Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 520 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1671/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1325/2017 depositata il 05/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Modena, nei confronti di NOME COGNOME, per il pagamento di € 21.691,19, quale saldo del corrispettivo per la fornitura di sette serre posate presso un terreno agricolo di San Donaci. Il COGNOME si opponeva e svolgeva domanda riconvenzionale, affermando che i manufatti erano stati distrutti a causa di fenomeni atmosferici, perché presentavano gravi errori progettuali e difformità nell’esecuzione delle opere. In esito all’istruttoria il Tribunale accogl ieva l’opposizione, dichiarando risolto il contratto e condannando parte opposta alla restituzione delle somme già ricevute dall’acquirente, nonché al pagamento di € 64.067,88, a titolo di risarcimento del danno.
Su gravame principale della RAGIONE_SOCIALE ed incidentale del COGNOME, con sentenza n. 1325, depositata il 5 giugno 2017, la Corte d’appello di Bologna accoglieva l’impugnazione principale, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo e condannando il COGNOME a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
A parere del giudice di appello, sarebbe stata fondata l’eccezione di decadenza rispetto alla denunzia dei vizi, intervenuta solo mediante l’atto di citazione in opposizione, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 1667 c.c. Tale eccezione sarebbe stata formulata tempestivamente e reiterata nel corso del giudizio di primo grado.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte deve prioritariamente esaminare l’eccezione contenuta nel controricorso, attraverso la quale RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità del ricorso avversario per tardività. Assume che il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato l’8 gennaio 2018, mentre il termine per l’impugnazione sarebbe spirato il precedente 26 ottobre 2017, a seguito della notifica della sentenza di appello, avvenuta il 27 luglio 2017, e notificata alla parte personalmente, in conseguenza della comunicazione di revoca del mandato, da parte del procuratore costituito in secondo grado.
L’eccezione non è meritevole di accoglimento.
1.1) Ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell’altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica dell’impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente (Sez. 2, n. 11504 del 3 giugno 2016; Sez. lav. n. 2677 del 30 gennaio 2019). Conseguentemente, la notifica eseguita personalmente nelle mani del COGNOME non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. La difesa avversaria avrebbe eccepito la decadenza dall’azione per tardiva denunzia dei vizi, ma lo avrebbe fatto oltre il termine previsto dall’art.166 c.p.c., inc orrendo così, a sua volta, nella relativa decadenza. Infatti, l’inammissibilità dell’eccezione avversaria, tempestivamente denunciata nei precedenti gradi di giudizio, sarebbe derivata dalla preclusione processuale di cui all’art. 167 comma 2° c.p.c.
Il rilievo è infondato.
2.1) L’eccezione di tardività dell’altrui denuncia è stata sollevata da RAGIONE_SOCIALE mediante la comparsa di costituzione e risposta avanti il Tribunale di Modena, entro venti giorni antecedenti l’udienza differita dal Giudice Istruttore, ai sensi dell’art 168 comma 5° c.p.c. (al 15 ottobre 2003). Ed è a tale data che occorre fare riferimento, per valutare la tempestività dell’eccezione (Sez. 3, n. 16526 del 4 novembre 2003). E siccome la costituzione risulta depositata il 25 sette mbre 2003, l’eccezione deve essere reputata tempestiva.
Attraverso la seconda censura, il COGNOME assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La fattispecie sarebbe stata inquadrabile nell’ ambito degli artt. 1667 e 1669 c.c., ricorrendo un’ipotesi di rovina di cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, essendo le serre strutturate in acciaio ed ancorate al suolo con plinti infossati in cemento armato. Da ciò l’applicazione dell’art. 1669 c.c., con la possibilità di procedere alla denunzia dei vizi entro un anno dalla scoperta.
Il motivo è fondato.
3.1) Come risulta dalla dizione testuale della norma, l’art. 1669 c.c. ha riguardo ad edifici o altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata. In tal senso, gli immobili menzionati dall’art. 1669 c.c. sono suscettibili di identificazione attraverso il riferimento all’art. 812 c.c., che rimanda a immobili e costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio (Sez. 2, n. 18289 del 3 settembre 2020)
3.2) Le serre fisse sono, in genere, dei manufatti a supporto di attività agricole e commerciali. Costruite per soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione, la loro installazione prevede una modifica permanente dello stato dei luoghi, sicché occorre l’autorizzazione del Comune anche se i locali si
trovano su un’area a destinazione agricola. Pertanto, rientrano nell’ambito dei manufatti destinati, per loro natura, a lunga durata.
E, d’altronde, in tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente; ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione, ex art. 1667 c.c. (Sez. 2, n. 20184 del 25 luglio 2019).
La Corte distrettuale ha dunque mancato di valutare se il termine di decadenza per la denunzia dei vizi -alla luce della struttura delle serre e dei danni ad esse provocati -potesse essere quello previsto dall’art. 1669 c.c.
Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1668 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché -in via subordinata -essendo l’opera palesemente inidonea all’utilizzazione destinata e pattuita, secondo le stesse risultanze della CTU espletata in primo grado, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina della vendita di aliud pro alio, con la conseguente risoluzione del contratto.
Da ultimo, il COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. ed, in subordine, dell’art. 1667 c.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Afferma che le sue contestazioni sarebbero state da considerare tempestive, in quanto la scoperta dei vizi sarebbe intervenuta per effetto dell’esperimento della consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe costituito il dies a quo per la relativa denuncia. Infatti, solo con la consegna della relazione
peritale, il 22 aprile 2003, egli aveva avuto la piena consapevolezza che la rovina delle serre non era imputabile al vento ma ai difetti di progettazione e costruzione, nonché all’inidoneità dei materiali impiegati.
Tali ultimi motivi restano assorbiti dall’accoglimento del sec ondo. Conseguentemente, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda