Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30233 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30233 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 329/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–
contro
ricorrente e ricorrente in via incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 964/2020 depositata il 18/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE, con Delib. 9 aprile 2014, n. 18856, applicò a NOME COGNOME, quale componente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena BMPS nel periodo dall’aprile 2003 al novembre 2011, la sanzione amministrativa di Euro 105.000 in relazione a tre distinte violRAGIONE_SOCIALE: 1) la prima ex art. 21, comma 1bis, lett. a), del D. Lgs 58/1998 e degli artt. 23 e 25 del Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE del 29 ottobre 2007, per aver omesso di identificare e gestire adeguatamente i conflitti di interessi, nell’ambito del collocamento sul mercato primario dei titoli COGNOME e nella successiva negoziazione degli stessi sul mercato secondario 2) la seconda ex art. 21, comma 1, lettera d) del D. Lgs 58/1998 e dell’art.15 del Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE del 29 ottobre 2007 e degli artt.39 e 40 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n.16190 del 29.10.2007, in relazione a carenze di carattere procedurale, di presidio e controllo in relazione all’attività di valutazione e di adeguatezza delle operRAGIONE_SOCIALE disposte dalla clientela, nonché reiterate conAVV_NOTAIOe irregolari in materia di profilatura dei proAVV_NOTAIOi, profilatura della clientela e corretto svolgimento dell’attività; 3) la terza riferita ad irregolarità relative alle modalità di pricing dei proAVV_NOTAIOi di propria emissione, con violazione del combinato disposto dell’art. 21, comma 1, lett. a) e d), del TUF e dell’art.15 comma 1, del regolamento congiunto RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche
di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
1.1. Avverso tale delibera NOME COGNOME propose opposizione davanti alla Corte d’appello di Firenze.
1.2. Si costituì la RAGIONE_SOCIALE per resistere all’opposizione.
1.3. Con ordinanza dell’9.4.2015, la Corte d’appello di Firenze sollevò la questione di costituzionalità relativa all’art.195, comma 7 del D. Lgs n.58 del 1998, sospendendo il giudizio.
1.4. Nelle more, l’art.195 del TUF venne modificato dal D. Lgs 12.5.2015, n.72, che, con norma transitoria, ha previsto che anche nei giudizi pendenti, le udienze fossero pubbliche.
1.5. Riassunto il giudizio da NOME COGNOME, con sentenza del 18.5.2020, la Corte d’Appello di Firenze rigettò l’opposizione.
1.6. Quanto alla responsabilità degli amministratori senza delega, la Corte d’appello ritenne che, ai sensi degli artt. .2381 c.c. e 2392 c.c., avessero l’obbligo di agire informati e di chiedere informRAGIONE_SOCIALE sulle operRAGIONE_SOCIALE compiute dai consiglieri delegati e, qualora fossero a conoscenza di fatti pregiudizievoli, di fare tutto il possibile per impedire che essi fossero portati a compimento. La tesi secondo cui il Consiglio di amministrazione avesse solo una funzione di supervisione strategica, consistente nell’individuare gli indirizzi della banca e non anche la funzione di gestione dell’attività, non trovava riscontro nel dettato normativo di cui all’art. 2380 bis c.c., che impone agli amministratori la gestione dell’impresa e il compimento di tutte le operRAGIONE_SOCIALE necessarie per l’oggetto sociale.
Inoltre, l’art. 8, comma 1, lett. b e d, del Regolamento congiunto RAGIONE_SOCIALE, prevedeva che il consiglio di amministrazione, quale organo di supervisione strategica e di gestione, approvasse i processi relativi alla prestazione dei servizi e verificasse periodicamente l’adeguatezza della struttura organizzativa e l’attribuzione dei compiti delle responsabilità, con cadenza almeno annuale.
La Corte d’Appello osservò, infatti, quanto alla prima violazione, che la peculiare natura dell’operazione COGNOME, per la sua importanza strategica avrebbe dovuto imporre l’adozione di presidii procedurali volti a gestire il rilevante conflitto di interessi, in mancanza del quale era possibile prevedere comportamenti distorti della rete commerciale nella vendita del proAVV_NOTAIOo alla clientela. Anche le altre due violRAGIONE_SOCIALE contestate relative alla profilatura e alla valutazione dell’adeguatezza alle operRAGIONE_SOCIALE di investimento e al pricing dei proAVV_NOTAIOi emessi dalla società del gruppo erano tipiche dell’attività bancaria e rientravano sicuramente nell’ambito delle attribuzioni dell’organo di vertice della banca. La mancata adozione da parte dei membri del consiglio di amministrazione di misure organizzative e procedimentali adeguate e la mancanza di controllo circa la loro concreta applicazione integrava gli illeciti amministrativi contestati e non era condivisibile la tesi dell’opponente circa l’impossibilità di ascrivere le violRAGIONE_SOCIALE contestate agli amministratori non esecutivi.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di cinque motivi.
2.1.5. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.
2.2. Entrambe le parti, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie illustrative.
2.3.Il Sostituto Procuratore Generale nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2380 bis , 2381, 2392 c.c. e 2396 c.c., nonché dell’art -8 del Regolamento congiunto RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE D’RAGIONE_SOCIALE; l a Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che gli amministratori sprovvisti di delega avessero un potere di vigilanza su ogni atto di gestione. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non avrebbe ricevuto un’adeguata e tempestiva informazione in ordine alle vicende relative al titolo COGNOME da parte degli organi delegati e delle strutture deputate al controllo..
1.1. Il motivo è infondato.
1.2.Questa Corte ha in più occasioni affermato, in fattispecie analoghe, la responsabilità degli amministratori privi di delega (Cass. Civ. , n. 2620-2021; Cass. Civ. 15585/2022; Cass. 27710/2021).
1.3. In particolare, l’obbligo imposto dall’art.2381, ultimo comma del codice civile agli amministratori delle società per RAGIONE_SOCIALE di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri
connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situRAGIONE_SOCIALE di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall’altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l’attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità di vigilanza.
Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie – inoltre – non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalRAGIONE_SOCIALE provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relRAGIONE_SOCIALE degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operRAGIONE_SOCIALE rientranti nella delega .
1.4.Aa prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro
specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620/2021).
Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per RAGIONE_SOCIALE, in conformità al disposto dell’art.2932 comma 2 del codice civile, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 19556/2020; Cass. n. 24851/2019; Cass. n. 5606/2019).
1.5.A tali principi si è uniformata la Corte d’appello di Firenze che, dopo un’accurata disamina dell’operazione COGNOME, ha ravvisato anomalie sia in relRAGIONE_SOCIALE al conflitto di interesse nell’ambito del collocamento sul mercato primario dei titoli, sia nella successiva negoziazione degli stessi sul mercato secondari; secondo la Corte di merito, vi erano state violRAGIONE_SOCIALE di carattere procedurale, di presidio e controllo in relazione all’attività di valutazione e di adeguatezza delle operRAGIONE_SOCIALE disposte dalla clientela, nonché reiterate conAVV_NOTAIOe irregolari in materia di profilatura dei proAVV_NOTAIOi, profilatura della clientela e corretto svolgimento dell’attività, oltre ad irregolarità relative alle modalità di pricing ( pag.10-16 della sentenza impugnata).
1.6.Come osservato dal Procuratore Generale, la sentenza impugnata argomenta specificamente e plausibilmente in ordine al dovere di controllo e di agire informati del singolo componente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE, sia per l’importanza s trategica dell’operazione COGNOME, sia per le precedenti verifiche ispettive svolte presso l’Istituto , sia per la macroscopica entità delle lacune procedurali ed organizzative ed il diffuso ripetersi di comportamenti irregolari nei rapporti con la clientela, sicchè le doglianze sono finalizzate ad un riesame del compendio probatorio affidato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.
2.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione del disposto dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c., per carenza di motivazione in quanto la Corte d’appello si sarebbe limitata a richiamare o un proprio precedente nei confronti di altro soggetto attinto dalla medesima contestazione in modo acritico e senza spiegare le ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione in relazione alla posizione del ricorrente.
2.1.Il motivo è infondato.,
2.2.La Corte d’appello, dopo aver richiamato il proprio precedente, ha reso ampia, specifica ed autonoma motivazione in ordine al rigetto dei singoli motivi di opposizione formulati dal COGNOME (cfr. pagg. da 16 a 24).
2.3. Per completezza di motivazione, va osservato che è legittima la motivazione per relationem del giudice di merito che abbia richiamato un proprio precedente riguardante una fattispecie analoga ( nella specie si trattava di una decisione nei confronti di altro amministratore privo di delega della RAGIONE_SOCIALE MPS cui erano state contestate le medesime violazione relative alla stessa operazione).
2.4. Questa Corte ha chiarito che l’art.118 disp. Att. C.p.c. ammette la possibilità della motivazione con «riferimento a precedenti conformi», con riferimento non solo ai precedenti di legittimità ma anche a quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello (Cass. n. 17640 del 6 settembre 2016).
3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.115 c.p.c e 116 c.p.c., per omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla responsabilità del ricorrente, secondo quanto risulterebbe dai verbali di riunione del Consiglio di amministrazione.
3.1.Il motivo è inammissibile perché, lungi dal censurare la violazione di legge, censura valutRAGIONE_SOCIALE di merito e di apprezzamento del materiale probatorio non consentite in sede di legittimità.
3.2.Vanno ribaditi i principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza del 30.9.2020, n.20867, secondo cui la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c. è ravvisabile solo o ve il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introAVV_NOTAIOe dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art.116 c.p.c.
3.3.Quanto alla deAVV_NOTAIOa violazione dell’art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente
risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.3 della L. 689/81 e dell’art.132, comma 2 n.4 c.p.c, pe r omessa valutazione della conAVV_NOTAIOa del ricorrente, ai fini della sua imputabilità.
4.1.Il motivo è inammissibile sia perché la motivazione non è assente, né apparente, sia perché sollecita una rivalutazione dell’apprezzamento da parte del giudice di meri to in relazione all’imputabilità della conAVV_NOTAIOa del ricorrente.
4.2.La decisione impugnata è, inoltre, conforme alla costante giurisprudenza di codesta Corte in tema di elemento soggettivo dell’illecito amministrativo e di ripartizione dell’onere della p rova della responsabilità del trasgressore. La Corte d’appello di Firenze ha ravvisato una conAVV_NOTAIOa omissiva in capo al ricorrente per non aver omesso di esercitare i doveri di vigilanza inerenti alla carica di amministratore rivestita presso la RAGIONE_SOCIALE MPS e per essere rimasto inerte a fronte delle diffuse e sistematiche irregolarità procedurali e comportamentali che hanno investito la prestazione dei servizi di investimento, fra l’altro con riferimento ad aspetti di elevata importanza strategica per l’inte rmediario. Una volta integrata e provata la fattispecie tipica dell’illecito, è il trasgressore ad essere gravato dall’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza
(Cass., n. 30072/2017; Cass. n. 3243/2022) mentre, nel caso di specie, la Cor te di merito ha escluso l’esistenza di elementi idonei a vincere la suddetta presunzione di colpa.
5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 11 della l. 689/1981, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per essere sproporzionata la sanzione irrogata in considerazione della gravità del fatto e della personalità del ricorrente.
5.1.Il motivo è inammissibile in quanto volto a sollecitare una nuova valutazione dei criteri di determinazione in concreto della sanzione, oggetto di apprezzamento del giudice di merito, che, nel caso di specie, sulla base di adeguata motivazione, ha tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del ricorrente ( Cass. Civ., S ez. 2 -, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016 Rv. 638469) .
6.Il ricorso va pertanto rigettato.
6.1. E’ assorbito il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
6.e.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
7.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
€ 7500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione