Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10288 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7028-2020 proposto da:
CAPECE MINUTOLO DEL COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura della Banca D’Italia, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5030/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/03/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
letta la memoria del ricorrente.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME COGNOME COGNOME, consigliere di amministrazione non esecutivo del Monte dei Paschi Di Siena, proponeva opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio n. 316593 del 28 marzo 2013, approvato con delibera del direttorio della Banca d’Italia n. 180 del 2013, con il quale, all’esito dell’ispezione relativa al periodo 27 settembre 2011 – 9 marzo 2012, gli erano state irrogate due sanzioni amministrative pecuniarie per violazione della normativa in materia di contenimento dei rischi finanziari e per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti del Cda e del direttore generale, e precisamente per la violazione della normativa in materia di contenimento dei rischi finanziari da parte dei componenti il consiglio di amministrazione per l’importo di € 135.000,00 (sub 1), e per le carenze nell’organizzazione e nei controlli interni per la somma di € 90.000,00 (sub 3).
Riassunto il giudizio a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del Tar Lazio, cui inizialmente l’opposizione era stata indirizzata, la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5030 del 22 luglio 2019 ha rigettato l’opposizione.
Rigettate le contestazioni che afferivano alla regolarità del procedimento sanzionatorio e quella relativa alla pretesa tardività del provvedimento sanzionatorio, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettava il terzo motivo di opposizione, con il quale
il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 8 della legge n. 689/81.
Osservava che in realtà la decisione impugnata, rispetto all’originaria proposta, era pervenuta ad incrementare fino al triplo la sanzione prevista per la violazione sub 1, ma senza che però fosse intervenuta alcuna modificazione della contestazione, posto che alla base della sanzione erano rimasti i medesimi fatti inizialmente contestati.
Non vi era quindi alcuna contestazione suppletiva, ma semplicemente una rivalutazione della peculiare gravità delle contestazioni effettuate, tenuto conto del loro carattere sistematico e diffuso. Inoltre, anche l’applicazione del cumulo giuridico (che introduce un regime più favorevole per il sanzionato, rispetto a quanto invece imposto dal regime del cumulo materiale) risultava correlata ai fatti già contestati.
Né poteva tacciarsi di genericità ed indeterminatezza la circostanza che la fattispecie sanzionatoria fosse integrata con il richiamo alle previsioni regolamentari impartite dalla Banca d’Italia, trattandosi di un rinvio giustificato proprio per l’elevato tecnicismo della materia bancaria, e tenuto conto del fatto che per l’illecito amministrativo non è possibile invocare il principio di stretta legalità, nei medesimi temini in cui invece si richiama per illecito penale.
In relazione al quarto ed al quinto motivo di opposizione, la Corte d’Appello ricostruiva il quadro normativo di riferimento relativo alla responsabilità degli amministratori privi di deleghe, per effetto della riforma del diritto societario, reputando che l’assenza di incarichi operativi in capo al ricorrente non escludesse una sua responsabilità per i fatti oggetto della contestazione.
La natura collegiale del CDA non esime i singoli componenti dall’obbligo di agire in maniera informata né giustifica un loro atteggiamento inerte, così che, tenuto conto delle vicende oggetto di causa, doveva reputarsi sussistente la responsabilità del COGNOME, anche in considerazione degli elevati standard di professionalità cui sono sottoposti i componenti del CDA.
Trattavasi, peraltro, di una responsabilità non già di tipo oggettivo, ma per colpa, correlata ad una condotta negligente ed inerte.
In relazione poi al sesto motivo di opposizione, che investiva il quantum della sanzione irrogata, la Corte distrettuale, oltre a ricordare che l’eventuale difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio non esclude il dovere del giudice dell’opposizione di dover autonomamente provvedere alla valutazione omessa dall’autorità emanante il provvedimento sanzionatorio, nella specie la sanzione era da reputarsi congrua, in quanto fondata su parametri di valutazione condivisibili e specifici, avendo la delibera impugnata adeguatamente differenziato i vari soggetti sanzionati, e senza che potesse reputarsi sussistente un intento connotato da una preconcetta volontà punitiva.
COGNOME COGNOME del COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di quattro motivi.
Banca d’Italia ha resistito con controricorso.
Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nelle sue richieste.
Il primo motivo di ricorso, in relazione al rigetto del quarto e del quinto motivo di opposizione, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2381 e 2392 c.c.
Si sostiene che la sentenza, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento per la responsabilità dei consiglieri deleganti, è pervenuta ad un’errata e contraddittoria enunciazione dei principi informatori, pervenendo a conclusioni che contravvengono al senso delle innovazioni normative.
Oggi non è più dato riferire di un generico dovere di vigilanza per gli amministratori privi di deleghe operative, così che la conclusione della Corte d’Appello si sostanzia nella reiterazione di orientamenti ormai privi di attuale conforto sul piano disciplinare. La sentenza si palesa poi erronea anche nella parte in cui sostiene la presenza di indici di anomalia che avrebbero dovuto indurre il ricorrente ad attivarsi, con la conseguenza che, non avendo mai il COGNOME ricevuto una adeguata e tempestiva informazione in merito alle vicende contestate, non aveva motivo di ritenere che non vi fosse un adeguato monitoraggio e presidio da parte delle strutture esecutive del Monte dei Paschi.
Inoltre, aveva varie volte richiesto dei chiarimenti al management bancario, avendo sempre ricevuto delle rassicurazioni.
Il secondo motivo denuncia sempre in relazione al rigetto dei medesimi motivi di opposizione, la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per sostanziale assenza di motivazione.
Si rileva che la motivazione è connotata da contraddittorietà irriducibile in quanto lo scrutinio in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente è meramente apparente, essendosi ancorata la sua responsabilità ad apodittiche affermazioni, prive di ogni riferimento ai fatti concreti di causa.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Osserva la Corte che si palesa incensurabile la ricostruzione offerta dalla Corte d’Appello del quadro normativo di riferimento al fine di individuare i presupposti della responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative, quali scaturenti dalla novella del diritto societario del 2006.
In disparte il richiamo in sentenza a qualche precedente giurisprudenziale effettivamente maturato nel previgente regime normativo, vale al riguardo ricordare che, in tema di sanzioni amministrative previste dall’art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, l’obbligo imposto dall’art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall’altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l’attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità di vigilanza (Cass. n. 19556/2020).
Inoltre, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e
2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del “business” bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell’art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851/2019; Cass. n. 5606/2019).
Pertanto, ancorché, in virtù della modifica dell’art. 2392 c.c. che fa seguito alla riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (cd. non operativi) non siano più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, tuttavia gli stessi rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali
da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (Cass. n. 17441/2016).
Perciò, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell’organizzazione societaria e dei controlli interni, l’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la Banca d’Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848/2015).
Così richiamati i più recenti principi che costituiscono veri e propri punti fermi nella giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi che l’esito cui sia giunta la sentenza impugnata sia in violazione degli stessi.
La sentenza gravata alla pag. 10, nel ricordare quali fossero i doveri incombenti sul componente del CDA, sebbene privo di
deleghe, ed in ragione degli standard di professionalità richiesti nel settore bancario, ha ritenuto che dovesse condividersi (esprimendo quindi al riguardo una valutazione in fatto, non suscettibile di sindacato in questa sede), quanto era emerso dai rilievi ispettivi della Banca d’Italia alle pag. 15 e ss. della proposta del 13 marzo 2013, risultando quindi un inadeguato presidio dei rischi finanziari, avuto riguardo all’architettura dei controlli ed al disegno del processo di gestione dei rischi.
La pronuncia della Corte d’Appello di Roma è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l’efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali ispettivi e degli esiti delle attività ispettive, essendo stato affermato che per tutti gli aspetti, anche relativi all’esame della documentazione, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
Risulta quindi appurato, con valutazione non adeguatamente contrastata, e con motivazione che, sebbene sintetica, risulta ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), che emergeva la prova di elementi di allarme (non già individuati ex post , ma suscettibili di rilievo ex ante , ove l’attività fosse stata conformata agli oneri di diligenza di chi è chiamato a ricoprire ruoli di rilievo all’interno della società), che avrebbero dovuto quindi imporre quel dovere di attivazione che incombe anche sugli amministratori deleganti, come appunto evidenziato nella stessa ricostruzione in diritto che è alla base della tesi del ricorrente.
Né può costituire causa di esenzione da responsabilità quanto sostenuto a pag. 16 del ricorso circa la mancata ricezione di adeguate informazioni del ricorrente da parte degli amministratori e delle strutture deputate, posto che, in presenza di alert di situazioni connotate da criticità, come emerse dagli accertamenti ispettivi, era proprio l’omissione informativa a dover essere contrastata da una condotta proattiva del ricorrente, finalizzata a sottrarlo alla condizione di inconsapevolezza nella quale versava ed a permettergli di poter agire in modo informato.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. con la conseguente nullità della sentenza impugnata, nonché la violazione dell’art. 11 della legge n. 689/81 quanto al rigetto della censura che investiva la determinazione della sanzione irrogata.
Si deduce che nella Proposta sanzionatoria si era fatto riferimento, per giustificare l’entità della sanzione irrogata, oltre che all’aggravamento di cui all’art. 8 della legge n. 689/81, alla gravità obiettiva delle violazioni riscontrate ed alla gravità soggettiva delle condotte poste in essere, ma senza che però il peso di tali elementi fosse stato adeguatamente chiarito.
La risposta della Corte d’Appello alla censura mossa risulta però essenzialmente elusiva delle critiche, essendosi fatto generico riferimento alla congruità della quantificazione, senza esplicitare le ragioni della ponderazione della sanzione irrogata.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’Appello ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali la sanzione irrogata al ricorrente doveva ritenersi congrua, tenuto conto dei parametri di cui all’art. 11 l. n. 689 del 1981 (assolvendo in tal modo all’onere del cd. minimo
costituzionale della motivazione – Cass. S.U. n. 8053/2014), ponendo al riparo la decisione dalla denuncia di violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
In particolare, la Corte d’Appello, oltre a sottolineare la stessa genericità del motivo di opposizione, ha evidenziato che la sanzione in esame era fondata su parametri di valutazione condivisibili e sufficientemente specifici, come peraltro confermato dal differente trattamento sanzionatorio riservato ai vari esponenti aziendali per la medesima vicenda, che permetteva di ravvisare una equilibrata esplicazione del potere di commisurazione della sanzione.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, nel caso di contestazione della misura della stessa, il giudice è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l’entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l’esistenza di alcune di esse (cfr. Cass. n. 6778 del 2015). Tale valutazione, una volta riscontrata l’astratta corrispondenza dei fatti contestati all’illecito amministrativo tipizzato, si sottrae al sindacato di legittimità, dovendo il Giudice di merito valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda. Nella specie, alla luce delle argomentazioni spese dalla Corte d’Appello sulle ragioni del rigetto del motivo di opposizione relativo alla quantificazione della
sanzione in maniera, come detto, satisfattiva dei requisiti del cd. minimo costituzionale della motivazione, la sentenza sfugge quindi alle censure del ricorrente.
Va per l’effetto ribadito il principio per cui «Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione del TUB o del TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l’entità della sanzione, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981» (Cass. n. 11481 del 15/06/2020).
5. Il quarto motivo di ricorso denuncia quanto al rigetto del terzo motivo di opposizione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 8 bis e 18 della legge n. 689/1981, quanto al cumulo giuridico e materiale delle sanzioni, con violazione dell’art. 145 del TUB e del diritto di difesa.
Si deduce che la critica del ricorrente investiva l’aumento fino al triplo della sanzione irrogata per la violazione sub 1, che era stato operato a seguito di sollecitazione del Direttorio della Banca d’Italia.
Poiché il ricorrente non era anche destinatario della sanzione sub 2, deve reputarsi che l’incremento della sanzione sia frutto di una
vera e propria riqualificazione giuridica del fatto, con un innalzamento della pena privo di supporto giuridico.
Il motivo è inammissibile per la assoluta genericità, avendo la sentenza impugnata sottolineato come in realtà l’incremento della sanzione per la prima violazione contestata non derivi da alcuna allegazione di fatti nuovi, rispetto a quelli originariamente contestati, ma che sia invece frutto di una sollecitazione ad un novello apprezzamento dei medesimi fatti in punto di loro gravità, essendosi provveduto ad una ‘differente modulazione del carico sanzionatorio per i medesimi fatti già oggetto di contestazione’.
La sentenza ha poi anche ritenuto che la pluralità di fatti cui correlare l’applicazione dell’art. 8 emergeva già dalla contestazione originaria, ed a fronte di tale affermazione il motivo si limita apoditticamente a sostenere la tesi della riqualificazione giuridica del fatto, omettendo però di richiamare in ricorso l’originaria contestazione e quella scaturente dalla seconda proposta, onde effettivamente permettere di verificare l’immutazione denunciata nel motivo.
Il ricorso è pertanto rigettato, ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda