Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29206 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
Oggetto
Responsabilità civile generale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17539/2022 R.G. proposto da COGNOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e NOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente –
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente –
e nei confronti di
NOME;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1856/2022 depositata in data 30 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
lAVV_NOTAIO convenne in giudizio davanti al Tribunale di Monza la società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, l’ AVV_NOTAIO e l’ AVV_NOTAIO, chiedendo che fossero condannati « a titolo di indebito arricchimento o risarcimento del danno » in conseguenza di dichiarazioni asseritamente false da ciascuno di essi rese in vari procedimenti;
per i primi due tali dichiarazioni riguardavano l’intervenuto pagamento della NUMERO_DOCUMENTO n 35/2002 emessa dal COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, in realtà secondo l’istante mai onorata né prodotta;
la domanda era diretta invece contro gli AVV_NOTAIO e COGNOME sul diverso presupposto che questi ultimi , all’epoca praticanti presso lo studio dello stesso istante, avevano falsamente riferito che NOME COGNOME, coniuge del COGNOME, che aveva testimoniato in suo favore riguardo al mancato pagamento della detta fattura dichiarandosi collaboratrice di studio, non aveva mai svolto tale attività;
da tali condotte , secondo l’attore, erano conseguiti danni stimabili in almeno 100.000,00 euro, oltre il danno patito in misura analoga
per spese legali, e danni non patrimoniali;
il Tribunale di Monza rigettò le domande, condannando parte attrice alle spese;
con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato tale decisione, condannando l’appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del grado oltre al pagamento di ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., liquidate in Euro 1.500 per ciascuno di essi;
per la cassazione di tale sentenza l’AVV_NOTAIO propone ricorso affidato a cinque motivi, cui resistono, con unico controricorso, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME , nonché l’AVV_NOTAIO, con separato controricorso;
l’altro intimato, NOME COGNOME, è rimasto tale;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
considerato che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia « violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 51 158 c.p.c. » (così testualmente in rubrica);
rileva che due dei componenti del collegio che ha emesso la sentenza d’appello avevano chiesto di potersi astenere e che , però, solo su una di tali istanze il Presidente della Corte aveva provveduto, rigettandola, mentre sull’altra non era intervenuta alcuna decisione;
ne deriverebbe, secondo il ricorrente, la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice;
il motivo è infondato;
si ricava dal contenuto della richiamata istanza di astensione del Presidente del Collegio decidente, AVV_NOTAIO COGNOME, che la stessa venne presentata ─ successivamente alla deliberazione in camera di
consiglio della sentenza qui impugnata ma prima della materiale redazione della stessa ─ ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 51 cod. proc. civ., per ipotizzate « gravi ragioni di convenienza » discendenti dalla proposizione da parte del COGNOME di domanda risarcitoria nei confronti dello Stato ai sensi della legge n. 117 del 1988 nei confronti dei componenti del collegio decidente;
trattandosi di ipotesi di astensione facoltativa la stessa di per sé non comporta alcun effetto processuale, se e fin quando non venga autorizzata dal capo dell’ufficio, autorizzazione nella specie non intervenuta;
tanto meno il compimento di attività da parte del giudice successivamente alla presentazione di tale istanza, mancando la necessaria autorizzazione all’astensione, può considerarsi motivo di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, dal momento che ─ a differenza delle ipotesi di astensione obbligatoria nella quale tale effetto si determina per effetto immediato della dichiarazione di astensione (Cass. n. 1566 del 2000; n. 14676 del 1999) ─ il giudice non può considerarsi ipso facto astenuto e non viene meno pertanto per lui, per effetto soltanto della presentazione della richiesta di autorizzazione, la capacità di giudicare;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2041 c.c. e 342 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il primo motivo, in punto di qualificazione della domanda, sul rilievo che con esso l’appellante si era limitato a fare rinvio all’atto introduttivo del giudizio di primo grado (intitolato « quattro versioni della fattura 35/2002 e quindi all’accertamento del mancato pagamento della stessa ») senza indicare quale diverso ragionamento e quali differenti statuizioni avrebbe dovuto adottare il giudice, una volta diversamente qualificata la richiesta rispetto a quella formulata in origine, non essendo sul punto sufficiente un
generico richiamo a quanto prospettato in primo grado;
il motivo -che evid entemente, al di là dell’ininfluente erroneo riferimento in rubrica al n. 3 anziché al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), intende denunciare un error in procedendo per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. ─ è manifestamente infondato;
dalla lettura del motivo di gravame trascritto in ricorso non è dato effettivamente evincere alcun argomento minimamente idoneo a rappresentare una critica alla valutazione del Tribunale secondo cui la domanda andava qualificata come diretta a prospettare un illecito aquiliano e non una ipotesi di ingiustificato arricchimento, essendo rimasta priva di alcun supporto argomentativo, in fatto e in diritto, il contestuale riferimento all’art. 2041 cod. civ.;
con il terzo motivo l’AVV_NOTAIO denuncia « violazione dell’art. 360 n. 5, in relazione agli artt. 2721 e segg. c.c. e 112, 244 e segg. e 301 c.p.c. », per avere la Corte d’appello ritenuto che correttamente il Tribunale avesse giudicato tardiva la produzione del documento 19 « costituito dalla fonoregistrazione della deposizione resa dai testi COGNOME e COGNOME nel proc. penale RG 1564/2011 del Tribunale di Monza a carico di NOME COGNOME imputata del delitto di falsa testimonianza »;
lamenta che sul punto la Corte territoriale abbia omesso di considerare che i termini per la terza memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. cadevano il 10 marzo 2020, ovverosia dopo l’interruzione del procedimento (conseguente alla emissione nei suoi confronti di ordinanza cautelare della sospensione dall’esercizio della funzione) , evento che -afferma- avrebbe dovuto comportare la rimessione del procedimento nella fase istruttoria, quantomeno per la terza memoria ex art. 183 c.p.c.;
il motivo è inammissibile;
la questione degli effetti della mancata interruzione del processo
di primo grado conseguente all’adozione nei confronti del COGNOME, in data 7 marzo 2020, di misura cautelare interdittiva è stata affrontata espressamente in sentenza e valutata -peraltro del tutto correttamente ─ priva di effetti invalidanti di alcun tipo sul processo di primo grado, non avendo il COGNOME fatto valere tale vizio del procedimento con specifico motivo di gravame;
ciò in applicazione del principio, correttamente richiamato in sentenza e che va qui ribadito, secondo cui anche qualora si verifichi un evento idoneo a determinare l’automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi nonché della sentenza, tale nullità derivata, in applicazione della regola di cui all’art 161 c.p.c., deve essere fatta valere quale motivo specifico di impugnazione e nei limiti di essa (v. Cass. n. 25641 del 17/12/2010, Rv. 615257);
con tale motivazione, che evidentemente a fortiori toglie ogni fondamento alla tesi censoria circa la necessità di una riapertura dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, il ricorrente omette di confrontarsi;
con il quarto motivo il ricorrente denuncia « violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1218 e 2043 c.c. » in relazione alla ritenuta insussistenza di elementi che potessero giustificare la pretesa risarcitoria nei confronti degli odierni controricorrenti;
il motivo è inammissibile;
secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013);
in altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle;
nella specie le varie doglianze, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.;
la censura contestualmente dedotta sotto tale profilo è poi inammissibile, muovendosi essa al di fuori del paradigma dettato dalla citata norma, come modificata dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366, comma primo, num. 6, e all’art. 369, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. -insieme con il dato,
testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 7/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881);
nella specie, lungi dall’evidenziare il «fatto storico», testuale o extratestuale, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente sollecita una mera radicale rivalutazione del materiale istruttorio e della quaestio facti in termini del tutto estranei al paradigma censorio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.;
la doglianza nel suo complesso si appalesa diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus ;
è peraltro del tutto evidente anche l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione, ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. dei molteplici atti e documenti richiamati;
con il quinto motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione all’art. 96 c.p.c. ;
sostiene che le motivazioni al riguardo addotte non sarebbero idonee ad evidenziare i presupposti che giustificano la condanna per responsabilità processuale aggravata;
il motivo è infondato;
secondo pacifica interpretazione il presupposto cui ancorare la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. continua ad essere rappresentato ─ come per l’ipotesi di cui al primo comma (dalla quale quella del terzo comma si differenzia perché non richiede la prova dell’esistenza di un danno, diverso e ulteriore dal mero costo del processo) ─ dalla mala fede e della colpa grave della parte soccombente;
come osserva Corte cost. sent. n. 139 del 2019, cit., richiamando Cass. Sez. U. 20/04/2018, n. 9912, « l’ incipit della disposizione censurata fa riferimento a “ogni caso”, scilicet , di responsabilità aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l’oggetto, sicché devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: aver la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave »;
per applicare la norma in questione occorre dunque individuare un quid pluris rispetto alla soccombenza totale e cioè un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l’azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 9060/2003); vale a dire che la parte non solo deve essere consapevole (o colpevolmente inconsapevole) del contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme che governano la fattispecie, ma anche della infondatezza della lettura alternativa proposta ovvero della richiesta di applicare norme diverse;
agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass. Sez. U. n. 32001 del 2022);
così interpretato non può dubitarsi che tale presupposto sia stato correttamente individuato dalla Corte negli elementi indicati in
motivazione, vale a dire: « la genericità dei motivi proposti, l’assenza di puntuali allegazioni e della sostanziale reiterazione nel presente grado di temi già articolati e ugualmente respinti in altri analoghi giudizi ; la pretestuosità degli argomenti svolti anche nel presente grado mediante affermazioni non argomentate, e con quasi ossessiva riproposizione di argomenti già articolati nell’ambito di altri procedimenti, senza allegazioni specifiche, e con modalità chiaramente finalizzate a rendere difficoltosa ed estenuante la difesa di controparte », trattandosi di elementi (in sé peraltro non contestati nei loro presupposti fattuali e la cui sussistenza è comunque frutto di valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità) certamente indicativi di colpa grave e di abuso del processo nei sensi sopra detti;
il ricorso deve essere dunque rigettato;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, nella qualità, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno, in Euro 4.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza