Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31275 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31275 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
sul ricorso 12959/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 7102/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia RAGIONE_SOCIALE chiedendo il risarcimento del danno. L’attrice espose quanto segue. La convenuta aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 43/12 provvisoriamente esecutivo, con dispensa dal termine ai sensi dell’art. 480 cod. proc. civ., nei confronti dell’attrice per l’importo di Euro 350.000,00, omettendo di menzionare la pendenza di giudizio di cognizione ordinaria per il medesimo credito (corrispondente alla restituzione dell’acconto versato in relazione al preliminare di compravendita stipulato fra le parti), ed aveva quindi trascritto il pignoramento, senza prestare il consenso alla cancellazione nonostante la previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Il processo esecutivo era stato dichiarato estinto con ordinanza del 24 luglio 2012 a seguito dell’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE. La convenuta aveva altresì chiesto ed ottenuto in data 12 ottobre 2012 il sequestro conservativo di un terreno edificabile, promesso in vendita a RAGIONE_SOCIALE con collegato appalto per l’importo di Euro 2.214.000,00, omettendo di comunicare al Tribunale che l’asserito credito di Euro 350.000,00 era già garantito dal pignoramento immobiliare eseguito nei confronti del fideiussore NOME COGNOME. Era stato risolto il preliminare di vendita, stipulato con NOME COGNOME per il prezzo di Euro 396.374,10, a causa dell’esecuzione del pignoramento sugli immobili che ne erano oggetto ed inoltre RAGIONE_SOCIALE in data 20 febbraio 2013 si era avvalsa della clausola risolutiva espressa ai fini della risoluzione del contratto per la presenza della trascrizione pregiudizievole.
Il Tribunale adito rigettò la domanda, sulla base di due rationes decidendi : le azioni intraprese non erano abusive, avendo il creditore la facoltà di avvalersi anche congiuntamente di tutti i mezzi ordinari,
sommari e cautelari previsti dall’ordinamento; i danni erano causalmente riconducibili al comportamento dell’attrice, che aveva stipulato ‘in maniera frettolosa ed incauta’ il preliminare di vendita ed il contratto di appalto. Avverso detta sentenza propose appello principale l’attrice ed appello incidentale, avente ad oggetto la nullità della notificazione della citazione, la convenuta. Con sentenza di data 19 novembre 2019 la Corte d’appello di Roma rigettò entrambi gli appelli.
Per quanto qui rileva, premise la corte territoriale che la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., proponibile anche per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, doveva essere proposta davanti al giudice della controversia durante la quale era stata tenuta la condotta causativa del danno, potendo essere proposta in via autonoma solo nel caso di impossibilità di esercitarla nel processo in cui la condotta dannosa si era manifestata. Osservò quindi che l’appellante avrebbe dovuto far valere la pretesa risarcitoria nel giudizio definito con sentenza n. 281/2014, con la quale erano stati definiti i processi riuniti n.r.g. 30261 e 30396 del 2011 e n.r.g. 185 del 2012 introdotti dall’appellata (attrice -opposta), aventi ad oggetto la risoluzione del preliminare di compravendita e la restituzione dell’importo di Euro 350.000,00, e concernenti le azioni asseritamente duplicate e le relative azioni esecutive e cautelari, seguite dalla trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo. Aggiunse che pertanto la domanda risarcitoria era da disattendere perché inammissibile e non perché infondata nel merito. Osservò ancora che, essendosi il danno manifestato con la comunicazione di data 20 febbraio 2013, l’appellante ben avrebbe potuto proporre la domanda ai sensi dell’art. 96 all’udienza di precisazione delle conclusioni del 9 maggio 2014 nel giudizio definito con la sentenza n. 281/2014.
Aggiunse, con riferimento al danno dedotto in relazione alla risoluzione del contratto stipulato con lo COGNOME, che l’appellante ben avrebbe potuto proporre la domanda ai sensi dell’art. 96 nell’opposizione all’esecuzione, essendo l’opponente a conoscenza della volontà dello COGNOME di risolvere il contratto nel caso in cui la trascrizione del pignoramento non fosse stata cancellata entro il termine del 20 aprile 2012. Aggiunse che in ogni caso la domanda avrebbe potuto essere proposta fino all’udienza di precisazione delle conclusioni del 9 maggio 2014 nel giudizio definito con la sentenza n. 281/2014.
Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da entrambe le parti.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, essendo stata implicitamente rigettata l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, di cui le parti avevano dibattuto in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, si era formato il giudicato interno sull’ammissibilità della domanda per la mancata proposizione di appello incidentale.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nell’ipotesi di danno da trascrizione illegittima di pignoramento immobiliare la competenza in ordine alla domanda risarcitoria è del giudice dell’opposizione all’esecuzione e non del giudice che ha emesso il titolo esecutivo e che nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione (n.r.g.
187/2012) la domanda non si sarebbe potuta proporre essendosi il danno verificato successivamente, posto che a fronte dell’estinzione del processo esecutivo dichiarata con ordinanza del 24 luglio 2012, RAGIONE_SOCIALE si era avvalsa della clausola risolutiva espressa in data 20 febbraio 2013.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il procedimento cautelare relativo al sequestro conservativo (n.r.g. 1003/2012) si era esaurito con la revoca del sequestro con ordinanza di data 4 dicembre 2012, senza che il procedimento fosse confluito nei giudizi riuniti e definiti con la sentenza n. 281/2014, e che il danno era emerso successivamente al detto procedimento, con la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE di data 20 febbraio 2013.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in relazione ai danni cagionati dalla trascrizione del pignoramento e da quella del sequestro conservativo la domanda risarcitoria deve poter essere proposta in un giudizio di cognizione ordinaria, autonomo rispetto ai giudizi riuniti n.r.g. 30261 e 30396 del 2011 e n.r.g. 185 del 2012.
Va in via preliminare rilevato che la procura al difensore risulta rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso e che l’autenticazione della sottoscrizione della procura da parte del difensore non è contestuale alla redazione dell’atto cui accede. Quest’ultimo infatti reca la data del 5 aprile 2020, mentre la procura è stata rilasciata in data 26 novembre 2019.
Con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 2023 sono stati rimessi gli atti al AVV_NOTAIO per la valutazione di rimessione alle sezioni unite del ricorso in ordine alla questione, su cui vi è contrasto
di giurisprudenza, della validità del conferimento della procura speciale e della relativa autentica sottoscrizione avvenuti non contestualmente alla redazione del ricorso cui la detta procura accede.
Alla luce di tale ordinanza interlocutoria, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo.
P. Q. M.
Dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite circa la questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 19039 del 2023.
Così deciso in Roma il giorno 3 ottobre 2023