Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27844 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6639 R.G. anno 2023 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat o presso l’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrenti
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata presso quest’ultimo;
contro
ricorrente
nonché contro
COGNOME NOME ;
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27844 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
intimata
avverso la sentenza n. 26 del 2023 della Corte di Appello di Lecce, dell’1 1 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ NOME COGNOME ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, per essere tenuto indenne RAGIONE_SOCIALE eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in suo danno, avrebbero potuto prodursi in ragione di un avviso di accertamento fiscale dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, notificatogli il 30 dicembre 2012 e inerente al periodo di imposta 2006.
Hanno resistito alla domanda NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2 . ─ La pronuncia di primo grado è stata dichiarata nulla dal Tribunale di Lecce per un vizio processuale.
Con sentenza dell ‘ 11 gennaio 2023 la Corte di appello di Lecce ha pronunciato sentenza definitiva con cui ha dichiarato la natura fiduciaria della cessione di quote societarie disposta da COGNOME in favore di COGNOME e ha respinto tutte le altre domande proposte dallo stesso COGNOME.
La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, ha osservato quanto segue. La domanda principale proposta da COGNOME andava qualificata come azione di accertamento della natura fiduciaria del trasferimento di quote, disposto in suo favore da NOME COGNOME e la prova dell’esistenza del pactum fiduciae poteva dirsi raggiunta. COGNOME, in seguito alla stipula del contratto del 29 ottobre 2004, con cui COGNOME gli aveva trasferito la metà RAGIONE_SOCIALE quote di RAGIONE_SOCIALE, aveva assunto formalmente la qualità di socio e dal 29 ottobre 2004 fino a ll’8 settembre 2006 aveva ricoperto pure la carica di amministratore, quale componente del consiglio di amministrazione: «In carenza di prova sulla correttezza del proprio operato, ovvero sull’espressa dissociazione dalle
scelte gestorie altrui, COGNOME NOME, avendo assunto la qualifica di amministratore con i pieni poteri alla stessa collegati -poteri che gli avrebbero consentito di agire anche solo per contrastare condotte illecite -è responsabile in solido con gli altri amministratori (COGNOME e COGNOME) RAGIONE_SOCIALE conseguenze pregiudizievoli di tali scelte, verificatesi in danno della società e dei singoli soci (e dunque anche di sé stesso), in termini di maggiore tassazione e di sanzioni amministrative». In conseguenza, sia la domanda di manleva, sia quella di risarcimento dei danni conseguenti all’accertamento dell’ RAGIONE_SOCIALE, danni comprensivi RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per la difesa nel giudizio tributario, erano da ritenere infondate.
– Per la cassazione di questa pronuncia ricorre, con tre motivi, COGNOME. Resistono, con un primo controricorso, COGNOME e COGNOME e, con un secondo, NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo viene lamentata la v iolazione dell’art . 2381, terzo e quinto comma, c.c., in combinato disposto con l’art . 2392, primo comma, c.c.. Si rileva che «la responsabilità degli amministratori non può essere riconnessa ad una condotta di mera omissione di attività di vigilanza, giacché gli amministratori non operativi, quale era il COGNOME, che all’epoca era componente del consiglio di amministrazione senza deleghe, hanno solo il compito di valutare l’andamento della gestione svolta dagli amministratori operativi, sulla base RAGIONE_SOCIALE informazioni da questi ricevute».
Il secondo mezzo oppone la violazione dell’art. 2381, commi 3 e 5, c.c. in combinato disposto con l’art. 2392, commi 2 e 3, c.c., e con l’art. 2697 c.c. . E’ spiegato che la Corte di merito aveva ritenuto responsabile il ricorrente, in solido con gli altri amministratori –COGNOME quale amministratore effettivo e COGNOME quale amministratore di fatto -con riguardo alle conseguenze pregiudizievoli RAGIONE_SOCIALE scelte che avevano provocato un danno alla società e ai singoli soci, per non avere lo stesso
COGNOME fornito prova sulla correttezza del suo operato, ovvero dell’ espressa sua dissociazione dalle scelte gestorie altrui. Tale giudizio si porrebbe in contrasto con la regola posta dall’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere probatorio: l’istante avrebbe infatti dato riscontro RAGIONE_SOCIALE determinazioni gestorie assunte dagli altri amministratori, onde spettava ai convenuti dar prova dell’ eventuale corresponsabilità dello stesso COGNOME.
Col terzo mezzo si oppone l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Si imputa alla Corte distrettuale di aver mancato di esaminare, ai fini dell ‘affermata corresponsabilità di COGNOME nelle scelte aziendali riguardanti la sanzionata mancata tassazione degli utili, la circostanza, oggetto di discussione, relativa alla cessazione dello stesso dall’incarico di membro del consiglio di amministrazione nel giugno del 2006 (anno di esercizio patrimoniale e finanziario cui si riferiscono le sanzioni); si precisa che in detto anno la convocazione del consiglio di amministrazione avvenne per la prima ed unica volta in data 15 aprile 2006 con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio dell’anno 2005 -esercizio, questo, non riguardante la promossa azione -e che in tale adunanza il ricorrente ebbe a rassegnare le proprie dimissioni, sicché il consiglio di amministrazione si sciolse. La Corte di appello avrebbe inoltre omesso di considerare che il ruolo ricoperto da COGNOME era quello di consigliere di amministrazione privo di deleghe, posizione che non gli consentiva di intervenire nella gestione della società. Inoltre, il Giudice distrettuale avrebbe mancato di valutare, ai fini dell’apprezzamento della corresponsabilità del ricorrente, alcune deposizioni testimoniali.
2. Si legge nella sentenza impugnata che COGNOME aveva chiesto che fosse accertata la sua estraneità rispetto agli atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori di RAGIONE_SOCIALE: «atti che avevano generato l’avviso di accertamento fiscale del 30 dicembre 2011, con cui l’ A genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva contestato, per il periodo d’imposta 2006,
un presunto maggior reddito imponibile pari ad euro 89.897,00, con conseguenti maggiori imposte e sanzioni per complessivi euro 72.505,61 (di cui euro 33.517,00 a titolo di sanzioni amministrative), sulla base di una presunzione di distribuzione di utili extracontabili» ai soci della detta società. La domanda – è ancora esposto nella pronuncia – era basata sul mancato compimento di atti di amministrazione e sull ‘assenza di percezione di utili da parte dell’odierno ricorrente.
Come in precedenza detto, il rigetto della domanda di manleva svolta da COGNOME nei confronti degli amministratori e del fiduciante COGNOME ha trovato fondamento nel diretto coinvolgimento del ricorrente nell’attività amministrativa della società: e quindi anche nell’attività di occulta distribuzione degli utili che ha dato origine alla contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
3. Il ricorrente ha evocato, col primo motivo, quanto enunciato da questa Corte con riguardo alla responsabilità degli amministratori di società di capitali privi di deleghe. Merita qui ricordare che, in base alla giurisprudenza di legittimità, a seguito della riforma RAGIONE_SOCIALE società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (o non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi in virtù della conoscenza -o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. -di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (Cass. 31 agosto 2016, n. 17441): quando, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, detti amministratori rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto
con il dovere di agire in modo informato (Cass. 22 aprile 2024, n. 10739). E’ stato infatti precisato che la colpa dell’amministratore può consistere o nell’inadeguata conoscenza del fatto di altri, il quale in concreto abbia cagionato il danno, o nel non essersi il soggetto con diligenza utilmente attivato al fine di evitare l’evento, aspetti entrambi ricompresi nel concetto di essere «immuni da colpa», di cui all’art. 2392 c.c., comma 3: se il fatto dannoso è stato compiuto da un altro amministratore, « la colpa concorrente dell’amministratore che non lo abbia direttamente posto in essere -fattispecie omissiva colposa -può dunque consistere: a) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i ‘ segnali d’allarme ‘ dell’altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; b) nell’inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l’evento evitabile con l’uso della diligenza predetta » (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2038, in motivazione).
Ora, nel caso in esame la Corte di merito non ha rilevato alcuna delega di poteri tra gli amministratori di SGS: il Giudice di appello, come in precedenza osservato, ha piuttosto dato atto che COGNOME aveva assunto a tutti gli effetti la qualifica di amministratore e che lo stesso era munito dei poteri che gli avrebbero consentito di far fronte a condotte illecite. Il fatto che il ricorrente fosse un amministratore non operativo, privo dei poteri che competevano ad altri amministratori, è dunque estraneo all’accertamento della Corte di appello e non risulta nemmeno riflettere una prospettazione formulata nel giudizio di merito: essa non può in conseguenza avere in ingresso in questa sede. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045; Cass. 25 novembre 1976, n. 4449).
Il primo motivo è dunque inammissibile.
Anche il secondo mezzo lo è.
La Corte di appello, come si è visto, ha positivamente accertato che COGNOME non aveva dato prova della correttezza del proprio operato o di essersi comunque dissociato dall’operato degli altri amministratori: su tanto ha fondato la responsabilità del predetto. Le risultanze istruttorie richiamate dal l’istante nulla hanno a che vedere con la regola posta dall’art. 2697 c.c. : infatti, la violazione del precetto di cui a detta norma, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).
5. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
Il ricorrente fa questione d ell’omesso esame di fatti decisivi, giusta l’art. 360, n. 5, c.p.c..
Il primo di tali fatti è rappresentato dalla cessazione di COGNOME dalla carica di amministratore. La circostanza è stata presa in esame, anche se la Corte di appello non l ‘ha collocata, come il ricorrente, nel giugno 2006, ma alla data dell’8 settembre 2006 (e ciò sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze del registro RAGIONE_SOCIALE imprese e dei verbali del consiglio di amministrazione: cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Il denunciato omesso esame dunque non ricorre. Ma la circostanza dedotta non sarebbe, comunque, in sé decisiva, e ciò in quanto l’il lecito ascritto al ricorrente consiste nell’occulta distribuzione di utili , mentre dalla sentenza impugnata non emerge affatto che tale evenienza ebbe a prodursi allorché l’istante non era più amministrator e.
L’istante ha poi lamentato non essere stato preso in considerazione che egli era un consigliere di amministrazione privo di deleghe. Nemmeno sul punto la censura ex art. 360, n. 5. c.p.c. coglie
nel segno. Va qui rammentato che era onere del ricorrente non solo indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risultasse esistente, il «come» e il «quando» tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti, oltre che la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415). Nel ricorso non è spiegato se, nel corso del giudizio di merito, si sia dibattuto del mancato conferimento di deleghe a COGNOME e del conferimento di deleghe ad altri amministratori; tantomeno si chiarisce se sul punto siano state acquisite specifiche prove.
Da ultimo, è inammissibile dolersi, con l’art. 360, n. 5, c.p.c., del mancato o scorretto esame di risultanze probatorie: e ciò in quanto quella norma ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario. Nel caso in esame non viene isolato alcun fatto storico e l’ipot etico cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).
-Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE due parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione