Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26279 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
Oggetto:
Responsabilità
civile
–
Amministratore locale.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28922/2021 R.G. proposto da
COMUNE di Casalnuovo Monterotaro, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
EMAIL);
-controricorrente-
ricorrente incidentale –
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
nonché contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al controricorso (pec: EMAIL);
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , come da procura speciale in calce al controricorso, domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ;
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1572/2021 depositata in data 8/09/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dalla
Consigliera dr.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Bari, in accoglimento dell’ atto di appello proposto da NOME COGNOME ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia n.2845/2015, aveva rigettato le domande proposte dall’appellato RAGIONE_SOCIALE di Casalnuovo Monterotaro nei confronti di NOME COGNOME, dichiarata assorbita la domanda di garanzia formulata da quest ‘ultimo nei confronti di NOME COGNOME (all’epoca dei fatti responsabile dell’Ufficio Tecnico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Casalnuovo Monterotaro), aveva rigettato l’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE e aveva confermato nel resto la sentenza di prime cure, condannato il RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese di lite in favore degli appellati NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e compensato integralmente tra le altre parti le spese di lite.
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Il Tribunale di Foggia, viceversa, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME e, per l’effetto, lo aveva condannato a pagare in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Casalnuovo Monterotaro la somma di euro 38.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo; per quanto ancora qui di rilievo, il Tribunale raggiungeva il suo convincimento ritenendo accerta la titolarità del debito in capo a NOME COGNOME relativo ai consumi di energia elettrica presso l’impiant o di depurazione comunale per il periodo dal 21/10/2001 al 25/5/2005 ex art. 191 co. 4 T.U.E.L.; difatti, COGNOME in occasione della esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioramento delle opere esistenti e di rinnovamento dell’impianto di depurazione sito nel RAGIONE_SOCIALE, appaltati dallo stesso Ente locale alla RAGIONE_SOCIALE, aveva assunto una serie di iniziative che avevano portato il RAGIONE_SOCIALE a essere tenuto a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE il suddetto importo, in mancanza di un impegno contabile registrato e della necessaria attestazione di copertura finanziaria; aveva, invece, rigettato la domanda attorea nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e rigettato la domanda di garanzia avanzata dal COGNOME nei confronti della terza chiamata in causa, NOME COGNOME, e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata avanzata da RAGIONE_SOCIALE, con condanna del COGNOME a rimborsare al RAGIONE_SOCIALE e alla terza chiamata in causa le spese di lite e con condanna del RAGIONE_SOCIALE a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE le spese di lite; compensava, infine, le spese tra il RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
A vverso la decisione della Corte d’appello di Bari, il RAGIONE_SOCIALE di Casalnuovo Monterotaro ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi; NOME COGNOME ha resistito con atto di controricorso e, a sua volta ha proposto ricorso incidentale sorretto da tre motivi; a loro volta, hanno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE; sebbene intimato, RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 80 bis.1 c.p.c..
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Le parti ricorrenti sia principale che incidentale e la resistente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato rispettive memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo formulato ‘ In relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ , il RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale sostiene che la Corte di Appello di Bari, nell’impugnata sentenza, abbia sorvolato ‘del tutto sul fatto ritenuto decisivo dal Tribunale di Bari, cioè che il Sig. NOME COGNOME, abusando della sua qualità di AVV_NOTAIO in carica, senza munirsi della necessaria copertura finanziaria e in assenza di sottostanti atti deliberativi del competente organo politico collegiale: (i) in data 28.9.2001 chiedeva ad RAGIONE_SOCIALE la ‘riconsegna temporanea dell’impianto depurativo’ per consentire l’assunzione della gestione diretta da parte del RAGIONE_SOCIALE; (ii) in data 19.10.2001 chiedeva all’RAGIONE_SOCIALE di intestare al RAGIONE_SOCIALE Casalnuovo Monterotaro la spesa per la fornitura di energia elettrica a servizio dell’impianto.’ (pag. 12 nel ricorso principale).
2. Con il secondo motivo di ricorso formulato ‘ i n relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ , il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ritiene che l’asserita omissione riguarderebbe ‘ ogni riferimento agli atti a firma NOME COGNOME prot. n. 4928 del 28.09.2001 e prot. n.5362 del 19.10.2001 ‘ , incentrandosi la motivazione sul verbale di consegna del 18.10.2001 che era stato sottoscritto sine titulo dalla sola RAGIONE_SOCIALE che a quella data non intratteneva alcun rapporto amministrativo e/o obbligatorio con il RAGIONE_SOCIALE, stante che ottenne l’aggiudicazione dell’appalto dell’impianto di depurazione de quo il successivo 22.11.2002, come aveva già ritenuto il giudice di prime cure (pag. 13 nel ricorso principale); assume che la Corte di merito avrebbe cassato la sentenza di primo grado omettendo l’esam e di fatti decisivi posti a base della stessa, limitandosi a richiamare come fonte di prova il verbale
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
di consegna del 18.10.2001, ad avviso del ricorrente principale, ‘giuridicamente inesistenza e/o nullo di diritto perché mai sottoscritto dal RAGIONE_SOCIALE Casalnuovo Monterotaro’ .
Con il terzo motivo, formulato ‘ i n relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 comma 7 e 191 commi 1 e 4, in relazione all’art. 153 c. 5 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 . In relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ , il RAGIONE_SOCIALE ricorrente insiste e nuovamente si duole, del fatto che la Corte avrebbe omesso l’esame degli atti a firma NOME COGNOME prot. n. 4928 del 28.09.2001 e prot. n. 5362 del 19.10.2001, nonché avrebbe violato le previsioni normative di cui agli artt. 153 comma 5, 183 comma 7 e 191 commi 1 e 4 TUEL; ribadisce che da tali atti emergerebbe come provata la condotta illecita del COGNOME, che abusando della sua qualità di AVV_NOTAIO pro tempore , aveva potuto porre a carico dell’Ente locale spese di consumo di energia elettrica, senza il rispetto della normativa di impegno di spesa in materia, senza determina del servizio finanziario, senza il visto di regolarità contabile e senza registrazione dell’impegno contabile sul competente programma di previsione con attestazione della copertura finanziaria.
Con il quarto motivo formulato ‘ in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: Violazione dell’art. 112 c.p.c. ‘ , l’ente ricorrente, in particolare, elenca i documenti prodotti in secondo grado dal COGNOME, richiama l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della sentenza di primo grado e sostiene la nullità della sentenza impugnata per aver utilizzato documenti depo sitati in dall’appellante principale senza previamente pronunciare sulla reiterata eccezione di inammissibilità degli stessi formulata dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE.
5 . Con il quinto motivo formulato ‘ in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: Violazione dell’art. 111 c. 6 Cost. in relazione all’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp. Att. c.p.c., avuto riguardo all’art. 345 c. 3 c.p.c.
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Difetto assoluto di motivazione ‘ , il RAGIONE_SOCIALE lamenta nello specifico che la Corte d’Appello di Bari avrebbe utilizzato ‘ in totale assenza di motivazione ‘ quei documenti ‘confusamente’ prodotti nelle udienze del 7.12.2016 e 7.02.2018, senza che parte appellante principale avesse dimostrato di non averli potuti produrre prima (pag. 22 in ricorso).
Con il sesto motivo formulato ‘ in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: Violazione dell’art. 111 c. 6 Cost. in relazione all’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp. Att. c.p.c., avuto riguardo all’art. 345 c. 3 c.p.c. Difetto assoluto di motivazione ‘ l’ente reputa , infine, ‘irragionevole’ quanto affermato dalla sentenza impugnata e «cioè che la decisione di porre a carico dell’Ente locale in data 19.10.2001 la spesa per il consumo dell’energia elettrica fosse necessitata dall’affidamento a RAGIONE_SOCIALE di un appalto lavori che sarebbe intervenuto, con la stipula del contratto, un anno e mezzo dopo (24.02.2003)» (pag. 24 in ricorso).
La ricorrente incidentale, COGNOME, con il primo motivo di ricorso incidentale, lamenta la ‘ Erroneità della sentenza impugnata per violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o, comunque, insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ ; in particolare, deduce che la Corte d’appello avrebbe pretermesso la sequenza temporale degli eventi oggetto di causa, affermando che il Dirigente preposto all’Ufficio Tecnico comunale, AVV_NOTAIO, avrebbe dovuto trattenere, dalle somme attribuite alla società RAGIONE_SOCIALE, quelle necessarie per il consumo dell’energia elettrica , essendo il RAGIONE_SOCIALE intestatario del contatore di energia elettrica, senza considerare: -che come evidente dalla documentazione in atti, nell’anno 2001 , NOME COGNOME in qualità di AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di Casalnuovo Monterotaro, in assenza di qualsivoglia copertura finanziaria ed impegno di spesa, aveva posto in essere degli atti con i quali aveva attribuito al RAGIONE_SOCIALE di Casalnuovo Monterotaro gli oneri patrimoniali per il consumo di energia elettrica relativi all’Impianto di Depurazione posto in località ‘Pozzo Bassi’, già in carico all’Acquedotto
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
RAGIONE_SOCIALE; – che era stata nominata responsabile dell’ Ufficio tecnico del RAGIONE_SOCIALE di Casalnuovo Monterotaro con determina n. 189 del 31.10.2001, a far data dal 1.11.2001 e, quindi, in data successiva rispetto all’adozione degli atti già assunti dal COGNOME (nella specie: prot. n. 4928 del 28.9.2001 e prot. n. 5362 del 19.10.2001); che aveva riversato alla società RAGIONE_SOCIALE nell’ambito delle funzioni assegnatele dall’art. 183 del D.Lgs 267/2000, con apposite determinazioni, le sole somme per le quali sussistevano i relativi impegni di spesa, così come approvate ed espressamente indicate negli schemi economici dell’appalto in questione e per le quali, quindi, l’Organo deliberativo ed esecutivo dell’Ente locale aveva deliberato la relativa copertura di bilancio, validate anche dagli atti adottati dal Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia .
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, COGNOME denuncia la ‘ Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 183 comma 7 e 191 commi 1 e 4, in relazione all’art. 153 c. 5 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ‘ e insiste nel sostenere che non essendo stati posti a fondamento della decisione i fatti storici di cui al precedente motivo, la pronuncia sarebbe viziata per violazione del d. lgs. n. 267 del 2000 TUEL ed in particolare degli artt. 153, 183 e 191, comma 4, evidenziando che quest’ultimo comma impone l’indicazione dell’ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle deliberazioni e atti adottati in violazione di legge a tutela del preminente interesse pubblico all’equilibrio economico -finanziario delle amministrazioni locali che deve necessariamente esplicarsi nell’ambito di un quadro di certezza della spesa, secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza che impone il principio di equilibrio economico finanziario delle amministrazioni locali.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, COGNOME deduce la ‘ Nullità della sentenza impugnata per violazione ex art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. ‘ in quanto la Corte d’appello a vrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione ex art. 345 c.p.c. di inammissibilità
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
AVV_NOTAIO per mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato nell’atto di appello interposto dal COGNOME.
Passando all’esame del ricorso principale, i motivi per come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, vanno disattesi perché, per un verso, inammissibili sotto diversi profili e, per l’altro , infondati.
Sono inammissibili i motivi (in particolare: il terzo, il quinto e il sesto) con cui l’Ente ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa ‘inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito’ (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017). Le doglianze di parte ricorrente in realtà tendono ad una nuova indagine fattuale e non all’accertamento della invocata violazione di norme.
In altri termini, le censure così come prospettate sono rivolte a sollecitare e ottenere dalla Corte di cassazione un apprezzamento della fattispecie alternativo a quello compiuto dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la v alutazione -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
È inoltre inammissibile la censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. (dedotta con il quarto motivo di ricorso), essendosi limitata parte ricorrente in modo generico e inadeguato ad elencare i documenti prodotti in secondo grado nonché a citare, ai fini dell’asserita
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO inammissibilità dei medesimi, l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della sentenza di primo grado.
I motivi sono infondati e non meritevoli di accoglimento con riguardo a ciascuno dei profili riferiti all’omesso esame di fatti decisivi.
Infondata è la censura di cui al primo motivo del ricorso principale e riproposta sotto diverso profilo con entrambi i motivi secondo e terzo, secondo cui la Corte d’appello avrebbe sorvolato del tutto su quanto esaminato dal Giudice di prime cure ed in particolare, in ordine alla condotta abusiva del AVV_NOTAIO COGNOME, allora in carica, il quale senza la necessaria copertura finanziaria e in assenza di sottostanti atti deliberativi del competente organo politico collegiale, ma con atti a sua firma del settembre e ottobre 2001, avrebbe chiesto la ‘riconsegna temporanea dell’impianto depurativo’ per consentire l’assunzione della gestione diretta da parte del RAGIONE_SOCIALE e nel contempo all’RAGIONE_SOCIALE di intestare al RAGIONE_SOCIALE di Casalnuovo Monterotaro la spesa per la fornitura di energia elettrica a servizio dell’impianto .
L a Corte d’appello pugliese non ha omesso affatto di esaminare le dedotte circostanze e i relativi documenti, affermando in proposito testualmente: «In effetti ciò è stato fatto dall’allora AVV_NOTAIO ma tali atti si inserivano in un iter amministrativo necessario per poter adeguare e metter a norma l’impianto di depurazione al sevizio degli abitanti di Casalnuovo Monterotaro, abbisognoso di ammodernamento, nell’ambito quale altri atti amministrativi, ai quali il COGNOME è rimasto estraneo, hanno contribuito e a far sì e determinato che la spesa per il consumo dell’energia elettrica nel periodo di affidamento temporaneo dell’impianto alla ditta RAGIONE_SOCIALE aggiudicataria dell’appalto dei lavori di adeguamento (previsto originariamente in giorni 120 ma protrattosi molto più a lungo), ricadesse sul RAGIONE_SOCIALE». Affermando altresì che «I complicati meccanismi finanziari che si abbinavano all’appalto ed alla gestione temporanea dell’impianto da parte della stessa impresa appaltatrice vedevano coinvolti AQP , il RAGIONE_SOCIALE e l’impresa appaltatrice . Il primo Ente, che durante
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
tutto il periodo che ci interessa (21.10.2001.-25.05.2005) continuò a percepire dagli utenti del servizio di depurazione dei reflui i relativi oneri, li doveva accreditare al RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo doveva gestirli e rimettere alla ditta appaltatrice, che gestiva il servizio, la parte che le competeva» e concludeva nel ritenere che, sebbene qualcosa apparisse «non molto chiaro nei rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e la ditta appaltatrice» (pag. 5 della sentenza impugnata) ciò nondimeno ciò non poteva essere addebitato al l’ex AVV_NOTAIO; difatti, «se la spesa dell’energia elettrica ha gravato sui bilanci comunali lo si deve non di certo all’operato del AVV_NOTAIO COGNOME, che non può essere chiamato a risponderne per cui la domanda del RAGIONE_SOCIALE di Casalnuovo Monterotaro nei suoi confronti va rigettata» (pag. 6 della sentenza impugnata).
Infondata altresì è la censura con cui il RAGIONE_SOCIALE, odierno ricorrente, lamenta il difetto assoluto di motivazione e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avuto riguardo all’art. 345 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello di Bari avrebbe utilizzato i documenti prodotti dall’appellante COGNOME in secondo grado nelle udienze del 7.12.2016 e del 07.12.2018, senza che avesse dimostrato di non averli potuti produrre prima; in proposito, difatti, è evidente dalla mera lettura della sentenza impugnata che la Corte d’appello ha fondato il proprio argomentare, senza alcuna considerazione concernente detti documenti, ed esclusivamente sulla documentazione depositata in primo grado ed in particolare, sulla base di quella depositata dallo stesso RAGIONE_SOCIALE.
Va ora esaminato il ricorso incidentale.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per quanto si dirà, si rivelano inammissibili per carenza di interesse.
Va richiamato in proposito il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di giudizio di cassazione è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale -anche se qualificato come condizionato – allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. Sez. L, 29/08/2003 n. 12680; Cass. Sez. 5, 20/12/2012 n. 23548; Cass. Sez. L, 21/02/2014 n. 4130, Cass Sez. 5, 22/09/2017 n. 22095, Cass. Sez. 3, 12/06/2020 n. 11270; Cass. Sez. 5, 25/10/2023 n. 29662).
Nella specie, la Corte d’appello ha accolto il gravame dell’ex AVV_NOTAIO COGNOME, rigettando le domande proposte dall’appellato RAGIONE_SOCIALE di Casalnuovo Monterotaro nei confronti del predetto, e rendendo superfluo l’esame del terzo motivo di gravame, afferente il rigetto in prime cure della domanda di garanzia proposta dal COGNOME nei confronti della COGNOME, odierna ricorrente incidentale (pag. 6 della sentenza impugnata).
18. In conclusione il ricorso principale è rigettato e quello incidentale è dichiarato inammissibile.
La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti principale e incidentale; la peculiarità della fattispecie esaminata e le alterne vicende del giudizio consente la compensazione nei confronti delle altre parti; nulla per le spese dell ‘ intimato che non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.
Spese integralmente compensate tra tutte le parti.
CC 23/02/2024
Ric. n. 28922/2021
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 23