SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1772 2026 – N. R.G. 00016953 2021 DEPOSITO MINUTA 15 03 2026 PUBBLICAZIONE 16 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
in persona del
Curatore AVV_NOTAIO
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Cavarretta
attrice
contro
e
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
convenuti
Conclusioni: come da verbale di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4.9.2025
oggetto: responsabilità RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento di ha convenuto in giudizio e chiedendo il risarcimento dei danni alla stessa cagionati dalle loro conAVV_NOTAIOe di mala gestio, nella loro responsabilità rispettiva qualità di RAGIONE_SOCIALE e di socio della fallita.
Dopo aver premesso di aver già ottenuto ante causam il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sui beni mobili ed immobili nella titolarità dei convenuti sino al concorrente importo di € 100.000,00, a garanzia dell’obbligazione risarcitoria verso gli stessi fatta valere, parte attrice ha allegato che l’RAGIONE_SOCIALE:
nel biennio anteriore al fallimento, nonostante la grave situazione in cui versava la società, aveva distribuito utili inesistenti pari a € 26.330,00 in favore di sé stesso e € 25.000,00 in favore del fratello nella loro qualità di soci, ed effettuato rimborsi – per l’importo di € 9.500,00 e di € 11.575,00- non dovuti perché relativi a finanziamenti mai effettuati e, comunque, aveva proceduto in un momento in cui la società già si trovava in uno stato di evidente decozione;
tra il 2011 e il 2014 aveva riscosso crediti societari, non contabilizzandoli, per un totale di € 45.553,85;
il 31.12.16, nei sei mesi anteriori al fallimento, dopo avere affittato l’azienda alla RAGIONE_SOCIALE, aveva effettuato una compensazione con la per un importo di € 16.016,85 in violazione della par creditorum; – aveva esposto in bilancio, sino alla situazione contabile al 30.4.2017, crediti inesistenti o comunque non documentati, per un ammontare complessivo di € 917.843,00, non fornendo alla curatela documentazione necessaria per l’avvio dell’attività di recupero, e non aveva di contro correttamente annotato debiti previdenziali e assistenziali, così prospettando una falsa situazione patrimoniale ed economica della società. […
Ha poi allegato che, a seguito degli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, erano stati avviati due distinti procedimenti penali, l’uno nei confronti del solo (per il delitto di cui agli artt.216 co. I n.1 e 219 comma II n.1 del R.D. n.267 del 1942) e l’altro nei confronti di entrambi i convenuti (entrambi in relazione ai reati di cui all’art. 216, co. 1 nr. 1 del R.D. 16-03.1942 nr. 267 ed il solo in relazione all’art. 224, co. 1, nr. 2 del R.D. 16.03.1942 nr. 267 e all’art. 2621 c.c.), conclusisi con sentenza ex art. 444 c.p.p.
Ha contestato ai convenuti di avere indebitamente proseguito l’attività nonostante che la società, sino dal 31.12.2024, versasse in una situazione di grave crisi patrimoniale e di liquidità che avrebbe reso necessario l’apporto di nuovo capitale o, in mancanza, lo scioglimento ex art. 2486 c.c. Al riguardo, ha sostenuto che l’indebita prosecuzione dell’attività di impresa con assunzione di nuovo rischio aveva determinato un danno alla società pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati anche con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la società non avrebbe assunto ove fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
La curatela ha quindi concluso per la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme loro versate quali utili e a titolo di restituzione di finanziamenti, rilevando la sussistenza della responsabilità di , nella duplice qualità di RAGIONE_SOCIALE e di socio che aveva indebitamente ricevuto le somme indicate, e di quale socio che aveva assunto la qualità di procuratore speciale della società ed era comunque a conoscenza dello stato di dissesto al momento della ricezione indebita degli utili; ha chiesto, inoltre, la condanna di al risarcimento del danno cagionato alla società per la distrazione di crediti riscossi ma non contabilizzati, per la compensazione effettuata in violazione della par condicio creditorum e per l’illegittima prosecuzione dell’attività pur a fronte della causa di scioglimento.
e si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea.
ha rilevato di non aver svolto alcun ruolo gestorio e conseguentemente di non potere essere considerato responsabile ex art. 2476 co. 8 c.c. per l’attività compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE.
Entrambi hanno poi osservato che non è provato che, al momento della distribuzione degli utili, il capitale sociale fosse diventato negativo, né dell’asserita insussistenza dei finanziamenti operati dai soci in favore della società; hanno pure escluso la valenza probatoria delle sentenze ex art. 444 c.p.p. richiamate da parte attrice, precisando che gli importi indicati in citazione come somme illegittimamente distribuite in favore dei soci non
corrispondevano alle somme indicate nei capi di imputazione delle sentenze penali.
Hanno anche contestato che dall’operazione di compensazione censurata dalla curatela fosse derivato un danno per la massa dei creditori in quanto, per mezzo di tale atto, si era estinto un debito e incassato un credito e che, comunque, l’operazione si inseriva nella facoltà estintiva dei crediti del fallito espressamente prevista dall’art. 56 L.F.
Infine, hanno deAVV_NOTAIOo che la sola allegazione della irregolare ed omessa tenuta della contabilità sociale non forniva alcuna prova dell’effettiva verificazione del danno deAVV_NOTAIOo dalla curatela in relazione ai crediti inesistenti/non riscuotibili ed hanno sottolineato che l’assenza di intento fraudolento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e del socio era comprovata dalla circostanza che gli stessi avevano prestato garanzie reali con beni di loro proprietà in favore della società sino al significativo importo di € 1.600.000,00.
Tanto premesso, va ricordato che l’azione esercitata ai sensi dell’art. 146 l. fall. compendia in sé le ordinarie azioni di responsabilità verso l’organo amministrativo previste a tutela della società (art. 2476 c.o.1 c.c.) e dei terzi creditori (art. 2476 co.6 c.c.).
In particolare, ‘ la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell’art. 2392 c.c…., ferma l’applicazione della “business judgement rule”, secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate “ex ante”, risultino manifestamente avventate ed imprudenti – rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell’art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. ‘ (cfr. Cass. civ. n. 17441/2016).
Ha, invece, natura extracontrattuale l’azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l’obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede, sì da rispondere dei comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale: ‘ tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione’ (cfr. Cass. civ. n. 24715/2015).
Nel caso di specie, la curatela ha anche deAVV_NOTAIOo la responsabilità dei convenuti per la illegittima prosecuzione dell’attività di impresa successivamente al verificarsi della causa di scioglimento in conseguenza dell’azzeramento del capitale sociale.
Ed infatti, nell’ambito delle società di capitali, a decorrere dal verificarsi della riduzione per perdite di oltre un terzo, tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori sono chiamati -senza indugio -all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482 ter c.c. o di quelli di cui agli artt. 2447 c.c. (per le sRAGIONE_SOCIALE), ossia alla convocazione dell’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo. In caso di mancata adozione dei provvedimenti richiamati, o comunque di mancata ricostituzione del capitale sociale, secondo l’art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’art. 2484 c.c. (iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento). Da tale momento gli amministratori conservano poi il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e, in caso di compimento di atti contrari a tale dovere, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali (ex art. 2486 c.c.).
Pare opportuno poi rilevare che la responsabilità per la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 o 2482 ter c.c. non si fonda sulla mera conAVV_NOTAIOa omissiva, bensì postula il compimento di atti di gestione non conservativi. La continuazione dell’attività d’impresa è infatti oggi espressamente contemplata dal codice, che attribuisce agli amministratori il potere di gestione non solo dopo il verificarsi della causa di scioglimento, ma anche quando questa sia stata accertata e pubblicizzata con la registrazione nel Registro delle imprese e fino alla effettiva consegna dei libri sociali ai liquidatori, al solo fine della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Ne consegue, come osservato dalla Corte di cassazione (sentenza n.198/2022) che ‘ colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti non siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari ‘.
Con riferimento al danno imputabile agli amministratori per la violazione del precetto di cui agli artt. 2482 ter e 2485 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17033/2009 e in fattispecie diversa, ma con affermazione del medesimo principio, Cass. S.U. 9100/2015; Cass. 13220/2021), lo stesso non può farsi automaticamente corrispondere alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell’attività medesima, potendo in parte
comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa.
Con specifico riferimento all’ipotesi di mancanza o l’inadeguatezza delle scritture contabili, evento che indubbiamente integra gli estremi della conAVV_NOTAIOa inadempiente dell’RAGIONE_SOCIALE, si è poi rilevato che il curatore è comunque chiamato a svolgere adeguata allegazione in relazione all’incidenza che tale evento ha determinato per la società in termini di danno, eventualmente indicando ulteriori conAVV_NOTAIOe inadempienti e dannose.
La responsabilità per omessa/corretta tenuta della contabilità sociale ‘ per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativ a, «è necessario» che sia comunque previamente assolto l’onere della prova circa la l’esistenza di conAVV_NOTAIOe per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale; sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova – almeno presuntiva – di conAVV_NOTAIOe di tal genere’ (cfr. Cass. 15245/2022) .
Nell’ambito delle azioni di responsabilità grava sempre, in linea di principio, su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le conAVV_NOTAIOe che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori. E la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Si è infatti osservato come ‘ postulare che l’RAGIONE_SOCIALE debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società sol perché non ha correttamente adempiuto l’obbligo di conservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato
una funzione palesemente sanzionatoria ‘ (cfr. Cass. S.U. 9100/2015 sopra citata).
Da ultimo il legislatore -con la modifica dell’art. 2486 c.c. introAVV_NOTAIOa dal d.lgs. 14/2019-, nel disciplinare la responsabilità da illegittima prosecuzione dell’attività sociale, ha poi recepito il criterio di quantificazione del danno in via equitativa nella misura della differenza dei patrimoni netti, detratti i costi ineliminabili e che comunque sarebbero da sopportare anche in ipotesi di liquidazione, così recependo la pregressa elaborazione giurisprudenziale.
Laddove poi il criterio dei netti patrimoniali non possa trovare applicazione a causa della mancanza di scritture contabili o dell’irregolarità delle stesse, tale da renderle totalmente inidonee alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica, può essere utilizzato l’ulteriore criterio della differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura.
La modifica normativa, laddove circoscrive l’ambito di operatività alle ipotesi in cui ‘ è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo ‘, presuppone comunque l’allegazione sia della verificazione della causa di scioglimento della società che della successiva illegittima continuazione dell’attività di impresa, circostanze queste che devono dunque essere oggetto di prova ad opera del curatore. Ne consegue che, anche all’esito della modifica di cui all’art. 2486 c.c., il ricorso al criterio del risarcimento del danno sulla base della differenza tra attivo e passivo fallimentare presuppone comunque l’accertamento della responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE per illegittima prosecuzione dell’attività di impresa, non potendo richiamarsi il difetto delle scritture contabili quale mero presupposto ex sé per l’applicazione del principio risarcitorio ivi enunciato, se non dimostrando che vi è un nesso causale tra la conAVV_NOTAIOa dell’RAGIONE_SOCIALE ed il dissesto della società.
Ciò posto, all’esito della consulenza disposta d’ufficio, gli addebiti mossi dal curatore della società – posta in liquidazione in data 21.12.2016 e dichiarata fallita in data 10.5.2017 – si sono rivelati fondati.
Il consulente ha evidenziato di aver potuto esaminare i bilanci sociali 20102014 e la situazione economico/patrimoniale alla data del 30.04.2017, mentre
i bilanci dal 2015 al 2017 non sono stati depositati presso il registro delle imprese e nessuna documentazione risulta depositata per l’anno 2015 e 2016 (ad eccezione delle schede contabili e alcune evidenze del pagamento degli utili e delle restituzioni dei crediti verso soci, e del libro giornale senza riporto dei saldi di chiusura al 31.12.2015 ma soltanto quelli al 31.12.2016).
All’esito della disamina della documentazione disponibile, l’esperto ha verificato che, già nell’anno 2013, la società aveva registrato una considerevole perdita d’esercizio, pari ad € 291.088, la cui copertura è stata possibile mediante l’utilizzo di riserve di patrimonio netto formatesi in anni antecedenti al 2009.
Ha poi osservato che i confortanti risultati di esercizio al 31.12.2014 (che in tesi avrebbero consentito la distribuzione degli utili) risultano però contraddetti dallo stesso successivo operato dell’RAGIONE_SOCIALE che, già sei mesi dopo l’assemblea di approvazione del bilancio e senza alcuna motivazione, ha cessato di tenere le scritture contabili; nel dicembre 2016, poi, ha posto in liquidazione la società, senza lasciare alcuna traccia circa l’attività liquidatoria svolta e/o l’avvio o la prosecuzione di attività di recupero dei crediti; solo dopo lo scioglimento, ovvero nel mese di gennaio 2017, il liquidatore ha proceduto, tramite un nuovo consulente, a ‘sistemare’ le scritture contabili di tutto l’esercizio 2016, anch’esse nelle more non redatte, dalle quali emerge una perdita d’esercizio pari ad € 325.810.
Passando all’esame dei motivi posti a fondamento della domanda, il consulente ha rilevato, conformemente alla tesi della curatela attrice, la non corretta appostazione al bilancio al 31.12.2014 della posta ‘crediti verso clienti’, osservando che, già nel bilancio al 2013, i crediti erano stati valutati secondo il presumibile valore di realizzo e che, nel 2014, i medesimi crediti erano stati iscritti tra quelli da incassare oltre l’esercizio successivo – ovvero sicuramente in epoca successiva al 31.12.2015 – spostando di almeno un’altra annualità la previsione di incasso che era stata già postergata di almeno un’annualità nel bilancio chiuso al 31.12.2013, senza però procedere ad alcuna svalutazione dei crediti stessi. Con tale meccanismo, quindi,
l’RAGIONE_SOCIALE si è limitato a posticipare la possibile data di realizzo di anno in anno, senza tuttavia prevedere né un fondo rischi o precedere alla relativa svalutazione.
Tale modalità di redazione del bilancio viola il criterio di cui all’art. 15 dell’OIC secondo il quale ‘ Le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere ‘.
A conferma dell’erronea appostazione vanno richiamate le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza (confluite nel procedimento conclusosi con le sentenze ex art. 444 c.p.c. emesse nei confronti dei convenuti) che ha verificato che tali crediti facevano quasi esclusivo riferimento a soggetti esteri, verso i quali la difficoltà ad avviare azioni di recupero era sicuramente maggiore rispetto ad un soggetto giuridico italiano, mentre non risulta documentata alcuna attività da parte dell’RAGIONE_SOCIALE/liquidatore per il loro recupero.
Il C.T.U., in ordine all’ammontare complessivo delle svalutazioni, ha precisato che esse fanno riferimento non solo ai crediti in sofferenza, ma anche, così come accertato dalla P.G., a crediti già incassati in annualità precedenti, senza che tale incasso sia stato contabilizzato, e a crediti vantati verso soggetti la cui attività, a vario titolo, era già cessata negli anni 2012 e 2013. Ha quindi proceduto a svalutare i crediti annotati al bilancio al 31.12.2014 per l’importo di € 472.390,00 (pag. 37 della relazione definitiva), così accertando che, per effetto della riappostazione, a tale data la società presentava un patrimonio netto negativo pari a € 380.563,00 a fronte del patrimonio positivo annotato in bilancio pari a € 33.653,00.
Tale accertamento consente di ritenere, da un lato, illegittima la disposta distribuzione degli utili effettuata all’esito del bilancio al 2014, non essendosene effettivamente realizzati, dall’altro che l’RAGIONE_SOCIALE, non aAVV_NOTAIOando i necessari provvedimenti di cui agli artt. 2482 ter c.c. 2485 c.c., è venuto meno agli obblighi su di esso gravanti.
Non ha invece trovato conferma la tesi dell’incasso di crediti non contabilizzati e l’annotazione di crediti inesistenti.
Il consulente ha infatti esaustivamente spiegato che i crediti verso clienti, esposti nella situazione contabile al 30.04.2017, si riferiscono nella quasi totalità dei casi a crediti già esposti nell’ultimo bilancio societario depositato (2014) e che non si tratta di crediti inesistenti in quanto le indagini della PG, a seguito di un controllo incrociato a campione, hanno verificato l’esistenza di rapporti commerciali tra la società fallita ed il creditore indicato. Tuttavia, ha confermato la valutazione sottesa alla disposta svalutazione di detta voce nel bilancio al 2014, in ragione della natura di crediti a sofferenza o inesigibili.
All’RAGIONE_SOCIALE va quindi imputato il danno determinato dall’illegittima prosecuzione dell’attività di impresa in violazione dell’art. 2485 c.c., per la determinazione del quale il consulente ha proceduto: a svolgere ulteriori svalutazioni al bilancio al 31.12.2014 in relazione alla voce ‘oneri diversi di gestione’, le sanzioni e gli oneri per mancato versamento di imposte e contributi, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016; ad annotare per competenza, esclusivamente per l’anno 2015, stante l’assenza delle scritture contabili, il valore delle imposte e dei contributi, unitamente ad interessi e sanzioni, sorti nell’esercizio e non pagati; ad annullare il valore delle immobilizzazioni immateriali in aderenza alle disposizioni dell’O.I.C. n. 5: in particolare, l’attivo patrimoniale è stato depurato dal valore delle immobilizzazioni immateriali (i costi di impianto, l’avviamento e le immobilizzazioni in corso); a svalutare il valore delle rimanenze di merce appostate in bilancio al 01.01.2015 nella misura del 30% rappresentativa delle perdite di realizzo connesse alla mera attività liquidatoria ed alle fisiologiche cause di deperimento della merce; a considerare i costi di liquidazione stimati in €. 35.000,00 (nei quali, oltre al compenso del liquidatore, sono stati considerati anche i costi connessi alla vendita delle rimanenze di magazzino, all’avvio della liquidazione delle immobilizzazioni materiali, alle attività di recupero dei crediti ed a costi di servizi vari amministrativi).
La perdita incrementale netta risulta quindi pari a €. 461.560 ottenuta quale differenza tra il patrimonio netto rettificato al 31.12.2014 (pari ad €. 552.234) ed il valore di patrimonio netto alla data del 22.12.2016 (pari ad €. 1.083.794). In relazione a tale quantificazione non colgono nel segno le osservazioni svolte dalla difesa di nelle note ex art. 127 ter c.p.c. dell’11.7.2024.
Ed infatti, dovendo il consulente quantificare il danno da prosecuzione illegittima dell’attività di impresa sino alla data della liquidazione del 22.12.2016, questi ha correttamente preso in considerazione le rimanenze annotate nella contabilità precedente a tale data, svolgendo la relativa svalutazione in ottica liquidatoria; correttamente non ha invece preso in considerazione, come proposto dal convenuto, il valore delle rimanenze indicate dal consulente della curatela come esistenti alla data del 18.11.2018 (peraltro sulla base di ricavi che non sono documentati).
La ricostruzione dei debiti tributari -anche per l’anno 2015- è poi stata svolta tenendo conto delle domande di insinuazione al passivo allegate alla relazione della Guardia di Finanza depositata da parte attrice (cfr. all. memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.) e, pertanto, anche la contestazione di mancata individuazione della data di riferimento di detti debiti sulla scorta della documentazione contabile non risulta fondata.
La curatela ha altresì contestato all’RAGIONE_SOCIALE la responsabilità per l’illegittima restituzione dei finanziamenti dei soci in violazione dell’art. 2467 c.c. ed in pregiudizio dei creditori sociali.
In relazione a tale contestazione il consulente ha verificato che, effettivamente, sono stati rimborsati, negli anni 2015 e 2016, rispettivamente €.11.575,00 in favore di ed €. 9.500,00 in favore di , come risulta dagli estratti dalle schede contabili, dagli estratti conto bancari e dalla ‘prima nota’. Ha altresì osservato che l’assenza della documentazione contabile relativamente all’anno 2015 e 2016 non gli ha consentito di verificare con certezza se, all’epoca in cui erano stati effettuati i finanziamenti, la società già versasse in una situazione di criticità finanziaria oppure vi fosse un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto: ha quindi ritenuto illegittimi i soli pagamenti compiuti in violazione dell’art. 2467 co.1 c.c. nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento.
Al riguardo, deve invero osservarsi che la previsione di cui all’art. 2467 co. 1 c.c. prevedeva (nel testo applicabile ai fatti di causa, e quindi nella formulazione precedente alle modifiche introAVV_NOTAIOe dal d.lgs. 14/2019), che ‘ Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento ‘.
Nella nuova disciplina, l’inefficacia ex lege dei pagamenti effettuati nell’anno antecedente alla procedura di liquidazione è oggi prevista dall’art 164 co. 2 CCI.
Per quel che qui rileva, mentre la violazione della regola della postergazione è idonea a determinare un danno alla massa dei creditori sociali in termini di maggior falcidia del credito e, quindi, nella misura in cui il pagamento al socio può causare una minore realizzazione degli altri creditori, per il pagamento effettuato nell’anno antecedente al fallimento la norma prescrive un obbligo restitutorio e non solo dunque un obbligo di postergazione. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.15196/2024), si tratta di una speciale azione revocatoria che determina un’inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis : in relazione a tale obbligazione restitutoria non è quindi necessario accertare se l’effettiva produzione del danno per la massa dei creditori o la sussistenza dei presupposti di cui al co. 2 dell’art. 2467 c.c.
Nel caso di specie il consulente, avendo escluso l’applicabilità del comma 2 dell’art. 2467 c.c. non potendo svolgere la verifica della sussistenza dei
relativi presupposti per gli anni 2015 e 2016 in mancanza di sufficienti scritture contabili, ha correttamente ritenuto ripetibili dalla curatela i soli rimborsi effettuati nell’anno antecedente al fallimento e, quindi, €. 4.800,00 in favore di ed € 2.500.00 in favore di . In relazione, invece, alla contestata operazione -compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE– di compensazione del credito pari ad €. 15.542,84 vantato nei confronti del fornitore RAGIONE_SOCIALE e del debito della fallita di €.19.375,30 verso la stessa RAGIONE_SOCIALE, deve osservarsi che il curatore (legittimato alla proposizione dell’azione risarcitoria per conto della massa dei creditori come affermato dalla Corte cassazione S.U. 1641/2017) è onerato dell’allegazione e della prova che il pagamento abbia determinato un pregiudizio in termini di minor soddisfazione di altri creditori sociali, aventi maggiore diritto di prelazione o uguale rispetto al credito estinto, e che non siano stati integralmente soddisfatti. Ed invero, il danno in concreto liquidabile deve essere individuato nella misura della differenza tra quanto i creditori avrebbero percepito dal riparto fallimentare se il pagamento non fosse stato effettuato ove il creditore preferito si fosse insinuato al passivo fallimentare, e quanto hanno effettivamente percepito.
Nella specie, manca appunto la prova e finanche l’allegazione del cd. danno da falcidia nei termini sopra esposti, sicché la relativa domanda va respinta.
Merita, invece, accoglimento la domanda che ha ad oggetto gli utili del 2014 distribuiti dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso del 2015, pari a € 25.000 in favore di e ad €. 23.600 in favore di : è infatti risultato provato che detti utili non si erano affatto proAVV_NOTAIOi, in quanto frutto del risultato economico del bilancio al 2014 a sua volta frutto della illegittima appostazione dei crediti sociali (per come sopra ricostruito).
La responsabilità in relazione a detti illegittimi pagamenti va indubbiamente ascritta all’RAGIONE_SOCIALE che li ha effettuati e sussiste pure la responsabilità del socio per quelli da lui percepiti (pari a € 23.600).
Sul punto, va osservato che la responsabilità del socio prevista dall’art. 2476 co. 8 c.c., laddove stabilisce che ‘ sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi ‘, ha una sfera di automa applicazione rispetto all’ipotesi del socio RAGIONE_SOCIALE di fatto.
Posto che il socio che svolga attività gestorie in via continuativa e assuma dunque la qualifica di RAGIONE_SOCIALE di fatto è comunque responsabile per la propria attività (anche in ipotesi di mancata previsione della specifica responsabilità ex art. 2476 co. 8 c.c.), la norma citata necessariamente attribuisce rilevanza a comportamenti che non assurgono ad attività gestoria di fatto (cfr. Cass. 19191/2023 che evidenzia come si deve trattare di ‘ atti che indubbiamente palesano un qualche coinvolgimento od ingerenza nella stessa gestione societaria: ma, al di fuori del caso in cui sia ravvisabile in capo al socio anche una posizione di c.d. RAGIONE_SOCIALE di fatto – ossia tale da coinvolgerlo nella intera gestione societaria, in tutta la sua complessità verso l’interno e verso i terzi – egli potrà rispondere solo con riguardo all’atto o agli atti, come specificamente decisi o autorizzati ‘).
Sotto il profilo oggettivo deve infatti ritenersi che la conAVV_NOTAIOa del socio, in concorso con l’RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’invocata responsabilità, per essere rilevante deve avere ad oggetto il compimento diretto di atti dannosi per la società (anche di contenuto non gestorio) o ancora l’autorizzazione al relativo compimento da parte di terzi. Tale conAVV_NOTAIOa può concretizzarsi sia in una autorizzazione in qualche modo formalizzata, sia da manifestazioni di volontà dei soci che abbiano, anche in via di mero fatto, direttamente dato impulso o comunque influenzato l’attività degli amministratori, inducendoli a compiere atti di gestione dannosi per la compagine (cfr. Cass. 22169/2025).
Si è poi affermato (nella sentenza richiamata) che ‘ Non rientrano nell’ambito applicativo della norma le conAVV_NOTAIOe che sono per legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli amministratori, a meno che l’ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al compimento dei conseguenti atti esecutivi ‘. Se ne deve dunque dedurre che gli atti deliberativi dell’assemblea, quale esercizio di prerogative riservate per legge ai soci, non possono rilevare ai fini che qui interessano, salvo che si registri attraverso le stesse una ingerenza nelle
determinazioni degli amministratori, inAVV_NOTAIOi a compiere l’atto pregiudizievole.
Sotto il profilo soggettivo, il requisito dell’intenzionalità prescritto dalla norma (che assolve evidentemente ad una funzione limitatrice della portata della disposizione in quanto contenente una evidente deroga al principio generale per cui i soci non sono responsabili per le obbligazioni sociali di cui all’art. 2462 c.c) non va poi inteso come dolo intenzionale, ma va riferito all’atto gestorio ed alle relative conseguenze dannose.
Applicando questi principi al caso di specie, ritiene il Collegio che
sia responsabile in solido con l’RAGIONE_SOCIALE in relazione al danno dall’illegittimo incasso degli utili, dimostratisi poi fittizi. Deve infatti ritenersi che il socio conoscesse la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società in ragione degli indici rilevatori della grave crisi evidenziati dal c.t.u. che si erano palesati già dal 2013, ossia l’anno antecedente alla presunta produzione degli utili. Infatti, nel bilancio al 2013 la società aveva già registrato una considerevole perdita d’esercizio, pari ad €. 291.088, la cui copertura è stata possibile mediante l’utilizzo di riserve di patrimonio netto formatesi in anni antecedenti al 2009.
In mancanza di operazioni gestorie in grado di invertire la tendenza attuate dall’RAGIONE_SOCIALE, vi erano quindi sufficienti elementi per far dubitare il socio accorto della produzione degli utili invece indicati nel 2014.
, peraltro, era pure titolare di una procura speciale che gli conferiva ampissimi poteri gestori (come acquistare e vendere merci, assumere e licenziare dipendenti, addivenire alla sistemazione dei conti, esigere qualunque somma o credito, agire in giudizio per conto della società conferendo procura al difensore, cfr. visura storica della fallita, all. 12 dell’atto introduttivo) e, dunque, era in grado di esercitare non solo gli ordinari poteri di controllo del socio ex art. 2476 co. 2 c.c., ma anche quelli dell’RAGIONE_SOCIALE. Tale situazione avrebbe dovuto quindi indurlo a dubitare dell’effettività degli utili distribuiti dall’RAGIONE_SOCIALE.
A conferma dell’effettiva conoscenza della natura fittizia di questi utili, va evidenziato che, successivamente alla distribuzione in oggetto,
l’RAGIONE_SOCIALE, già sei mesi dopo l’assemblea di approvazione del bilancio e senza alcuna motivazione, ha cessato di redigere le scritture contabili non ha redatto né convocato l’assemblea per l’approvazione dei bilanci, senza che , titolare dei poteri gestori sopra evidenziati, abbia aAVV_NOTAIOato alcuna iniziativa.
In ultima analisi, il predetto convenuto va ritenuto responsabile per aver incassato la somma di € 23.600 percepita a titolo di utili inesistenti.
Alla luce di quanto esposto va condannato a pagare alla curatela attrice la complessiva somma di € 491.360,00 di cui € 461.560 a titolo di risarcimento del danno da illegittima prosecuzione dell’attività di impresa, € 25.000 a titolo di utili illegittimamente incassati, €.4.800,00 a titolo di finanziamento soci a se stesso restituiti entro l’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento . , in solido con il primo, va condannato a pagare alla curatela attrice la somma di € 26.100,00 di cui € 23.600 percepita a titolo di utili inesistenti e € 2.500.00 a titolo di finanziamento soci incassato entro l’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento.
Poiché il debito risarcitorio ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione – ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell’ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. Cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), alla curatela spetta anche (art. 1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare (seguendo l’insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712/95) applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente (fino alla data della sentenza) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall’ISTAT su base annua, gli interessi al tasso legale effettivo, a decorrere dalla data del fallimento (10.5.2017).
va quindi condannato a pagare alla curatela il complessivo importo di € 661.999, 56 (di cui € 69.419,40 a titolo di interessi e € 101.220,16
a titolo di rivalutazione) ed entrambi i convenuti in solido l’importo di € 35.164,00 (di cui € 3.687,42 a titolo di interessi e € 5.376,60 a titolo di rivalutazione).
In considerazione del principio della soccombenza, e vanno condannati in solido al pagamento delle spese legali che, applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. – avuto riguardo al valore della controversia e all’attività espletata- e tenendo a mente il principio espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 8839/2025 che stabilisce la liquidazione unitaria delle spese della fase cautelare con quella di merito, si liquidano complessivamente (ivi compresa dunque la fase cautelare ante causam) in euro 31.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IV A e CPA come per legge, e alle spese vive pari a € 1.214,00.
Parimenti, vanno posti a carico dei convenuti soccombenti in solido anche i compensi del CTU, come già liquidati.
Infine, essendo i fatti contestati riconducibili a un’ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all’art. 59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell’imposta di registro nei confronti dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-condanna a pagare alla curatela attrice la somma di € 661.999,56, oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
-condanna e tra loro in solido, a pagare alla curatela attrice la somma di € 35.164,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
-condanna i convenuti in solido a pagare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 32.514,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IV A e CPA come per legge;
-pone le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico dei convenuti in solido;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell’imposta di registro nei confronti dei convenuti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 27.2.2026.
La Giudice Rel. La Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME