Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 456 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 456 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12193-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
BANCA COGNOME DEI PASCHI DI SIENA SPA;
– intimata – avverso l’ordinanza n. 31318/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Suprema Corte di cassazione
Sezione Sesta Sottosezione Terza
Considerato che:
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memori per la revocazione dell’ordinanza n. 31318 del 2021 di questa Corte esponendo che:
nel 2008 aveva notificato alla Banca COGNOME dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, in un ad atto di precetto, un’ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Roma all’esito di un pignoramento presso terzi;
la banca aveva emesso assegno circolare ma, rimasto inadempiuto il precetto, il deducente aveva proceduto a pignoramento mobiliare diretto in danno dell’istituto di credito, già terzo pignorato e di così debitore esecutato;
la banca aveva proposto opposizione all’esecuzione deducendo di aver adempiuto, e, all’esito della fase sommaria, il deducente avev riassunto la causa davanti al Giudice di Pace competente che aveva dichiarato illegittimo il precetto;
il Tribunale, in sede di appello, aveva respinto il gravame, osservan che il pagamento era stato tempestivo nei venti giorni stabi dall’ordinanza di assegnazione;
questa Corte, adita dal deducente, dichiarava il ricorso inammissibi per violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., e comunque infon nel merito, per quanto evincibile, stante l’accertato pagamento co assegno circolare nel termine stabilito espressamente dal tito esecutivo, fermo restando che l’evocata e non esercitata facoltà compensare le spese di lite rientrava nel potere discrezionale del giudi di merito;
questa Corte, oltre a far seguire le spese di lite alla soccomben condannava il deducente a titolo di responsabilità processual aggravata, sia perché il gravame era manifestamente inammissibile, sia
perché risultavano non meno di 32 ricorsi della stessa parte aventi oggetto fattispecie identiche, sia perché si trattava di atti proce proposti con il medesimo metodo ed obiettivo volto a incrementare abusivamente il proprio credito con spese accessorie, aggravando scorrettamente la posizione debitoria;
resiste con controricorso il COGNOME dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli 96, terzo comma, 115 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe dato indebitamente valore a fatti estranei al processo in questione, ponendoli a b della statuizione di responsabilità in parola;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell 96, terzo comma, e dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., poiché ques Corte avrebbe errato nell’applicare la prima norma richiamata invece del seconda, atteso che l’incardinamento della vicenda giudiziaria era da riferir pignoramento mobiliare del 2008, con conseguente applicazione, in tal senso, degli artt. 46, comma 20, e 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, ferm restando che questa Corte non avrebbe considerato il valore della causa, 833,72 euro, e la condanna alle spese per 900 euro, che non legittimava, proporzione, la condanna in questione per 10 mila euro;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del 91 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe errato nel liquidare 200 eur titolo di spese vive in favore della controparte, posto che tali avrebbero essere solamente il contributo unificato e le marche da bollo, che erano st però a carico della parte istante;
con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applica del solo art. 395, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avreb errato nel delibare il ricorso in base a criteri meramente ed eccessivame formalistici, dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza C.E.D.U., con s 28/10/2021, RAGIONE_SOCIALE;
GLYPH
civ. ;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis
Rilevato che:
le questioni poste impongono il rinvio alla pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza.
Roma, 23 novembre 2022.