Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15924 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE azione responsabilità
AC – 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25314/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
COGNOME NOME , elett.te domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6202/2019, pubblicata in data 16 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 aprile 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda avente a oggetto l’azione di responsabilità esercitata nei confronti di NOME COGNOME, quale Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dell’odierna ricorrente, con la quale gli si contestava l’improprio utilizzo di denaro sociale per spese personali e l’omessa vigilanza sulle analoghe condotte distrattive poste in essere dall’ex direttore generale della stessa società NOME COGNOME, che per tali fatti era stato condannato in sede penale.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la ratio decidendi della sentenza di primo grado andava individuata nell ‘ accertata mancanza di danno patito dalla società odierna ricorrente con riferimento alle condotte contestate personalmente al COGNOME per essere le spese da lui effettuate
eccedenti l’oggetto sociale , atteso che era parimenti accertato che RAGIONE_SOCIALE, socio pubblico di maggioranza di RAGIONE_SOCIALE, aveva provveduto, secondo quanto stabilito all’art. 7 dell’ ‘Atto di Struttura’ , a rimborsare alla medesima RAGIONE_SOCIALE l’importo delle spese in contestazione, quali spese preventivate per il funzionamento degli organi sociali; b) che tale circostanza, non contestata da RAGIONE_SOCIALE, elideva qualsiasi ipotetico danno subito dalla società per effetto delle condotte del COGNOME, anche sotto il profilo, dedotto dall’appellante, che le relative somme avrebbero potuto essere altrimenti impiegate per altre finalità istituzionali rientranti nei compiti della società: infatti la spesa preventivata per il funzionamento de ll’ organo sociale non poteva essere utilizzata per altre finalità, ma, al più, poteva essere oggetto di rimborso ad RAGIONE_SOCIALE; né l’appellante aveva dedotto quali altre necessità riguardanti il funzionamento della società erano rimaste insoddisfatte come conseguenza dell’utilizzo improprio delle risorse di cassa da parte del COGNOME; né era stata dedotta una richiesta, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di rimborso delle somme spese dal COGNOME in quanto ritenute esorbitanti i compiti sociali; né risultava che RAGIONE_SOCIALE avesse contestato la rendicontazione delle spese e neppure era allegato dall’appellante che nei suoi bilanci risultasse un debito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il rimborso delle spese anticipate da quest’ultima e successivamente risultate non giustificate dai compiti istituzionali del COGNOME; c) che, in sostanza, Sin «non ha dimostrato la sussistenza di un danno patrimoniale effettivamente patito per effetto della condotta del COGNOME, neppure a titolo di rimborso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, anche a livello potenziale.»
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo: «1. Art. 360 c.p.c. n. 3 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e 2393 c.c. con riferimento all’art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 1218 c.c. e degli artt. 1362 e segg. (con riferimento all’art. 7 dell’atto di struttura )». Si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare che è principio cristallizzato nell’orientamento della Corte di Cassazione che la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore verso la società comporta che quest’ultima ha soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra queste e il danno, mentre incombe sull ‘ amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé della condotta generativa del fatto dannoso. Nella specie, secondo la ricorrente, ella aveva debitamente documentato l’avvenuto ammanco dalle casse sociali delle spese sostenute dal COGNOME, mentre quest’ultimo nulla aveva provato per esimersi dalla responsabilità; sotto diverso profilo, poi, l’avvenuto rimborso da parte di RAGIONE_SOCIALE delle somme medesime avrebbe imposto, per poter essere correttamente valorizzato, la constatazione, ricavabile dall’esame dell’atto di struttura sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che il limite alla copertura dei costi preventivati nel budget di RAGIONE_SOCIALE è costituito dalla legittimità delle spese sostenute da parte dell’amministratore della società partecipata, sicché l’avvenuta constatazione che tale circostanza nella specie non si era verificata avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere del tutto irrilevante l’avvenuta reintegrazione delle somme da parte del socio di maggioranza. La censura lamenta, in sostanza, che la Corte di appello non abbia considerato che RAGIONE_SOCIALE aveva diritto, in forza dell’ atto di struttura, a chiedere a RAGIONE_SOCIALE la restituzione, in sede di
conguaglio, delle somme versate a copertura delle spese illegittime: nel che sarebbe consistito il danno per RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, chiaramente identificabile nell’ accertata assenza di effetti dannosi nel patrimonio di RAGIONE_SOCIALE come conseguenza del comportamento del suo presidente e amministratore delegato, siccome gli ammanchi patrimoniali, pari alle spese sostenute da quest’ultimo per scopi estranei all’oggetto sociale, erano stati neutralizzati dal rimborso effettuato da RAGIONE_SOCIALE, per cui non sussisteva alcun danno per RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, infatti, non ha affatto escluso che RAGIONE_SOCIALE avesse diritto a chiedere a RAGIONE_SOCIALE il rimborso di quanto anticipato per quelle spese, ma ha affermato che « neppure l’appellante ha dedotto la richiesta, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di rimborso delle somme spese dal RAGIONE_SOCIALE in quanto ritenute esorbitanti i compiti sociali » (pag. 14 della sentenza impugnata) e che « Non risulta che RAGIONE_SOCIALE abbia contestato la rendicontazione, né è allegato dalla parte appellante che nei bilanci successivi ai fatti di causa risulti un debito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il rimborso delle spese anticipate da RAGIONE_SOCIALE e successivamente risultate non giustificate dai compiti istituzionali del COGNOME ».
In altri termini, la Corte di merito non ha escluso che RAGIONE_SOCIALE avesse, in astratto, diritto a pretendere il rimborso di quanto versato, ma ha escluso, in concreto, che la stessa attrice avesse dedotto che RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato tale diritto o che la società aveva previsto di restituire quelle somme ad RAGIONE_SOCIALE, ed ha escluso anche che risultassero contestazioni dei rendiconti delle spese da parte di RAGIONE_SOCIALE. Il motivo in esame non coglie appieno tale ratio decidendi e, come detto, non la censura adeguatamente.
Vano è, invero, per la ricorrente dedurre che anche il danno futuro è risarcibile, se concretamente realizzabile. La Corte d’appello, infatti, ha escluso -sulla base del mancato rimborso in favore di RAGIONE_SOCIALE, della mancata richiesta di rimborso o contestazione dei rendiconti delle spese in questione, da parte del socio pubblico, e della mancata previsione nei bilanci societari di un debito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la restituzione delle corrispondenti somme -la stessa eventualità «anche a livello potenziale» di un danno per RAGIONE_SOCIALE. Tale accertamento, di natura fattuale, avrebbe necessitato di adeguata censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. , che tuttavia non si rinviene nel ricorso. Nella (invero non sempre sistematica) esposizione della ricorrente è dato cogliere soltanto un riferimento alla circostanza che l’azione di responsabilità nei confronti del COGNOME era stata deliberata dalla società con il voto favorevole anche della socia pubblica RAGIONE_SOCIALE, nel che sarebbe implicita la volontà di quest’ultima di rivalersi della somma anticipata. Ma anche tale deduzione, attinente a fatti non risultanti dalla sentenza impugnata , è all’evidenza inammissibile non essendo consentiti accertamenti di fatto nel giudizio di legittimità.
b. Secondo motivo: «3. Art. 360 c.p.c. n. 4 – omessa pronuncia sulla domanda ‘ per l’accertamento delle gravi responsabilità del COGNOME ‘ -violazione dell’art. 112 c.p.c. ». Si deduce la nullità della sentenza impugnata per avere completamente omesso di pronunciarsi sulla domanda -eventualmente anche generica -di accertamento in ordine alla responsabilità del COGNOME come dedotta fin dal primo grado di giudizio e riproposta in appello, dovendo ritenersi che l’accertamento della fondatezza della proposta azione di responsabilità implichi la verifica della sussistenza delle irregolarità gestorie, nella specie completamente omessa nei due gradi di merito.
Il motivo è infondato atteso che, come argomentato a commento del primo motivo di ricorso, la Corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della responsabilità dell’amministratore, ma l’ha respinta nel merito per insussistenza di uno dei suoi elementi costitutivi -il danno -per effetto dell’ avvenuto rimborso delle spese effettuate dal COGNOME da parte del socio pubblico, che nulla aveva preteso a tale riguardo, e per la mancata allegazione, ancor prima che prova, di altri danni risarcibili per effetto della condotta distrattiva; sotto concorrente profilo, va rilevato che anche la condanna generica, ex art. 278 cod. proc. civ., non è ammessa se viene esclusa la sussistenza di un danno (Cass. S.U. n. 29862/2022).
La soccombenza regola le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.