Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 271 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 271 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso N. 4990/2024 R.G. proposto da:
PATIERNO NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
CAPECE MINUTOLO DEL SASSO NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
Avverso il decreto di fissazione AVV_NOTAIO comparizione delle parti per l’udienza del 12.3.2024, emesso dal Tribunale di Napoli, giudice dell’esecuzione, in data non nota, nelle procedure esecutive immobiliari riunite NN. 102/2021 e 187/2022 R.G.E.;
udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nell ‘ adunanza camerale del giorno 11.11.2025 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Si evince dal ricorso in esame che a seguito di procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., promosso da NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Napoli (N. 3523/24 R.G.), dapprima assegnato al g.d. dr. NOME COGNOME, la ricorrente ricevette comunicazione di un provvedimento, a firma del giudice AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, del seguente tenore testuale: ‘ il G.E. letto il ricorso depositato il 21.02.24 e visto il provvedimento 22.02.24 emesso dal G.I. nel procedimento rg. 3523/24, fissa per la comparizione delle parti l’udienza del 12.03.24 ore 12 e manda al ricorrente per la notifica nel termine perentorio dell’01.03.24 ‘.
Ritenendo detto provvedimento illegittimo, perché adottato da giudice diverso da quello designato per la trattazione del ricorso d’urgenza, e per di più contro il quale sono stati presentati diversi esposti al C.S.M. e RAGIONE_SOCIALE Procura AVV_NOTAIO Repubblica, e perc hé ‘ nessun provvedimento poteva essere adottato senza la sospensione dell’esecuzione e la rimessione degli atti al Magistrato competente, ai fini AVV_NOTAIO valutazione che l’immobile in questione trovasi in zona altamente panoramica, archeologica, sottoposta ai limiti di tutela ambientale e comunque per un provvedimento emesso senza la previa comunicazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, NOME COGNOME ha proposto ‘ ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza ex art. 41 cpc ‘, chiedendo ‘ confermarsi il AVV_NOTAIO già nominato (AVV_NOTAIO COGNOME) e/o nominarsi un Magistrato che tenga conto AVV_NOTAIO incompetenza ad esaminare il ricorso da parte del AVV_NOTAIO COGNOME, che in
ogni caso non poteva nominare in sua sostituzione, un altro Magistrato, informando anche per le competenze di Legge, ogni tecnico idoneo ad esaminare la zona, la non commerciabilità dei beni in questione, il diritto AVV_NOTAIO concludente, già di fatto negato d al AVV_NOTAIO, ad utilizzare i diritti di cui all’art. 540 c.c., previo esame dei diritti specifici all’eredità già all’esame di altro Magistrato (quota spettante RAGIONE_SOCIALE moglie, quota x art. 540 c.c. a favore del coniuge, quota del 22% per ogni figli o quota a carico dei singoli chiamati all’eredità rispettivamente per le somme da essi dovuta, richiedenti i diritti spettanti al consumatore, per singole posizioni debitorie, mancata notifica a tutti gli obbligati e consorti) ‘ .
Resiste con controricorso NOME COGNOME Minutolo del Sasso. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite. Le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato il deposito entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Il ricorso in esame difetta dei requisiti minimi per rappresentare un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., né per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., né in generale per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. (v. Cass. n. 4433/2022), non essendo concepibile confezionare una iniziativa priva del benché minimo costrutto, come quella che occupa, diretta ad una Corte di legittimità, con la formale rassegna delle conclusioni prima riportate.
In pratica, la vicenda concerne un procedimento avviato dRAGIONE_SOCIALE COGNOME dinanzi al Tribunale di Napoli sotto le insegne dell’art. 700 c.p.c., con ricorso avverso
N. 4990/24 R.G.
l’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., emesso dal g.e. partenopeo a seguito dell’aggiudicazione di un immobile ai danni dell’esecutata, odierna ricorrente . Questa si duole, dinanzi a questa Corte, del fatto che, benché il ricorso cautelare fosse stato dapprima assegnato ad un certo giudice designato, successivamente il fascicolo sia transitato dinanzi al giudice dell’esecuzione (trattandosi, evidentemente, di questioni da delibare all’interno AVV_NOTAIO relativa procedura esecutiva immobiliare, n.d.e.); e da tanto l’odierna ricorrente fa discendere non meglio precisati e confusi vulnera al proprio diritto di difesa, proponendo un ‘ ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza ex art. 41 c.p.c. ‘ e rassegnando le conclusioni già richiamate.
Orbene, prim’ancora che la lampante inammissibilità del ricorso, per non essere l’atto riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 41 e/o 42 c.p.c. (neppure essendo stata prospettata una questione di giurisdizione o di competenza in senso proprio), né all’ art. 360 c.p.c., esso è comunque improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché – andando RAGIONE_SOCIALE sostanza AVV_NOTAIO anomala iniziativa intrapresa dRAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente – non è stata depositata copia conforme del provvedimento da cui la COGNOME ha ritenuto di essere stata lesa (verosimilmente, dovrebbe trattarsi del decreto di fissazione dell’udienza, emesso dal giudice dell’esecuzione , AVV_NOTAIO, di cui non è stata neppure indicata la data di deposito in ricorso), ma solo il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. emesso in danno AVV_NOTAIO stessa COGNOME, che benché presupposto dei lamentati vulnera , e peraltro suscettibile di sola opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. – pacificamente non costituisce l’oggetto di questo stravagante giudizio .
N. 4990/24 R.G.
2.1 In definitiva, il ricorso è improcedibile: e tanto esime dal rilievo AVV_NOTAIO manifesta e radicale sua inammissibilità per le ragioni suddette.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
2.2 Ritiene, infine, la Corte di dover pronunciare condanna AVV_NOTAIO ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. , in accoglimento AVV_NOTAIO richiesta in tal senso avanzata dal controricorrente.
Infatti, costituisce ormai ius receptum il principio per cui ‘ In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell’infondatezza AVV_NOTAIO domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza AVV_NOTAIO propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta ‘ (Cass., Sez. Un., n. 32001/2022).
Per quanto prima detto, risulta evidente come il ricorso qui in esame sia stato improntato a gravissima superficialità (ben superiore rispetto a quella collegata RAGIONE_SOCIALE mera proposizione di una domanda inammissibile), essendosi invocata una pronuncia di questa Corte di legittimità in alcun modo riconducibile, sul piano oggettivo, al paradigma dettato dall’art. 360 c.p.c. , senza neppure dimostrare di aver compiuto il ‘necessario sforzo interpretativo’ presupposto per adire la
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Suprema Corte di cassazione, anzi improntando l’iniziativa a tesi non poco ardite ed in assoluto contrasto con elementari regole del diritto processuale civile.
Pertanto, stante l’abuso dello strumento impugnatorio da parte dell’ odierna ricorrente , si ritiene equo parametrare l’importo AVV_NOTAIO condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ad una somma pari a ll’importo delle spese di lite infra liquidate.
In relazione RAGIONE_SOCIALE data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 9.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Condanna altresì la ricorrente , ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento AVV_NOTAIO somma di € 9.800,00 in favore del controricorrente, oltre interessi legali da oggi al soddisfo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto AVV_NOTAIO sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIO ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIO Terza sezione civile AVV_NOTAIO Corte di cassazione, il giorno 11.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME