Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti nn. 26724/2020 e 27302/2020 r.g. proposti, rispettivamente, il primo, da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SCIOGLIMENTO E RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, con sede in Nuoro, alla INDIRIZZO, in persona del Commissario Liquidatore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricors o, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME
-intimati al quale risulta abbinato quello di
COGNOME NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo pec EMAIL elettivamente domicilia.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SCIOGLIMENTO E RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, con sede in Nuoro, alla INDIRIZZO, in persona del Commissario Liquidatore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricors o, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
–
intimati – ed il secondo da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nuoro, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE, con sede in Nuoro, alla INDIRIZZO, COGNOME NOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
–
intimati – avverso la sentenza, n. cron. 176/2020, RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, pubblicata in data 11/06/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno
02/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato nell’aprile 2011, RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo commissario liquidatore, citò, innanzi al Tribunale di Nuoro, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, nelle loro qualità di ex amministratori e sindaci RAGIONE_SOCIALE menzionata RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentirne accertare e riconoscere la responsabilità nei suoi confronti ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 1.598.968,50, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovutale, oltre interessi e rivalutazione.
1.1. A sostegno di tali pretese, espose che: i ) l’ultimo consiglio di amministrazione, nominato il 29 giugno 1995, era stato composto da NOME COGNOME (presidente) e da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME (cons iglieri), mentre erano stati parti dell’ultimo collegio sindacale NOME COGNOME (presidente), NOME COGNOME ed NOME COGNOME (componenti); ii ) con decreto del 5 marzo 2003, il Ministero delle Attività produttive aveva revocato amministratori e sindaci dai rispettivi incarichi e successivamente disposto lo scioglimento e messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; iii ) dagli accertamenti disposti dal commissario liquidatore, era
emerso che: iii-a ) la RAGIONE_SOCIALE aveva un’esposizione debitoria di € 1.598.968,80 e che l’attività di amministrazione aveva comportato il formarsi di un patrimonio netto negativo, passando da + € 309.200,00 al 31 dicembre 2001, al valore negativo di € 144.592,00 al 28 a prile 2006; iii-b ) fin dal 2002, nonostante l’utile di esercizio esposto in bilancio, la RAGIONE_SOCIALE si era venuta a trovare in una situazione di precarietà finanziaria; iii-c ) le scritture contabili non risultavano tenute regolarmente; iii-d ) il contratto stipulato l ‘1 febbraio 1995 con la RAGIONE_SOCIALE era stato risolto il 27 settembre 2001, senza che la RAGIONE_SOCIALE avesse ottenuto la restituzione del prezzo complessivamente pagato di lire 557.000.000 -e neppure RAGIONE_SOCIALE minor somma di lire 350.000.000 prevista a carico RAGIONE_SOCIALE venditrice in sede di risoluzione consensuale -per l’acquisto di un cespite (terreno edificabile) nel frattempo rivenduto per un importo di € 526.786,04 alla RAGIONE_SOCIALE, il cui legale rappresentante era il medesimo NOME COGNOME presidente del c.d.a. di RAGIONE_SOCIALE, con evidente conflitto di interessi; iv ) gli amministratori non avevano provveduto a chiedere tempestivamente la liquidazione o il fallimento RAGIONE_SOCIALE società, così aggravando il dissesto e ponendo in essere operazioni dannose per la RAGIONE_SOCIALE, con personale vantaggio: in particolare, il c.d.a. aveva occultato lo stato di crisi alterando i dati di bilancio con artifici contabili; v ) il collegio sindacale non aveva esercitato il dovuto controllo; vi ) il danno cagionato alla RAGIONE_SOCIALE era liquidabile in misura pari ad € 1.598.968.80 , corrispondente alla differenza tra passivo ed attivo patrimoniale, riscontrata dal Commissario liquidatore.
1.2. Costituitisi i convenuti, che contestarono le domande proposte nei loro confronti, l’adito tribunale, con sentenza non definitiva n. 256/15, respinse le loro eccezioni volte a far dichiarare il difetto di legittimazione attiva del commissario liquidat ore nonché la prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dall’RAGIONE_SOCIALE . Successivamente, con sentenza definitiva n. 340/17, riconosciuta la responsabilità per mala gestio di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME,
NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in qualità di ex amministratori RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE predetta, li condannò, in solido, al risarcimento dei danni patiti da quest’ultima e dai suoi creditori, liquidati nella misura di € 287.666,46, oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dal mese di giugno 1996. Rigettò, invece, la domanda risarcitoria nei confronti dei sindaci NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
1.2.1. In particolare, quel tribunale, sulla scorta delle risultanze RAGIONE_SOCIALE espletata consulenza tecnica d’ufficio, non riscontrò il nesso causale tra l’irregolare tenuta delle scritture contabili, pure imputata agli amministratori, ed il dissesto finanziario in cui la RAGIONE_SOCIALE si era venuta a trovare e che era addebitabile anche a normali accadimenti aziendali quali perdite non preventivabili o eventi esterni all’ordinaria gestione. Ritenne dimostrato, per contro, che l’operazione di vendita posta in essere dagli amministratori in data 1 febbraio 1995 aveva comportato un danno al patrimonio RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, la quale non aveva recuperato dall’acquirente l’esborso sostenuto per l’acquisto del bene immobile nonostante la successiva risoluzione del titolo e l’impegno di quest’ultima alla restituzione quantomeno di lire 350.000.000 nonché l’intervenuta revocatoria RAGIONE_SOCIALE vendita del medesimo bene in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il cui presidente era NOME NOME COGNOME. Secondo quel giudice, si era verificata una sovrapposizione di interessi in capo ai soggetti coinvolti nel perfezionamento dell’operazione, tale da rendere evidente la consapevolezza del pregiudizio così arrecato all’RAGIONE_SOCIALE da parte di tutti i componenti il consiglio di amministrazione in egual misura, tenuti a verificare l’operato del presidente eventualmente delegato al compimento di un’attività e di impedirne il compimento se contraria al dovere dell’ufficio.
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza dell’11 giugno 2020, n. 176, pronunciata nella contumacia di NOME COGNOME e NOME COGNOME, respinse, previa loro riunione, i gravami separatamente promossi contro quella decisione, in via principale, da NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME
NOME COGNOME (ai quali aveva aderito, costituendosi, NOME COGNOME). Accolse, invece, gli appelli incidentali di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano contestato la regolamentazione unitaria delle spese processuali di primo grado in loro favore benché costituitisi separatamente.
2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, quella corte, dopo aver rimarcato che « Gli amministratori COGNOMECOGNOME COGNOME e NOME hanno proposto censure che possono sostanzialmente essere ricondotte a due questioni: 1) la non univocità dell’evidenza probatoria raggiunta a seguito RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio in ordine all’irregolare ten uta delle scritture contabili: 2) il difetto di nesso causale tra l’atto giudicato pregiudizievole (scrittura di transazione del 27-09-01 e concessione di dilazioni alla RAGIONE_SOCIALE) e la condotta dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e comunque la mancata prova di un danno patrimoniale irreversibile », ed aver ricordato principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità degli amministratori sociali, interpretando l’art. 2393 cod. civ., nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n. 6/2003, osservò che: i ) il tribunale, pur riscontrando una scorretta gestione RAGIONE_SOCIALE contabilità, aveva limitato l’affermazione di responsabilità e la pronuncia di condanna esclusivamente alla perdita RAGIONE_SOCIALE somma versata a titolo di prezzo per l’acquisto di un bene immobile poi ceduto a terzi. « Il primo profilo di censura non coglie, pertanto, la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza, appuntata sulla partecipazione dell’intero consiglio di amministrazione alla predetta operazione commerciale, poi risolta senza restituzione di quanto pagato »; ii ) il giudice di prime cure era giunto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE responsabilità di tutti i componenti il consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli esiti pregiudizievoli dell’operazione perfezionata con la società il RAGIONE_SOCIALE nel febbraio 1995, per effetto RAGIONE_SOCIALE quale la RAGIONE_SOCIALE aveva versato complessivamente l’importo di lire 557.000.000, di cui lire 350.000.000 direttamente alla venditrice RAGIONE_SOCIALE « In disparte la circostanza che la somma di lire 207.000.000 era stata corrisposta a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, successivamente posta in liquidazione coatta
amministrativa, e che pertanto RAGIONE_SOCIALE restituzione di detta somma non era responsabile la società RAGIONE_SOCIALE, la condotta contestata ai convenuti consisteva nell’aver disperso denari sociali, inutilmente impiegati nell’acquisto di un terreno edificabile, oggetto di separata disposizione in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita da alcuni componenti il consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Va osservato, in primo luogo, che l’allegato conflitto di interessi non fa capo all’odierno a ppellante NOME COGNOME, il quale non era componente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, secondo il collegio giudicante di primo grado, il concerto del C.d.A. (del quale facevano parte tutti gli odierni appellanti) sarebbe ricavabile dalla stipulazione dell’accordo raggiunto con la venditrice -nelle more RAGIONE_SOCIALE causa instaurata per ottenere l’accertamento giudRAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione apposta al contratto di vendita del 19-02-95 -per effetto del quale l’origina rio contratto era risolto a fronte dell’impegno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di restituire l’importo di lire 350.000.000, senza che alcuna pretesa fosse esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE per ottenere quantomeno detta somma, la cui restituzione era stata invece dilazionata fino al 31-12-03. Ebbene, mediante la scrittura privata del 27-09-01, avente ad oggetto le condizioni pattuite per la risoluzione dell’acquisto del terreno sul quale realizzare la lottizzazione che costituiva lo scopo sociale, la RAGIONE_SOCIALE aveva rinunciato al bene per il quale aveva già speso lire 557.000.000 (l’ultima rata di pagamento risale al giugno 1996 e da quella data il tribunale faceva decorrere gli interessi), enunciando l’intenzione di recuperare dalla venditrice il RAGIONE_SOCIALE le sole lire 350.000.000 entro il 30-11-01. Con la sottoscrizione di detto accordo la RAGIONE_SOCIALE si era spogliata dell’unico bene destinato a soddisfare l’oggetto sociale, perdendo definitivamente la somma di lire 207.000.000 e spostando ad un momento successivo l’incameramento dei residui lire 350.000.000. Pare evidente che non corrisponda ad un criterio di buona amministrazione, a prescindere dalla valutazione delle insindacabili scelte gestionali in capo all’organo amministrativo, privarsi del patrimonio sociale senza ottenere alcun corrispettivo. Anzi, la restituzione RAGIONE_SOCIALE somma
di lire 350.000.000 veniva dilazionata al 31-12-03 con atto del presidente COGNOME del 20-11-01. Nel frattempo, con contratto dell’8-05-02, la società RAGIONE_SOCIALE vendeva l’immobile in questione alla RAGIONE_SOCIALE, la quale si impegnava a far cancellare a propria cura la trascrizione RAGIONE_SOCIALE domanda giudRAGIONE_SOCIALEle a suo tempo proposta per ottenere la stipulazione in forma pubblica del contratto del febbraio 1995 »; iii ) « Il danno contestato a tutti i componenti del c.d.a. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato individuato dal tribunale nell’aver rinunciato al bene, interamente pagato fin dal giugno 1996, con la scrittura del 27-09-01, rispetto alla quale le dimissioni di alcuni componenti (comunque non dimostrate per COGNOME NOME e tardivamente documentate per NOME, mentre l’affermazione contenuta nella comparsa conclusione del Seu secondo la quale sarebbe stato dimissionario fin dal maggio 2001 non trova rispondenza nelle allegazioni precedenti, le quali erano riferite solo al mancato svolgimento di consigli di amministrazione successivi a tale data) non risultavano dirimenti per esonerarli da responsabilità, essendo l’operazione pregiudizievole anteriore a tale data. In ogni caso, la domanda di produzione del documento nuovo, formulata dall’appellante NOME a n orma dell’art. 345 c.p.c., non può trovare accoglimento, non avendo egli allegato ragioni obiettivamente impeditive RAGIONE_SOCIALE produzione tempestiva in primo grado »; iv ) l’imputazione a tutti i componenti il consiglio di amministrazione era stata condotta dal tribunale sulla base degli illustrati criteri in materia di responsabilità per negligenza nell’esercizio del dovere di vigilanza imposto a ciascuno dei consiglieri, « argomentazione avverso la quale non è stata proposta da alcuno degli appellanti adeguata censura, non essendo certamente sufficiente -stante il preciso onere probatorio -il riferimento all’operato del solo presidente del CdA »; v ) «, il danno conseguenza -inteso come perdita patrimoniale derivante direttamente dalla condotta degli amministratori -è riconducibile alla scrittura del 27-0901, con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva rinunciato all’acquisto del terreno. così perdendo definitivamente l’importo di lire 207.000.000 versato alla RAGIONE_SOCIALE (originaria co-acquirente) e
posticipando il percepimento dell’ulteriore somma di lire 305.000.000 da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma con l’evidente intento di rinunciare anche a questa parte del prezzo versato, visto che subito dopo il presidente COGNOME aveva accettato di accordare una dilazione fino al dicembre 2003, resa inutile dall’acquisto in forma pubblica dell’8 -05-02. Alla luce del principio sopra illustrato in materia di responsabilità solidale degli amministratori, l’addebito formulato a norma degli artt. 2392 e ss. c.c. per la perdita subita dalla RAGIONE_SOCIALE in misura pari alla somma di lire 557.000.000 deve senz’altro essere riconosciuto in capo a tutti gli amministratori, i quali erano tenuti al diligente esercizio RAGIONE_SOCIALE loro funzione anche in presenza di deleghe e compimento di atti da parte di soggetti muniti di compiti esecutivi. Neppure sarebbe conforme al dovere di vigilanza, che incombeva in via generale su ciascuno, l’ignoranza del mancato ricevimento del prezzo da parte RAGIONE_SOCIALE venditrice per effetto RAGIONE_SOCIALE risoluzione, dovendo gli amministratori, anche se non muniti di deleghe, attivarsi per fare in modo di recuperare almeno una parte RAGIONE_SOCIALE somma impiegata per l’acquisto del terreno, sicché non risulta certo dirimente che la dilazione al 2003 fosse stata concessa dal presidente COGNOME. La conferma dell’esistenza di un disegno preordinato si trae comunque dal disinteresse mantenuto dal C.d.RAGIONE_SOCIALE. rispetto alle sorti dell’omessa restituzione, culminato nel ‘tollerare’ la cancellazione RAGIONE_SOCIALE trascrizione RAGIONE_SOCIALE domanda giudRAGIONE_SOCIALEle diretta ad ottenere la formalizzazione dell’acquisto (poi transatta con l’accordo di risoluzione), cancellazione promessa dalla RAGIONE_SOCIALE (composta, tra gli altri, da COGNOME, COGNOME e COGNOME) ed evidentemente consentita a suo tempo dal RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, la cui compagine era convenuta in primo grado. L’evento dannoso di che trattasi va dunque rinvenuto nella dismissione del terreno già acquistato con la scrittura del 1995, attuata con la transazione del 2001, la cui preordinazione alla rinuncia (anche) ai 350 milioni di lire dovuti dalla società il RAGIONE_SOCIALE è testimoniato dalla mancata riscossione del relativo credito. La circostanza che la garanzia patrimoniale RAGIONE_SOCIALE debitrice fosse stata erosa dal successivo atto di vendita serve solo a confermare l’accordo tra i
componenti dei C.d.A. rispetto ad un danno patrimoniale già verificatosi (perdita del prezzo pagato pari a lire 557.000.000), mentre l’esito infruttuoso RAGIONE_SOCIALE revocatoria esperita dal commissario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potrebbe valere al più ai sensi dell’art. 1227, c. 2, c.c. Della prova circa la mancata osservanza dell’autonomo dovere del creditore di comportarsi secondo diligenza, in modo da impedire le conseguenze dannose provocate dalla condotta degli amministratori, è onerato il debitore, che deve formulare specifica eccezione al riguardo. Nella specie, i convenuti non proponevano in primo grado espressa eccezione e nel presente grado hanno riferito la censura alla mancata prova del danno, invece concretamente ravvisabile nella rinuncia al bene ed al prezzo già versato ».
Avverso la fin qui descritta sentenza sono stati proposti tre autonomi ricorsi: a ) il primo, recante il n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, da NOME COGNOME, notificato il 13 ottobre 2020 ed affidato a sei motivi. Ad esso risulta essere stato abbinato quello notificato, in pari data, da NOME COGNOME, recante due motivi; b ) il terzo, n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, da NOME COGNOME, anch’esso notificato il 13 ottobre 2020, con tre motivi.
3.1. Nel procedimento contrassegnato dal n.r.g. 26724/2020, ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, rivolgendo le argomentazioni ivi esposte nei confronti di ciascuno dei menzionati ricorsi.
3.1.1. Sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari delle notifiche di detti ricorsi.
3.2. Con ordinanza interlocutoria del 25 marzo 2024, n. 7938, infine, la discussione del ricorso n.r.g. 27302/2020 è stata rinviata a nuovo ruolo onde consentirne la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., a quello n.r.g. 26724/2020 con l’altro ad esso abbinato. Sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECIIONE
In via pregiudRAGIONE_SOCIALEle, va disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza RAGIONE_SOCIALE
Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 176/2020, da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Pertanto, il ricorso di quest’ultimo, n.r.g. 27302/2020, va riunito a quello di NOME COGNOME, n.r.g. 26724/2020, al quale risulta abbinata la impugnazione del Seu.
Per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, poi, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi predetti, tutti notificati il 13 ottobre 2020, sicché il primo va individuato in quello recante il n.r.g. 26724 del 2020, promosso dal COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME NOME n.r.g. 26724 del 2020.
I sei motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME sono rubricati, rispettivamente:
« Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, dell’art. 2392 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », per aver la corte distrettuale enunciato minuziosamente i principi che regolano la materia RAGIONE_SOCIALE responsabilità ex art. 2392 cod. civ. e quelli stabiliti in relazione all’art. 2697 cod. civ. solo astrattamente, omettendo di applicarli al caso deciso;
II) « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ». In via subordinata rispetto al motivo che precede, si censura la sentenza impugnata per avere, in maniera irriducibilmente contraddittoria, da un lato, sostenuto che spetti all’attore l’onere di indicare il comportamento pregiudizievole dal quale far discendere la responsabilità ex art. 2392 cod. civ. nonché al giudice il compito di valutare ex ante la sua incidenza sull’evento di danno; dall’altro, per avere ricondotto la responsabilità del c.d.a. agli esiti pregiudizievoli derivanti dall’operazione immobiliare ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in seguito ad una valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta operata solo ex post ;
III) « Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », per aver la corte sarda omesso di valutare più fatti determinanti che hanno causato un errore motivazionale;
IV) « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. », per aver la corte territoriale, in maniera irriducibilmente contraddittoria, ritenuto sussistente, a carico di tutti indistintamente i componenti del c.d.a. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità di cui all’art. 2392 cod. civ. per aver agito in conflitto di interessi o comunque in ragione di un programma preciso che avesse come finalità la sottrazione di denari alla RAGIONE_SOCIALE predetta, omettendo di motivare il riconoscimento di responsabilità in capo al NOME in ordine al quale, pacificamente, non è mai esistito alcun conflitto di interessi, non avendo egli mai fatto parte RAGIONE_SOCIALE compagine sociale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
V) « Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ». In subordine rispetto al motivo che precede, si censura la sentenza impugnata per aver sancito la responsabilità indistintamente a carico di tutti gli amministratori omettendo di motivare, in punto di responsabilità ex art. 2392 cod. civ., in relazione alla specifica condotta del NOME, non avendo egli mai fatto parte del c.d.a. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
VI) « Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », per aver la corte d’appello ritenuto che il ricorrente non abbia tempestivamente eccepito, in primo grado, la mancata osservanza, in capo al Commissario Liquidatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del dovere di comportarsi secondo diligenza, in modo da impedire o comunque limitare le conseguenze dannose provocate dalla condotta degli amministratori, mancando di considerare che il giudizio di revocazione si è concluso con la sentenza n. 918/2011 solo in data 9 febbraio 2011 e, quindi, successivamente all’instaura zione del giudizio di primo grado, e che il NOME, nel giudizio di appello, ha ritualmente eccepito l’inerzia del Commissario Liquidatore.
Il primo di tali motivi è complessivamente inammissibile.
2.1. Invero, giova ricordare che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dal ricorrente nella doglianza in esame) può rivestire la forma RAGIONE_SOCIALE violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e RAGIONE_SOCIALE falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr ., tra le più recenti, Cass. nn. 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente ( cfr ., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a ) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo RAGIONE_SOCIALE norma di legge; b ) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge (in ragione RAGIONE_SOCIALE carente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr . Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c ) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr . Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
2.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che nella sentenza impugnata si legge, tra l’altro, che tra le condotte contestate dall’RAGIONE_SOCIALE/odierna controricorrente ai componenti (tra cui il NOME) del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE c’era quella concernente l’operazione perfezionata con la RAGIONE_SOCIALE , nel febbraio 1995, per effetto RAGIONE_SOCIALE quale la prima aveva versato complessivamente l’importo di lire 557.000.000, di cui lire 350.000.000 direttamente alla venditrice RAGIONE_SOCIALE Si era ascritto ai convenuti suddetti di aver disperso denari sociali, inutilmente impiegati nell’acquisto di un terreno edificabile, oggetto di separata disposizione in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita da alcuni componenti il consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. COGNOME, peraltro, diversamente da quanto accaduto per gli altri componenti del c.d.a., non era stato contestato il conflitto di interessi (perché non era componente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), ma la condivisione di quella operazione con l’intero c.d.a. RAGIONE_SOCIALE menzionata RAGIONE_SOCIALE ricavabile dalla stipulazione dell’accordo raggiunto con la venditrice -nelle more di un giudizio introdotto per ottenere l’accertamento giudRAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione apposta al contratto di vendita del 19 febbraio 1995 -per effetto del quale l’originario contratto era stato risolto a fronte dell’impegno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di restituire l’importo di lire 350.000.000, senza che alcuna pretesa fosse poi esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE per ottenere quantomeno detta somma, la cui restituzione era stata invece dilazionata fino al 31 dicembre 2003. In altri termini, mediante la scrittura privata del 27 settembre 2001, avente ad oggetto le condizioni pattuite per la risoluzione dell’acquisto del terreno sul quale realizzare la lottizzazione che costituiva lo scopo sociale, la RAGIONE_SOCIALE aveva rinunciato al bene per il quale aveva già speso lire 557.000.000 (l’ultima rata di pagamen to risaliva al giugno 1996), enunciando l’intenzione, poi rimasta solo tale, di recuperare dalla venditrice il RAGIONE_SOCIALE le sole lire 350.000.000 entro il 30 novembre 2011. Così operando, dunque, la RAGIONE_SOCIALE, secondo la corte distrettuale, si era spogliata dell’unico bene destinato a soddisfare l’oggetto sociale, perdendo
definitivamente la somma di lire 207.000.000 e spostando ad un momento successivo l’incameramento dei residui lire 350.000.000.
2.2.1. In definitiva, il danno contestato a tutti i componenti del c.d.a. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato ravvisato da entrambi i giudici di merito nell’aver rinunciato al bene, interamente pagato fin dal giugno 1996, con la scrittura del 27 settembre 2001, rispetto alla quale le dimissioni del NOME, peraltro tardivamente documentate, non risultavano dirimenti per esonerarlo da responsabilità, essendo l’operazione pregiudizievole anteriore (risalendo all’11 ottobre 2001) a tale data.
2.2.2. La contestazione di tale condotta e del danno da essa derivato a tutti i componenti il consiglio di amministrazione sono avvenute, peraltro correttamente, sulla base dei criteri in materia di responsabilità per negligenza nell’esercizio del dovere di vigilanza imposto a ciascuno dei consiglieri ( cfr . pag. 13 e ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con i richiami alle pronunce di legittimità ivi rinvenibili), argomentazione avverso la quale, come sottolineato dalla corte territoriale « non è stata proposta da alcuno degli appellanti adeguata censura, non essendo certamente sufficiente -stante il preciso onere probatorio -il riferimento all’operato del solo presidente del CdA ».
2.3. Posto, allora, che, diversamente da quanto lamentato dal COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva fin dall’atto introduttivo del giudizio individuato le condotte contestate agli ex componenti del suo consiglio di amministrazione, non resta che prendere atto dei relativi accertamenti, evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo, rispetto ai quali le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE censura in esame si rivelano affatto generiche e sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALE fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALE lamentata violazione ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore RAGIONE_SOCIALE quale, « in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALE sentenza che si pongono in contrasto con essa »); ii ) un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (e tanto non è accaduto nella specie), non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALE prova, sindacabile, in sede di legittimità, solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017), laddove concretamente denunciabile, e comunque da rapportarsi -in ipotesi -al testo novellato di
cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa l’11 giugno 2020); iii ) il giudizio di legittimità, come si è già detto, non può essere surrettRAGIONE_SOCIALEmente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118 e 19423 del 2024).
Il secondo motivo di ricorso è scrutinabile congiuntamente al quarto, entrambi rivelandosi insuscettibili di accoglimento per la medesima ragione.
3.1. Giova rimarcare, invero, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, il già richiamato testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qui utilizzabile ratione temporis ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” RAGIONE_SOCIALE motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti;
Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 3RAGIONE_SOCIALE del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre a llo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘.
3.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr . Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione e non consentano l’identificazione dell’ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
3.2. Un simile vizio -da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza RAGIONE_SOCIALE soluzione adottata o alla sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) -è, nella specie, insussistente.
3.2.1. La corte territoriale, infatti, come si è ampiamente riferito nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘ (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di
conferma RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE responsabilità del NOME in relazione all’operazione, di cui si è detto esaustivamente esaminando il precedente motivo, contestata a tutti i componenti del c.d.a. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, rendendone agevolmente individuabile l’ iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di una tale giustificazione.
Il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, infine, tutti svolti con riferimento al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., possono trattarsi congiuntamente perché inammissibili per le medesime ragioni.
4.1. È doveroso ricordare, invero, che, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente con citazione notificata il 22 gennaio 2018, come emerge dalla pagina 10 del suo ricorso. Cfr . Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado (cd. ‘ doppia conforme ‘), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità RAGIONE_SOCIALE norma risiede nella cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che « Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALE causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice »), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del
motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALE sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( cfr . Cass. nn. 19371, 17021 e 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere, invece, qui rimasto inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelle doglianze de quibus .
Il ricorso di NOME COGNOME, abbinato a quello (n.r.g. 26724 del 2020) del COGNOME.
I due motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli articoli 112 e 132/4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia ovvero pronuncia sostenuta da motivazione apparente e/o apodittica ». Si ascrive alla corte distrettuale di aver insistito, come già il tribunale, nell’imputare (anche) al Seu una pretesa violazione del dovere di vigilanza sull’operato dell’amministratore delegato o esecutivo al compimento di una certa operazione, ma senza minimamente indicare se vi fosse stata una delega da parte di chicchessia e con quali modalità e circostanze di tempo, di luogo e di persone;
II) « Violazione e falsa applicazione degli articoli 2392 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », contestandosi le argomentazioni con cui la corte territoriale aveva ribadito la responsabilità anche del Seu nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il primo di tali motivi è insuscettibile di accoglimento.
2.1. In proposito, in disparte l’eccentricità RAGIONE_SOCIALE pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (nella specie del tutto insussistente, essendo si la corte sarda chiaramente pronunciata su tutti i motivi di gravame sottopostile), è sufficiente il rinvio alle medesime considerazioni, di carattere generale, già sviluppate nei precedenti paragrafi da 3.1. a 3.2. di questa
motivazione concernenti il mancato accoglimento dei motivi secondo e quarto del ricorso del NOME.
2.2. La corte territoriale, infatti, come si è ampiamente riferito nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘ (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di conferma RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE responsabilità del Seu in relazione all’operazione di cui si è detto esaustivamente esaminando i corrispondenti, analoghi motivi svolti, con riferimento alla propria posizione, dal NOME -contestata a tutti i componenti del c.d.a. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, rendendone agevolmente individuabile l’ iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è già detto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di una tale giustificazione.
2.2.1. La doglianza in esame, peraltro, per come in concreto articolata, si sostanzia, essenzialmente, nella deduzione di censure di merito, così dimenticando, però, che il giudizio di legittimità non può essere surrettRAGIONE_SOCIALEmente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . l’amp ia rassegna giurisprudenziale già indicata alla fine del precedente paragrafo 2.3. di questa motivazione concernente il ricorso del NOME).
Il secondo motivo del ricorso del Seu, di contenuto sostanzialmente analogo alla prima delle censure rinvenibile nell’impugnazione del COGNOME, deve considerarsi inammissibile, potendosi, a tal fine, fare rinvio alle considerazioni tutte già ampiamente esposte nei paragrafi da 2.1. a 2.3 RAGIONE_SOCIALE motivazione utilizzata per disattendere quest’ultima.
Il ricorso di NOME COGNOME n.r.g. 27302 del 2020.
I tre motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME prospettano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., 156, comma 2, c.p.c. e 111, commi 2 e 6, Cost., in quanto priva dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo a cagione RAGIONE_SOCIALE violazione dei principi ispiratori del giusto processo », contestandosi le argomentazioni con cui la corte territoriale aveva ribadito la responsabilità anche del COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
II) « Violazione falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », assumendosi che la corte distrettuale sarebbe venuta deliberatamente meno « al suo compito di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ovverosia al compito di valutare l’attendibilità e la corretta interpretazione e valutazione di ogni circostanza portata alla sua attenzione, giungendo a conclusioni paradossali e non giustificate dalle effettive risultanze, ma sarebbe meglio dire ‘irrisultanze’ di causa »;
III) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », contestandosi, anche in relazione a tale profilo, le argomentazioni con cui la corte sarda aveva ribadito la responsabilità anche del COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il primo di tali motivi è insuscettibile di accoglimento, in proposito, rivelandosi sufficiente il rinvio alle medesime considerazioni, di carattere generale, già sviluppate nei precedenti paragrafi da 3.1. a 3.2. di questa motivazione concernenti il mancato accoglimento dei motivi secondo e quarto del ricorso del COGNOME.
2.1. La corte territoriale, infatti, come si è ampiamente riferito nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘ (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di conferma RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE responsabilità del COGNOME in relazione all’operazione di cui si è detto esaustivamente esaminando i corrispondenti, analoghi motivi svolti, con riferimento alla propria posizione, dal COGNOME -contestata a tutti i componenti del c.d.a. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, rendendone agevolmente
individuabile l’ iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è già detto; né rileva, qui, come si è già chiarito , l’esattezza, o non, di una tale giustificazione.
2.1.1. La doglianza in esame, peraltro, per come in concreto articolata, si sostanzia, essenzialmente, in un rilievo di pretesa insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione, non più denunciabile, tuttavia, come si è già riferito, a seguito RAGIONE_SOCIALE già descritta modifica del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ, o nella deduzione di censure di merito (come dimostra richiamo a documentazione prodotta in corso di causa) così dimenticando, però, che il giudizio di legittimità non può essere surrettRAGIONE_SOCIALEmente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . l’ampia rassegna giurisprudenziale già indicata alla fine del precedente paragrafo 2.3. di questa motivazione concernente il ricorso del COGNOME).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che l’odierno ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, – come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 ( cfr . in motivazione) un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 116 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, « ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »;
Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. 24434 del 2016). In altri termini, nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati ( cfr . Cass. n. 11176 del 2017).
Parimenti inammissibile, infine, è il terzo motivo di questo ricorso, di contenuto sostanzialmente analogo alla prima delle censure rinvenibile nell’impugnazione del COGNOME. È sufficiente, dunque, fare rinvio alle considerazioni tutte già ampiamente esposte nei paragrafi da 2.1. a 2.3 RAGIONE_SOCIALE motivazione utilizzata per disattendere quest’ultima.
Conclusioni e regime delle spese.
1. Riepilogando, quindi:
i ) il ricorso (n.r.g. 26724 del 2020) di NOME COGNOME COGNOME deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica parte controricorrente (RAGIONE_SOCIALE) ivi costituitasi, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/02, i
presupposti processuali per il versamento, da parte del NOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudRAGIONE_SOCIALEria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento »;
ii ) il ricorso di NOME COGNOME, abbinato ab origine a quello nNUMERO_DOCUMENTO del COGNOME, deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica parte controricorrente (RAGIONE_SOCIALE) ivi costituitasi, altresì dandosi atto, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata su detto ricorso, che sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Seu, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per detto ricorso, salva la verifica, spettante all’amministrazione giudRAGIONE_SOCIALEria, RAGIONE_SOCIALE debenza in concreto del contributo medesimo per le stesse ragioni già precedentemente esposte;
iii ) il ricorso di NOME COGNOME (n.r.g. 27302 del 2020), infine, deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati, in questo specifico procedimento, tutti i destinatari RAGIONE_SOCIALE notificazione di detto ricorso, rimarcandosi, in proposito che, RAGIONE_SOCIALE si è formalmente costituita solo nel procedimento n.r.g. 26742 del 2020 (ragione per cui quanto alle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. da quest’ultima invocate, solo nei confronti del COGNOME, nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non è possibile alcuna pronuncia). Deve darsi atto, altresì, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata su detto ricorso, che sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del COGNOME, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per detto ricorso, salva la verifica, spettante all’amministrazione giudRAGIONE_SOCIALEria, RAGIONE_SOCIALE
debenza in concreto del contributo medesimo per le stesse ragioni già precedentemente esposte.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti contro la medesima sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 176/2020, da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME: a ) rigetta il ricorso (n.r.g. 26742 del 2020) di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi RAGIONE_SOCIALE in l.c.a., liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; b ) rigetta il ricorso ( ab origine abbinato a quello del COGNOME) di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla suddetta RAGIONE_SOCIALE, liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; c ) rigetta il ricorso (n.r.g. 27302 del 2020) di NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte, rispettivamente, del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i loro corrispondenti ricorsi a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile