Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1491 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08668/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato a Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Benevento ( ), in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso per cassazione;
-ricorrente- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO , in persona AVV_NOTAIO‘ammini stratore, dott. NOME COGNOME;
-intimato- per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza n. 255/2022 del la CORTE d’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 25 gennaio 2022, notificata il 17 febbraio 2022;
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udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 3 gennaio 2014 il RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, convenne dinanzi al Tribunale di Benevento AVV_NOTAIO COGNOME , chiedendone, tra l’altro, la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito AVV_NOTAIO‘inadempimento da parte del convenuto ag li obblighi contrattuali nascenti dall’incarico di amministratore, quantificati nella somma complessiva di Euro 123.312,80, di cui: 1) Euro 70.957,00, quale importo versato dai condòmini per il pagamento dei lavori straordinari commissionati a NOME COGNOMECOGNOME titolare AVV_NOTAIO ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui invece l’amministratore aveva fatto un uso personale: 2) Euro 24.717,40 per i danni da infiltrazioni nel l’appartamento di un cond òmino intensificatisi a causa AVV_NOTAIO‘interruzione dei lavori posta in essere dall’RAGIONE_SOCIALE a seguito del mancato pagamento del corrispettivo AVV_NOTAIO‘appalto , oltre i lavori di riparazione del terrazzo aggravati dalla mancata immediata copertura AVV_NOTAIOo stesso con pavimentazione; 3) Euro 20.728,00 (ma variabili in aumento fino ad un massimo di Euro 27.638,00), per la perdita del contributo SI.RE.NA., concesso dal Comune di Napoli per i lavori di ristrutturazione del fabbricato, ma poi revocato a causa AVV_NOTAIO‘inerzia AVV_NOTAIO‘amministratore.
Il RAGIONE_SOCIALE domandò, altresì, la condanna AVV_NOTAIO‘ex amministratore al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, da liquidarsi anche in via equitativa.
Costituitosi il convenuto, che resisté alle domande, assunta una prova per testimoni e disposta -ma non espletata -una CTU, nelle more del giudizio il RAGIONE_SOCIALE fece presente di essere stato convenuto
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dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale di Napoli, per il pagamento AVV_NOTAIOa somma di Euro 43.943,24, oltre interessi, per i lavori commissionati ed eseguiti nel fabbricato nel periodo in cui il COGNOME ne era stato l’amministratore .
Rimessa la causa in decisione, in sede di scritti conclusionali fu prodotto un ‘atto di transazione’ , stipulato tra le parti e il terzo appaltatore, recante la data del 24 gennaio 2017, con cui era stato concordato che si sarebbe posto fine alla lite a seguito del pagamento, da parte del COGNOME, AVV_NOTAIOa somma di Euro 18.000,00 al RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa somma di Euro 25.000,00 all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di questo atto, il convenuto invocò la declaratoria di cessazione AVV_NOTAIOa materia del contendere, sostenendo di avere provveduto al pagamento AVV_NOTAIOa somma dovuta al RAGIONE_SOCIALE; quest’ ultimo, invece, invocò la risoluzione del medesimo atto (con conseguente rimessione AVV_NOTAIOa causa sul ruolo per l’ espletamento AVV_NOTAIOa CTU non ancora svolta), sul l’ assunto che il COGNOME era stato parzialmente inadempiente nei confronti AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ancora creditrice AVV_NOTAIOa somma di Euro 15.000,00.
Con sentenza 7 dicembre 2019, n. 2189, il Tribunale di Benevento dichiarò cessata la materia del contendere, in ragione AVV_NOTAIOa transazione intervenuta tra le parti, ritenendo che il COGNOME avesse debitamente adempiuto le obbligazioni derivanti da tale contratto mediante consegna ai creditori di due assegni bancari.
La sentenza fu appellata dal RAGIONE_SOCIALE, il quale dedusse che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il COGNOME non aveva esattamente adempiuto l ‘ obbligazione contratta nei confronti AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e domandò che, previa risoluzione AVV_NOTAIOa transazione per inadempimento AVV_NOTAIO‘ex amministratore, questi, in
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accoglimento AVV_NOTAIO‘originaria domanda risarcitoria, fosse condannato a corrispondergli la somma di Euro 123.312,80.
Con sentenza 25 gennaio 2002, n.255 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto l’impugnazione e ha condannato NOME COGNOME a pagare al RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO la somma complessiva di Euro 78.085,80, oltre interessi e rivalutazione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi. L ‘intimato RAGIONE_SOCIALE non svolge attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata « nullità AVV_NOTAIOa sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione AVV_NOTAIOe norme di diritto ex artt. 1453, 1455, 1965 e 1976 c.c. -Error in iudicando per implicita pronunzia di declaratoria di risoluzione AVV_NOTAIO‘accordo transattivo sottesa alla condanna al pag amento di somme comminata al COGNOME, pur in assenza dei presupposti di diritto ».
Il ricorrente deduce che, accogliendo l’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE, riformando la statuizione di primo grado di cessazione AVV_NOTAIOa materia del contendere e pronunciando sul merito AVV_NOTAIOa domanda risarcitoria originaria, la Corte territoriale avrebbe implicitamente dichiarato la risoluzione del contratto di transazione.
Questa pronuncia, tuttavia, sarebbe stata emessa in violazione AVV_NOTAIOe regole che stabiliscono i presupposti AVV_NOTAIOa risoluzione, con
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riferimento, in generale, ai contratti con prestazioni corrispettive (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) e, in particolare, al contratto di transazione (artt. 1965 e 1976 cod. civ.).
Precisamente, sarebbe stata violata la regola che subordina la dichiarazione di risoluzione del contratto al giudizio di gravità AVV_NOTAIO‘ inadempimento , da formularsi in relazione all’interesse AVV_NOTAIOa parte non inadempiente. La Corte di merito non avrebbe infatti considerato: a) che egli aveva pagato l’intero importo dovuto al RAGIONE_SOCIALE (Euro 18.000,00) e una co spicua parte di quello dovuto all’COGNOME ( Euro 10.000,00), sicché aveva corrisposto agli altri contraenti quasi i 2/3 AVV_NOTAIOa somma complessiva oggetto AVV_NOTAIOa transazione; b) che, inoltre, aveva reiteratamente manifestato nel corso del giudizio l’intenzione di onorare il residuo debito, chiedendo più volte un rinvio per provvedere al riguardo; c) che, sotto il profilo oggettivo, il ritardo nel pagamento AVV_NOTAIO‘ultima parte AVV_NOTAIOa somma dovuta non aveva inciso in modo apprezzabile nell’economia del rapporto; d) che, infine, sul piano soggettivo, il contegno tenuto e l’intenzion e di adempiere esattamente erano indici del rispetto, da parte sua, dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale non ha, neppure implicitamente, dichiarato la risoluzione del contratto di transazione, ma ha riformato la statuizione di cessazione AVV_NOTAIOa materia del contendere, dopo avere accertato, incidenter tantum , che la transazione non aveva prodotto l’ effetto di porre fine alla lite perché, per espressa previsione contrattuale, aveva « come presupposto imprescindibile il pagamento da parte del COGNOME AVV_NOTAIOa somma accettata dalla ditta RAGIONE_SOCIALE con il presente atto, senza il quale la cifra eventualmente
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ricevuta dal RAGIONE_SOCIALE in esecuzione AVV_NOTAIOa presente transazione non libererà il sig. COGNOME dai suoi obblighi e sarà da considerarsi mero anticipo AVV_NOTAIOa maggior somma dovuta» (p.6 e p.7 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata).
In altri termini, lungi dal dichiarare la risoluzione del contratto -pronuncia che, ove fosse stata emessa, sarebbe stata illegittima anzitutto per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione e AVV_NOTAIOa inammissibilità di domande nuove in appello, trattandosi di statuizione su impugnativa contrattuale, domanda diversa da quella risarcitoria originariamente formulata nel giudizio di primo grado -la Corte territoriale ne ha semplicemente accertato in via incidentale l ‘ inefficacia, sul rilievo che non si era verificata la condizione a cui l’ effetto definitorio AVV_NOTAIOa lite era subordinato; effetto definitorio che si sarebbe determinato, provocando la fine di ogni contrasto tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in giudizio e legittimando, pertanto, la declaratoria di cessazione AVV_NOTAIOa materia del contendere, solo allorché fosse s tato soddisfatto, unitamente all’interesse AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME all’integrale pagamento AVV_NOTAIOa somma pattuita, quello del RAGIONE_SOCIALE a che l’ appaltatore rinunciasse alla pretesa già azionata in altro giudizio nei suoi confronti.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, va rigettato.
Con il secondo motivo, viene denunciata « nullità AVV_NOTAIOa sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 115 c.p.c. error in iudicando -omessa applicazione del principio di non contestazione dei fatti dedotti e documentati in giudizio in relazione alla decisione adottata ».
La sentenza impugnata è censurata per violazione del principio di non contestazione, poiché la Corte d ‘ Appello di Napoli non avrebbe
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posto a fondamento AVV_NOTAIOa decisione di condanna del COGNOME al pagamento AVV_NOTAIOa somma di Euro 78.085,80, in favore del RAGIONE_SOCIALE, la circostanza di fatto non contestat a (ed anzi incontroversa) che l’ex amministratore, in esecuzione AVV_NOTAIOa transazione sottoscritta tra le parti, aveva versato l’importo di Euro 10.000,00 alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre avrebbe tenuto presente, ai fini AVV_NOTAIOa liquidazione AVV_NOTAIOa somma oggetto di condanna, soltanto l’importo di Euro 18.000,00 corrisposto al RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato.
All’esito AVV_NOTAIOa motivata valutazione AVV_NOTAIOe risultanze istruttorie e AVV_NOTAIOa ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale, con accertamento di merito insindacabile, ha quantificato la somma complessivamente dovuta dal COGNOME, a titolo di risarcimento del danno, nell ‘importo di Euro 78.085,80 , previa liquidazione: AVV_NOTAIO‘importo dovuto a titolo di rimborso AVV_NOTAIOe somme oggetto di indebito impiego personale, in Euro 45.957,00; AVV_NOTAIO‘importo dovuto a titolo di aggravamento del danno da infiltrazioni, limitatamente alla quota (del 50%) imputabile all’ex amministratore, in Euro 11.400,00 ; e AVV_NOTAIO‘importo dovuto a titolo di pregiudizio subìto in seguito alla revoca del contributo SI.RE.NA, in Euro 20.728,80.
Nella determinazione AVV_NOTAIOa prima di queste voci di danno, il giudice d’appello ha debitamente tenuto conto AVV_NOTAIO‘importo già ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE in esecuzione AVV_NOTAIOa transazione (Euro 18.000,00), che è stato detratto dal computo complessivo (p. 10 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata), mentre, altrettanto debitamente, ha omesso di computare la somma di Euro 10.000,00 versata all’appaltatore, la quale, in quanto spettante ad altro creditore, non poteva incidere sul quantum AVV_NOTAIOa prestazione risarcitoria dovuto in favore del RAGIONE_SOCIALE.
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Anche il secondo motivo, dunque, deve essere rigettato.
Con il terzo motivo viene denunciata « nullità AVV_NOTAIOa sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. motivazione apparente e comunque incomprensibile -contraddittorietà ed manifesta illogicità AVV_NOTAIOa motivazione – violazione art. 111 – error in procedendo ».
La sentenza impugnata è censurata, per vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, nella parte in cui ha imputato al COGNOME una corresponsabilità nella misura del 50% con la RAGIONE_SOCIALE appaltatrice COGNOME per i danni da infiltrazioni all’appartamento d i un condomino , intensificati a causa AVV_NOTAIO‘interruzione dei lavori , oltre i lavori di riparazione del terrazzo aggravati dalla mancata immediata sua copertura con pavimentazione.
Il ricorrente sostiene che la motivazione, sul punto, sarebbe irriducibilmente illogica e contraddittoria, per averlo ritenuto responsabile, nella misura del 50%, dei predetti danni, pur dando atto AVV_NOTAIOa preesistenza degli stessi rispetto all’interruzione dei lavori , nonché del contegno illecito AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE appaltatrice per avere abbandonato il cantiere senza predisporre le opere provvisionali atte ad evitare l’implementazione del vulnus già prodotto, e, infine, AVV_NOTAIOa condotta altrettanto reprensibile del direttore dei lavori.
3.1. Questo motivo è inammissibile.
Giova ricordare che, i n seguito alla riformulazione AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , disposta dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza AVV_NOTAIOa motivazione AVV_NOTAIOa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé AVV_NOTAIOa motivazione e alla sua
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coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione deducibile in sede di legittimità quale nullità processua le ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 4 c.p.c. -sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090).
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto degli argomentati rilievi svolti dal giudice di appello, non solo si palesa l’insussistenza AVV_NOTAIOe gravi lacune motivazionali censurabili in sede di legittimità, ma emerge con evidenza che le doglianze veicolate con il motivo in esame, ad onta AVV_NOTAIOa sua formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d ‘ appello, la quale, all ‘ esito AVV_NOTAIOa valutazione AVV_NOTAIOe risultanze istruttorie, ha motivatamente ritenuto, da un lato, che l’interruzione dei lavori avesse ‘intensificato’ i danni preesistenti derivanti dalle infiltrazioni e, dall ‘altro, che tale interruzione, pur effettuata dall’impres a appaltatrice senza adottare le opere provvisionali necessarie a prevenire il danno e pur aggravata nei suoi effetti dannosi dal contegno inerte del direttore dei lavori, trovava pur sempre la sua causa originaria nel mancato pagamento del corrispettivo AVV_NOTAIO‘appa lto da parte del COGNOME, il cui comportamento inadempiente era quindi concorso, stimabilmente in
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misura del 50%, alla determinazione del pregiudizio concreto subìto dal RAGIONE_SOCIALE.
Non sussiste, quindi, alcun vizio di illogicità o contraddittorietà nella motivazione del giudice di appello, il quale ha dato debito conto AVV_NOTAIO‘apprezzamento di m erito operato in funzione AVV_NOTAIOa decisione; apprezzamento che inammissibilmente è stato sottoposto a censura in sede di legittimità.
Con il quarto motivo viene denunciata « nullità AVV_NOTAIOa sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 115 c.p.c. Error in iudicando ».
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha « ritenuto erroneamente provata » (p.17) l’inadempienza del COGNOME in relazione alla perdita del contributo pubblico economico di cui al progetto SI.RE.NA..
Il ricorrente deduce che la Corte di merito lo avrebbe reputato responsabile di questo danno per non avere trasmesso al Comune la Denuncia NUMERO_DOCUMENTO Inizio di NUMERO_DOCUMENTO (NUMERO_DOCUMENTO, senza considerare che tale denuncia, a termini di legge, doveva essere « necessariamente corredata di un progetto tecnico AVV_NOTAIO‘opera redatto da un professionista abilitato all’esercizio AVV_NOTAIOe professioni, che descriva con relazione tecnica ad hoc dettagliatamente i lavori che si intendono eseguire e ne attesti la conformità urbanistica nonché la rispondenza ai requisiti normativi tecnico-igienici-san itari, con l’indicazione altresì AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE » (p.19 del ricorso).
Conclude, pertanto, il COGNOME che, nella fattispecie, la sua inerzia nella presentazione AVV_NOTAIOa DIA avrebbe potuto acquisire rilevanza causale, in funzione AVV_NOTAIOa determinazione del danno da perdita del contributo comunale, solo se fosse stata provata in giudizio l’avvenuta
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consegna AVV_NOTAIO‘opera progettuale e AVV_NOTAIOa corredata relazione esplicativa da parte del tecnico (il direttore dei lavori) , cui l’assemblea condominiale aveva conferito delega espressa; in difetto di tale prova, invece, la sua responsabilità per il danno in discorso, avrebbe dovuto essere esclusa.
4.1. Anche il quarto motivo è inammissibile.
La Corte di merito, sulla base AVV_NOTAIOa corretta premessa in iure che il soggetto titolare AVV_NOTAIO‘obbligo di presentazione AVV_NOTAIOa DIA è il titolare del diritto sul bene interessato dai lavori (e, pertanto, l’ amministratore del condominio, quale rappresentante AVV_NOTAIO‘ente collettivo, tra le cui attribuzioni rientra quella inerente alla presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per la tutela del bene comune, in specie quando abbia ricevuto specifica delega AVV_NOTAIO‘assemblea ), ha accertato che, nel caso di specie, a seguito AVV_NOTAIO‘ inadempimento di tale obbligo, era stato revocato il contributo economico comunale e ha conseguentemente formulato il giudizio di responsabilità AVV_NOTAIO‘ amministratore in ordine al danno derivante da tale revoca.
La circostanza che la DIA avrebbe dovuto essere accompagnata da un progetto tecnico AVV_NOTAIOa cui redazione era stato incaricato il direttore dei lavori -circostanza di cui la Corte territoriale ha dato, del resto, debito atto -non incide sull’accertamento AVV_NOTAIO‘ inadempimento AVV_NOTAIO‘ amministratore e sul consequenziale motivato giudizio di merito in ordine alla sua responsabilità che, con il motivo in esame, viene inammissibilmente sottoposto a censura in sede di legittimità.
5. In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME va rigettato per essere infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto.
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Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’ indefensio del RAGIONE_SOCIALE intimato.
Avuto riguardo al tenore AVV_NOTAIOa pronuncia, va infine dato atto -ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione AVV_NOTAIO‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis AVV_NOTAIOo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio AVV_NOTAIOa Terza Sezione