Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6432 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicRAGIONE_SOCIALE: 12/03/2024
Oggetto: enti locali assunzione impegni ed effettuRAGIONE_SOCIALE spese
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37575/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
NOME COGNOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Sulmona (Aq), INDIRIZZO
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1465/2019,
depositata il 17 settembre 2019. Udita la relRAGIONE_SOCIALE svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassRAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila , depositata il 17 settembre 2019, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto la sua domanda di condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento in suo favore della somma di euro 123.526,99, oltre interessi e maggior danno, quale corrispettivo per lo svolgimento di un incarico professionale consistente nella progettRAGIONE_SOCIALE dei lavori di recupero del Complesso Monastico di S. Maria di Collemaggio;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea in ragione della ritenuta responsabilità personale dei convenuti, i quali, nella veste di componenti della RAGIONE_SOCIALE‘Aquila , avevano affidato il predetto incarico pur in mancanza della delibera di copertura finanziaria e stante l’assenza di un successivo riconoscimento della Provincia del debito fuori bilancio, e liquidato l’importo richiesto a titolo di capitale e interessi ;
-ha, quindi, accolto i gravami interposti evidenziando che l’insufficienza della copertura finanziaria prevista per l’opera non poteva ascriversi alla responsabilità degli amministratori evocati in giudizio sia perché la fonte dell’obbligRAGIONE_SOCIALE del pagamento del compenso richiesto dal professionista doveva individuarsi nella convenzione sottoscritta in attuRAGIONE_SOCIALE di altra e precedente delibera, cui i convenuti erano estranei, sia perché la delibera approvata da questi ultimi concerneva espressamente solo le attività affidate al professionista con la predetta convenzione e non altre aggiuntive;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resistono, con distinti controricorsi, sia NOME COGNOME, sia
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violRAGIONE_SOCIALE e falsa applicRAGIONE_SOCIALE degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., nonché «la violRAGIONE_SOCIALE delle regole processuali circa il regime delle preclusioni. ViolRAGIONE_SOCIALE dei ‘principi regolatori del giusto processo’ (art. 360 n. 4 c.p.c.) »;
lamenta, in particolare, che la Corte di appello aveva accolto il gravame recependo argomentazioni prospettate dagli appellanti in primo grado solo successivamente alla scadenza del termine per le attività allegatorie, con conseguente indebito ampliamento del thema decidendum e non consentita mutatio libelli ;
il motivo è inammissibile;
parte ricorrente omette di indicare quali siano i fatti tardivamente allegati e in quale atto tali allegazioni hanno avuto luogo, non consentendo a questa Corte di valutare la verità di quanto affermato e la concludenza della doglianza;
-infatti, l’ esame diretto degli atti processuali anche da parte della Corte di cassRAGIONE_SOCIALE, quale giudice del fatto processuale, consentito in caso di prospettRAGIONE_SOCIALE di un error in procedendo , presuppone che il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 25 settembre 2019, n. 23834; Cass. 7 marzo 2018, n. 5478);
in ogni caso, può rammentarsi che le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore hanno natura di mere difese e, in quanto tali, sono proponibili in ogni fase del giudizio, e che le eventuali preclusioni allegatorie riguardano solo l’introduzione in giudizio di fatti impeditivi, modificativi od estintivi
della titolarità del diritto (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951);
con il secondo motivo il ricorrente deduce la violRAGIONE_SOCIALE e falsa applicRAGIONE_SOCIALE degli artt. 191 e ss. t.u. enti locali (già, 35 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77), per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che la delibera n. 94 del 15 marzo 1999, adottata dagli odierni controricorrenti quali membri della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di L’Aquila, prevedeva, oltre alla concretizzRAGIONE_SOCIALE del programma di interventi già deliberati mediante l’approvRAGIONE_SOCIALE del progetto e la previsione delle spese per i lavori e i relativi oneri tecnici, che «per le spese di collaudRAGIONE_SOCIALE di pubblicità ed eventuali eccedenze si farà fronte con i fondi di bilancio dell’RAGIONE_SOCIALE»;
censura, inoltre, la sentenza di appello nella parte in cui ha distinto gli oneri tecnici inclusi nel quadro economico predisposto dal professionista e allegato al progetto, interessati dalla menzionata delibera e per i quali vi era copertura finanziaria, da quelli relativi alla perizia di variante, estranei alla delibera e rimasti privi di copertura finanziaria;
il motivo è inammissibile;
il ricorrente precisa che il credito azionato -in relRAGIONE_SOCIALE al quale avrebbe ricevuto solo un acconto per lire 100 mln. -si riferisce a «progettRAGIONE_SOCIALE perizia di variante, direzione dei lavori al 4° e ultimo SAL, misura e contabilità al 4° e ultimo SAL» , nonché all’attività di «coordinatore sicurezza per il progetto, sicurezza per il cantiere» e di «certificRAGIONE_SOCIALE di regolare esecuzione»;
al riguardo, la Corte di appello ha rilevato che la originaria delibera dell’amministrRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 761 del 7 maggio 1985, composta da soggetti estranei al presente giudizio, aveva disposto l’affidamento al progettista del l’incarico professionale relativo alla progettRAGIONE_SOCIALE e direzione dei lavori, formalizzato con successiva convenzione, individuando il capitolo di spesa su cui far valere il relativo onere e con
l’indicRAGIONE_SOCIALE, riportata nella menzionata convenzione, dei criteri per la liquidRAGIONE_SOCIALE del compenso;
ha aggiunto che con la delibera n. 94 del 1999, assunta dagli odierni controricorrenti, era stato approvato il progetto di recupero redatto dal professionista sulla scorta del quadro economico dell’intervento , prevedendo la relativa copertura finanziaria e destinando le spese generali tecniche indicate nel quadro economico elaborato dal professionista, liquidate nella misura del 10% del valore dell’intervento, a suo compenso per progettRAGIONE_SOCIALE, direzione dei lavori, coordinamento e responsabile per la sicurezza;
-ha, dunque, ritenuto che con tale delibera l’amministrRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva circoscritto l’ impegno di spesa a tale importo, in relRAGIONE_SOCIALE alla quale sussisteva copertura finanziaria, e al tempo stesso, aveva determinato univocamente la misura del compenso del professionista per l’incarico affidato , per cui non poteva trovare accoglimento la pretesa di quest’ultimo, nei confronti degli amministratori, per importi eccedenti tale misura;
ha, inoltre, aggiunto che la riferita delibera n. 94 del 1999 non aveva affidato al professionista l’esecuzione di ulteriori prestazioni rispetto a quelle già indicate nella delibera del 1985 e consacrate nella relativa convenzione, quali, a esempio, quelle relative alla perizia di variante adottata, le quali erano state assentite da altri funzionari;
il ricorrente contesta una siffatta conclusione, ma la doglianza si risolve in una critica all’interpretRAGIONE_SOCIALE del contenuto della delibera n. 94 del 1999 che è rimessa al giudice di merito, oltre a non confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata, la quale ha escluso che le attività oggetto della richiesta di pagamento del professionista esulassero da quelle affidate con tale delibera;
-con l’ultimo motivo il ricorre nte si duole della nullità della sentenza per «vizio motivazionale radicale», nella parte in cui ha affermato, da un lato, che la parcella del professionista faceva esplicito riferimento
alla convenzione sottoscritta con la Provincia nel 1986 e ai criteri di liquidRAGIONE_SOCIALE del compenso ivi previsti e, dall’altro, che con la delibera n. 94 del 1999 era stato approvato il progetto di recupero sulla scorta del quadro economico dell’interve nto predisposto dal professionista;
-evidenzia, sul punto, l’inconciliabilità delle due affermazioni;
il motivo è infondato;
-dall’esame della sentenza impugnata si evince in modo non equivoco che la delibera n. 94 ha avuto la funzione di approvare il progetto di recupero predisposto dal professionista e di individuare la maggiore copertura finanziaria necessaria rispetto a quella originariamente indicata con la delibera n. 761 del 1985, prevedendo, tra l’altro, anche lo stanziamento utilizzabile per il pagamento del compenso del professionista per le attività a questi affidate, ferma restando l’applicRAGIONE_SOCIALE del regolamento generale dei rapporti contrattuali fissata con la convenzione del 1986;
così individuato il contenuto della motivRAGIONE_SOCIALE resa dalla Corte di appello sul punto, deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio motivazionale;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 8.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2024.