Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27239 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5637/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato per legge in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3607/2020 depositata il 17/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3607 del 2020 della Corte di appello di Roma, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-aveva proposto opposizione a una cartella esattoriale emessa per il pagamento di un credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE per l’escussione di una garanzia, accordata dalla deducente, avente ad oggetto l’erogazione anticipata della prima quota di agevolazioni, di cui alla legge n. 488 del 1992, nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE;
-la polizza aveva durata triennale, e prima della scadenza era stata fatta pervenire, alla deducente, da parte di Banca Italease, concessionaria dei finanziamenti per conto del RAGIONE_SOCIALE, nota di escussione della garanzia, prossima alla scadenza, in attesa di comunicazione ministeriale successiva alla richiesta di variazione del programma d’investimento, sino ad allora non accolta;
-l’opposizione alla cartella era stata fondata, in particolare, sull’estinzione della garanzia per scadenza del termine, senza compiute contestazioni d’inadempienze, oltre che sull’inesistenza degli inadempimenti, ovvero sulla positiva ultimazione del programma d’investimento previsto nel tempo utile alla liberazione della cauzione fideiussoria;
-il Tribunale aveva rigettato la domanda, con statuizione di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, ritenendo idonea la comunicazione di escussione sopra menzionata, integrante contestazione tempestiva rispetto alla scadenza della polizza esercitabile senz’altre condizioni;
-la Corte di appello aveva confermato la decisione di prime cure, osservando, in particolare, che:
-la nota di escussione aveva fatto idoneo riferimento non solo alla garanzia, ma inoltre alla mancanza di autorizzazione ministeriale alla variazione del programma d’investimento nelle more della scadenza e, dunque, alla mancata realizzazione del programma d’investimenti quale compiutamente oggetto d’impegno, con conseguente legittimità dell’avvalimento della garanzia stessa, salvo successivo provvedimento autorizzatorio del RAGIONE_SOCIALE che, al contrario, aveva proceduto poi alla revoca dei benefici;
-la palese infondatezza dell’opposizione aveva giustificato la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata;
resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1370, 1372, cod. civ., poiché la
Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, in specie, che la nota di escussione era stata letteralmente e funzionalmente inidonea, essendo stata formulata a titolo solo prudenziale, nell’attesa delle autorizzazioni ministeriali non ancora pervenute, senza contestazione di uno specifico inadempimento, al contempo assente per realizzazione della quota del programma d’investimento necessaria alla persistenza della garanzia in parola, senza verifiche d’inadempienze, essendo stato anzi dato parere favorevole alla proroga del programma da parte della banca finanziatrice, e senza l’infruttuosa previa richiesta di rientro al contraente finanziato, parimenti prevista dalla polizza, formata sulla base del moRAGIONE_SOCIALE ministeriale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il RAGIONE_SOCIALE aveva solamente eccepito l’irrilevanza, ai fini della valida escussione della polizza, della mancata emissione, nel termine di efficacia della garanzia, del decreto di revoca dei benefici, mentre la Corte di appello aveva fondato il rigetto dell’opposizione alla cartella su circostanze ulteriori e differenti da quelle allegate dalla controparte, che mai aveva contestato l’affermazione di complessiva inidoneità della nota di escussione per il suo contenuto, e mai aveva chiesto di accertare diversamente i fatti costitutivi della stessa, quali autonomamente ricostruiti, pertanto, nella sentenza gravata;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, come desumibile dalle deduzioni di cui alle precedenti censure, non sussistevano i presupposti per la relativa condanna, tenuto conto che ai fini di questa non poteva ritenersi sufficiente la mera infondatezza dell’azione svolta;
Considerato che
il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;
la Corte territoriale ha interpretato la nota di escussione della polizza ritenendo complessivamente contestato il presupposto in fatto della stessa, considerando che:
non era giunta l’autorizzazione ministeriale necessaria alla variazione del programma d’investimento, infatti poi negata, con revoca dei benefici;
la polizza era in scadenza, ma ancora efficace al momento della discussa nota;
parte ricorrente invoca, dolendosi della violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, la lettera della garanzia, sottoscritta pacificamente secondo il moRAGIONE_SOCIALE ministeriale, con cui era stata prevista l’escussione incondizionata eccetto che:
per la necessaria allegazione dell’inadempienza del beneficiario, integrante oggettivamente il presupposto della stessa, venuto in essere nei termini di efficacia della garanzia, e
per la necessaria previa richiesta di rientro, senza esito nei successivi 15 giorni, fatta al debitore finanziato stesso;
nella fattispecie mancherebbero entrambe le condizioni presupposte a fondamento della legittimità di un avvalimento della polizza;
ora, la prospettazione, in primo luogo, si risolve nella sollecitazione a una rilettura istruttoria come tale estranea alla presente sede di legittimità;
in particolare, la censura propone, conclusivamente, di apprezzare diversamente il contenuto della nota di escussione;
le norme sull’interpretazione dei contratti si applicano, nei limiti di compatibilità, a quella degli atti negoziali unilaterali (Cass.,
06/05/2015, n. 9127, nonché Cass., 22/06/2023, n. 17943, e poi Cass., 11/07/2023, n. 19626);
in questa cornice ricostruttiva, l’interpretazione data dal giudice di merito non dev’essere l’unica possibile ma una delle plausibili interpretazioni, offerta in modo logicamente decifrabile (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.);
nella fattispecie, la Corte territoriale ha osservato come il tenore complessivo dell’atto richiamava la mancanza di autorizzazione ministeriale alla variazione del programma posto a fondamento dei benefici assicurati, sicché non poteva esservi dubbio in ordine alla ragione della richiesta, consistente nella contestazione del venir meno del presupposto, nella prospettiva del richiedente già palesatosi;
si tratta di lettura certamente plausibile, tanto da essere confermata dalla successiva revoca dei benefici medesimi ad opera del RAGIONE_SOCIALE, di cui non è stata allegata la ragione per altri e sopravvenuti fatti;
questa Corte, poi, ha già avuto modo di sottolineare che una simile contestazione, afferente al venir meno dei presupposti di fatto delle agevolazioni secondo quanto ritenuto dalla banca concessionaria all’esito di una « indicazione » di quelli – come da lettera della polizza quale riportata a pag. 11 del ricorso -che non sia, logicamente, pretestuosa, giustifica l’escussione di una tale polizza (v. Cass., 27/02/2015, n. 3980, cui adde conformi, pag. 16, alla luce della quale leggere quanto affermato all’inizio di pag. 23);
questo a prescindere dalla ricostruzione del contratto come autonomo di garanzia o fideiussorio, bensì alla luce della disciplina pattizia e normativa di settore (Cass., n. 3980 del 2015, pag. 16, cit.);
quanto alla mancata previa richiesta al contraente finanziato, con cui deve ritenersi essere stato pattuito un beneficium ordinis sebbene di non escussione, e di cui parte ricorrente discute anche
in memoria, si tratta di questione che la stessa parte non dimostra, nel ricorso, pertanto carente di specificità sul punto, che sia stata proposta nelle fasi di merito, ovvero con l’opposizione alla cartella o con l’appello (v. alle pagg. 3, 6 e 7 del ricorso) (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
trattandosi di questione nuova necessitante di accertamenti in fatto, non può essere sollevata in sede di legittimità (Cass., 13/12/2019, n. 32804), non rilevando, pertanto, eventuali mancate contestazioni in questa sede, tenuto conto, d’altro canto, che anche la mancata contestazione non esime il giudice dalla verifica di eventuali risultanze contrarie evincibili dagli atti e utilizzabili per il principio di acquisizione processuale (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, § 56);
il secondo motivo è infondato;
come la stessa parte ricorrente contraddittoriamente riconosce (pagg. 26 e 28, del ricorso, 2° rigo), la Corte di appello ha correttamente vagliato la sussistenza dei fatti costitutivi del legittimo esercizio della garanzia quale posto in essere, come tali sempre rilevabili alla luce dell’incarto processuale per il vaglio della fondatezza della speculare opposizione alla cartella, a nulla rilevando che il RAGIONE_SOCIALE abbia incentrato le difese su un aspetto specifico e comunque connesso quale quello dell’irrilevanza dell’emissione del decreto di revoca delle agevolazioni nel termine di efficacia della garanzia;
la rilevanza di quei fatti quali emersi, nella sussunzione della fattispecie concreta in quella legale, sarebbe stata la medesima anche in ipotesi di contumacia del RAGIONE_SOCIALE stesso, perché, si ripete, afferenti alla fondatezza o meno della proposta opposizione alla cartella;
ad instar di quanto si è prima osservato in punto di non contestazione, va ribadito che quest’ultima non può determinare un meccanico vincolo di conformazione decisoria del giudice tale da
indurlo a decidere a prescindere dalle risultanze processuali e dalla coerente quanto corretta sussunzione dei fatti risultati nel regime normativo, ordinamentale o pattizio, di riferimento (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016, cit.);
il terzo motivo è fondato;
le deduzioni afferenti alla diversa e parimenti non implausibile lettura della nota di escussione, se non possono trovare spazio concludente in sede di legittimità, non può dirsi siano indice di pretestuosità dell’opposizione svolta;
va ribadito che la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., richiede un accertamento dell’esercizio, ad opera della parte soccombente, delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all’utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sull ‘ antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda così come dall ‘ inammissibilità o dall’infondatezza di un’ impugnazione (Cass., 30/9/2021, n. 26545);
la Corte territoriale potrà apprezzare nuovamente la complessiva condotta processale, tenuto conto di quanto sopra osservato;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 06/06/2024.