Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8330 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4604/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 849/2021 depositata il 21/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il curatore del fallimento di RAGIONE_SOCIALE propose contro l’amministratore NOME COGNOME l’azione di responsabilità per l’ aggravamento del dissesto, stant e la prosecuzione dell’attività in funzione non esclusivamente conservativa dopo che l’assemblea aveva deliberato di dar corso all’autofallimento ;
n ella resistenza dell’amministratore , la domanda venne accolta dal tribunale di Ancona previa quantificazione del danno in 57.000,00 EUR, corrispondente ai canoni di locazione immobiliare maturati e non pagati dal 1° giugno 2012 al 6 giugno 2013, data di riconsegna dell’immobile locato;
l’appello di COGNOME è stato respinto e avverso la sentenza è adesso proposto ricorso per cassazione in tre motivi;
il Fallimento ha replicato con controricorso e memoria.
Considerato che:
il secondo motivo di ricorso denunzia la v iolazione dell’art. 2486 cod. civ. e l’erronea applicazione dell’art. 2449 stesso codice, per avere la corte d’appello omesso di fare applicazione del criterio dei netti patrimoniali onde stabilire l’effettivo ammontare del danno in mancanza di una prova certa di esso; prova della quale -si dice – era onerata la curatela fallimentare;
rispetto a tale motivo di doglianza, che attiene alla questione circa l’immediata applicabilità , o meno, della norma conseguente all’ art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019 recante il CCII – immediata applicabilità negata dalla corte territoriale -, il Collegio reputa opportuna la trattazione in
pubblica udienza, con il contributo della RAGIONE_SOCIALE; si tratta infatti di questione che, risolta in senso contrario a quanto ritenuto dalla corte anconetana da una recentissima ordinanza di questa Sezione (Cass. Sez. 1 n. 5252-24), è destinata a riproporsi in un numero indefinito di controversie, ciò anche integrando i presupposti dell’art. 375 cod. proc. civ, come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con la nuova formulazione delle questioni “di particolare rilevanza” aventi maggiore valenza nomofilattica, nella prospettiva di assicurare l’uniformità organizzativa delle diverse articolazioni civili della Corte e di fornire criteri di orientamento omogenei anche alla RAGIONE_SOCIALE generale e alle parti;
p.q.m.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in udienza pubblica.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione