Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33480 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto: società per azioni – responsabilità degli amministratori e dei sindaci
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30900/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avv. NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. NOME AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
contro
ricorrente –
NOME
NOME
COGNOME NOME
intimato –
intimato –
intimato –
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1615/2021, depositata il 3 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 3 giugno 2021, che, in parziale riforma della sentenza locale Tribunale, li ha condannati, quali componenti del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, nonché con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali componenti del collegio sindacale della predetta società, al pagamento in favore della 011 sRAGIONE_SOCIALE della somma di euro 100.000,00, oltre rivalutazione dal 16 maggio 2011 e interessi legali, e di euro 80.000,00, oltre rivalutazione dal 1° agosto 2011 e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni, ex art. 2395 cod. proc. civ., per aver offerto una rappresentazione della situazione patrimoniale della predetta RAGIONE_SOCIALE diversa da quella reale, tale da indurre la RAGIONE_SOCIALE a credere la stessa fosse solida e da determinare la medesima RAGIONE_SOCIALE ad acquistarne una partecipazione azionaria;
con la medesima sentenza la Corte di appello ha accertato che la responsabilità fra gli amministratori e sindaci doveva essere suddivisa, rispettivamente, nella misura del 70% e del 30% nonché, all’interno di ciascun gruppo, in misura pari, ha respinto la domanda di manleva proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e ha accolto quella di manleva proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
– il giudice di secondo grado ha dato atto che il Tribunale aveva respinto la domanda attorea evidenziando, tra le altre considerazioni, che: la non corretta appostazione formale in bilancio della voce «Rimanenze», quand’anche accertata, non si era tradotta in una falsa informazione idonea a incidere causalmente nelle determinazioni della società attrice; lo scostamento rilevato nella voce «fondo rischi relativo i debiti tributari» era di importo tale da non influenzare negativamente le scelte di chi doveva acquistare la partecipazione societaria; quanto alle fatture stornate per euro 91.000,00, quand’anche fosse stata provata la riferibilità delle stesse a prestazioni non dovute, si trattava di un importo riconducibile a tre fatture che non potevano essere valorizzate come segno di una sistematica condotta fraudolenta, né erano in grado di incidere in modo significativo sulle risultanze di bilancio; la circostanza secondo la quale gli importi versati da RAGIONE_SOCIALE erano stati distratti a favore delle società riconducibili alla famiglia COGNOME non aveva ricevuto riscontro e, anzi, trovava giustificazione nella esistenza di crediti di tale famiglia verso la RAGIONE_SOCIALE; le condotte ascritte agli amministratori nella fase di conduzione delle trattative assumevano la valenza di fatti meramente secondari e di contorno rispetto alle presunte violazioni in materia di bilancio con la conseguenza che andava esclusa la configurabilità di responsabilità per omesso controllo o vigilanza in capo ai sindaci;
ha, quindi, accolto il gravame osservando, in particolare, che l’indistinta iscrizione fra le rimanenze in un’unica voce «prodotti in corso di lavorazione» di costi -rappresentati da spese per consulenza legali -il cui rientro era del tutto incerto, non corrispondeva né al principio contabile OIC n. 23, né al principio di cui al punto 11 dell’art. 2426 cod. civ., e che la prova della condotta colpevole degli amministratori e dei sindaci, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito da 011 RAGIONE_SOCIALE era ricavabile dalle modalità di conduzione delle trattative, in relazione alla consapevole presentazione di ricavi
non corrispondenti alle reali aspettative e omessa informazione in ordine alla pendenza di alcune cause promosse da affiliati;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa;
le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2423 e ss. cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli amministratori avrebbero dovuto allegare ulteriore documentazione a sostegno dell’iscrivibilità a bilancio dei costi sostenuti per le consulenze legali alla voce «Rimanenze», al fine di valutare la congruità dell’importo ascritto;
sottolineano che, come osservato dal Tribunale, nessuna norma del codice civile e nessun principio contabile impongono l ‘ allegazione al bilancio o alla nota integrativa di documentazione giustificativa dei costi ascritti alla voce «rimanenze», puntualizzando che le rimanenze erano state stimate secondo il criterio del costo e non del presumibile ricavo, secondo il principio di prudenza;
il motivo è inammissibile;
la Corte di appello ha riferito che la RAGIONE_SOCIALE, attraverso la sua rete di affiliati, forniva assistenza legale ai clienti che avevano subito un danno da malpratica medica o da infortunio sul lavoro o da incidente stradale e che volevano ottenere il risarcimento del danno dal soggetto responsabile a fronte di una remunerazione rappresentata da royalties versate dagli affiliati (la cui remunerazione era pari a una percentuale del risarcimento ottenuto dei loro clienti, secondo quanto pattuito nei contratti stipulati con loro), determinate in misura fissa, onorari di patrocinio che anticipava e quote percentuali sulle somme versate dai terzi a titolo di risarcimento;
-ha aggiunto che nel bilancio approvato relativo all’anno 2010 erano stati appostati alla voce «Rimanenze» i costi che, nel corso di tale anno, la società aveva sostenuto nei confronti dei legali che patrocinavano le cause di malasanità per conto della clientela, esplicitando nella nota integrativa che si riferivano a servizi in corso di lavorazione di propria promozione ed erano valutati al costo di produzione, ma che non era allegato alcun prospetto contenente l’elenco delle pratiche in corso e dei diversi costi sostenuti direttamente imputabili ai servizi in corso di lavorazione, nonché dei criteri utilizzati per documentare, per ciascuna delle pratiche, una attendibile valorizzazione del «costo anticipato/sospeso»;
ha, quindi, ritenuto che in ossequio al principio di veridicità e chiarezza del bilancio avrebbe dovuto essere predisposto un prospetto delle rimanenze che indicasse la consistenza di queste, suddivise in categorie omogenee per natura e valore, con il valore attribuito a ciascun gruppo;
ha, altresì, osservato che l’indistinta iscrizione, fra le rimanenze in un’unica voce «prodotti in corso di lavorazione» -peraltro da indicare più correttamente in «lavori in corso su ordinazione» -, di costi il cui rientro era del tutto incerto non corrispondeva né al principio contabile OIC n. 23, che presuppone l’esistenza di un diritto al corrispettivo maturato, né al principio di cui al punto 11 dell’art. 2426 c od. civ., che richiede il requisito della ragionevole certezza, e si traduceva in una non veridica indicazione del bilancio;
ha, poi, evidenziato che la giustificazione documentale dei costi in oggetto, benché non formalmente prevista in sede di approvazione di bilancio, rispondeva all’ obbligo specifico degli amministratori di fornire tutte le informazioni necessarie per valutare la correttezza della ricostruzione rappresentata in bilancio;
-orbene, la censura in esame, concentrandosi sull’assenza di norme giuridiche e tecniche che impongono l’allegazione al bilancio o alla nota
integrativa di documentazione giustificativa dei costi ascritti alla voce «Rimanenze», non coglie la ratio decidendi , la quale è fondata non tanto sull’esistenza di un obbligo espresso da specifiche regole contabili di redazione del bilancio di allegazione di documentazione giustificativa dell’apposizione della posta, quanto nel la inosservanza del generale principio di veridicità e chiarezza del bilancio;
la necessità di ulteriore documentazione a sostegno della iscrivibilità a bilancio dei costi sostenuti per le consulenze legali alla voce «Rimanenze» è menzionata solo al fine di permettere la veritiera e corretta rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale e finanziaria della società, con particolare riferimento alla posta in contestazione e avuto riguardo al fatto che il recupero dei costi anticipati era subordinato all’ esito favorevole delle cause intentate e, dunque, si presentava incerto e ipotetico;
può, in ogni caso, osservarsi che l’iscrizione in bilancio, tra i ricavi della società, di poste attive il cui ammontare è -come accertato dalla Corte di appello -incerto ed ipotetico, in quanto fondato su una stima suscettibile di essere modificata sulla base di evenienze non dipendenti dalla società, è illegittima per inosservanza dei requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato economico e impongono l ‘ iscrizione di componenti positive del reddito non meramente ipotetiche (cfr. Cass. 24 luglio 2007, n. 16388);
con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1127, 2043 e 2395 cod. civ. e 40 e 41 cod. pen., nonché la nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o omessa motivazione;
lamentano che la Corte di appello ha omesso qualsiasi indagine sul comportamento colposo del sig. COGNOME, legale rappresentante dalla RAGIONE_SOCIALE -dedotto in ragione del fatto che era un esperto investitore, laureato in materie economico giuridiche, già amministratore in altre società e, soprattutto, a perfetta conoscenza
della consistenza della voce contestata, in quanto già affiliato alla rete di franchising della RAGIONE_SOCIALE -, tale da elidere completamente il nesso causale tra la condotta degli amministratori e l’ipotizzato danno o , comunque, idoneo a escludere il risarcimento del danno evitabile dal creditore utilizzando l’ordinaria diligenza ;
il motivo è infondato;
sul punto, la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto che le condotte ascritte agli amministratori della RAGIONE_SOCIALE nella fase di conduzione delle trattative con la RAGIONE_SOCIALE (presentazione di ricavi non corrispondenti alle reali aspettative; omissione della pendenza di alcune cause promosse da affiliati delusi), valutate unitamente ad altri elementi fattuali accertati in sede istruttoria, inducevano a ritenere la consapevolezza in capo agli appellati della reale situazione della RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto, altresì, sussistente il collegamento causale tra la falsa rappresentazione del bilancio dell’anno 2010 e l’acquisto delle azioni da parte della RAGIONE_SOCIALE;
-sotto quest’ultimo profilo, ha espressamente escluso , avuto riguardo in particolare all’esito delle prove testimoniali assunte, che il sig. COGNOME conoscesse l’effettiva situazione d ella RAGIONE_SOCIALE prima dell’acquisto delle azioni da parte della RAGIONE_SOCIALE avvenuto nel maggio 2011, aggiungendo che una siffatta assenza di consapevolezza sussisteva che al momento dell’acquisto del secondo pacchetto di azioni, atteso « il breve lasso di tempo tra l’uno e l’altro acquisto, ragionevolmente non sufficiente per effettuare approfondite verifiche sulla correttezza delle appostazioni a bilancio e per comprendere il meccanismo di una gestione senz’altro poco trasparente »;
orbene, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024,
6127), la sentenza impugnata si sottrae alla censura prospettata, atteso che la sua motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice e rispetta il cd. minimo costituzionale;
quanto alla prospettata violazione di legge, la doglianza articolata si risolve, nella sostanza, in una critica alla valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito che è a questi riservata, per cui non è sindacabile in questa sede;
con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2395 cod. civ., per aver il giudice del gravame ritenuto che il mero silenzio o la mera reticenza in sede di appostamento di bilancio della voce contestata fossero espressivi della sussistenza del dolo degli amministratori, in assenza di elementi da cui evincere una malizia o una astuzia volte a realizzare l’inganno perseguito;
il motivo è inammissibile;
infatti, la doglianza muove da una non corretta interpretazione della sentenza di appello, la quale non ha fondato l’accertamento del dolo degli amministratori sulla mera reticenza osservata in sede di predisposizione del bilancio, ma ha ritenuto che un siffatto stato soggettivo fosse desumibile dal comportamento complessivo dagli stessi osservato;
in particolare, ha attribuito rilevanza al fatto che «nella fase di conduzione delle trattative, gli amministratori hanno presentato ricavi non corrispondenti alle reali aspettative ed hanno omesso di riferire sulla pendenza di alcune cause promosse da altri affiliati», che gli stessi amministratori erano consapevoli della reale situazione della RAGIONE_SOCIALE e, più in generale, che il modus operandi della loro gestione era ispirato a dissimulare all’esterno il dissesto della società per favorire l’ingresso di nuovi soci;
la censura in esame, dunque, non si confronta con la sentenza
impugnata;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e quello incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025.
Il Presidente