamente probabilistico condotto dal Tribunale, in punto di accertamento della responsabilità è pienamente condivisibile, non configurandosi, comunque, valide ipotesi alternative;
-del pari la quantificazione del danno emergente e del lucro cessante (questa equitativa) operata dal primo giudice appare corretta, a fronte delle astratte censure di cui alle doglianze incidentali: il tribunale, quanto al danno emergente, ha correttamente tenuto conto delle risultanze della Ctu, che -a sua volta- non si è limitata a ‘recepire’ gli importi di cui alle fatture esibite da , che – di contro- ha valutato prudentemente, tenuto conto del danno effettivamente accertato e dei valori di mercato (considerazioni che operano, come subito si dirà, anche con riferimento all’appello principale, che censura – ma in prospettiva opposta- la liquidazione operata dal primo giudice);
-da qui non solo la conferma (nell’importo di cui alla sentenza appellata) della condanna di ma anche della condanna di (che, come detto, ha eseguito i lavori in parola); in regresso in favore di ; -i motivi di appello incidentale in parola vanno allora senz’altro disattesi; Cont
-può allora esaminarsi l’appello principale, con il primo motivo, e come sopra detto, l’appellante lamenta la quantificazione del danno emergente effettuata dal primo giudice (alla stregua di una erronea interpretazione della Ctu): più di preciso, il risarcimento avrebbe dovuto estendersi anche alle spese sostituzione delle altre due pale componenti il set dell’aerogeneratore; a dire dell’appellante a ben guardare -la stessa ctu, pur se implicitamente, aveva ritenuto n ecessario, per l’efficienza dell’impianto, tale sostituzione; ciò in quanto la relazione aveva rilevato la congruità di tutti i costi sostenuti dall’odierno appellante;
-il motivo è del tutto infondato: alcunchè consente di ritenere che la relazione di Ctu si sia pronunciata nel senso della necessità di sostituzione delle altre pale, ai fini della riparazione dell’impianto; si tratta, del resto, di questione ampiamente dibattuta in primo grado (allorchè le parti convenute hanno sempre e con forza negato l’esigenza di sostituzione di tutte le pale; davvero apodittico ( e artatamente svincolato dal contesto generale) è poi il riferimento alla congruità delle spese (ma non certo di quelle di sostituzione delle pale non danneggiate) di cui sempre alla Ctu (che , più semplicemente, ha quantificato il costo complessivo dell’impianto, riconoscendo però il danno emergente solo per la terza parte, corrispondente al costo della sola pala danneggiata); ;
-in sostanza non si comprende, e certamente l’appellante non ha offerto elementi concreti in tal senso, per quale motivo la riparazione dell’impianto richiedeva, necessariamente, la (costosa) sostituzione anche delle pale non danneggiate;
-priva di rilevanza probatoria, ma ancor prima inammissibile perché prodotta solo in questo grado di giudizio, è poi la relazione integrativa di parte prodotta dall’appellante (peraltro meramente valutativa);
terzo motivo (domanda subordinata quanto al danno emergente) è inammissibile perché nuovo: in sostanza l’appellante introduce, per la prima volta, una domanda risarcitoria con la quale, come correttamente dedotto da ricomprende nei danni per la sostituzione della (sola) pala danneggiata ‘voci nuove’, in realtà riconducibili al lucro cessante: vi è quindi un petitum parzialmente diverso (e non solo perché di importo inferiore a quello chiesto in via principale con il motivo prima delibato) e -soprattutto -una diversa causa petendi;
-né, beninteso, può configurarsi l’errore materiale prospettato dall’appellante, quanto alla quantificazione della quota (un terzo) riconosciuta all’appellante (da computare, a dire di questi, sull’importo di euro 648.464,90 e non di 560.573,30): tale ‘errore’ non trova ris contro nella sentenza appellata (vertendosi semmai in questioni che attengono la decisione, infatti oggetto di gravame); si noti che anche il tribunale di Roma, già adito per la correzione in parola dall’odierno appellante, ha disatteso l’istanza, rileva ndo che quanto richiesto comportava la necessità di approfondimenti nel merito ;
-con il quarto motivo l’appellante lamenta la liquidazione del lucro cessante operata equitativamente dal primo giudice, secondo l’appellante l’importo riconosciuto è inferiore al danno effettivamente subito;
-va però rimarcato che, e fronte di una liquidazione equitativa (non contestata in quanto tale) , l’appellante avrebbe dovuto offrire una prova rigorosa del danno in parola, conseguente al ‘fermo’ dell’impianto;
-tale prova non è stata offerta, come già rimarcato dal primo giudice: ha fatto riferimento a 10 fatture di vendita dell’energia per il periodo settembre 2016 -2017, desumendo, con riferimento all’evento per cui è causa, un danno per lucro cessan te ben superiore all’importo liquidato ; ma deve confermarsi anche in questa sede che l’importo richiesto si fonda (o almeno non vi è prova della riferibilità all’impianto per cui è causa) sui dati di produzione dell’intero (ovvero, come correttamente osserva l’appellata del solo aerogeneratore T5), senza però contestualmente provare l’omogeneità, in termini di dati produttivi, di tutti gli impianti;
-da qui allora la correttezza della valutazione equitativa, fondata però sui soli dati documentali obiettivi acquisiti (così il Tribunale: ‘è possibile liquidare il lucro cessante nella misura di € 152.484,10, somma liquidata in via equitativa sulla base d ei dati forniti da 1 ed ottenuta partendo da una media mensile di € 93.836,37 ( € 844.527,35/9) divisa ulteriormente per il numero di aerogeneratori ( 8) ossia € 11.729,54 moltiplicata per 13 mesi ( Maggio 2016/Maggio 2017)’;
-da qui il rigetto del motivo in parola;
-con il sesto motivo l’appellante lamenta la decurtazione del risarcimento con riferimento all’indennizzo ricevuto dalla propria assicurazione, per euro 15.000; di contro, è agevole osservare che il primo giudice si è limitato ad applicare- del tutto correttamentel’art. 1910 c.c. , rimarcando che non vi era la prova dell’accordo (transattivo) di retrocessione tra l’appellante medesimo e Unipolsai; merita aggiungere che un siffatto obbligo di retrocessionerestituzione (oltre che non provato, tenuto conto anche della irritualità e genericità della nota richiamata già in primo grado dall’appellante medesimo: si tratta di una mera autorizzazione all’accredito) ; né un tale accordo è comunque opponibile (non essendone ovviamente provata neppure l’attuazion e concreta) è opponibile alle altre parti del presente giudizio;
-infondato è pure il motivo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado (peraltro genericamente contestate anche con le impugnazioni incidentali); il giudice dispone al riguardo di ampia discrezionalità, specie allorchè la domanda di prime cure sia stata solo parzialmente accolta (come nella specie); le spese per il consulente di parte, nella specie richiesta tardivamente, possono essere liquidate solo se ritenute necessarie, necessità nella specie (tenuto anche conto di quanto sopra rilevato) pur se implicitamente ritenuta non sussistente;
ancora ritenuto:
-quanto all’appello incidentale di , vanno ancora esaminati i motivi attinenti alla limitazione della garanzia assicurativa con il limite dello scoperto del 10% , con esclusione anche delle spese cui l’appellante incidentale era stata condannata in primo grado; Cont Cont
-i motivi in parola, speculari, sono entrambi infondati; lo è in primo luogo quello di (che evidentemente va esaminato in via preliminare): le clausole generali invocate dalla società assicuratrice -di cui quindi va rilevata in via incidentale l’inva lidità -in sostanza elidono pressochè in toto la garanzia, tenuto conto che, di contro, la copertura assicurativa era prestata per la responsabilità civile dell’assicurato ‘nella sua qualità di montaggio, smontaggio e manutenzione degli impianti industria li …riparazione di impianti eolici (ripristino delle pale in vetroresina)’, vale a dire l’attività svolta dall’assicurata appellante incidentale; detto in altri termini, le clausole in parola finiscono per svuotare di effettività la copertura assicurativa, privandola -in termini giuridici -della causa concreta;
-a sua volta l , con motivo di appello incidentale , ribadisce l’inoperatività della garanzia assicurativa, richiamando -a conferma del proprio assunto -l’art. 19 delle condizioni generali di assicurazione (secondo cui la garanzia non ricomprende i danni a cose direttamente oggetto di lavorazione) e , sempre con riferimento all’estensione della garanzia, la ‘garanzia complementare RCT A 36 -responsabilità civile postuma’; Con
-del parti però l’assicurato pretende, con il motivo sopra richiamato, quanto al limite dello scoperto, espressamente (e legittimamente) previsto, di operare una distinzione -che non ha riscontro né contrattuale, né normativo -tra copertura del danno emergente e quella del lucro cessante; né la copertura assicurativa si estende alla condanna alle spese di cui alla sentenza di prime cure;
-ogni altra questione è assorbita;
-l’esito del giudizio consente l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado; sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l’appello principale e quelli incidentali; compensa integralmente le spese tra tutte le parti con raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. NOME COGNOME)