Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6272 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6272 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22847/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME, unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME , unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2/2019, depositata il 23/01/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con delibere n. 20033 del 14 giugno 2017 (come rettificata dalla delibera n. 20057 del 6 luglio 2017), n. 20034 del 21.06.2017 (come rettificata dalla delibera 20058 del 06.07.2017), n. 20035 del 21.06.2017 (come rettificata dalla delibera 20059 del 06.07.2017), emesse all’esito del procedimento ex art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ( ‘T.U.F.’ ), RAGIONE_SOCIALE ha irrogato a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE ( ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘) per i periodi 26.04.2014-30.10.2015 (COGNOME), 29.02.201401.12.2015 (COGNOME), 26.04.2014-05.05.2015 (COGNOME e COGNOME) le sanzioni amministrative pecuniarie complessivamente per l’importo di €. 150.000,00 caduno per le seguenti violazioni:
-dell’art. 21, comma 1, lett. d), del T.U.F. e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE del 29.10.2007, per avere la RAGIONE_SOCIALE omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti scorretti in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo di riferimento: 01.06.2011-31.12.2015); dell’art. 21, comma 1, lett. a), del T.U.F., per avere la RAGIONE_SOCIALE tenuto comportamenti irregolari, tra l’altro, nei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emi ssione, i quali hanno condotto ad un’alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela (periodo di riferimento: 18.12.2012-31.08.2015); dell’art. 21, comma 1, lett. d), del T.U.F. e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 21, comma 1, lett. a), del T.U.F. e dell’art. 49, commi 1 e 3 Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 16190 del 29.10.2007 (periodo di riferimento: 01.06.2011-10.02.2015) per avere la RAGIONE_SOCIALE omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti scorretti in materia di gestione degli ordini dei clienti;
dell’art. 21, comma 1, lett. d), del T.U.F. e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE (periodo di riferimento: 01.06.2011 -18.04.2015), per avere la RAGIONE_SOCIALE omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione; nonché dell’art. 8, comma 1, del T.U.F. che attribuisce alla RAGIONE_SOCIALE il potere di chiedere, nell’ambito delle proprie competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti;
-dell’art. 94, comm a 2, del T.U.F., per non avere la RAGIONE_SOCIALE rappresentato, nei Prospetti Base 2014 e 2015 e nella successiva documentazione di offerta delle obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE, informazioni inerenti a: i) la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della RAGIONE_SOCIALE; ii) le criticità rilevate dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE in merito al ruolo svolto dal sig. COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE ed al processo del credito;
-dell’art. 94, commi 2 e 7, del T.U.F., per non avere rappresentato nel Prospetto 2014 le informazioni inerenti a: i) le modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ii) la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni del la RAGIONE_SOCIALE; iii) le criticità rilevate dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE in merito al ruolo svolto dal sig. COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE ed al processo del credito; iv) taluni eventi che influivano sulla negoziabilità delle predette azioni della RAGIONE_SOCIALE medesima (mancata evidenziazione di utilizzo del fondo di acquisto di azioni proprie, fino a 100 mln di Euro; blocking period ; esercizio anticipato dell’ opzione di vendita concessa a RAGIONE_SOCIALE).
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato opposizione avverso le suddette delibere innanzi alla Corte d’appello di Venezia che, con sentenza n. 2/2019, in
parziale accoglimento dell’opposizione proposta dai ricorrenti avverso la delibera 20033 del 14 giugno 2017, ha rideterminato l’ammontare delle sanzioni irrogate agli opponenti da €. 150.000,00 a €. 120.000,00.
A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che (per quanto ancora qui di interesse):
-trattandosi di violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, la mancata applicazione della nuova disciplina sanzionatoria introdotta con il d.lgs. n. 72/2015 -come dispone l’art. 6 del medesimo decreto legislativo – si spiega alla luce del costante insegnamento del giudice di legittimità (per tutte: Cass. n. 20689/2018) che esclude l ‘ equiparabilità alle sanzioni natura penale di quelle di cui all’art. 195 T.U.F. e, di conseguenza, esclude la retroattività delle nuove norme, in tesi più favorevoli, alla luce del principio del favor rei ;
deve escludersi l’eccepita decadenza dall’azione sanzionatoria, dedotta con esclusivo riferimento alle violazioni inerenti alle informazioni da prospetto (delibere 20034, 20035), atteso che non può ritenersi integrato l’accertamento delle violazioni prima della conclusione delle verifiche ispettive da parte di RAGIONE_SOCIALE;
non ha pregio l’asserita compromissione del diritto di difesa degli incolpati, dovuta al fatto che sarebbe stato loro solo tardivamente consentito l’accesso a tutta la documentazione e solo a seguito di reiterate richieste. A tal proposito, premesso che le irregolarità del procedimento amministrativo non comportano la nullità della delibera sanzionatoria, manca comunque l’allegazione nel concreto pregiudizio alla difesa, e in ogni caso le questioni inerenti al mancato accesso ad alcuni documenti costituiscono materia da sottoporre al giudice amministrativo;
incombe sull ‘ amministratore non delegato l’onere di dimostrare di aver adempiuto innanzitutto al dovere di tenersi adeguatamente informato sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, indipendentemente dalla presenza di segnali d’allarme, posto che solo una conoscenza delle concrete caratteristiche della realtà aziendale può consentire agli amministratori non esecutivi di fornire un effettivo contributo all’esercizio della funzione di supervisione strategica in capo al CdA di una banca;
con riferimento alla prima delle violazioni contestate da RAGIONE_SOCIALE relativa al processamento delle operazioni di acquisto di azioni della RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo al profilo comportamentale degli incolpati, rispetto a tale prima violazione non sussistono i presupposti per addebitarla ai ricorrenti, all’epoca entrati a far parte del CdA da circa tre mesi.
Avverso la suddetta pronuncia propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME affidandolo a cinque motivi, e illustrandolo con memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 190, 195 e 195bis T.U.F., e dell’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Mancato riconoscimento della natura sostanzialmente penale, e comunque punitiva, delle sanzioni applicate nel caso di specie. I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l’illegittimità del potere sanzionatorio conferito alla RAGIONE_SOCIALE, competente – qu ale giudice speciale, in spregio all’art. 102 Cost.- a conoscere illeciti di natura sostanzialmente penale, nonché
l’illegittimità della regola di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/ 2015 dell’irretroattività delle sanzioni amministrative che rappresentano l’ ex mitior rispetto a quelle attualmente applicabili, alla luce del fatto che si tratti di sanzioni amministrative aventi natura punitiva sostanzialmente penale. In tesi: i ricorrenti desumono la natura afflittiva delle sanzioni irrogate non solo dal livello significativo delle dimensioni pecuniarie, ma soprattutto dall’applicazione di misure ulteriori che ne costituiscono un inevitabile e automatico corollario. Il riferimento è alla perdita dei requisiti di idoneità ( sub specie di perdita dell’onorabilità e della reputazione) dei soggetti sanzionati ai fini dell’assunzione di incarichi come amministratore o componente dell’organo di controllo in banche ed altri intermediari finanziari; misura prevista dall’art. 26, comma 3, Testo Unico RAGIONE_SOCIALErio ; dall’art. 4, comma 2, lett. d) Decreto MEF del 23 novembre 2020, n. 269 (menzionato in memoria dai ricorrenti), nonché dagli orientamenti congiunti dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, e dalle linee guida della RAGIONE_SOCIALE. Si tratta una vera e propria «gogna dell’era postmoderna», stigmatizzata dalla previsione dell’art. 195 -bis T.U.F., ove viene imposta in ogni caso la pubblicità del provvedimento punitivo, che colloca chi la subisce al di fuori di un ben definito mercato dei servizi professionali, rispetto alla quale si chiede a questa Corte di valutarne, attraverso un accorto uso della tecnica del distinguishing , l’accentuato valore afflittivo, anche sollevando questione di legittimità costituzionale del citato art. 6, comma 2.
1.1. Il motivo non merita accoglimento.
1.2. La pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 2019, sulla quale il mezzo di gravame si sofferma, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. – l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche in mitius apportate dal comma
3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate, di cui all’art. 187bis T.U.F.
Osservava la Consulta che la norma censurata deroga irragionevolmente al principio della retroattività della lex mitior in materia penale, così chiarendo che la retroattività della lex mitior è suscettibile di deroga, allorquando tale scelta sia ragionevole. Precisava che, rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità «punitiva», il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della «materia penale» – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior , nei limiti appena precisati – non potrà che estendersi anche a tali sanzioni. Procedendo, quindi, all ‘analisi riguardante la specifica disciplina sanzionatoria dell’illecito amministrativo dell’abuso di informazioni privilegiate , ex art. 187bis T.U.F., il Giudice delle leggi -anche alla luce di quanto argomentato sul tema dalla Corte di giustizia UE (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 20 marzo 2018, COGNOME e altri , in cause C-596/16 e C-596/16, paragrafo 38) -giungeva a concludere nel senso della natura sostanzialmente punitiva della sanzione amministrativa in questione, stante la sua «elevatissima carica afflittiva», determinata dal l’elevato importo della sanzione pecuniaria, concepito per eccedere il valore del profitto in concreto conseguito dall’autore dell’illecito, a sua volta oggetto di confisca per equivalente, sanzione accessoria già ritenuta di natura sostanzialmente punitiva dalla stessa Consulta (sentenze n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017).
1.3. Alla luce di quanto sopra, le censure elevate dal mezzo di gravame in esame devono essere convogliate verso la questione dirimente relativa alla natura afflittiva o meno della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 190 T.U.F.
A tal proposito, si richiama l’orientamento costante di questa Corte, noto anche ai ricorrenti, che ha escluso la natura penale delle sanzioni ex art. 190 T.U.F. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17574 del 2022; Rv. 643735 – 01; Cass. Sez. 2, n. 23945 del 2019, con richiami; Cass. Sez. 2, n. 8855 del 05/04/2017), perché non equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni irrogate da RAGIONE_SOCIALE per manipolazione del mercato ai sensi dell’art. 187bis T.U.F., non configurandosi, di conseguenza, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU.
1.4. Ritiene il Collegio di dover confermare detto l’ orientamento costante, non ravvisando nelle argomentazioni del ricorso nessun elemento di novità che possa superarlo, neanche avuto riguardo alla ricaduta delle sanzioni in esame sulla perdita dei «requisiti di idoneità» cui il soggetto sanzionato va incontro.
1.4.1. E in effetti, quanto alla valutazione dell’afflittività di una sanzione si osserva quanto segue.
Innanzitutto, seppure sia vero che i «criteri Engel» per la qualificazione di una sanzione sotto il profilo della sua afflittività sono alternativi e non cumulativi, è parimenti vero che «ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l’analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una ‘ accusa in materia penale”» (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 4 marzo 2014, COGNOME Stevens e altri c. RAGIONE_SOCIALE , punto 94).
Inoltre, detta valutazione de ll’afflittività non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione punitiva si inserisce.
Sicché, avendo riguardo alle sanzioni comminate nel caso di specie ai ricorrenti alla luce dell ‘art. 190 T.U.F., può escludersi la loro natura afflittiva non solo per la qualificazione giuridica (illecito amministrativo) attribuita chiaramente dal legislatore e per la loro natura (assenza di un divieto di generale applicabilità, essendo la norma indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari – i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche), quanto soprattutto per assenza di finalità repressive (trattandosi di illeciti derivanti da trasgressioni di norme che impongono obblighi comportamentali riferiti all’organizzazione dei servizi finanziari), e grado di severità (assenza della connotazione dell’afflittività economica, atteso che il valore delle sanzioni non è concepito per eccedere il valore del profitto illecito; previsione, nell’ordinamento sezionale del credito e della finanza, di sanzioni amministrative pecuniarie che possono ascendere a molti milioni di euro, anche in ragione della particolare meritevolezza del bene giuridico tutelato, ossia il mercato del credito e del risparmio).
In definitiva, una sanzione pecuniaria come quella in esame, applicabile ratione temporis , compresa tra il minimo edittale di €. 2.500 ed il massimo edittale di €. 250.000,00, non corredata da confisca, non risulta connotata da una carica afflittiva così elevata da trasmodare dall’ambito amministrativo a quello penale (per tutte: Sez. 2, n. 16517 del 31/07/2020).
1.4.2. Quanto alla valutazione in termini di afflittività con riferimento alla perdita di idoneità del soggetto sanzionato, ai fini dell’assunzione di incarichi come amministratore o componente dell’organo di controllo presso banche e altri intermediari finanziari : si tratta, innanzitutto, di una ricaduta della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito della RAGIONE_SOCIALE, ex art. 195bis
T.U.F., non inevitabile né automatica, in quanto rimessa alla sensibilità del mercato in un particolare contesto storico-culturale.
Soprattutto, la prospettata natura punitiva cede alla funzione di informazione degli operatori di mercato al fine di assicurare l’interesse generale – e certamente prevalente sull’inconveniente personale in termini di attribuzione di nuovi incarichi -di salvaguardia del mercato stesso: l’essere informati è, infatti, condizione indispensabile ai rapporti di scambio, e la pubblicità è caratteristica intrinseca alla rilevante funzione svolta, non conseguenza sanzionatoria del comportamento antigiuridico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14148 del 27.05.2025).
1.3. Esclusa, dunque, la natura afflittiva delle sanzioni irrogate, riprende vigore l’orientamento di questa Corte in virtù del quale in materia di illecito amministrativo il principio di legalità e irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, in base al principio tempus regit actum ( ex multis di recente: Cass. Sez. 2, n. 6295 del 02.03.2023; Cass. Sez. 2, n. 16322 del 18.06.2019).
Con il secondo motivo si deduce violazione falsa applicazione dell’art. 97, comma 2, Cost., della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 4, comma 2, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE 18750/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n 3) cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello considerata non consumata la potestà sanzionatoria della RAGIONE_SOCIALE, benché il procedimento di accertamento non si fosse concluso nel termine dei 200 giorni imposti dall’art. 4, comma 2, del Regolamento citato. In tesi, l’unica interpretazione plausibile, perché costituzionalmente orientata, della disposizione menzionata -e, prima ancora, della legge n. 689/1981- è nel senso che la mancata conclusione del procedimento sanzionatorio nel termine stabilito
dall’autorità dalla norma citata determini la definitiva consumazione del potere di irrogare la sanzione amministrativa al fine di tutelare l’interesse dell’incolpato a non essere sottoposto sine die all’esercizio di una potestà sanzionatoria; interesse che necessariamente deve prevalere, in uno stato di diritto, anche sull’interesse all’accertamento dell’illecito.
2.1. Il motivo è infondato.
In merito alla perentorietà del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, esso risulta incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689 del 1981, la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine non adattabile alle complessità del caso concreto (Cass. n. 9591 del 2006, cit.; conf.: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8763 del 13/04/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21797 del 11/10/2006).
Non ha pregio quanto argomentato nel ricorso (soprattutto p. 26, ultimo capoverso), ove si afferma che la circostanza che la legge n. 689/1981 non preveda un termine di conclusione del procedimento, non significa che l’ Amministrazione non possa introdurlo per via regolamentare, atteso il principio costituzionale di buon andamento, soprattutto se, una volta previsto, possa a sua discrezione non rispettarlo.
La tesi non può essere condivisa, neppure considerando che l’art. 4 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE 18750/2013, come quelli precedenti, è stato adottato in forza della previsione dell’art. 24, comma 3, legge n. 262/2005, che così recita: «Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente
articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi».
Giova, in proposito, considerare che il citato art. 24 legge n. 262/2005 non aveva conferito alla RAGIONE_SOCIALE il potere di porre un termine perentorio all’esercizio della sua potestà sanzionatoria, non essendo stata introdotta -con norma primaria – alcuna deroga al regime generale delle sanzioni amministrative ricadenti nella disciplina della L. 689/1981 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10922 del 23.04.2024; Cass. 1833/2024; Cass. 17670/2022).
Di conseguenza, non assume alcuna rilevanza il termine di duecento giorni per la conclusione del procedimento di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 18750 del 19 dicembre 2013, attesa l’inidoneità di un regolamento interno a modificare le disposizioni della legge n. 689 del 1981.
La norma regolamentare che pone un termine alla conclusione del procedimento sanzionatorio non pertiene, infatti, al nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endo-procedimentale, che è rappresentato dalla contestazione dell’addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell’interessato (cfr. Cass. n. 4521/2022), ma ha esclusivamente una funzione sollecitatoria e ordinatoria dell’attività degli uffici delle Autorità di vigilanza, potendosi qualificare – secondo uno schema concettuale risalente, ma ancora utilmente richiamabile a fini descrittivi – come «norma di azione» e non come «norma di relazione» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 11/01/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17670 del 2022).
2.2. Ribadito che l’eventuale inosservanza del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio non comporta l’illegittimità del provvedimento finale, occorre a questo punto precisare che diversamente da quanto sostenuto in ricorso -l’inesistenza di un
termine perentorio per la conclusione del procedimento sanzionatorio non si traduce necessariamente nella possibilità per le amministrazioni pubbliche di protrarre sine die a sua discrezione i procedimenti avviati per l’esercizio delle potestà sanzionatorie ad esse affidate.
2.2.1. Sul punto, questa Corte ha affermato che nell’attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono àmbiti, come appunto quello dell’intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell’immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio.
Premesso che non è rinvenibile né nella normativa specifica, né nell’interpretazione di questa Corte, una doverosità dell’avvio dell’indagine in un momento specifico, legato alla generale informativa sullo stato di solidità della banca, se non nel termine di prescrizione di 5 anni dettato dall’art. 28 l. n. 689/1981 (Cass. n. 18574/2014), occorre – secondo la giurisprudenza di questa Corte – individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, indipendentemente dalle date di deposito delle relazioni o rapporti e di sottoposizione o convocazione rispetto agli organi volitivi dell’autorità di supervisione, il momento successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva o commissariale – in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento (cfr. sul punto, in un quadro normativo che ha successivamente subito evoluzioni, Cass. Sez. 2, Sent. 14-112017, n. 26897; Cass., Sez. Un., 09/03/2007, n. 5395, nonché Cass. 18/03/2008, n. 7257; Cass. 08/04/2009, n. 8561; Cass. 02/12/2011, n. 25836; Cass. 03/05/2016, n. 8687 e Cass. 25/01/2017, n. 1890).
2.2.2. La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all’acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso,
sono elementi rimessi al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato di cui dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5. Dove per «acquisizione informativa» deve intendersi l’inizio dell’istruttoria (il cui momento di avvio rappresenta una decisione rimessa all’Autorità competente) fino alla contestazione dell’irregolarità dei comportamenti: periodo che il giudice del merito può/deve controllare, rilevando eventuali ingiustificati ritardi, superfluità (da valutarsi ex ante ) delle istruttorie, disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine (Cass. n. 17673/2022; Cass. n. 21171/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011).
2.2.3. Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha avuto occasione di soffermarsi anche su questo aspetto: nel rispondere alla questione della tardività della contestazione, il giudice di seconde cure ha ripercorso l’attività ispettiva effettuata dall a RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce delle informazioni pervenute dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, per concludere che «alla luce di quanto sin qui esposto e del materiale probatorio acquisito si deve escludere che sulla scorta della missiva in parola potessero risultare a RAGIONE_SOCIALE i dati – la cui mancanza ha poi addebitato a VB con l’atto di accertamento per cui è causa – per tradurre quella scarna segnalazione in un accertamento, anche in considerazione della obiettiva complessità della verifica che si è resa necessaria al riguardo in considerazione della natura delle violazioni contestate» (v. sentenza p. 8, 8° capoverso).
2.3. In conclusione: a giudizio della Corte territoriale, la RAGIONE_SOCIALE ha espletato il procedimento sanzionatorio ad essa affidato in tempi ragionevoli, benché non soggetti a preclusioni regolamentari.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n 3) cod. proc. civ. I ricorrenti denunciano un gravissimo vulnus del diritto di difesa identificabile nell’inadeguatezza dei termini accordati per esaminare l’enorme mole dei documenti utilizzati per formulare le contestazioni, e nell’aver rinviato di oltre sei mesi dalla richiesta l’accesso a tale documentazione – rigettato dalla Corte d’appello con una motivazione sbrigativa. A giudizio dei ricorrenti, le modalità con cui nel caso di specie si è dipanato il contraddittorio innanzi alla RAGIONE_SOCIALE dimostrano la totale mancanza delle garanzie minime che in tali procedimenti dovrebbero essere assicurati all’incolpato: tanto perché detti procedimenti vedono un’eclatante disparità di posizione tra l’USA e i termini estremamente brevi di difesa assegnati agli incolpati, che neppure hanno potuto fruttuosamente utilizzarli dal momento che la possibilità di avere accesso pieno alla documentazione è rimessa alla mera discrezionalità della RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto, giova rilevare che la possibilità di accesso alla documentazione non è lasciata alla mera discrezionalità della RAGIONE_SOCIALE. L’ostensione è limitata agli atti, notizie e dati in suo possesso, acquisiti nel corso dell’ispezione e utilizzati dall’Autorità di controllo per fondare gli addebiti, secondo un criterio di «rilevanza» legalmente tipizzato e non soggetto al segreto d’ufficio. Sicché questi, nei confronti dell’interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall’art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), strumento esperibile anche dall’incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l’azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni (cfr. Corte cost. n. 460 del 2000 in motivazione).
3.2. Tanto precisato, nel caso di specie la censura si rivela inammissibile in quanto generica e priva dell’indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva) la cui ritardata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa. In tal senso, la motivazione del giudice di appello ha correttamente ribadito e sottolineato come i ricorrenti non avevano allegato il concreto pregiudizio alla difesa che sarebbe conseguito alla lamentata violazione del contraddittorio (sul tema: Cass. n. 15353 del 2010; Cass. n. 13373 del 2008; Cass. n. 11844 del 2006).
In via di fatto, poi, i documenti di cui trattasi erano stati comunque acquisiti ed esaminati dai ricorrenti, tanto che il giudice di seconde cure fa espresso riferimento all’ampia, minuziosa e dettagliata attività difensiva esplicata dagli odierni ricorrenti già in sede amministrativa (v. sentenza p. 13, ultimo capoverso).
Sì che la censura appare – anche nel merito – destituita di fondamento.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2381, comma 6 e 2392 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., laddove la sentenza ha confermato, seppure in misura più ridotta, le sanzioni comminate dalla delibera 20033/2017 assunta definizione del procedimento 42948/2016. Sostengono i ricorrenti che effettuando una valutazione non solo delle concrete tipologie di illecito contestato ma soprattutto delle concrete caratteristiche dell’organizzazione dell’impresa e del modo in cui le condotte illecite contestate nella delibera 20033 si sono
manifestate, la Corte d’appello ha compiuto errori di applicazione delle norme di diritto nella fattispecie concreta, tanto da addossare agli incolpati una responsabilità di tipo oggettivo, derivante cioè dal fatto oggettivo della mera posizione rivestita. Tanto è evidente innanzitutto nelle contestate violazioni di carattere comportamentale, segnatamente comportamenti esecutivi posti in essere a livello delle filiali e delle direzioni territoriali: rispetto ad essi è del tutto fuori luogo richiamare i principi concernenti l’obbligo di agire in modo informato degli amministratori, sottolineando il loro potere di interlocuzione con le strutture della banca. Trattandosi, infatti, di una struttura complessa, dotata di numerose filiali su tutto il territorio nazionale, si finisce per imporre all’amministratore un grado di diligenza inattingibile. Quanto alle contestazioni di carattere procedurale: è la stessa sentenza impugnata che riconosce la rimozione di numerose carenze contestate a cura dei consiglieri di amministrazione incolpati, rilevando la tardività dell’intervento rimediale. A tal proposito, osservano i ricorrenti come non si possa certo ragionare di un deficit di diligenza per una supposta tardività degli interventi dei nuovi amministratori alla luce di azioni correttive intervenute comunque entro l’anno successivo alla loro nomina e in un comprovato contesto di criticità.
4.1. Il motivo è infondato.
Occorre precisare che alla Corte d’Appello era ben chiara la distinzione tra tipologie di contestazioni, procedurali e di comportamento: tanto che la motivazione su di esse, articolata in oltre 18 pagine, sempre distingue nettamente le due tipologie di contestazioni, contestualizzandole anche con riferimento alla complessità organizzativa della RAGIONE_SOCIALE.
Per l’effetto, il giudice di seconde cure ha rimodulato la sanzione originariamente ammontante a €. 150.000,00 in €. 120.000,00.
Più precisamente, l’addebito delle responsabilità comportamentali dei membri del CdA, così come delle «tardività» degli interventi del CdA, è spiegata dal giudice d’appello proprio alla luce della contestualizzazione invocata in ricorso (v. sentenza pp. 18-21). La Corte d’Appello, infatti, ha sottolineato come l’alta professionalità e specializzazione dei membri del CdA (espressamente richiesta dall’art. 13 T.U.F.) impone loro una condotta attiva, tesa ad acquisire informazioni, che avrebbe potuto e dovuto condurre a sollecitare l’esercizio dei poteri di direttiva spettante al RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso di specie si trattava di un CdA insediatosi il 26.04.2014 non già in virtù di una ordinaria scelta di rinnovamento del management , bensì su espressa richiesta della RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, a valle di due ispezioni conclusesi nell’aprile e nell’agosto del 2013.
4.1.1. A riprova di quanto detto, valga sottolineare come, con riferimento alle operazioni di acquisto di azioni della RAGIONE_SOCIALE (prima violazione), mentre la mancanza di idonee procedure circa la valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti della clientela viene addebitata agli amministratori in carica dal 26.04.2016, ravvisando un profilo di colpa nella loro mancata, tempestiva reazione rispetto ad una carenza procedurale (l’utilizzo di un applicativo informatico, IAC, di tipo formalistico e privo di funzionalità bloccanti, anziché l’utilizzo dell’applicativo ARS maggiormente rigoroso, con vincoli all’operatore nella proposizione solo di prodotti adeguati: v. sentenza pp. 21-24); con riguardo al diverso profilo comportamentale la contestazione è stata criticata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per addebitarla agli odierni ricorrenti entrati a far parte del CdA da circa tre mesi e, per questo, non in grado
di intervenire sulla disapplicazione irregolare dell’applicativo ARS nei tempi e modi tali da evitare l’irregolarità delle operazioni di Aucap 2014 (v. sentenza p. 24, ultimi due capoversi; p. 25, 1°- 4° capoverso).
4.1.2. Con riferimento alle operazioni c.d. baciate (consistenti nell’impiego da parte d ella RAGIONE_SOCIALE di finanziamenti erogati agli acquirenti di azioni VB sul mercato secondario, quale forma di pressione utilizzata nei confronti della clientela al fine di garantire l’esito positivo dell’Aucap 2014: seconda violazione) la Corte territoriale ha, invece, ritenuto sussistenti i profili, oggettivi e soggettivi, della violazione contestata ai quattro amministratori ricorrenti, avuto riguardo alla tipologia di contestazione non solo sotto il profilo procedurale (essendovi un divieto per le operazioni «baciate», almeno per le società per azioni), ma anche con riferimento alla condotta degli amministratori, i quali hanno mantenuto un «atteggiamento di pervicace passività» anche a fronte di ripetuti «campanelli di allarme» (rappresentati, nell’ordine, da una segnalazione della banca d’RAGIONE_SOCIALE del novembre 2013; da una nota della RAGIONE_SOCIALE del 26.06.2014; dal report n. 372 del 21.08.2015 redatto dall’ Internal Audit ): v. sentenza, pp. 29-31.
Particolarmente emblematiche dell’attenzione posta dalla Corte d’ Appello alle due tipologie di contestazioni (procedurali e di comportamento), nonché della contestualizzazione delle violazioni, sono le valutazioni delle operazioni commerciali dirette al collocamento delle azioni VB. Per le lettere di rendimento garantito, la Corte territoriale ha riconosciuto la responsabilità degli amministratori, atteso che le concrete operazioni attraverso le quali erano stati attuati gli impegni delle lettere di rendimento, erano state sottoposte a delibera del CdA. Altrettanto ha ritenuto per i rimborsi contabili corrispondenti al deprezzamento subito dalle azioni VB. Diversamente,
nel caso delle clausole di salvaguardia inserite nel modulo di richiesta di ammissione a socio (con le quali si garantiva un indennizzo pari alla differenza tra il valore di acquisto e l’eventuale nuovo minor prezzo unitario fissato per il 2014), la Corte d’Appello ha escluso il comportamento negligente degli incolpati, atteso che i moduli (diversi da quelli standard) contenenti dette clausole e destinati alle direzioni territoriali, non erano mai pervenuti all’attenzione del CdA (v. sentenza pp. 31-33).
4.1.3. Quanto alle modalità di gestione degli ordini di acquistovendita delle azioni VB, la Corte d’Appello veneta ha rilevato la responsabilità degli amministratori odierni ricorrenti sia con riferimento ai profili procedurali della violazione (in quanto le possibilità di eseguire proposte di acquisto e vendita erano di fatto basate sulle valutazioni discrezionali della Direzione Generale), sia con riferimento alla componente comportamentale, in quanto le verifiche e segnalazioni sulle operazioni «scavalcate» risultavano dai report di Internal Audit disponibili nel periodo (maggio 2014-febbraio 2015) in cui gli amministratori ricorrenti ricoprivano la carica di membri del CdA (v. sentenza pp. 34-38).
4.1.4. Le responsabilità per la mancanza di idonei presidii per garantire un appropriato governo dell’attività di determinazione del prezzo delle azioni VB (quarta violazione) sono state anch’esse esaminate sotto entrambi i profili, procedurali e comportamentali: nel primo senso, la Corte d’Appello ha riscontrato le carenze della vecchia policy adottata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; nel secondo senso, sottolinea la Corte che nulla venne fatto sino al 2015 per porvi rimedio oltre al fatto che anche la nuova procedura operativa del gennaio 2015 non si era rivelata idonea a superare tutte le criticità rilevate.
4.1.5. Anche nel caso di informazioni lacunose e decettive pervenute a RAGIONE_SOCIALE il 12.06.2014 e il 29.08.2014 la Corte d’Appello ha ravvisato un comportamento non diligente dei membri del CdA in carica, che avrebbero dovuto soppesare -prima di dare riscontro alla richiesta di informazioni sollecitata da RAGIONE_SOCIALE -il report dell’ Internal Audit del 21.08.2014, n. 595 (v. sentenza pp. 40-42).
4.2. In definitiva, con «accorto uso della tecnica del distinguishing », il secondo giudice ha analizzato le risultanze degli atti al fine di sussumere correttamente le fattispecie concrete di violazioni contestate nelle maglie delle disposizioni applicabili, di legge (codice civile, art. 2381, commi 3 e 6; art. 21, comma 1, lett. a) T.U.F.) e di regolamento ( Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE del 29.10.2007; Circ. RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 285/2013): v. Cass. n. 5347/2022.
Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2381, comma 6 e 2392 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., laddove la sentenza ha confermato, seppure in misura più ridotta, le sanzioni comminate dalla delibera 20034/2017 assunta a definizione del procedimento 44684/2016 e dalla delibera 20035/2016 assunta a definizione del procedimento 46237/2016. Anche con riguardo alle delibere menzionate, riguardanti entrambe alcune carenze informative del Prospetto dell’aumento di capitale 2014 e del Documento di Registrazione dell’emissione delle obbligazioni 2015, si può ribadire quanto sopra affermato. Precisamente: gli esponenti si sono trovati a dover approvare il Prospetto nella seduta del 13 maggio 2014, appena 15 giorni dopo la loro nomina; la tesi della Corte territoriale, che pretende di negare qualsiasi rilievo a tale circostanza, finisce per tradursi in un erronea interpretazione delle norme sulla diligenza, in quanto richiede agli amministratori un grado di diligenza inattingibile,
poiché presuppone una capacità dell’amministratore di nuova nomina di essere già in grado, nel giro di pochissimi giorni, di avere una compiuta e totale cognizione del funzionamento e dell’attività dell’intermediario.
5.1. Il motivo è infondato.
Richiamando quanto detto supra (punti 4.1. -4.2.), e ricordando che i consiglieri odierni ricorrenti erano stati appositamente nominati su espressa richiesta della RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, a valle di due ispezioni conclusesi nell’aprile e nell’agosto del 2013 ( v. sentenza p. 21, 4° capoverso), si precisa quanto segue.
Dalla interazione di norme (eurounitarie e nazionali, primarie e secondarie: supra, punto 4.2.) emerge che la normativa bancaria di settore ha introdotto in capo ai componenti del CdA obblighi ancor più stringenti rispetto a quelli previsti dalla disciplina di diritto comune in materia di governo societario.
5.1.1. Dal quadro normativo delineatosi nella materia in esame, nonché dell’orientamento costante di questa Corte, resta fermo che incombe su tutti gli amministratori di società per azioni un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l’onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10751 del 17/04/2019; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6998 del 21/03/2018).
Ed infatti, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l’esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente, sanzionabile a titolo di omissione quoad functione , stante l’obbligo di vigilanza in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso
di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie dirette al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 17399 del 30.05.2022; Cass. n. 1602/2021; Cass. n. 6037/2016).
Tali obblighi si cònnotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità di vigilanza (Cass. n. 19556/2020).
Questi ultimi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, in modo da impedire possibili violazioni. Tale dovere di diligenza , sancito dall’art. 2381 cod. civ., commi terzo e sesto, e dall’art. 2392 cod. civ., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i singoli consiglieri devono possedere e attivare una costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero Consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività della banca, oltre che ad attivarsi in modo da esercitare efficacemente la funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri di direttiva o avocazione ri guardo alle attività rientranti nella delega (Cass. n. 2737/2013; Cass. n. 17799/2014; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 5606/2019; Cass. n. 24851/2019).
L’àmbito entro il quale deve esprimersi la diligenza dei consiglieri non è mutato neppure a seguito della riforma del diritto societario adottata con d.lgs. n. 6/2006. L’art. 2381, comma 6, cod. civ., nel testo in vigore, impone un «dovere di agire in modo informato, disponendo infine che ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società». Il comma 3 stabilisce che il Consiglio di Amministrazione «può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega». Il comma 2 dell’art. 2392 cod. civ. continua a prevedere che gli amministratori «sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose» (Cass. n. 24851/2019).
Resta da confermare che la responsabilità degli amministratori, anche privi di deleghe operative, non discende da una generica condotta di omessa vigilanza, né implica l’imputazione della responsabilità a titolo oggettivo o per le condotte altrui, ma deriva dal fatto di non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito (o avrebbero potuto acquisire) conoscenza anche di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo previsto dall’art. 2381 cod. civ. (così, sul tema specifico della responsabilità degli amministratori indipendenti: Cass. n. 16517/2020; Cass. n. 17441 del 2016; Cass. 2038/2018).
6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 11.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge , nonché al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME